Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 30 aprile 2026

Presidente e Relatore: Lycourgos

«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Intese - Direttiva 2014/104/UE - Articolo 3, paragrafo 2 - Diritto al pieno risarcimento del danno causato da un'intesa - Pagamento di interessi - Articolo 22, paragrafo 2 - Applicazione temporale delle disposizioni nazionali di recepimento - Determinazione della data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti - Momento in cui si è verificato il danno in caso di acquisto di beni a prezzi maggiorati».

Nella causa C‑191/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2025, nel procedimento Wenzel Logistics GmbH contro Mercedes-Benz Group AG, con l'intervento di: MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Wenzel Logistics GmbH e la Mercedes-Benz Group AG in merito al risarcimento del danno derivante da una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE:

«Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

(...)».

4. Il considerando 12 della direttiva 2014/104 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea], e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del decorso del tempo, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino al momento dell'effettivo risarcimento, restando impregiudicata la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma del diritto nazionale e indipendentemente dal fatto che il decorso del tempo sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una parte costitutiva del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati membri stabilire le norme da applicare a tal fine».

5. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.

2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi.

(...)».

6. L'articolo 21 della suddetta direttiva, intitolato «Recepimento», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. (...)».

7. L'articolo 22 della direttiva medesima, intitolato «Applicazione temporale», così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell'articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

8. Ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2014/104, quest'ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 26 dicembre 2014.

Diritto austriaco

9. L'articolo 1000, paragrafo 1, dell'Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l'«ABGB»), prevede quanto segue:

«Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli interessi concordati senza indicazione dell'importo o dovuti per legge sono pari al 4% annuo».

10. Ai sensi dell'articolo 1333 dell'ABGB:

«1. Il danno che il debitore ha causato al suo creditore ritardando il pagamento di un credito pecuniario viene risarcito mediante gli interessi legali (articolo 1000, paragrafo 1).

2. Il creditore può far valere, oltre agli interessi legali, anche il risarcimento di danni ulteriori da lui subiti e dovuti dal debitore, in particolare le spese necessarie per le misure di ingiunzione e di riscossione, purché esse siano proporzionate al credito preteso».

11. L'articolo 37a, paragrafo 1, del Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005) [legge contro i cartelli e altre restrizioni della concorrenza (legge del 2005 sui cartelli)] (BGBl. I, 61/2005; in prosieguo: il «KartG»), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 13/2013, così disponeva:

«Chiunque commetta colpevolmente una violazione [del diritto della concorrenza] è tenuto a risarcire il danno che ne consegue. Se un bene o un servizio è stato acquistato a un prezzo maggiorato, la pretesa risarcitoria non è esclusa per il solo motivo che il bene o servizio sia stato rivenduto. Nel decidere l'entità del danno (...), può tenersi conto, in particolare, del vantaggio che l'impresa ha conseguito grazie alla violazione. L'impresa deve pagare gli interessi sulla pretesa risarcitoria a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, in forza dell'applicazione mutatis mutandis dell'articolo 1333 ABGB».

12. Ai sensi dell'articolo 86 del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 13/2013, tale articolo 37a si applicava alle violazioni del diritto della concorrenza commesse dopo il 28 febbraio 2013.

13. Al fine di garantire il recepimento della direttiva 2014/104 nel proprio ordinamento giuridico, il legislatore austriaco ha modificato il KartG nel 2017. L'articolo 37c, paragrafo 1, del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 56/2017, prevede quanto segue:

«Chiunque commetta colpevolmente una violazione del diritto della concorrenza è tenuto a risarcire il danno che ne consegue».

14. L'articolo 37d del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 56/2017, è così formulato:

«1. Il risarcimento dei danni comprende anche il lucro cessante.

2. La parte tenuta al pagamento del risarcimento dovrà pagare i relativi interessi a decorrere dal verificarsi del danno, in forza dell'applicazione mutatis mutandis dell'articolo 1333 ABGB».

15. Ai sensi dell'articolo 86 del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 56/2017, le disposizioni di cui ai due punti precedenti sono entrate in vigore il 27 dicembre 2016 e si applicano al risarcimento dei danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016, mentre i danni verificatisi prima del 27 dicembre 2016 rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 13/2013, e quindi in particolare l'articolo 37a di tale legge, secondo le modalità menzionate ai punti 11 e 12 della presente sentenza.

