Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 15 aprile 2026, n. 2983

Presidente: Sabatino - Estensore: Manca

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di questa Sezione, 14 maggio 2020, n. 3051 (alla quale si rinvia per le vicende precedenti), il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del sig. M. e, in riforma della sentenza di ottemperanza pronunciata in primo grado, ha accolto il ricorso nel merito, per non essersi l'amministrazione comunale di Venezia conformata alle direttive di cui alla sentenza del T.A.R. per il Veneto, 1° giugno 2007, n. 1748 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 19 ottobre 2009, n. 6397).

1.1. Conseguentemente, con la stessa sentenza:

- ha dichiarato la nullità della deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 14 dicembre 2009 e delle dodici licenze taxi rilasciate in data 27 gennaio 2010;

- ha ordinato al Comune di Venezia di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla «approvazione di un provvedimento con il quale l'amministrazione [disponesse], alternativamente, o il rinnovo della procedura di gara per l'assegnazione delle 12 licenze, ovvero - con atto congruamente motivato - di non assegnare le licenze per cui è causa»;

- ha condannato il Comune di Venezia al pagamento di una penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

1.2. Rigettato il ricorso in cassazione contro la predetta sentenza (cfr. Corte di cassazione, Sez. un. civ., ord. 17 settembre 2021, n. 25165), il Comune di Venezia ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di dodici licenze taxi (maggio 2022).

1.3. Con sentenza 18 giugno 2025, n. 5312, in accoglimento di un secondo ricorso del sig. M. per l'esecuzione del giudicato, questa Sezione ha dichiarato la nullità della deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 4 giugno 2020, nella parte in cui ha previsto il «rilascio di n. 12 licenze temporanee [...] a favore dei medesimi soggetti assegnatari delle licenze rilasciate nel 2010», per violazione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990; sotto altro profilo, ha preso atto del ritardo nell'adempimento, dal momento che il bando di concorso è stato pubblicato dopo circa due anni dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3051/2020, con termine di presentazione delle domande scaduto fin dal 12 luglio 2022 e che da tale data il procedimento non ha avuto alcun ulteriore impulso, salva la nomina della Commissione giudicatrice intervenuta solo con atto del 13 febbraio 2025 (ossia dopo la notificazione del secondo ricorso per l'esecuzione) e ha nominato quindi il Prefetto di Venezia (o suo delegato) quale Commissario ad acta con il compito di portare a termine la procedura e assegnare le licenze taxi, anche eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice nominata con la determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2025.

1.4. Con determinazione del Commissario ad acta dell'11 agosto 2025 è stata approvata la graduatoria degli idonei.

Successivamente 11 licenze taxi con autovettura sono state rilasciate ai signori:

- Massimo F.;

- Giuseppe R.;

- Mosè M.;

- Emiliano C.;

- Giuseppe A.;

- Debora C.;

- Elisa D.;

- Lorenzo R.;

- Martina D.;

- Riccardo D.R.;

- Massimo N.

2. Con distinti reclami, proposti ai sensi dell'art. 114, sesto comma, del codice del processo amministrativo, la graduatoria è stata impugnata sia dal signor M. che da alcuni dei concorrenti collocati in posizioni non utili ai fini della assegnazione di una delle 12 licenze. In particolare si tratta di coloro che erano stati assegnatari delle licenze annullate con le due sentenze di questa Sezione n. 3051/2020 e n. 5312/2025; e che, essendo stati chiamati nel giudizio di cognizione dal quale è scaturito il giudicato della cui esecuzione si tratta, vanno qualificati come «parti nei cui confronti si è formato il giudicato», come tali legittimati a proporre reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta.

