Corte costituzionale
Sentenza 16 aprile 2026, n. 52

Presidente: Amoroso - Redattrice: San Giorgio

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e dell'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra P. D. e altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di P. D. e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Amos Andreoni per P. D., Antonella Patteri per l'INPS, nonché l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 30 giugno 2025, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e dell'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

Si tratta delle disposizioni che - rispettivamente, per il 2023 e per il 2024 - hanno stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole in funzione degli importi dei trattamenti pensionistici.

Le disposizioni sono censurate nella parte in cui «dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla "regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica" (così Corte cost. sent. n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1. del "Considerato in diritto") contenuta nell'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160 ("...l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del ...per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a...volte il trattamento minimo INPS")».

Il rimettente riferisce di dover decidere il ricorso di P. D., titolare di pensione di vecchiaia (categoria «VOCUM») a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), «con importo attuale di € 7.268,00 lordi (€ 4.698,00 netti)». Il ricorrente aveva avanzato domanda di ricostituzione reddituale della pensione così da ottenere la perequazione, a far data dal 1° gennaio 2023, secondo il modello dell'indicizzazione per "scaglioni" o "fasce" di importo, come derivante dalla disciplina di cui all'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». L'INPS aveva, tuttavia, rigettato sia la domanda sia il conseguente ricorso amministrativo e, pertanto, la controversia era stata portata in sede giurisdizionale.

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che il giudizio principale «non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della [...] questione di legittimità costituzionale», prospettata anche nell'atto introduttivo del giudizio. Precisa che il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico dal quale emerge che il rateo mensile di pensione liquidatogli dall'INPS, secondo il sistema "a blocchi", risulta «inferiore di € 170,30 nell'anno 2023 e di € 316,80 nell'anno 2024 rispetto al rateo mensile di pensione se liquidato secondo il sistema "a scaglioni"».

Quanto al requisito della non manifesta infondatezza, il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale sugli interventi legislativi volti a rallentare la dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici (in particolare, le sentenze n. 19 del 2025 e n. 234 del 2020), ricordando che la perequazione - imposta dai principi affermati negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - costituisce uno strumento di natura tecnica volto a garantire, nel tempo, a fronte delle spinte inflazionistiche, l'adeguatezza delle somme liquidate a titolo di pensione. Il legislatore, nello stabilire in concreto le variazioni perequative, sarebbe chiamato ad un bilanciamento di valori costituzionali, quali, da un lato, l'interesse dei pensionati al mantenimento di trattamenti proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato durante la vita lavorativa e sufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, e, dall'altro, «l'interesse generale afferente alle esigenze di bilancio». L'esercizio della richiamata discrezionalità dovrebbe svolgersi secondo ragionevolezza, salvaguardandosi «la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 70 del 2015, n. 316 del 2010 e n. 30 del 2004).

In particolare, fa notare il rimettente, simile valutazione dovrebbe essere condotta differenziando le pensioni in base al loro importo, «atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva, e l'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo» (con richiamo, nuovamente, alle sentenze di questa Corte n. 19 del 2025 e n. 234 del 2020).

Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione verrebbe in rilievo anche il dato economico-finanziario che determina la scelta del legislatore, poiché il sacrificio «dell'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar modo dei più modesti, non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all'intervento di limitazione della rivalutazione siano non illustrate in dettaglio».

Sussisterebbe, altresì, «un limite di ordine temporale, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» anche con riguardo alle pensioni di maggiore consistenza, che «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ciò anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto [...], atteso che le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (con richiamo, qui, ancora alla sentenza n. 234 del 2020).

Con l'ausilio di alcune tabelle, riprese dagli atti processuali depositati dal ricorrente, il giudice a quo illustra gli effetti in peius, per il pensionato, che deriverebbero, con il passare del tempo, dall'applicazione del contestato modello "a blocchi". Si avrebbero, in particolare, effetti «di sorpasso» del trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello immediatamente superiore, nonché di «successivo allineamento delle diverse classi di trattamento» (ciò «in ragione della clausola di garanzia», prevista dalla legge, secondo la quale l'aumento di rivalutazione, per un determinato scaglione reddituale, è attribuito fino a concorrenza del limite reddituale precedente, come maggiorato) e, ancora, effetti di «trascinamento nel corso del tempo» dei valori così appiattiti. In particolare, il giudice a quo avanza l'ipotesi di un pensionato, titolare per l'anno 2022 di un trattamento di euro 2.626,90 (corrispondente al massimo della classe reddituale di riferimento), il cui importo rivalutato, per l'anno 2023, finisce con il corrispondere a quello di altro pensionato che poteva contare di un trattamento, in origine, pari alla maggiore somma di euro 2.692,00 (come tale, rientrante nella classe reddituale superiore). Entrambe le pensioni considerate in tale esempio, pur se di importi e classi originariamente diversi, risultano nondimeno allineate, per effetto del sistema di perequazione "a blocchi" (e della connessa correzione derivante dalla clausola di garanzia), sull'identico importo finale di euro 2.807,76, con ciò elidendosi l'originaria divergenza tra i due trattamenti, a sua volta dipendente dalla quantità e qualità del lavoro prestato durante la vita attiva.

Il rimettente precisa che la questione sollevata è diversa rispetto a quelle aventi ad oggetto la previsione delle aliquote decrescenti di rivalutazione, già esaminate da questa Corte con la sentenza n. 19 del 2025, che le ha giudicate non fondate. Ferme restando le suddette aliquote, il rimettente sollecita la verifica se sia, o meno, «ragionevole» il sistema che, come prevedono le disposizioni censurate, consiste nell'«applicare una sola aliquota commisurata all'ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia», in luogo del previgente sistema che, invece, applicava «diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione».