16. L'articolo 37a del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 176/2021, così dispone:

«1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la responsabilità civile e la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto della concorrenza.

2. Esse mirano a recepire la direttiva [2014/104]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. Il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 - Autocarri). Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).

18. Secondo tale decisione, quindici produttori di autocarri, vale a dire la MAN SE, la MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, la MAN Truck & Bus AG, la Daimler AG, la Fiat Chrysler Automobiles NV, la CNH Industrial NV, la Iveco SpA, la Iveco Magirus AG, la AB Volvo (publ), la Volvo Lastvagnar AB, la Renault Trucks SAS, la Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la PACCAR Inc., la DAF Trucks Deutschland GmbH e la DAF Trucks NV hanno partecipato a un'intesa vietata, in particolare, dall'articolo 101 TFUE, consistente nel concludere accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo, nonché sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi relativi all'introduzione delle tecnologie in materia di emissioni per tali autocarri imposte dalle norme in vigore (in prosieguo: l'«intesa di cui si tratta»). Per quanto riguarda la MAN SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH e la MAN Truck & Bus AG, tale violazione si è protratta dal 17 gennaio 1997 al 20 settembre 2010 e, per le altre dodici società partecipanti, dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

19. La Wenzel Logistics è una società di trasporti con sede in Austria che, nel corso di tali periodi dell'intesa di cui si tratta, ha acquistato autocarri presso distributori di diversi partecipanti a quest'ultima, in particolare autocarri del marchio Mercedes-Benz di cui era titolare la Daimler AG, divenuta la Mercedes-Benz Group.

20. Il 13 gennaio 2021, la Wenzel Logistics ha proposto dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale del Land competente in materia civile, Graz, Austria) un'azione di risarcimento danni, diretta alla condanna della Mercedes-Benz Group a versarle la somma di EUR 848 357,92 a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito in conseguenza dell'intesa di cui si tratta. Tale somma corrispondeva, a suo avviso, alla differenza tra i prezzi di acquisto degli autocarri effettivamente pagati dalla Wenzel Logistics e quelli che essa avrebbe pagato in assenza dell'intesa suddetta, maggiorata degli interessi legali e delle spese.

21. Per quanto riguarda gli interessi, la Wenzel Logistics riteneva che essi fossero dovuti, ai sensi dell'articolo 37d del KartG, a decorrere dalla data in cui si era verificato il danno.

22. La Mercedes-Benz Group, sostenuta dalla MAN Truck & Bus SE e dalla MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, intervenienti nel procedimento principale, ha dedotto che l'intesa di cui si tratta non aveva inciso sui prezzi netti fatturati alla Wenzel Logistics e che, in ogni caso, quest'ultima aveva trasferito tali prezzi sui suoi clienti. Essa ha altresì sostenuto che, solo dal 1º marzo 2013, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da intese è disciplinato nel diritto austriaco dal KartG. Poiché il diritto al risarcimento del danno causato dall'intesa di cui si tratta è sorto prima di tale data, sulla base dell'ABGB gli interessi dovrebbero essere pagati a partire dalla data della loro esigibilità. Tale data dovrebbe essere determinata in funzione non del verificarsi del danno, bensì della notifica del ricorso della Wenzel Logistics.

23. Con sentenza del 2 aprile 2024, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale del Land competente in materia civile, Graz) ha deciso, sulla base di una perizia, che la Mercedes-Benz Group era tenuta a pagare alla Wenzel Logistics un importo di EUR 172 857,42, somma comprendente interessi al tasso legale del 4% annuo. Conformemente all'articolo 1333 dell'ABGB, in combinato disposto con altre disposizioni di diritto civile austriaco, detto giudice ha ritenuto che tali interessi fossero dovuti a partire dalla data in cui il diritto al risarcimento era stato fatto valere per un importo specifico mediante una diffida o nell'ambito di un ricorso, ossia, nel caso di specie, a decorrere dal 21 gennaio 2021, data della notifica alla Mercedes-Benz Group dell'azione per il risarcimento del danno.