3. Segnatamente:

I) il sig. Luciano M., partecipante alla procedura concorsuale, impugna sia la determina con la quale il Commissario ad acta ha assegnato le licenze, sia gli atti presupposti (deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 4 giugno 2020, bando di concorso di cui alla determina dirigenziale n. 920 del 2 maggio 2022, verbali della Commissione esaminatrice, determina dell'11 agosto 2025 con la quale il Commissario ad acta ha approvato della graduatoria degli idonei), deducendo la nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato amministrativo, ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, sull'assunto che le sentenze di cui si chiede l'esecuzione avrebbero ravvisato l'illegittimità della precedente procedura selettiva nella indeterminatezza dei criteri di valutazione dei titoli e dei punteggi, tale da consentire margini di discrezionalità incompatibili con i principi di imparzialità, par condicio e trasparenza. Pertanto, sul piano conformativo, la riedizione della procedura doveva essere basata su criteri puntuali, predeterminati, verificabili e idonei a garantire una valutazione oggettiva e non arbitraria. Tuttavia, il nuovo bando di concorso (approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 2020) non avrebbe previsto criteri valutativi analitici, predeterminati e idonei a guidare l'attribuzione dei punteggi, con la conseguenza che la graduatoria finale elaborata dalla Commissione e approvata dal Commissario ad acta avrebbe reiterato il medesimo assetto censurato dal giudicato. In particolare, il bando di concorso avrebbe omesso di predeterminare adeguati criteri di valutazione della prova orale, vizio particolarmente grave considerato che la prova rappresentava il 75% della valutazione finale.

Con un secondo motivo, il reclamante M. contesta la lex specialis anche nella parte in cui ha espressamente escluso l'attività di noleggio con conducente dai titoli valutabili ai sensi dell'art. 6, lettere a) e b), del bando e ha introdotto, alla lettera c) della medesima disposizione, la valutabilità dell'anzianità di iscrizione al ruolo conducenti (previsto dall'art. 6 della legge-quadro n. 21 del 1992 come ruolo unico per le due figure) limitatamente alla sola «sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi». Inoltre, il reclamante impugna anche la previsione di cui alla lettera b), del medesimo art. 6 del bando di concorso perché consentirebbe di riconoscere «l'anzianità di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, in ogni caso maturata» agli assegnatari delle dodici licenze annullate con la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1748/2007 l'anzianità maturata in forza delle licenze concesse loro "in sanatoria" con delibera della Giunta comunale del 14 dicembre 2009, n. 162 (dichiarata nulla con sentenza del Consiglio di Stato 3051/2020). Tali previsioni sarebbero idonee a eludere il giudicato, in quanto finalizzate non alla rinnovazione della selezione ma alla sostanziale riproduzione degli esiti della procedura già annullata, e quindi la delibera di Giunta n. 151/2020 dovrebbe ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, travolgendo anche gli atti successivi della procedura concorsuale.

Il sig. M. denuncia altresì la illegittimità degli atti della procedura concorsuale iniziata con la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 2020, per la violazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 8 della legge-quadro n. 21 del 1992 e degli artt. 2, 3, 4, 10 e 15 della legge della Regione Veneto n. 22 del 1996, nella considerazione che la richiamata deliberazione contiene diverse previsioni volte a favorire in modo del tutto immotivato e irrazionale la posizione dei tassisti rispetto a quella di chi svolge noleggio con conducente, e in particolare quella dei dodici soggetti cui erano state rilasciate le licenze annullate.

Sotto altro profilo, deduce l'illegittimità del bando di concorso per la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e per la violazione della par condicio tra i candidati, con riguardo allo svolgimento delle prove orali;

II) il sig. Massimo G., collocatosi al 18° posto della graduatoria degli idonei, ha proposto reclamo avverso la graduatoria degli idonei approvata con determinazione del Commissario ad acta dell'11 agosto 2025 e i verbali della Commissione esaminatrice, deducendo la violazione del bando di concorso [art. 6, lett. b)], in quanto la Commissione esaminatrice illegittimamente non avrebbe riconosciuto lo svolgimento di 5.271 giorni di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, attribuendo al reclamante 0,00 punti per il titolo in questione, anziché 7.

