Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 5 marzo 2026, n. 97
Presidente: Santoleri - Estensore: Nappi
FATTO E DIRITTO
1. Maria Rosaria Carbone e Gabriella Carmela Francesca Galli, entrambe nella duplice qualità di cittadina elettrice e di consigliere comunale, con ricorso ai sensi dell'art. 130 c.p.a. depositato il 26 giugno 2025 sono insorte avverso gli atti di proclamazione degli eletti concernenti le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio del Comune di Bernalda.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- nelle giornate del 25 e 26 maggio 2025 si sono svolte le elezioni amministrative di cui è causa;
- alla competizione elettorale hanno partecipato due candidati sindaci: a) Giuseppe Gallotta, collegato alla lista denominata "Bernalda e Metaponto Giuseppe Gallotta Sindaco"; b) Francesca Matarazzo, collegata alla lista denominata "Prima Bernalda e Metaponto Matarazzo Sindaco";
- le odierne ricorrenti hanno partecipato al procedimento elettorale quali candidate alla carica di Consigliere comunale nella lista denominata "Bernalda e Metaponto Giuseppe Gallotta Sindaco" e, all'esito dello stesso, sono state entrambe proclamate elette alla carica di consigliere comunale;
- come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 27 maggio 2025, la candidata Francesca Matarazzo è stata proclamata Sindaco del Comune di Bernalda avendo conseguito n. 3117 preferenze, mentre il candidato Giuseppe Gallotta ha conseguito n. 3007 preferenze, con uno scarto di 110 voti;
- è seguito il ricorso qui in delibazione, nel quale si sono prospettate gravi irregolarità nelle operazioni elettorali.
1.2. In diritto, con due articolati motivi si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 48, 55 e 97 della Costituzione e del d.P.R. n. 570 del 1960, nonché l'eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, segnatamente quelle dello sviamento, del difetto di istruttoria, del travisamento;
1.2.1. In particolare, le ricorrenti hanno lamentato:
a) sezione n. 9: sparizione di n. 51 schede elettorali vidimate e timbrate, così configurandosi il fenomeno della "scheda ballerina";
b) sezione n. 4: consegna di n. 2 schede elettorali avanzate alla sezione n. 3, senza specificazione delle modalità;
c) sezione n. 3: discrasie tra il verbale (n. 723 votanti) e i registri elettorali (n. 418 voti effettivi), con una "inspiegabile" differenza n. 305 schede;
d) anomalo numero di richieste di tessere elettorali: circa trecento cittadini hanno chiesto il rilascio di nuova tessera per smarrimento e altri trentacinque per l'esaurimento dello spazio del documento riservato alla vidimazione;
e) assenza di idonee garanzie circa l'avvenuta spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, con subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l. n. 40 del 1979.
1.3. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 16 luglio 2025, le ricorrenti hanno dedotto ulteriori censure emerse dalla disamina della documentazione acquisita all'accesso agli atti all'uopo esperito, ossia: f) discrasie nella sezione n. 3 tra verbale e registri elettorali; g) discrepanze nei modelli 25/COM delle sezioni n. 1 e n. 10; h) identificazione degli elettori mediante riconoscimento personale anziché documentale; i) singoli casi di mancata registrazione del voto (elettrici D. e P. nella sezione n. 9).
2. Il Comune di Bernalda è comparso in lite eccependo l'inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati non eletti, il carattere esplorativo del ricorso, l'infondatezza nel merito di tutte le censure.
2.1. A speculari approdi sono pervenute i controinteressati ritualmente costituiti in giudizio.
2.2. Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Matera, pure comparsi in lite, hanno istato per l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
3. Con ordinanza collegiale n. 448 del 24 settembre 2025, resa all'esito dell'udienza pubblica del 24 settembre 2025, questo Tribunale amministrativo ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandone il compimento al Prefetto di Matera.
3.1. Le operazioni di verificazione si sono svolte presso la Prefettura di Matera in data 21 novembre 2025 e in data 4 dicembre 2025 l'Autorità prefettizia ha depositato in giudizio la relazione conclusiva.
4. Il 22 dicembre 2025 le ricorrenti hanno depositato un secondo atto di motivi aggiunti, dolendosi del fatto che, in ragione di quanto rappresentato nel verbale della sezione n. 4 (che attesta la consegna di n. 2 schede alla sezione n. 3), le schede da rinvenire all'esito della verificazione sarebbero dovute essere n. 725 e non n. 723, con conseguente "fuoriuscita" di n. 2 schede dalla propria sede naturale verso destinazione ignota.
