Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 22 giugno 2026, n. 1444
Presidente ed Estensore: Bellucci
FATTO
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 151 del 10 dicembre 2021, ha accertato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno delle scuole superiori di secondo grado ed ha condannato al pagamento delle differenze retributive.
Il Ministero ha corrisposto le differenze retributive senza riconoscere il maggior inquadramento, il quale avrebbe comportato una migliore posizione non solo economica ma anche giuridica.
Ai fini della completa esecuzione della sentenza, i ricorrenti sono insorti con il ricorso in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre precisare che, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., nell'odierna camera di consiglio è stata fatta presente alla difesa dei ricorrenti la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto da un lato la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza richiede un'attività interpretativa tesa a stabilirne l'effettiva portata, dall'altro il potere di cognizione del giudice amministrativo non può includere l'interpretazione di una sentenza del giudice ordinario.
Ciò premesso, valgono le seguenti considerazioni.
2. Il Ministero resistente ha eccepito, nella memoria depositata in giudizio, che la motivazione della sentenza in questione non contiene alcun riferimento al diritto all'inquadramento, talché la pronuncia del Tribunale di Vercelli sarebbe stata pienamente eseguita.
In effetti non vi è coerenza tra i motivi e il dispositivo di detta pronuncia: i primi fanno riferimento alla questione economica, ovvero si incentrano sulla differenza del quantum tra la retribuzione percepita dai ricorrenti e quella erogata agli insegnanti di sostegno a decorrere dal conseguimento della specializzazione quale docente di sostegno, cosicché l'unico richiamo al diritto all'inquadramento è espresso nel dispositivo.
3. A conferma della discordanza intercorrente tra motivazione e dispositivo della sentenza, rileva la circostanza che il Tribunale di Vercelli, nell'iter motivazionale, ha fatto leva sul principio di non contestazione in ordine allo svolgimento della stessa mansione degli altri colleghi docenti di sostegno valorizzando il fatto che il Ministero si sia "limitato ad affermare che la riconversione sulle attività di sostegno non ha inciso sul ruolo di appartenenza né ha mutato la classe di concorso" e desumendone, coerentemente, soltanto "il diritto dei ricorrenti a percepire la medesima retribuzione dei colleghi docenti di sostegno laureati".
4. In siffatto contesto, si rende necessario stabilire se possa trovare piena applicazione il dispositivo della sentenza a prescindere dalla sua motivazione oppure se la motivazione possa giustificare il riconoscimento del diritto all'inquadramento. Si rende cioè necessaria un'attività interpretativa, che però il giudice amministrativo non può compiere su una pronuncia del giudice civile.
Infatti, nel giudizio di ottemperanza i poteri cognitori del giudice amministrativo, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato (ex multis: T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 17 luglio 2025, n. 1279). Ciò in quanto il giudice amministrativo non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato e, ove gli si riconoscesse una cognizione piena, con il potere integrare, interpretare o chiarire la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nella motivazione del giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità, attraverso il giudizio d'ottemperanza, del rapporto sottostante per il quale difetta di giurisdizione (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 9 novembre 2023, n. 3313).
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.