Deduce, altresì, l'illegittimità del bando di concorso per la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e per la violazione della par condicio tra i candidati, con riguardo allo svolgimento delle prove orali;

III) il sig. Marco B., collocatosi al 21° posto della graduatoria degli idonei, ha proposto reclamo avverso la graduatoria degli idonei approvata con determinazione del Commissario ad acta dell'11 agosto 2025 e i verbali della Commissione esaminatrice, deducendo la violazione del bando di concorso (art. 6, lett. b), in quanto la Commissione esaminatrice illegittimamente non avrebbe riconosciuto lo svolgimento di 5.271 giorni di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, attribuendo al reclamante 0,05 punti per il titolo in questione, anziché 7; nonché, in relazione al titolo di cui alla lett. c) dell'art. 6 del bando (anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti), per aver riconosciuto al reclamante 2 anni e 0,20 punti, sebbene egli vanti 22 anni di iscrizione corrispondenti a 2,20 punti. Anche il sig. B., infine, deduce l'illegittimità del bando di concorso per la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e per la violazione della par condicio tra i candidati, con riguardo allo svolgimento delle prove orali.

4. Con il ricorso iscritto al R.G. n. 9853/2025, il sig. Ivan Filippo Z. (anch'egli già parte nel giudizio in cui si è formato il giudicato da eseguire) ha proposto in riassunzione il ricorso di primo grado avverso i medesimi atti commissariali, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per il Veneto del 15 dicembre 2025, n. 2365, che ha declinato la propria competenza indicando il Consiglio di Stato quale giudice in unico grado competente per materia, anch'egli deducendo anzitutto l'illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice di non valutare ai fini dell'anzianità di servizio «il periodo di servizio svolto tra il 27 gennaio 2010 e la scadenza del bando il 12 luglio 2022, sia per i titolari delle licenze dichiarate nulle che per i loro eventuali sostituti, dipendenti, collaboratori, familiari o con contratto di gestione», ossia il periodo di servizio svolto in base alle licenze dichiarate nulle con le sentenze sopra richiamate. Sostiene infatti che il Consiglio di Stato - nel sancire la nullità delle licenze rilasciate dapprima nel 2006 e, da ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 2020 - nulla avrebbe previsto in ordine alla sorte del servizio effettivamente svolto dagli assegnatari delle licenze, né si potrebbe obliterare il fatto che gli assegnatari delle licenze hanno svolto per 16 anni l'attività a beneficio della collettività facendo affidamento sulla legittimità dei vari titoli abilitativi comunali che si sono susseguiti nel tempo. In secondo luogo, rileva la violazione dell'art. 6 (Titoli valutabili), lettera b) del bando di concorso («Per l'assegnazione delle licenze costituiscono titoli valutabili [...] l'anzianità di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, in ogni caso maturata») che - nel riferimento all'anzianità di servizio "in ogni caso maturata" - andrebbe inteso in maniera estensiva e compatibile col principio di c.d. massima partecipazione e con la tutela del legittimo affidamento, tenendo in adeguata considerazione la complessa vicenda pregressa definita in sede giurisdizionale dalla quale è scaturita l'indizione del concorso; e considerato ulteriormente che nel 2018 lo stesso T.A.R. per il Veneto aveva definito la questione relativa alla validità dei titoli abilitativi pregressi in conformità all'interpretazione fornita dal Comune, non potendo, quindi, gli assegnatari aver contezza dell'illegittimità delle licenze fintanto che il Consiglio di Stato non si è espresso nel 2020 censurando l'operato del Comune. In ogni caso la Commissione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'interpretazione (in concreto abrogativa) della disciplina dettata dal bando. Ne conseguirebbe altresì la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), di par condicio e di non discriminazione, dei principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento.

5. Resiste in giudizio il Comune di Venezia, il quale eccepisce anzitutto l'irricevibilità del reclamo proposto dal sig. Luciano M. per la tardività della notifica e del deposito, eseguito solo il 23 dicembre 2025, sebbene il Commissario ad acta fin dal 14 agosto 2025 ha depositato in giudizio la determinazione dell'11 agosto 2025, di approvazione della graduatoria finale degli idonei. Nel merito conclude per il rigetto dei reclami proposti.