In definitiva, «venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i pensionati all'epoca della liquidazione dei trattamenti», la pensione di coloro che, all'inizio, percepivano un ammontare superiore non risulterebbe «più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro da loro prestato». Il sistema di perequazione "a blocchi", per il fatto di condurre all'allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte all'epoca della loro liquidazione e al conseguente effetto di appiattimento, contrasterebbe, altresì, con «il principio di non contraddizione sancito dal primo comma dell'art. 3 Cost.», considerata la «contemporanea vigenza [...] di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa».

2.- Nel giudizio si è costituito P. D., ricorrente nel procedimento principale, concludendo per l'accoglimento delle questioni sollevate dal Tribunale di Trento.

A suo avviso, il sistema di perequazione "a blocchi", applicato alla sua pensione, «tende non solo alla perdita di valore degli importi superiori a 4 volte il minimo pensionistico bensì anche ad allineare classi di pensione originariamente distinte», con ciò realizzandosi una «palese contraddizione» con il meccanismo retributivo e contributivo di calcolo delle pensioni. Tale criterio, che prevede l'applicazione di una «percentuale secca sull'intero importo», finirebbe col penalizzare «chi usufruisce di un euro in più rispetto a ciascun valore soglia». Al contrario, il criterio del computo per fasce di reddito (cosiddetto sistema a scaglioni), già previsto «a regime» a partire dal 2000, poi confermato nel 2019 e analogo a «quello adottato dalla normativa fiscale», sarebbe «il più equo ed il più conforme al dettato costituzionale (art. 53 Cost.)», in quanto garantirebbe che «il complesso reddituale non venga valutato in blocco ma sia scomposto per segmenti, ciascuno dei quali disciplinato autonomamente con una apposita percentuale».

La parte privata illustra la genesi del criterio "a blocchi", previsto «per la prima volta» ed «eccezionalmente» per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», quindi prorogato per i successivi due trienni per effetto delle previsioni di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Solo dal 2022, precisa la parte privata, è tornato a regime il sistema "per fasce", secondo le previsioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha anche «ampliato l'applicazione dell'indice di rivalutazione del 100% alle fasce di reddito di pensione fino a 4 volte il minimo (prima era fino a 3 volte il minimo)». Tuttavia, con le leggi di bilancio per il 2023 e per il 2024, il legislatore è tornato a prevedere, «ancora in deroga, il sistema punitivo delle aliquote inferiori applicate per blocchi», quindi «con una rimodulazione in pejus delle aliquote per classi crescenti di reddito delle pensioni». Dopo il 2021, i conseguenti effetti negativi «sono diventati cospicui per la successiva impennata inflazionistica».

La clausola di garanzia o di "galleggiamento" - pur prevista dalla legge per evitare gli effetti di sorpasso connessi alla disciplina per blocchi - non consentirebbe di evitare, tuttavia, lo schiacciamento dei vari trattamenti e il loro allineamento per diverse classi reddituali, proprio come verificatosi negli anni 2023 e 2024. La complessiva perdita di valore delle pensioni, in contrasto con i principi di progressività e di proporzionalità, sarebbe, peraltro, ancora più marcata per le classi di reddito superiori, senza contare la «divaricazione lordo/netto per effetto della disciplina fiscale». Per converso, le casse pubbliche avrebbero beneficiato di una minore spesa pensionistica stimabile, tra il 2012 e il 2023, in «circa 100 miliardi di euro», con un incremento annuo «di circa 10 miliardi per il c.d. effetto di trascinamento».

Tanto premesso, a giudizio della parte privata, la rilevanza dell'odierna questione sarebbe legata al confronto tra il sistema "a blocchi" e quello "per fasce", da cui emergerebbe un «cospicuo danno» per la pensione del ricorrente (liquidata con decorrenza 1° aprile 2019), stimato in euro 2.214,00 per l'anno 2023 ed in euro 4.118,30 per l'anno 2024, con «una perdita complessiva per trascinamento di € 6.641,82 per le cinque annualità di pensione già godute».

Quanto alla non manifesta infondatezza, la parte privata ravvisa anzitutto una «irrazionalità di sistema» (art. 3 Cost.), in quanto i criteri di calcolo della pensione di tipo contributivo e retributivo non sarebbero coerenti «con un sistema perequativo che asseconda l'appiattimento dei trattamenti». Il meccanismo di perequazione "a blocchi", infatti, farebbe venir meno le distanze tra le varie classi di reddito come derivanti dall'originaria liquidazione dei trattamenti pensionistici, con conseguenti disparità di trattamento. Ne deriverebbe un inammissibile scostamento tra l'andamento delle pensioni e quello delle retribuzioni, in deroga al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'adeguamento dovrebbe tener conto dell'impegno individuale nella quantità e qualità del lavoro svolto durante la vita attiva.

Sotto altro profilo, l'art. 3 Cost. sarebbe violato per l'irragionevolezza insita nella «illegittima reiterazione nel tempo di sistemi eccezionali, asseritamente dichiarati come temporanei». In particolare, ogni variazione del sistema per scaglioni, quale previsto dal legislatore del 2019 e «dotato di particolare forza di resistenza», andrebbe assoggettato «ad un attento scrutinio di ragionevolezza». Le «contingenze finanziarie», pur idonee a giustificare una diversa modulazione delle aliquote anno per anno, non potrebbero invece configurare una deroga al sistema di calcolo dettato a regime.

Richiamata, poi, la violazione dell'art. 38 Cost., specialmente alla luce degli effetti di trascinamento prima rimarcati, la parte privata si sofferma, ancora, sulla lesione del «principio dell'affidamento» (ricondotto agli artt. 2, 3 e 38 Cost.), evidenziando che il sistema contestato «opera una modificazione retroattiva in peius dei criteri di calcolo [...] con cui era stato stabilito fin dall'origine l'importo del trattamento pensionistico», e sottolinea, infine, la violazione dell'art. 36 Cost., nel suo «nesso inscindibile» con l'art. 38 Cost., ricordando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i principi di proporzionalità e di adeguatezza devono essere costantemente rispettati in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

3.- Si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, nel merito, per la non fondatezza delle questioni.