5. Il 30 gennaio 2026 si è costituito in giudizio, in aggiunta al precedente un nuovo difensore per la controinteressata Francesca Matarazzo.
6. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.
7. In limine litis, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi sollevata dalle parti intimate, secondo cui le ricorrenti, agendo nella duplice veste di "cittadine elettrici" e "consiglieri eletti", sarebbero portatrici di interessi contrapposti e inconciliabili: come elettrici, quello alla rinnovazione delle operazioni elettorali, quali consiglieri eletti, quello antitetico alla conservazione della carica acquisita. Invero, ritiene il Collegio che l'interesse fatto valere da parte ricorrente abbia carattere unitario, e consista nella verifica della regolarità delle operazioni elettorali che hanno determinato la vittoria della lista avversaria. L'eventuale annullamento delle operazioni elettorali costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento della fondatezza delle irregolarità denunciate, non già un obiettivo contraddittorio rispetto alla posizione di consigliere eletto.
Inoltre, il diritto di impugnazione elettorale ex art. 130 c.p.a. non trova (irragionevole) limite nella circostanza che il ricorrente sia anche eletto, quando quest'ultimo contesti irregolarità che abbiano favorito la lista avversaria. Le ricorrenti, candidate nella lista del candidato sindaco risultato soccombente, hanno pieno titolo a contestare circostanze e accadimenti in tesi idonei a consentire alla lista avversaria il conseguimento della maggioranza dei suffragi.
In tal senso, condivisibile giurisprudenza alla quale si dà qui continuità ha avuto modo di affermare che sussista l'interesse personale all'impugnazione delle operazioni elettorali, quando un consigliere comunale (risultato eletto in una lista che ha conseguito la minoranza dei voti) lamenti irregolarità che abbiano consentito alla lista contrapposta di aver conseguito la maggioranza dei voti (C.d.S., Sez. V, n. 289 del 1996).
7.1. Il Comune ha poi sostenuto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati non eletti, sostenendo che dall'eventuale accoglimento del ricorso deriverebbe un vulnus nei confronti del loro status di potenziali subentranti.
All'opposto, si osserva che i candidati non eletti non vantano un interesse concreto e attuale all'esito del presente giudizio, non avendo acquisito una posizione soggettiva qualificata e differenziata dalla consultazione elettorale; l'eventuale subentro è meramente eventuale, potenziale e condizionato, non assumendo una consistenza tale da rendere indefettibile la loro partecipazione al presente giudizio. In altri termini, come costantemente affermato in giurisprudenza, nel giudizio elettorale le parti necessarie sono l'ente locale e i soggetti proclamati eletti, mentre i candidati non eletti non rivestono la qualità di controinteressati necessari.
7.2. Neppure, nel caso di specie, può affermarsi il carattere esplorativo del ricorso, in quanto le ricorrenti non hanno genericamente chiesto un riesame complessivo delle operazioni elettorali, ma hanno contestato irregolarità specifiche e documentate relative soltanto a alcune delle quattordici sezioni elettorali, a un ben determinato numero (51 + 2 + 305 = 358) di schede elettorali, a documentate inesattezze dei sottesi verbali.
7.3. Va poi disposta l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e della Prefettura di Matera. La loro competenza in materia elettorale è circoscritta agli adempimenti preparatori e organizzativi afferenti ai procedimenti elettorali. Le operazioni elettorali di voto e di scrutinio rientrano nella competenza dell'ufficio elettorale di sezione, mentre quelle di riepilogo dei risultati e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni.
7.4. Va infine rilevata, su conforme eccezione di parte ricorrente, l'inammissibilità della memoria di replica depositata dalla controinteressata Francesca Matarazzo in data 13 febbraio 2026, non avendo controparte depositato memoria conclusionale. In effetti, l'art. 73, comma 1, c.p.a. ammette chiaramente replica soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione. La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l'oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali (ex multis, C.d.S., Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534).
8. Nel merito, il ricorso e gli atti di motivi aggiunti sono infondati alla stregua della motivazione che segue.
8.1. Va in primo luogo richiamato il consolidato assetto del diritto vivente in materia di contenzioso elettorale, ossia ciò che costituisce la cornice ermeneutica entro cui valutare i motivi di ricorso.
8.1.1. Il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Il suo corollario è che costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, tutti i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (ex multis, C.d.S., Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51; 4 dicembre 2023, n. 10435; 2 novembre 2023, n. 940).