6. Sono intervenute ad opponendum la signora Elisa D. e la signora Martina D., che si sono collocate rispettivamente al settimo e al decimo posto della graduatoria degli idonei e hanno ottenuto la licenza, deducendo preliminarmente la inammissibilità dei reclami proposti dai signori G. e B. per la omessa impugnazione delle licenze rilasciate. Nel merito concludono per il rigetto dei reclami in ragione della loro infondatezza.

7. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026 i reclami inseriti nell'ambito del giudizio di ottemperanza proposto dal M. (R.G. n. 8685/2024) e il reclamo proposto dal sig. Z. (R.G. n. 9853/2025) sono stati chiamati per la discussione, al termine della quale sono stati trattenuti in decisione.

7. Preliminarmente va disposta la riunione fra i reclami proposti dai signori M., G. e B. e quello proposto dal sig. Z., stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva e nella considerazione che tutti si dirigono avverso l'esecuzione del medesimo giudicato amministrativo scaturito dalle sentenze più volte richiamate.

8. Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di irricevibilità del reclamo proposto dal sig. M., per la tardività del deposito.

L'eccezione è fondata e va accolta.

8.1. Nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è ormai consolidata l'affermazione per cui il Commissario ad acta esplica sempre attività di carattere giurisdizionale ed è organo del giudice dell'ottemperanza [artt. 21 e 114, quarto comma, lett. d), del c.p.a.], per cui gli atti adottati dal Commissario non sono riconducibili al regime delle impugnazioni bensì all'immanente controllo del giudice (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, 1° agosto 2024, n. 6898 ed ivi ulteriori precedenti conformi). L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo ha provveduto a precisare gli strumenti di controllo giudiziale sul Commissario ad acta, articolando due diversi meccanismi processuali: il primo riservato alle sole parti del giudizio e costruito nella forma del reclamo al giudice dell'ottemperanza; il secondo, valevole per tutti i «terzi estranei al giudicato» (art. 114, sesto comma, ultimo periodo, c.p.a.), che ha invece la forma del giudizio ordinario.

8.2. Quanto alle parti del giudizio di cognizione, l'art. 114, al citato sesto comma, disciplina autonomamente il procedimento utilizzabile, stabilendo che «le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni». Tuttavia, la disciplina processuale del reclamo nulla dice in merito al momento iniziale di decorrenza del termine di sessanta giorni per il deposito.

8.3. Peraltro, muovendo dalla premessa - già sopra esplicitata - secondo cui il Commissario ad acta opera al posto del giudice, con atti che, quando correttamente esplicati, sono imputati alla funzione giurisdizionale stessa, l'individuazione del momento di decorrenza del termine per il deposito del reclamo deve essere individuato tenendo presente i rapporti processuali e i poteri dei soggetti coinvolti. E, infatti, da un lato, le parti non possano vantare la pretesa alla comunicazione individuale del deposito degli atti del Commissario ad acta; dall'altro lato, neppure possono fruire della posizione di attesa dei terzi, che sono legittimati ad agire all'esito della conoscenza del provvedimento lesivo. Il punto di equilibrio va individuato quindi nella decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni, per il deposito del reclamo, dal giorno in cui è depositato in giudizio il provvedimento del Commissario ad acta ritenuto lesivo e la parte ha la possibilità di conoscere l'avvenuto adempimento da parte del Commissario ad acta (in tal senso anche la citata sentenza C.d.S., Sez. IV, n. 6898/2024).

8.4. La conoscibilità implica l'esercizio di un dovere di diligenza processuale in capo alle parti, che tuttavia non appare particolarmente gravoso per l'esercizio dei diritti di difesa, sia per la previsione di un termine oggettivamente lungo per la presentazione del reclamo, sia perché, nell'attuale configurazione integralmente telematica del processo amministrativo (valorizzata di recente anche nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2025, che ha escluso la sanzione della inammissibilità per l'omesso deposito della sentenza appellata) la conoscenza dell'avvenuto deposito ben può avvenire tramite la mera consultazione del portale informatico della giustizia amministrativa.