L'Istituto previdenziale ricorda, anzitutto, che il quantum di tutela assicurato dal legislatore del 2022 ha già superato lo scrutinio di ragionevolezza, all'esito della questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 19 del 2025. In tale pronuncia, in particolare, sarebbe stata «affermata la congruità e ragionevolezza dell'ammontare dell'aumento perequativo attribuito alle pensioni secondo il modulo stabilito dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022». Intervenuta «per raffreddare l'aumento della rivalutazione», la menzionata disposizione di legge avrebbe innovato rispetto alla «norma generale» di cui all'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019, modulando l'aumento «su sei blocchi, o cluster, di importo delle pensioni» così come individuati dalle lettere a) e b), nonché dai numeri da 1) a 5) della lettera b), del menzionato comma 309.

L'Istituto previdenziale precisa che, mediante il sistema "a blocchi" previsto dalla legge del 2022, «può verificarsi che la pensione di importo poco superiore al limite massimo del precedente blocco, una volta rivalutata, arrivi ad un importo inferiore rispetto alla misura della pensione rivalutata di importo originario pari o di poco inferiore al limite massimo nel blocco precedente»: per tale ragione, la legge ha introdotto apposita clausola di salvaguardia che consente di allineare i due trattamenti.

In tale contesto, l'Istituto richiama l'attenzione sui differenziali che si registrano tra gli importi dei trattamenti pensionistici collocati al limite di due blocchi e fa notare che quei differenziali, entro i quali si determina l'effetto di allineamento della pensione originariamente più alta sull'importo massimo che può essere raggiunto da una pensione collocata nel blocco precedente, si assestano su cifre esigue (che variano da euro 15,310, per i differenziali tra i blocchi previsti dai numeri 2 e 3 della lettera b, ad euro 68,079, per quelli tra i blocchi di cui ai numeri 1 e 2 della medesima lettera b).

Tanto premesso, l'INPS eccepisce l'inammissibilità delle questioni, facendo notare che la pensione del ricorrente nel giudizio principale, essendo di importo pari «ad € 7.410,50», ossia «superiore a 10 volte il minimo», non risulterebbe incisa o interessata dal contestato fenomeno dell'allineamento. La rilevanza - che il giudice rimettente ha ritenuto di apprezzare in ragione degli esiti più favorevoli che il ricorrente otterrebbe mediante l'applicazione del sistema di rivalutazione "per fasce" - in quanto «meramente indiretta» farebbe «deporre piuttosto per l'inammissibilità della questione».

Nel merito, comunque, le questioni non sarebbero fondate.

L'ipotesi presa in esame dall'ordinanza di rimessione - quella, cioè, delle due pensioni di importo originario, pari, rispettivamente, a euro 2.626,90 e a euro 2.692,00, le quali, all'esito della perequazione "a blocchi", risultano alla fine allineate sul medesimo importo rivalutato - testimonierebbe la marginalità dell'effetto lesivo lamentato dal giudice a quo. Verrebbero in rilievo, infatti, differenziali di allineamento «di importo molto contenuto» (nell'ipotesi menzionata si tratta di un differenziale tale da non superare i 68 euro), riferiti, cioè, a trattamenti pensionistici che, nel loro confronto, non potrebbero considerarsi «rappresentativ[i] di vite lavorative diverse tali da imporre che la suddetta proporzione venga sempre mantenuta, al centesimo, nel caso di rallentamento dell'indicizzazione». Differenze di importo così esigue nel conteggio originario delle pensioni non deriverebbero, invero, da «strutturali differenze nel percorso lavorativo dei titolari», ma da «fattori assolutamente marginali» (come, ad esempio, «la nascita a dicembre o a gennaio dell'anno successivo, oppure la presenza di poche settimane contributive in più o in meno»). Alla luce di ciò «si palesa irrilevante che l'adeguamento perequativo sia raggiunto dal legislatore attraverso un sistema a fasce o un sistema a blocchi», essendo necessario «contemperare plurime esigenze».

Piuttosto - si fa notare - il modulo di raffreddamento della perequazione articolato per blocchi, già sperimentato dal legislatore con gli interventi del 2015 e del 2018, è stato costantemente giudicato conforme a Costituzione da questa Corte che, con le sentenze n. 234 del 2020 e n. 250 del 2017, nonché con l'ordinanza n. 96 del 2018, ha sempre escluso che esso - mediante la previsione della progressione inversa degli aumenti di rivalutazione rispetto all'ammontare dei trattamenti - comporti un disconoscimento della quantità e del valore del lavoro prestato.

In definitiva, anche per effetto delle clausole di salvaguardia, previste da entrambe le disposizioni censurate, non si verificherebbe alcuna lesione della proporzionalità tra pensione e lavoro prestato, nella consapevolezza che tutti i sistemi di rivalutazione con aliquote inferiori al 100 per cento sono destinati ad incidere, sia pure con effetti diversi, sull'originaria scala di proporzione delle pensioni.

4.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, nel merito, per la non fondatezza delle questioni.

Le disposizioni censurate dal giudice rimettente, a giudizio della difesa erariale, «non appaiono il risultato di un irragionevole uso della discrezionalità» che appartiene al legislatore, essendo necessario «un bilanciamento di valori, che tenga, altresì, conto delle esigenze di bilancio»: l'adeguatezza e la proporzionalità dei trattamenti pensionistici, che è compito della perequazione assicurare nel tempo, incontrerebbero «pur sempre il limite delle risorse disponibili».

La ratio delle disposizioni in questione, come da relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2023 (XIX Legislatura, A.C. 643), sarebbe quella di ottenere una minore spesa previdenziale «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025». La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, avrebbe sempre ritenuto non irragionevole la scelta di applicare indici di perequazione decrescenti all'aumentare dell'importo del trattamento pensionistico complessivo, laddove ciò avvenga in un'ottica di bilanciamento degli interessi costituzionali, nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Il mancato integrale adeguamento, rispetto all'aumento del costo della vita, sarebbe pertanto legittimo in quanto ispirato a criteri di progressività (è menzionata la sentenza di questa Corte n. 173 del 2016), dovendosi ricordare che, nel nostro ordinamento, non sussiste «un principio di incondizionata tutela dell'affidamento nel trattamento pensionistico», specialmente per i percettori, come il ricorrente nel giudizio a quo, «di importi di natura previdenziale di notevole entità, che non risultano suscettibili di privare l'interessato dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita».

