Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 2 maggio 2026, n. 290
Presidente: Di Vita - Estensore: Nappi
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente impugna il verbale di accertamento n. 1757 del 14 ottobre 2022 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto, notificato a mezzo posta in data 2 novembre 2022 con il quale le è stata inflitta la sanzione amministrativa di euro 2.014,50 per violazione dei limiti di emissione sonora, proponendo i seguenti motivi di diritto:
I) violazione ed errata applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990; violazione del principio di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà;
II) violazione ed errata applicazione della legge quadro n. 447/1995; violazione ed errata applicazione del d.P.C.m. del 14 novembre 1997 e del d.m. 16 marzo 1998; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà.
2. Si sono ritualmente costituite l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e il Comune di Tortoreto, i quali hanno contestato nel merito le doglianze di parte di ricorrente. Il Comune di Tortoreto, inoltre, e in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di questione involgente una situazione giuridica di diritto soggettivo.
3. Le parti, infine, hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a. a sostegno delle rispettive conclusioni.
4. Alla udienza di smaltimento dell'arretrato del 17 aprile 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
5. Va in via preliminare accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sollevata dalla parte resistente (Comune di Tortoreto).
5.1. L'amministrazione ha adottato l'atto impugnato, il quale, come risulta dal tenore dello stesso, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, unitamente all'invito a ridurre le emissioni rumorose dell'impianto esterno installato presso il Centro diagnostico "Villa Rosa".
5.2. L'art. 12 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nel definire il proprio ambito di applicazione, afferma che le relative disposizioni si osservano, "salvo che non sia diversamente stabilito", per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
5.2.1. L'art. 22-bis della l. 689 del 1981 affermava che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione si propone(va) avanti al giudice ordinario (Giudice di pace o Tribunale). Oggi l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che "Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo".
5.2.1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia sanzionatoria è ravvisabile solo ove la sanzione pecuniaria abbia carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio ovvero il trasgressore si opponga all'ordinanza di sospensione o cessazione dell'attività vietata e, quindi, solo quando sia ravvisabile una posizione giuridica soggettiva che abbia la consistenza di un interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2001, n. 134; Cass. civ., Sez. un., 18 maggio 1995, n. 5473; Cass. civ., Sez. un., 20 aprile 1994, n. 3736). La giurisprudenza, inoltre, ha già avuto modo di affermare che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla l. n. 477 del 1995 spetta al giudice ordinario [come espressamente prevedeva l'art. 22-bis, lett. d), della l. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999: cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2005, n. 8620].
6. Alla luce di quanto dedotto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
6.1. Secondo quanto previsto dall'art. 11 c.p.a., il processo può essere proseguito, se vi è interesse, mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
7. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.