Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 6 luglio 2026, n. 885
Presidente: Caruso - Estensore: Bini
FATTO E DIRITTO
1. La società Gestioni Municipali (da ora anche solo S.G.E.) è una società interamente partecipata dal Comune di Diano Maria, costituita con delibera consiliare n. 22 del 24 maggio 2002, per la gestione dei servizi comunali e delle attività strumentali, tra cui la gestione dell'approdo turistico comunale.
Con il presente ricorso e con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti del Comune di Diano Marina, con cui veniva comunicato che "sul presupposto che la tipologia di concessione demaniale marittima relativa al Porto di Diano Marina (licenza anziché atto pubblico ex art. 9 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione...) non consenta il suo inserimento fra i beneficiari del disposto di cui all'art. 100 comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104"; pertanto il Comune conferma l'obbligo per la ricorrente di pagare il canone di concessione.
Parte ricorrente afferma l'illegittimità del provvedimento, in quanto - in base all'art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020 - "alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo".
Quindi secondo la tesi della ricorrente l'importo del canone annuale relativo al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 pari a euro 53.079,38 doveva essere detratto dal credito riconosciuto relativo agli anni dal 2007 al 2019 e non avrebbe dovuto essere versato e l'imposta regionale pari a euro 5.307,94 doveva essere detratta dal credito riconosciuto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Si è costituito il Comune di Diano Marina, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il Collegio ha sollevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione.
Alla medesima udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
2. In considerazione della natura della società ricorrente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione.
2.1. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr.: Cass. civ., Sez. un., 21 settembre 2021, n. 25480; 30 luglio 2021, n. 21984; 31 marzo 2021, n. 9005; 14 gennaio 2020, n. 416; 11 gennaio 2019, n. 540).
2.2. Nel caso in esame rileva la natura della società ricorrente che è una società a totale partecipazione pubblica e il servizio per il quale chiede è stato affidato direttamente, realizzando una gestione in house, alternativa all'esternalizzazione.
La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che si contraddistingue per il fatto di essere intimamente legata sul piano organizzativo e operativo a un ente pubblico, tanto da poter essere equiparata a un ufficio interno dell'ente pubblico che l'ha costituita, di modo tale che tra l'ente e la società è ravvisabile un rapporto di alterità non sostanziale, ma solo formale.
Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, che permette un affidamento senza l'espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente (Corte di giustizia UE, V, 18 novembre 1999, n. 107 - sentenza Teckal), SGM, quale società ausiliaria, non ha un rapporto di concessione.
2.3. Non essendovi un reale rapporto di alterità tra società ed ente pubblico, l'attività dell'ente, e dei suoi organi, deve essere imputata alla stessa P.A. (v. Cass., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22409); ne consegue che la società in house non è in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna, con la conseguenza, sul piano processuale, che la società in house non ha legittimazione ad agire contro i provvedimenti dell'Amministrazione (C.d.S., Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5643).
3. In coerente applicazione delle superiori coordinate, il ricorso e i motivi aggiunti, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione della ricorrente.
L'esito in rito del giudizio e la peculiarità della questione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.