La difesa erariale sottolinea che le disposizioni censurate fanno salvi gli importi fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e, modulando «le percentuali di riduzione in proporzione al crescere dell'importo» delle pensioni, non giungono mai ad escludere totalmente la rivalutazione per alcun trattamento. Risulterebbero, pertanto, rispettati i criteri di adeguatezza e di proporzionalità, più volte richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.

5.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e, congiuntamente, il Sindacato pensionati italiani-CGIL (SPI-CGIL), a titolo di amici curiae, hanno depositato un'opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 13 gennaio 2026. Nel riferire di essere intervenute nel giudizio principale in qualità di soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione controversa, le due associazioni si soffermano sugli effetti in peius che deriverebbero, per i pensionati, dal sistema di calcolo "a blocchi", sottolineando che la decisione di questa Corte è «destinata a produrre effetti di eccezionale rilevanza per [...] i pensionati italiani». Sono altresì esposte le ragioni che, a giudizio degli amici curiae, condurrebbero all'ammissibilità e alla fondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale di Trento: ragioni in larga parte coincidenti con quelle illustrate dall'ordinanza di rimessione.

Anche l'Associazione "Comma2-Lavoro è dignità" ha depositato un'opinione scritta a titolo di amicus curiae, parimenti ammessa dal richiamato decreto presidenziale, nella quale è evidenziata, con brevi note, la «irregolare e casuale» incidenza, a danno dei pensionati, che le norme censurate produrrebbero quanto alla «perdita del potere di acquisto della moneta».

6.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, P. D. è tornato a svolgere difese, in replica alle deduzioni avversarie.

Nel ricordare che il sistema "a blocchi" è stato adottato dal legislatore solo «in via temporanea», la parte privata sottolinea che esso comporta un effetto di appiattimento delle pensioni, con riguardo a quelle che si collocano al confine tra due diverse soglie di reddito e che, una volta così "gemellate", «cresceranno negli anni a venire nella stessa misura». La differenza tra i due importi "gemellati", al contrario di quanto sostenuto dalle difese dell'INPS, non sarebbe affatto irrilevante, anche in considerazione del «drenaggio fiscale» che già colpisce il relativo potere di acquisto. Pur dovendosi riconoscere che «l'allineamento produce effetti ravvicinati nel tempo solo per i trattamenti centrali» (nella scala reddituale individuata dalle due disposizioni censurate), andrebbe nondimeno considerato che il raffreddamento delle dinamiche perequative, come discendente dal sistema "a blocchi", «opera per tutti i trattamenti», determinandosi una «maggiore perdita di valore avuto riguardo al confronto tra perequazione con aliquote applicate per blocchi, qui sub judice, ed il sistema di aliquote applicate per fasce come previsto dalla normativa a regime».

In tale quadro, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS non sarebbe fondata, posto che, come risulterebbe dagli atti versati nel giudizio a quo, «per il Dalpiaz il sistema per blocchi (oltre ad allineare per altri le pensioni contigue) ha prodotto una minore dinamica accentuando gli effetti della aliquota decrescente», con perdita economica stimabile, per il 2023, in euro 2.214,00.

Nel merito, la parte privata ribadisce le ragioni a sostegno dell'accoglimento delle questioni, ragioni che resisterebbero anche a quanto di recente affermato nella sentenza di questa Corte n. 167 del 2025 (avente a oggetto il diverso tema della legittimità delle aliquote decrescenti). In particolare, viene sottolineato che l'appiattimento tra le pensioni di diverso importo, pur riguardando all'inizio pensioni "contigue", con il passare del tempo e per effetto del "trascinamento" sarebbe destinato a coinvolgere «una moltitudine di trattamenti anche originariamente non contigui». Il tutto sarebbe poi aggravato dalle vicende degli anni 2022 e 2023 «contrassegnate da una alta inflazione e [d]alla conseguente perdita del potere d'acquisto delle pensioni». Il sistema "a blocchi" rallenterebbe ancor di più la perequazione, rispetto alla pur severa e contestuale decrescita delle aliquote, e ciò, «oltre alla lesione del principio di affidamento», entrerebbe in conflitto con il «principio del "ne bis in idem"» e con quello di «chiarezza normativa», con conseguente complessiva irragionevolezza della scelta del legislatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.- Il Tribunale di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, dubita - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e dell'art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui dispongono, rispettivamente per le annualità 2023 e 2024, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, «ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160».

Le disposizioni censurate stabiliscono, per le menzionate annualità, le aliquote di rivalutazione automatica, graduandole a seconda degli importi dei trattamenti pensionistici, e prevedono che, mediante l'applicazione di tali aliquote, la rivalutazione venga calcolata «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi». In tal modo - fa notare l'ordinanza di rimessione - si producono conseguenze economiche pregiudizievoli per il pensionato, vieppiù significative con il trascorrere del tempo. Si avrebbe, anzitutto, un progressivo effetto di appiattimento tra assegni pensionistici aventi importi contigui, determinandosi, proprio per effetto del sistema di calcolo contestato, un progressivo riallineamento tra classi reddituali diverse. In alcuni casi limite, peraltro, si verificherebbero anche effetti «di sorpasso», che la legge ha comunque provveduto a sterilizzare mediante la previsione di apposite clausole di salvaguardia. Queste ultime, tuttavia, non escludono il verificarsi del descritto effetto di allineamento, il quale - sottolinea il rimettente - comporta un'eccessiva penalizzazione per il pensionato che, in origine, poteva contare su somme più elevate, proprio perché, in tal modo, finirebbe con l'essere annullata la proporzione originariamente esistente tra i diversi trattamenti. La situazione risulterebbe poi ulteriormente aggravata dal successivo effetto di trascinamento, posto che, negli anni successivi, la rivalutazione è destinata ad applicarsi sull'importo-base così come già penalizzato dai descritti effetti, con la conseguenza che il valore delle pensioni sarebbe destinato a diminuire ulteriormente, senza alcuna possibilità di recuperare il differenziale perduto.