24. L'appello interposto dalla Wenzel Logistics avverso detta sentenza è stato respinto con sentenza del 10 ottobre 2024 dell'Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria).

25. In tale sentenza, il giudice d'appello ha ricordato che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, che riguarda il diritto al pieno risarcimento, con interessi, del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, è stato recepito nell'ordinamento giuridico austriaco dall'articolo 37d del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 56/2017, che si applica, conformemente all'articolo 86 di tale legge, solo ai danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016. Tale disposizione sarebbe quindi, al pari dell'articolo 37a del KartG, entrato in vigore il 1º marzo 2013, inapplicabile, ratione temporis, all'azione per il risarcimento del danno proposta dalla Wenzel Logistics. Il giudice di primo grado si sarebbe quindi giustamente basato sulle norme generali del diritto civile austriaco, senza tener conto delle norme specifiche contenute nel KartG.

26. La Wenzel Logistics ha proposto dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, un ricorso per cassazione («Revision») avverso detta sentenza.

27. Il giudice del rinvio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto al pieno risarcimento, con gli interessi, del danno causato da un'intesa risulta direttamente dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dal principio di effettività. La Corte avrebbe peraltro precisato che l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 riflette tale giurisprudenza relativa all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, cosicché le misure nazionali di attuazione del medesimo articolo 3, paragrafi 1 e 2, dovrebbero, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, applicarsi con effetto immediato a qualsiasi azione per il risarcimento del danno rientrante nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

28. Alla luce di tale giurisprudenza, non si può escludere, secondo il giudice del rinvio, che l'articolo 37d del KartG, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 56/2017, debba applicarsi al procedimento principale. Tuttavia, ciò sarebbe possibile solo se l'articolo 86 del KartG fosse disapplicato nella parte in cui prevede che detto articolo 37d riguarda unicamente il risarcimento dei danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016. Tale giudice desidera chiedere alla Corte se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della stessa, debba essere effettivamente inteso nel senso che una disposizione nazionale come l'articolo 37d del KartG si applica a un'azione per il risarcimento del danno come quella proposta dalla Wenzel Logistics.

29. Detto giudice desidera inoltre sapere quali siano i criteri da prendere in considerazione al fine di determinare, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, la data del verificarsi del danno, la quale, secondo il considerando 12 di tale direttiva, è il momento a partire dal quale gli interessi dovrebbero essere pagati. Esso si chiede se, nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno come quella proposta dalla Wenzel Logistics, vertente sul danno causato da un'intesa consistente nel vendere beni a prezzi maggiorati, gli interessi debbano essere calcolati a partire dalla data del pagamento di tali beni a un prezzo sopravvalutato o a partire da un'altra data, come quella in cui il prezzo di acquisto di tali beni è divenuto esigibile o ancora quella della conclusione del contratto di vendita.

30. In tali circostanze, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva [2014/104] debba essere interpretato nel senso che [tale] articolo 3, paragrafo 2, relativo al pagamento degli interessi derivanti dal danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, è applicabile ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014.

In caso di risposta negativa a tale questione: quale diversa data debba essere presa in considerazione ai fini dell'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2014/104].

2) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2014/104] debba essere interpretato nel senso che la data in cui il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi su tale danno deve essere considerata la data del pagamento del prezzo maggiorato richiesto al soggetto danneggiato in forza di un accordo illecito sul prezzo.

In caso di risposta negativa a tale questione: quale diversa data debba essere presa in considerazione con riguardo al verificarsi del danno».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

31. Secondo la Mercedes-Benz Group, sostenuta dalla MAN Truck & Bus SE e dalla MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, le questioni pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione della direttiva 2014/104, sono manifestamente irrilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, poiché l'azione per il risarcimento del danno della Wenzel Logistics non rientra nell'ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva. L'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva costituirebbe evidentemente una «disposizione sostanziale», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva. Pertanto, alla luce del divieto di applicazione retroattiva enunciato in tale articolo 22, paragrafo 1, le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 non possono applicarsi all'azione per il risarcimento del danno proposta dalla Wenzel Logistics, che riguarda danni verificatisi prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/104.

32. A tale riguardo, occorre ricordare che, nell'ambito del procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, nonché del 12 febbraio 2026, Valora Effekten Handel, C‑864/24, EU:C:2026:94, punto 28).