8.1.2. Il principio di conservazione del risultato elettorale e del favor voti è il frutto della combinazione tra il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale e il generale principio di conservazione dell'atto, e comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale. In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, dovendo prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (C.d.S., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 5959; Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453).
8.1.3. Precipitato di tali principi è quello della prova di resistenza che in materia elettorale - nel contemperamento tra l'esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale - non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determina alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (C.d.S., Sez. II, 2 novembre 2023, n. 9407; 19 luglio 2021, n. 5428).
8.2. Sulla scorta del così delineato quadro giurisprudenziale si può procedere alla delibazione dei motivi di ricorso.
8.2.1. Si è anzitutto lamentata la mancanza di n. 51 schede vidimate e timbrate con riguardo alla sezione n. 9. Secondo le ricorrenti, tale acclarata mancanza sarebbe idonea, in quanto tale, ad infirmare radicalmente tutte le operazioni elettorali, essendo tale evento atto a generare fenomeni distorsivi e lesivi della genuinità del voto, configurando il caso della c.d. "scheda ballerina".
La censura, ancorché suggestiva, è infondata. Il fenomeno della "scheda ballerina" postula la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie (C.d.S., Sez. II, n. 10140/2022).
Ora, sebbene l'esito della verificazione prefettizia abbia confermato l'ammanco di n. 51 schede, ciò non è di per sé solo sufficiente a configurare irregolarità sostanziali idonee ad invalidare le operazioni elettorali. In effetti, la verificazione non ha evidenziato voti in eccesso rispetto ai votanti, schede irregolarmente introdotte nello scrutinio, altri elementi sintomatici di condotte illecite.
Con particolare riguardo alla sezione n. 9, come emerge dal relativo verbale, le schede autenticate sono state collocate in un contenitore sigillato con strisce di carta controfirmate (pag. 9, par. 5), le finestre e la porta della sala sono state chiuse e sigillate con strisce di carta controfirmate (pag. 10, par. 7) e tutto il materiale elettorale è stato affidato alla custodia della forza pubblica incaricata di sorvegliare il seggio. Nella successiva mattinata di domenica 25 maggio 2025, alle ore 7:00, l'Ufficio elettorale ha accertato l'integrità dei sigilli precedentemente apposti ed ha proceduto all'apertura delle operazioni di votazione, che si sono concluse alle ore 23:00, alla presenza continuativa ed ininterrotta del presidente e degli scrutatori. Ciò è a dirsi anche relativamente alle operazioni di voto del lunedì successivo. Non è dato rilevare, quindi, dalla documentazione disponibile la sussistenza di elementi di fatto che possano far ritenere che le n. 51 schede risultate mancanti siano state sottratte da qualcuno e utilizzate secondo il sistema fraudolento della c.d. "scheda ballerina".
8.2.1.1. D'altro canto, incombe su parte ricorrente l'onere - qui non assolto - di offrire almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili (C.d.S., Sez. II, 11 maggio 2022, n. 3722; 7 gennaio 2022, n. 113).
Con specifico riferimento al fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina", si è condivisibilmente osservato come tale fattispecie postuli la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie, con conseguente relativo onere a carico di parte ricorrente di fornire (almeno alcuni) elementi a sostegno di tale complessa fattispecie. Il Giudice, nel rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2729 del codice civile, può ritenerli accertati non già sulla mera base del riscontro di violazioni formali quand'anche gravi (che, di per sé sole, potrebbero pur costituire irregolarità non invalidanti), bensì solo in presenza di un complessivo contesto indiziario che - evidenziando una serie di fatti gravi, precisi e concordanti, anche ulteriori al mero riscontro d'una o più violazioni formali del procedimento elettorale - egli non reputi compatibile con la certa escludibilità della testé ricordata modalità di alterazione dell'espressione del voto (C.d.S., Sez. II, 14 ottobre 2021, n. 696).
In una vicenda per molti tratti analoga a quella qui in rilievo, si è anche puntualizzato come il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, ove non corroborato da specifici elementi oggettivi, non raggiunga la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale (C.G.A.R.S., 3 giugno 2020, n. 403).