L'ordinanza di rimessione sottolinea che i descritti effetti non si verificherebbero laddove fosse adottato, ai fini del calcolo della perequazione, il diverso sistema "per fasce", peraltro già sperimentato, in passato, dal legislatore, il quale, con l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019, lo ha prescelto quale modello a regime. Le due disposizioni censurate si presentano, dunque, come altrettante deroghe, valide per le annualità 2023 e 2024, rispetto al sistema vigente a regime, come delineato dalla menzionata previsione del 2019.

Ne deriverebbe una lesione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36, primo comma, Cost., in quanto la pensione, da intendersi come retribuzione differita, non risulterebbe più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante la vita attiva e non sarebbe più sufficiente ad assicurare al pensionato un'esistenza libera e dignitosa. Sarebbe altresì leso il principio di adeguatezza, che richiede di misurare la pensione alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia, in violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.

Infine, si evidenzierebbe una contraddizione tra la contestata modalità di calcolo "a blocchi" e la contemporanea vigenza dei sistemi retributivo e/o contributivo, posto che tale modalità, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., condurrebbe all'allineamento di classi di pensione che, all'epoca della loro liquidazione, presentavano importi quantitativamente distinti.

8.- Nelle proprie difese, l'INPS ha anzitutto eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza. Nel giudizio principale si controverte sulla rivalutazione di una pensione di importo «superiore a 10 volte il minimo», come tale destinata a non essere incisa né in alcun modo interessata dal contestato fenomeno dell'allineamento. A giudizio dell'INPS, pertanto, la rilevanza delle odierne questioni di legittimità costituzionale, rispetto «[a]lla posizione concreta portata in giudizio», si presenterebbe come «meramente indiretta».

L'eccezione non è fondata.

Va premesso che l'affermazione sulla quale si basa l'eccezione in esame - ossia che l'effetto progressivo di allineamento riguarda solo gli importi pensionistici che si collocano al confine tra due scaglioni reddituali medio-alti, senza che siano interessate le pensioni di importo ancor più elevato - corrisponde alla ricostruzione in fatto operata dall'ordinanza di rimessione. Questa, infatti, per descrivere il pregiudizio economico derivante dall'adozione del sistema di calcolo "a blocchi", ha selezionato, per l'annualità 2023, un esempio che si riferisce a trattamenti pensionistici collocati negli scaglioni reddituali medio-bassi del modello di riferimento, di cui all'art. 1, comma 309, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 197 del 2022 (sono confrontati, infatti, gli effetti in peius che si verificano su pensioni aventi, rispettivamente, un importo tra quattro e cinque volte e un importo tra cinque e sei volte il minimo INPS). La stessa parte privata, nella memoria illustrativa depositata nel presente giudizio incidentale, ha del resto affermato che «l'allineamento produce effetti ravvicinati nel tempo solo per i trattamenti centrali», con ciò, dunque, riconoscendo che non sono coinvolte le pensioni di importo medio-alto, tra le quali si colloca proprio quella oggetto del giudizio principale.

Nondimeno, a prescindere dalla concreta incidenza dell'effetto di allineamento, occorre sottolineare che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente nel giudizio a quo va oltre tale aspetto, perché riguarda, più in generale, la perdita economica subita dal titolare della pensione di vecchiaia. Il ricorso principale - come riferito nelle premesse dell'ordinanza di rimessione - ha illustrato, quanto al trattamento di quiescenza che forma oggetto del giudizio, il verificarsi di una perdita mensile, nell'anno 2023, pari a euro 170,30 e, nell'anno 2024, pari a euro 316,80, «rispetto al rateo di pensione se liquidato secondo il sistema "a scaglioni"». Il giudice rimettente, pertanto, è chiamato a valutare se siano legittime, o meno, le descritte decurtazioni economiche sofferte dal trattamento di quiescenza di cui il ricorrente è titolare, indipendentemente dalla circostanza se esse corrispondano ad un effetto di "allineamento" tra classi reddituali diverse. Per emettere la propria decisione, pertanto, il giudice a quo è chiamato, prioritariamente, a valutare la legittimità del sistema di calcolo che quelle decurtazioni ha comportato.

Ne consegue la rilevanza delle odierne questioni.

9.- Ancora in via preliminare, occorre considerare che la parte privata, nelle sue difese, ha sostenuto l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate anche sotto il profilo della lesione del principio di legittimo affidamento. In proposito, ha sottolineato che il metodo di calcolo "a blocchi", oggetto delle censure sollevate dal Tribunale di Trento, «opera una modificazione retroattiva in peius dei criteri di calcolo, siano essi di tipo retributivo o di tipo contributivo, con cui era stato stabilito fin dall'origine l'importo del trattamento pensionistico», con conseguente lesione, sotto tale diverso profilo, «dell'art. 38 nonché degli artt. 2 e 3 Cost.».

Si tratta, tuttavia, di un profilo di censura che non può trovare ingresso nell'odierno giudizio di legittimità costituzionale, il cui thema decidendum deve essere circoscritto ai soli parametri indicati dall'ordinanza di rimessione. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie» (così, tra le tante, sentenze n. 213 del 2025 e n. 239 del 2021).