33. Nel caso di specie, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio in merito alla sua prima questione, quest'ultimo s'interroga se l'articolo 37d del KartG, disposizione di diritto austriaco che attua l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, sia soggetto al divieto di applicazione retroattiva enunciato all'articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva.

34. Tale questione non è né ipotetica né manifestamente priva di relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale. È infatti pacifico che la Wenzel Logistics rivendica l'applicazione, alla sua azione per il risarcimento del danno, dell'articolo 37d del KartG in luogo delle norme generali del diritto civile austriaco, le quali sono state applicate a tale azione dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale del Land competente in materia civile, Graz) e dall'Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz). In caso di applicazione di tale articolo 37d, gli interessi sarebbero calcolati a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno, mentre, in caso di applicazione delle norme generali del diritto civile austriaco, gli interessi sarebbero dovuti, secondo le informazioni contenute nella decisione di rinvio, solo a partire dalla data della notifica di detta azione alla Mercedes-Benz Group. Le disposizioni della direttiva 2014/104 menzionate nella prima questione sono, di conseguenza, pertinenti per stabilire se l'articolo 37d del KartG sia applicabile al procedimento principale e la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere a tale questione.

35. Ne consegue che la prima questione è ricevibile.

36. La seconda questione si basa sulla premessa, la cui esattezza sarà verificata nell'ambito dell'esame della prima questione, che una disposizione nazionale che attua l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, come l'articolo 37d del KartG, sia destinata ad applicarsi a un'azione per il risarcimento del danno vertente su danni verificatisi prima dell'entrata in vigore di tale direttiva. Se dovesse risultare che tale premessa è esatta, occorrerebbe rispondere a tale seconda questione, concernente quali insegnamenti discendano dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva per individuare, ai fini del calcolo degli interessi, il momento in cui il danno si è verificato.

37. Pertanto, poiché la seconda questione non è né ipotetica né manifestamente priva di relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, e poiché la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, anche tale questione è ricevibile. Del resto, l'argomento sollevato dalla Mercedes-Benz Group, sostenuta dalla MAN Truck & Bus SE e dalla MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, relativo al fatto che la direttiva 2014/104 non conterrebbe, contrariamente a quanto lascerebbe intendere il giudice del rinvio nel porre detta questione, alcuna norma vincolante che si riferisca alla data del verificarsi del danno, riguarda il merito della causa.

Nel merito

Sulla prima questione

38. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 debbano essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento devono essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, debba applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette a ottenere un siffatto risarcimento e proposte a partire dal 26 dicembre 2014, data di entrata in vigore di tale direttiva.

39. Per quanto riguarda l'applicazione ratione temporis delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/104, occorre distinguere a seconda che la norma di tale direttiva attuata dalla disposizione nazionale di cui si tratta codifichi la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 101 TFUE, nel qual caso tale disposizione nazionale deve applicarsi con effetto immediato, o risulta unicamente da detta direttiva, il che impone quindi di esaminare l'applicabilità ratione temporis di detta disposizione nazionale alla luce dell'articolo 22 della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C‑312/21, EU:C:2023:99, punto 33).

40. Per quanto riguarda la regola, enunciata all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, secondo cui il pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza deve comprendere il risarcimento del danno emergente, il risarcimento del lucro cessante e il pagamento di interessi, la Corte ha già constatato che tale regola codifica, come risulta dal considerando 12 di tale direttiva, la giurisprudenza relativa all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE derivante, in particolare, dalla sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 95), cosicché le misure nazionali di recepimento di tale articolo 3, paragrafo 2, devono applicarsi con effetto immediato all'insieme delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di detta direttiva, come confermato dall'articolo 22, paragrafo 2, di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C‑312/21, EU:C:2023:99, punti 34 e 35).

41. Pur avendo così chiarito che le disposizioni di diritto nazionale che attuano l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 devono applicarsi con effetto immediato alle azioni per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, la Corte ha altresì indicato, al punto 35 della sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99), che tale applicabilità immediata riguarda le azioni rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, di quest'ultima.