8.5. In conclusione, dovendosi fare decorrere il termine per la presentazione del reclamo dal giorno del deposito in giudizio del provvedimento emesso dal Commissario ad acta, ne deriva, nel caso di specie, la tardività del reclamo del sig. M., depositato il 23 dicembre 2025, mentre il provvedimento del Commissario risulta depositato agli atti in data 14 agosto 2025.

9. Nel merito, la prima questione che occorre esaminare attiene alla legittimità, e alla sua conformità rispetto agli effetti del giudicato di annullamento, della decisione della Commissione di concorso di escludere dai titoli valutabili il servizio svolto in base alle licenze annullate.

Le censure sollevate dai reclamanti sono infondate.

9.1. La decisione è conforme ai principi generali in punto di retroattività dell'annullamento degli atti e dei provvedimenti amministrativi e degli effetti del giudicato amministrativo sotto i concorrenti profili degli effetti di eliminazione ex tunc del provvedimento illegittimo (o, in altra prospettiva, della eliminazione degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento annullato) e dell'effetto di ripristinazione della situazione giuridica precedente all'emanazione degli atti annullati con la sentenza da eseguire. Effetti del giudicato il cui congiunto operare comporta il venir meno del provvedimento annullato come titolo giuridico valido e legittimo per la produzione di effetti giuridici e, in linea di principio, in applicazione del principio di retroattività dell'annullamento, priva di qualsiasi effetto giuridicamente rilevante anche l'attività che si sia svolta sulla base di un titolo nullo.

9.2. Nel caso di specie, dapprima l'annullamento delle licenze per il servizio taxi rilasciate all'esito della prima procedura concorsuale (effetto delle sentenze del T.A.R. per il Veneto, 1° giugno 2007, n. 1748 e del Consiglio di Stato 19 ottobre 2009, n. 6397), cui ha fatto seguito la dichiarata nullità delle medesime 12 licenze taxi rilasciate dal Comune di Venezia in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 2009 (nullità dichiarata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2020, n. 3051) e infine la nullità delle stesse 12 licenze nuovamente rilasciate dall'Amministrazione comunale in violazione del giudicato (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2025, n. 5312), comporta che i servizi svolti come conducente di taxi sono privi di base giuridica e pertanto non possono essere fatti valere come titoli legittimi nell'ambito di una procedura di concorso pubblico per l'assegnazione di una licenza o concessione amministrativa. Ciò trova conferma anche sotto il profilo testuale della clausola del bando di concorso, la quale prevede come titolo di servizio valutabile esclusivamente quello svolto nell'«esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, in ogni caso maturata». Facendo riferimento al servizio maturato come titolare di licenza deve escludersi, quindi, che rilevi il servizio svolto in base a una licenza nulla o annullata, così come correttamente inteso dalla Commissione esaminatrice.

9.3. Il fatto di avere svolto il servizio rileva semmai per altri aspetti, in particolare per i profili economici della vicenda, considerato che non vengono travolti dall'annullamento della licenza i corrispettivi ricevuti per i servizi svolti e non sorge quindi un obbligo di restituzione a carico di chi ha svolto il servizio senza un titolo valido e legittimo.

9.4. Anche il richiamo all'affidamento maturato dai reclamanti in forza della ritenuta legittimità delle licenze rilasciate dal Comune non è utile per superare gli effetti dell'annullamento o della dichiarazione di nullità, quantomeno perché - nel caso di specie - non è configurabile un affidamento incolpevole: ciò si evince dallo sviluppo che ha avuto la procedura concorsuale per la concessione delle licenze di cui trattasi, per le alterne vicende succedutesi a partire dalla sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. II, 1° giugno 2007, n. 1748, che ha annullato il primo bando di concorso e la graduatoria finale, poi proseguite con le sentenze già sopra rievocate, che non giustificano (e anzi escludono) la sedimentazione di alcuna sicurezza in ordine alla legittimità del titolo di volta in volta ottenuto.