10.- Prima di passare all'analisi del merito delle odierne questioni, giova ripercorrere le tappe più significative che hanno scandito l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione all'introduzione del sistema di calcolo "a blocchi" per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

10.1.- Come già ripetutamente sottolineato da questa Corte, la perequazione automatica, o rivalutazione, delle pensioni è uno strumento di natura tecnica, previsto e regolato dalla legge, volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte della perdita del potere di acquisto della moneta, dovuta, in particolare, alle spinte inflazionistiche (da ultimo, sentenze n. 19 del 2025 e n. 234 del 2020). L'adeguamento degli importi viene garantito mediante un meccanismo di progressione inversa, che prevede la diminuzione dell'aliquota percentuale di perequazione al crescere degli importi-base da rivalutare, articolati in diversi scaglioni reddituali.

Secondo il sistema che attualmente costituisce la regola a regime, valida dal 1° gennaio 2022 in poi - come introdotto dall'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 - sono previsti tre scaglioni reddituali: il primo, riferito ai trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, beneficia di un'aliquota di rivalutazione del 100 per cento; il secondo, riferito ai trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, di un'aliquota del 90 per cento; il terzo, riferito ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo, di un'aliquota ancora minore, pari al 75 per cento.

10.2.- Sin da epoca risalente, peraltro, il legislatore ha sperimentato l'introduzione di correttivi, volti a conseguire un "rallentamento" della dinamica perequativa e, al tempo stesso, un beneficio per le finanze pubbliche in termini di risparmio della spesa pensionistica. Tra di essi vi è quello introdotto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) - che a tutt'oggi governa la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, in virtù del costante rinvio a tale disposizione operato dai successivi interventi legislativi, inclusi quelli oggetto dell'odierno scrutinio (sentenza n. 19 del 2025) - secondo il quale la rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, «in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti» percepiti, con la precisazione che l'aumento dovuto viene attribuito «in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo».

Nel generale contesto di misure atte a "raffreddare" la dinamica perequativa può collocarsi anche il meccanismo che viene oggi censurato dal giudice a quo, ossia il calcolo della perequazione "a blocchi". In base a tale sistema, i trattamenti pensionistici vengono rivalutati, pur sempre mediante l'applicazione di aliquote progressive decrescenti, «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» (art. 1, comma 477, lettera b, della legge n. 160 del 2019, con riguardo al sistema introdotto per le sole annualità 2020 e 2021; la medesima formula letterale, peraltro, si rinviene nella lettera b di ciascuna delle due disposizioni oggi censurate, che si riferiscono alle annualità 2023 e 2024). L'intero importo pensionistico, in tal modo, viene sottoposto a rivalutazione mediante l'aliquota della corrispondente fascia di reddito. Come argomentato dall'ordinanza di rimessione nonché, in particolare, dalle opinioni scritte degli amici curiae, questa modalità di calcolo incide in misura maggiore sull'importo finale rivalutato, rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di aliquote, se fosse applicato il diverso sistema "per fasce": quest'ultimo, infatti, scompone il medesimo trattamento pensionistico in diverse fasce di reddito e, quindi, applica a ciascuna di tali fasce le diverse aliquote progressive di riferimento, ivi comprese quelle più favorevoli per i pensionati.

10.3.- L'applicazione delle aliquote con riferimento ad una base di calcolo costituita dall'intero blocco reddituale attua, quindi, nella sostanza, un meccanismo contabile che replica, mutatis mutandis, il funzionamento del sistema di cumulo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, tale da contribuire, similmente a quest'ultimo, al raffreddamento della dinamica perequativa ai fini di un maggior risparmio di spesa pubblica. Tale modalità di calcolo, come già sottolineato, maggiormente penalizzante, risulta essere stata introdotta, per la prima volta, ai fini della perequazione pensionistica per le annualità 2012 e 2013, in un momento storico di particolare pressione per le finanze pubbliche. In precedenza, il sistema della perequazione automatica era stato articolato mediante il metodo di calcolo "per fasce", come testimoniano le prime disposizioni che lo hanno regolato, a partire dall'art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», e come fu poi confermato, a regime, dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000. In base a queste previsioni, il conteggio "per fasce" si accompagnava alla previsione di soli tre scaglioni reddituali, scanditi dalle aliquote decrescenti fissate nella misura del 100 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento.

Introdotta, per le annualità 2012 e 2013, l'eccezionale misura del blocco della perequazione per gli assegni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, il legislatore è dovuto successivamente intervenire per ridisegnare il sistema di rivalutazione vigente per entrambe quelle annualità, a seguito della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni emergenziali dettate dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2015, n. 109, ha quindi impostato il sistema della perequazione dei trattamenti pensionistici, per quelle due annualità, secondo l'impiego del calcolo "a blocchi", ossia, per l'appunto, «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi». Questa previsione è stata accompagnata da una più severa articolazione delle aliquote perequative, organizzate in quattro diversi scaglioni reddituali (caratterizzati da percentuali di rivalutazione più stringenti rispetto a quelle in precedenza in vigore). È stata, inoltre, esclusa, in quella occasione, ogni rivalutazione per le pensioni di più alto importo, complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Perdurando la situazione di difficoltà finanziaria, il modello del calcolo "a blocchi", accompagnato da analoga articolazione degli scaglioni reddituali e delle relative aliquote, è stato riproposto dal legislatore anche per le annualità successive, pur sempre, comunque, come sistema in "deroga" rispetto alla regola ordinaria prevista dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (che continuava a prevedere, a regime, il calcolo "per fasce"). In tal senso ha disposto, per il triennio 2014-2016, l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che ha comunque rimodulato in melius le percentuali di perequazione. Il complessivo sistema, proprio in quanto ispirato «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza», ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 173 del 2016.

In senso analogo è stato poi disposto, fino a tutto il 2018, dall'art. 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015 nonché, similmente, per il successivo triennio 2019-2021, dall'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018. La sentenza n. 234 del 2020 di questa Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il complessivo sistema di rivalutazione, così come introdotto da quest'ultima legge, osservando, in particolare, che esso non comportava «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati». Un rilievo decisivo, in tal senso, questa Corte ha rinvenuto nel fatto che «nel periodo considerato l'inflazione è stata marginale e che le previsioni indicano addirittura una situazione di tipo deflazionistico», potendo quindi «escludersi che la manovra di raffreddamento di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 abbia violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonostante l'effetto di "trascinamento" che essa può generare e l'esistenza di anteriori interventi sull'indicizzazione degli assegni» (punto 15.4.2. del Considerato in diritto).