42. Come risulta da quest'ultima disposizione, le azioni proposte prima del 26 dicembre 2014, data di entrata in vigore della direttiva 2014/104, sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva e gli Stati membri devono garantire che le disposizioni nazionali dirette a recepire detta direttiva nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni non si applichino a tali azioni.

43. A quest'ultimo riguardo, la Corte ha precisato che, qualora una disposizione nazionale di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 entri in vigore a una data che si colloca tra il 26 dicembre 2014 e il 27 dicembre 2016, che è la data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, lo Stato membro in questione può ritenere che tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte prima della data di entrata in vigore di tale disposizione nazionale, o addirittura prima del 27 dicembre 2016, siano escluse dall'ambito di applicazione di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 28 e 29).

44. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Wenzel Logistics ha proposto la sua azione per il risarcimento del danno causato dall'intesa di cui si tratta, il 13 gennaio 2021. Risulta altresì che l'articolo 37d del KartG, il quale prevede, in particolare, che gli interessi siano dovuti a partire dalla data in cui si verifica il danno, mira ad attuare, nell'ordinamento giuridico austriaco, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104. In tali circostanze, di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza, l'articolo 37d del KartG deve applicarsi alla situazione di cui al procedimento principale.

45. Non occorre, questo proposito, esaminare se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 costituisca una «disposizione sostanziale», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva. Infatti, come risulta dai punti 33 e 35 della sentenza del 16 febbraio 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99), il cui tenore è stato ricordato ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, l'applicazione ratione temporis delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 non può, a pena di pregiudicare l'effetto utile dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la cui interpretazione è codificata in tale articolo 3, paragrafo 2, essere soggetta alle limitazioni apportate dall'articolo 22 di tale direttiva, con la sola eccezione di quella, derivante dal paragrafo 2 di tale articolo, secondo cui le disposizioni nazionali che attuano detta direttiva non possono, in ogni caso, applicarsi alle azioni proposte prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

46. Di conseguenza, una disposizione nazionale come l'articolo 86 del KartG, che limita l'applicabilità dell'articolo 37d di tale legge alle azioni dirette al risarcimento di danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016 e che conduce, per quanto riguarda un'azione come quella della Wenzel Logistics, diretta al risarcimento di un danno verificatosi prima del 27 dicembre 2016, al pagamento di interessi a partire non dalla data in cui tale danno si è verificato, bensì dalla notifica del ricorso, deve essere considerata lesiva dell'effetto utile dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

47. Si deve osservare, a questo proposito, che, al momento dell'adozione della direttiva 2014/104, la Corte aveva già dichiarato, ai punti 95 e 97 della sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), in sostanza, che il pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza non può, a pena di rendere tale risarcimento inefficace, prescindere da elementi, come il decorso del tempo, idonei a ridurre, di fatto, il valore di tale risarcimento. A quest'ultimo riguardo, al punto 97 di tale sentenza, la Corte ha fatto riferimento, per analogia, alla sua giurisprudenza anteriore, risultante dalla sentenza del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punto 31). Come risulta dal considerando 12 della direttiva 2014/104, quest'ultima mira in particolare a codificare tale giurisprudenza della Corte, secondo la quale il pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza implica il pagamento di interessi a decorrere dalla data in cui tale danno si verifica.

48. Alla luce di detta giurisprudenza e di tale considerando della direttiva 2014/104, che sono pertinenti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della suddetta direttiva, una disposizione nazionale come l'articolo 86 del KartG, la cui applicazione condurrebbe, per i danni verificatisi prima del 27 dicembre 2016, a un calcolo di interessi che non tiene conto del decorso del tempo tra il momento in cui il danno si è verificato e il momento in cui il danneggiato fa valere il proprio diritto al risarcimento, non garantisce la piena efficacia dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò vale a maggior ragione in quanto le peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza richiedono, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 60 e giurisprudenza citata). Tali peculiarità hanno generalmente come effetto che intercorra un lungo lasso di tempo tra il verificarsi del danno causato da un'intesa e la constatazione di quest'ultima da parte della competente autorità garante della concorrenza. Così, l'intesa di cui si tratta nel procedimento principale, la quale ha avuto luogo, per quanto riguarda la partecipazione della Daimler, divenuta la Mercedes-Benz Group, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, è stata constatata dalla Commissione solo il 19 luglio 2016.