10. La seconda questione da esaminare concerne lo svolgimento delle prove orali.

Secondo i reclamanti, la Commissione di concorso non avrebbe comunicato la data dell'esame ai concorrenti a mezzo di p.e.c. inviata ameno 10 giorni prima (art. 5, comma 2, del bando). Accortasi dell'errore quando aveva già esaminato i primi 25 candidati, la Commissione avrebbe provveduto a riconvocare tutti i concorrenti, compresi quelli che avevano già svolto la prova. Secondo i reclamanti, tale operato della Commissione esaminatrice si porrebbe in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti, il quale imponeva che il rinnovo dell'esame orale dovesse aver luogo da parte della Commissione in diversa composizione.

Il motivo è infondato.

10.1. La Commissione esaminatrice, come risulta dai verbali, ha ripetuto la prova d'esame riformulando le domande nei confronti dei concorrenti che erano già stati esaminati, eliminando quelle già oggetto della prova annullata. Non emerge pertanto alcun trattamento di favore riservato ai concorrenti (che semmai sono stati aggravati dall'aver dovuto ripetere la prova), né tantomeno emerge la necessità di ripetere l'esame davanti a una Commissione in diversa composizione.

11. È infondata anche la censura sollevata dal solo reclamante B., concernente la mancata attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, lett. c), per l'anzianità di iscrizione al ruolo di conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi effettuato con autovettura, in base al quale avrebbe avuto diritto a 2,20 punti; mentre la Commissione esaminatrice avrebbe riconosciuto solo due anni di anzianità (dal 20 giugno 2020 al 12 luglio 2022), attribuendo al sig. B. solo 0,20 punti.

11.1. Come risulta dalla documentazione in atti, la Commissione ha provveduto a rilevare la decorrenza dell'iscrizione nel ruolo conducenti dalla domanda di partecipazione presentata dal sig. B. Né può essere accolta la prospettazione dell'errore materiale, che per essere tale deve emergere in maniera immediatamente evidente e non deve comportare lo svolgimento di ulteriori indagini da parte della Commissione di concorso. Si osservi, infatti, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è univoca nell'affermare che l'errore sulla dichiarazione può essere considerato tale solo se riconoscibile dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (C.d.S., VI, 2 marzo 2017, n. 978; V, 11 gennaio 2018, n. 113; 24 agosto 2021, n. 6025; 26 gennaio 2021, n. 796), richiedendo una correzione di ordine meramente materiale (C.d.S., III, 20 marzo 2020, n. 1998). Occorre, pertanto, secondo l'orientamento consolidato, che alla eventuale emendabilità l'amministrazione procedente possa pervenire, con ragionevole certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'atto dichiarativo (in termini C.d.S., V, 9 dicembre 2020, n. 7752; 2 agosto 2021, n. 5638).

11.2. Nel caso di specie, dall'esame della domanda di partecipazione si evince che il sig. B. (come peraltro ammesso dallo stesso reclamante) ha indicato come data di iscrizione alla CCIA di Venezia quella del 20 giugno 2020; e dalla domanda non emergono ulteriori dati dai quali sia possibile ricavare una diversa data di iscrizione (posto che nessuna delle date indicate nella tabella allegata riportante l'anzianità lavorativa è "assimilabile" a quella del 20 giugno 2020, per cui non è chiaro a quale altra data l'amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento).

11.3. Né può essere invocato il soccorso istruttorio che, nei procedimenti selettivi di massa, assume un significato più restrittivo, occorrendo assicurare la par condicio tra i concorrenti, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (sull'assunto che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un titolo non indicato ovvero anche acquisire d'ufficio documenti o notizie utili per il candidato che non li ha correttamente indicati significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio: in termini, ex multis, cfr. C.d.S., Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334).

12. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dal sig. M.; vanno rigettati i reclami proposti dai signori G. e B.

13. Le spese giudiziali vanno integralmente compensate tra le parti, considerata la complessità e la peculiarità della controversia esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui reclami ai sensi dell'art. 114, sesto comma, del codice del processo amministrativo, come in epigrafe proposti, così dispone:

dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Luciano M.;

rigetta i reclami proposti dai signori Massimo G. e Marco B.

Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. V, sent. n. 3051/2020.