Realizzatesi, in parte, le previsioni di una riduzione del tasso di inflazione, la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha bensì confermato la regola derogatoria del calcolo "a blocchi" fino a tutto l'anno 2021 (art. 1, comma 477), con la connessa previsione di sei scaglioni reddituali, ma, allo stesso tempo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ha ristabilito pro futuro la regola generale del calcolo "per fasce" (art. 1, comma 478), articolato secondo i tradizionali tre scaglioni reddituali e le relative aliquote del 100 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento.

La regola, valida a regime, del calcolo "per fasce" ha così ricevuto applicazione, in effetti, per la rivalutazione delle pensioni nell'anno 2022. Tuttavia, a causa di una nuova crescita dell'inflazione e delle conseguenti difficoltà per le finanze pubbliche, di cui si rinviene traccia nelle relazioni di accompagnamento ai relativi disegni di legge governativi, il legislatore ha nuovamente optato per il sistema di calcolo "a blocchi". Proprio con le due disposizioni oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale, infatti, si è stabilito di derogare nuovamente al sistema ordinario, prevedendosi, sia per l'annualità 2023, sia per l'annualità 2024, che l'applicazione delle aliquote percentuali fosse da compiersi «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti». Al tempo stesso, e similmente a quanto accaduto per i precedenti sistemi "in deroga", le aliquote sono passate da tre a sei, articolate su altrettante fasce reddituali, prevedendosi, quindi, le misure percentuali del 100 per cento, dell'85 per cento, del 53 per cento, del 47 per cento, del 37 per cento e, infine, per lo scaglione reddituale più alto, del 32 per cento (valida, quest'ultima, per la sola annualità 2023 e sostituita, per il 2024, dall'ancor più bassa aliquota del 22 per cento).

Analogamente a quanto già previsto dalle precedenti discipline "in deroga", comunque, entrambe le disposizioni oggi censurate hanno mantenuto la clausola di salvaguardia che - con riferimento a trattamenti pensionistici che si collocano a cavallo di due classi reddituali - consente di riequilibrare l'importo perequato, evitando iniqui effetti di "sorpasso": ciò, mediante il riconoscimento di un aumento di rivalutazione, attribuito all'assegno originariamente più alto fino a concorrenza del limite (maggiorato) stabilito per la classe reddituale immediatamente precedente, con un conseguente effetto finale di allineamento tra diverse classi reddituali, apprezzabile, comunque, entro limitati differenziali numerici. In tal senso hanno disposto sia l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, sia l'art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023, con le clausole che si rinvengono alle rispettive lettere b).

11.- Tanto premesso, le questioni sollevate in riferimento ai principi di proporzionalità, di sufficienza e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, desunti dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., non sono fondate.

11.1.- Questa Corte, nel ritenere non costituzionalmente illegittimo il sistema di perequazione automatica caratterizzato dalle aliquote decrescenti di rivalutazione, come introdotte, per la sola annualità 2023, dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, lo ha giudicato - con le richiamate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025 - complessivamente come «meno severo» rispetto alla maggior parte dei modelli precedenti, che pure avevano già superato il vaglio di legittimità costituzionale. Per quanto in questa sede maggiormente interessa, le richiamate pronunce hanno ritenuto che il nuovo modello «salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS». Il pur disposto "rallentamento" della dinamica perequativa, come questa Corte non ha mancato di precisare, mantiene «la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista - sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche - anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione» (sentenza n. 19 del 2025, punto 12.1. del Considerato in diritto).

11.2.- Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al profilo che viene in rilievo nelle odierne questioni, quello della base di calcolo, prescelta dal legislatore, per l'applicazione delle aliquote progressive decrescenti.

La considerazione dell'intero importo pensionistico, anziché delle singole fasce reddituali, con conseguente applicazione di un'unica aliquota, calibrata sull'ammontare totale dell'assegno, comporta necessariamente conseguenze in peius per il titolare del beneficio, fino al rischio di vedere l'importo della pensione "appiattito" su quello di trattamenti originariamente più modesti, derivandone l'"allineamento" tra classi reddituali diverse. Proprio sui descritti effetti pregiudizievoli si concentrano le argomentazioni del giudice a quo, che li illustrano nel concreto loro realizzarsi, con riguardo alle singole classi reddituali coinvolte, nell'intento di farne emergere l'illegittimità in relazione ai principi costituzionali di proporzionalità, di sufficienza e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Tuttavia, come correttamente fatto notare dalle difese dell'Istituto previdenziale (mediante elementi di fatto che non trovano smentita negli scritti della controparte privata, né nelle opiniones degli amici curiae), i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di "allineamento" e di "appiattimento", si assestano su valori esigui. L'esempio portato dall'ordinanza di rimessione, che confronta due pensioni poste ai margini delle classi reddituali seconda e terza per l'anno 2023 (per importi pari, rispettivamente, ad euro 2.626,90 e ad euro 2.692,00), si riferisce infatti ad un differenziale di euro 65,10. Mediante l'ausilio di una tabella, parimenti riferita ai risultati della rivalutazione pensionistica per l'anno 2023, l'INPS ha inoltre evidenziato che il differenziale massimo, in presenza del quale si verifica l'effetto di allineamento (o, il che è lo stesso, l'effetto di sorpasso che viene, tuttavia, neutralizzato dalle clausole normative di salvaguardia), è pari a euro 68,09.

Viene, dunque, in rilievo una ristretta forbice di valore alla quale, proprio per la sua misura esigua, non può riconoscersi un ruolo determinante in chiave di sindacato di proporzionalità tra i trattamenti pensionistici coinvolti. Di conseguenza, nell'ambito di una politica di rallentamento della dinamica perequativa, l'eventuale annullamento di tale ridotta forbice, pur comportando l'allineamento di classi pensionistiche che garantivano, in origine, importi leggermente diversi, non è tale da revocare in dubbio, di per sé solo, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli artt. 36 e 38 Cost.