49. Dal momento che una disposizione nazionale come l'articolo 86 del KartG deve essere considerata lesiva dell'effetto utile dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che tale disposizione di diritto primario dell'Unione produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:6, punto 16, e del 4 settembre 2025, Nissan Iberia, C‑21/24, EU:C:2025:659, punto 50).

50. Occorre altresì ricordare che il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione di diritto primario dell'Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultimo. Se il giudice nazionale non si ritiene in grado di adottare un'interpretazione conforme, a causa di determinati limiti attinenti, ad esempio, a un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale in questione e ad applicare direttamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE al procedimento principale di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punti da 71 a 73).

51. Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, letti in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, devono essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento debbano essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, che può anche essere anteriore all'entrata in vigore di detta direttiva, deve applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere un siffatto risarcimento e che sono state proposte dopo l'entrata in vigore della disposizione nazionale in parola o, se tale entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, a tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte dopo la scadenza di tale termine.

Sulla seconda questione

52. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un'intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale gli interessi sono dovuti è quella in cui tali prezzi sono stati pagati dal danneggiato.

53. Come esposto ai punti 40 e 47 della presente sentenza, il legislatore dell'Unione ha codificato, all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, la giurisprudenza anteriore della Corte secondo la quale il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza implica, in particolare, il pagamento di interessi a decorrere dalla data in cui tale danno si è verificato.

54. Tale obbligo si riflette nella definizione stessa della nozione di «pieno risarcimento» contenuta all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, ai sensi della quale un siffatto risarcimento «pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa».

55. Il verificarsi del danno fa sorgere una situazione fondamentalmente diversa da quella in cui la persona interessata si sarebbe trovata in assenza della violazione di cui si tratta, cosicché tutte le componenti del risarcimento, compresi gli interessi destinati a compensare il decorso del tempo, devono basarsi sulla data in cui si è verificato il danno.

56. Il legislatore dell'Unione si è tuttavia astenuto dal precisare i criteri alla luce dei quali occorre individuare l'elemento di fatto che caratterizza il verificarsi del danno. Poiché tale modalità concreta di attuazione del diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza non è stata armonizzata, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità al riguardo.

57. Questa libertà nulla toglie all'obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 15, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 62).

58. L'obbligo di garantire il «pieno risarcimento» del danno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, che deriva dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, implica, per ogni autorità di uno Stato membro, di basarsi su criteri che consentano di identificare il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza. Se più fatti caratterizzano, ognuno in modo altrettanto rilevante, il verificarsi di tale danno, occorre individuare, come punto di partenza per il calcolo degli interessi, quello di tali fatti che si è verificato in primo luogo.

59. Peraltro, quando il danno è composto da parti distinte, occorre assicurarsi che la valutazione, sulla base delle indicazioni fornite al punto precedente, relativa al momento del verificarsi di tale danno, sia effettuata separatamente per ciascuna parte di detto danno.

60. Nel caso di specie, dal momento che, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che il danno asserito dalla Wenzel Logistics deriva dall'acquisto di autocarri a prezzi maggiorati a causa dell'intesa di cui si tratta, e che, dall'altro, come risulta dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, la cui formulazione deriva dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il quale, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, ha effetto diretto tra i singoli, il danno oggetto di tale direttiva copre non solo il danno emergente, ma anche il lucro cessante, risulta, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare alla luce di tutti gli elementi pertinenti, che il momento in cui i fondi sono divenuti indisponibili ai fini del pagamento di tali prezzi potrebbe caratterizzare il verificarsi del danno.

61. Alla luce delle ragioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un'intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale sono dovuti gli interessi è quella in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa della suddetta intesa.

Sulle spese

62. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, letti in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, devono essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento debbano essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, che può anche essere anteriore all'entrata in vigore di tale direttiva, deve applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere un siffatto risarcimento e che sono state proposte dopo l'entrata in vigore della disposizione nazionale in parola o, se tale entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, a tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte dopo la scadenza di tale termine.

2) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un'intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale sono dovuti gli interessi è quella in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa della suddetta intesa.