Come più volte affermato da questa Corte, del resto, la copertura costituzionale dell'istituto della perequazione automatica (ai sensi degli artt. 38, secondo comma, e 36, primo comma, Cost.) non consente di concludere che la rivalutazione debba necessariamente, anno per anno, essere riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Al contrario, il nesso tra l'adeguatezza pensionistica presidiata dall'art. 38, secondo comma, Cost., e la proporzionalità e sufficienza della retribuzione percepita durante la vita attiva, presidiata dall'art. 36, primo comma, Cost., deve considerarsi solo tendenziale e non si presta ad essere declinato in senso rigido, dovendosi riconoscere al legislatore un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, come documentate nelle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge di bilancio. In tale prospettiva, l'annullamento di scarti marginali tra diversi importi pensionistici, che possa in concreto verificarsi come conseguenza derivante dall'applicazione di un determinato sistema di perequazione, non può far considerare manifestamente irragionevole la scelta del legislatore che abbia optato per quel modello, vieppiù laddove quello stesso modello risulti idoneo, per converso, ad assicurare un rilevante risparmio di spesa pensionistica per le casse previdenziali in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie.

Per quanto riguarda le due annualità qui in esame (2023 e 2024), il risparmio di spesa pensionistica è adeguatamente certificato dalle relazioni tecniche allegate alle rispettive leggi di bilancio. Limitatamente a quella per il 2023, peraltro, questa Corte ha già rilevato, richiamando la relazione illustrativa del Governo, che tale iniziativa legislativa si collocava «in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime» e, conseguentemente, era «diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili» (sentenza n. 19 del 2025, punto 12.2. del Considerato in diritto).

In tale quadro, non è poi irrilevante considerare che l'aumento perequativo delle pensioni, anche di quelle di più alto importo, rimane comunque garantito, ancorché in misura minore, pure a seguito dell'adozione del sistema di calcolo "a blocchi". La minore crescita degli assegni pensionistici, particolarmente apprezzabile per quelli appartenenti alle classi reddituali più elevate (in virtù del meccanismo, che rimane preservato, della proporzione inversa della crescita delle aliquote), non equivale evidentemente ad una misura di "blocco" della perequazione a tempo indeterminato, che potrebbe condurre - secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi con la sentenza n. 70 del 2015 - a una frizione con gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

11.3.- Deve quindi concludersi che il sistema di calcolo "a blocchi" non si discosta, sotto gli effetti pratici, dagli altri strumenti di raffreddamento delle dinamiche perequative, variamente sperimentati dal legislatore sin dall'introduzione della logica rivalutativa e che hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale. Similmente agli altri, anche quello in esame, invero, è preordinato ad un generale rallentamento delle progressioni perequative e comporta, come conseguenza a sé connaturata, l'effetto di "trascinamento", nel tempo, delle perdite economiche conseguenti.

Rispetto agli altri strumenti di raffreddamento, quello in esame comporta, come conseguenza contabile, la produzione di un limitato effetto di sorpasso, facendo sì che un trattamento pensionistico in origine leggermente più basso di un altro riesca a superare, all'esito della rivalutazione, l'importo di quest'ultimo. Si tratta, tuttavia, per l'appunto, di un effetto connaturato a questo sistema, per ciò solo sicuramente previsto e ponderato dal legislatore il quale, per entrambe le disposizioni censurate, è coerentemente intervenuto al fine di neutralizzarlo: ciò, mediante la previsione delle ricordate clausole di salvaguardia, che consentono, quantomeno, di mantenere allineati gli importi pensionistici coinvolti, i quali rimangono collocati, comunque, entro margini differenziali esigui.

In definitiva, le disposizioni censurate comportano un limitato scostamento della dinamica perequativa, rispetto ai valori originari dei trattamenti pensionistici al momento della loro prima liquidazione. Per quanto illustrato, tuttavia, tale effetto non è tale da rendere la scelta del legislatore manifestamente irragionevole. Solo in quest'ultima evenienza, come più volte sottolineato da questa Corte, potrebbe predicarsi l'effettiva «non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione ad "assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa"» (in tal senso, sentenza n. 226 del 1993, punto 6 del Considerato in diritto, nonché, più di recente, sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).

11.4.- Per quanto precede, la questione sollevata in riferimento ai parametri dell'art. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. deve essere dichiarata non fondata.

12.- Neanche è fondata la questione incentrata sul parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., declinato nel senso di far emergere una presunta contraddittorietà tra le disposizioni che, per attuare la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, adottano il sistema di calcolo "a blocchi" e la contemporanea articolazione, sia retributiva, sia contributiva, del modello pensionistico.

La censura in esame ripropone, sotto diverso angolo di visuale, la medesima critica prospettata attraverso la evocazione dei principi costituzionali desunti dagli artt. 36 e 38 Cost., quella cioè che lamenta il venir meno delle originarie proporzioni tra i diversi trattamenti pensionistici. Essa, infatti, ribadisce che il sistema di calcolo "a blocchi" conduce all'effetto di "allineamento" tra diverse classi pensionistiche e aggiunge che ciò ridonderebbe in violazione del canone della non contraddittorietà, dovendosi considerare che tali assegni erano stati differenziati, nel loro originario ammontare, per effetto dei calcoli riferiti alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa.

Una volta chiarito, tuttavia, che il principio di proporzionalità non può ritenersi intaccato in considerazione delle marginali variazioni che sussistono tra le pensioni "allineate" per effetto del calcolo della rivalutazione "a blocchi", ciò vale ad escludere che possa apprezzarsi alcuna contraddittorietà di sistema, trattandosi di conseguenze connaturate al prescelto modello di perequazione che non ridondano, per quanto già illustrato, in manifesta irragionevolezza.

Pertanto, anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. deve essere dichiarata non fondata.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e dell'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.