8.2.1.2. In definitiva, il motivo è connotato da evidente contenuto ipotetico e si rivela congetturale, assumendo a base di partenza che siano effettivamente esistite ulteriori schede autenticate per giungere all'ulteriore approdo del sospetto di loro utilizzazione illecita, in quanto non suffragato da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell'espressione del voto, le cui operazioni, peraltro, si svolgono in un contesto di ampio controllo sociale. A fronte di tali ipotesi, di maggiore plausibilità si rivela l'argomentazione di segno alternativo delle parti, nel senso che la ritenuta mancanza delle cinquantuno schede vidimate e firmate vada ascritta a un errore, o meglio al mancato conteggio iniziale delle stesse, come risulta dal medesimo verbale, nel quale (ed è dato di speciale rilevanza) non risulta essere stata compilata la parte relativa al numero di schede ricevute in consegna. Di talché va data priorità al principio di conservazione del risultato elettorale, non essendo emerse risultanze sostanziali che possano giustificare un esito opposto.
8.2.1.3. Da altra angolazione, infine, assume rilievo anche il principio della prova di resistenza, che non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determini alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza. Orbene, anche a volersi computare tutte le pretese schede mancanti in senso favorevole alle aspettative di parte ricorrente, residuerebbe un margine di voti ulteriori idonei a determinare comunque il successo nella competizione elettorale dello schieramento avverso. Nel caso di specie, infatti, lo scarto di voti tra i due candidati sindaci è pari a n. 110 preferenze, sicché l'assunto illecito utilizzo delle schede che si assumono mancanti (n. 51) non può avere esercitato alcuna influenza determinante sull'esito delle votazioni, non superando la prova di resistenza (C.d.S., Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110).
8.2.2. Da disattendere è l'ulteriore motivo formulato dalle ricorrenti, le quali hanno lamentato che dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 4 emergerebbe che n. 2 schede "avanzate" sarebbero state consegnate al seggio n. 3, senza specificazione alcuna di chi avrebbe provveduto alla consegna e con quali modalità.
Nel secondo atto di motivi aggiunti si è ulteriormente articolata la censura, sostenendosi che, poiché dal verbale della sezione n. 4 risulterebbe la consegna di n. 2 schede alla sezione n. 3, le schede da rinvenire all'esito della verificazione sarebbe dovuta essere di n. 725 (723 + 2) e non n. 723, con conseguente "fuoriuscita" di n. 2 schede verso destinazione ignota.
Tale circostanza, pur confermata documentalmente, non presenta caratteri di irregolarità sostanziale, in quanto non risulta aver dato luogo ad alterazione del numero dei votanti (la verificazione ha accertato l'esatta corrispondenza tra: - schede consegnate: n. 723; - schede utilizzate per il voto: n. 418; - schede autenticate non utilizzate: n. 305; - totale: n. 723) a computazione di voti irregolari, ad acclarata compromissione del materiale elettorale, ed essendo plausibile quanto sostenuto sul punto dai controinteressati, ossia che si sia trattato di schede non vidimate e firmate.
Del resto, anche a voler aggiungere tali due voti ai cinquantuno richiamati in precedenza, l'esito del suffragio non cambierebbe, sicché non verrebbe a essere superata la citata "prova di resistenza", dovendo quindi trovare applicazione i principi di conservazione delle operazioni elettorali e della strumentalità delle forme.
8.2.3. Neppure le discordanze censurate col terzo motivo di ricorso si rivelano idonee a infirmare il risultato elettorale. Vengono in considerazione delle discrasie tra i verbali delle diverse sezioni circa il numero di elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare dal verbale della sezione n. 3 risultano n. 14 elettori non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi al voto (n. 2 uomini e n. 12 donne); dal verbale del voto domiciliare risultano aver votato n. 1 uomini e n. 13 donne; dai verbali di tutte le sezioni del Comune risultano ammessi al voto domiciliare n. 13 elettori (n. 12 donne e n. 1 uomini).
A ben vedere, le discrepanze di una o due unità nel conteggio degli elettori ammessi al voto domiciliare tra i diversi verbali costituiscono evidenti errori materiali di compilazione, privi di rilevanza sostanziale. Si tratta di vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali e dei relativi allegati, o da questi emergenti, insuscettibili di determinare alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza.
8.2.4. Le deducenti hanno pure evidenziato l'anomala richiesta di nuove tessere elettorali: circa trecento cittadini elettori (in una comunità di dodicimila abitanti), hanno chiesto il rilascio di una nuova tessera elettorale a cagione dello smarrimento della stessa ed altri trentacinque hanno chiesto la sostituzione della tessera a cagione dell'esaurimento dello spazio sulla stessa.
L'argomento è sprovvisto di giuridico pregio, non potendosi ravvisare nel descritto fenomeno alcuna anomalia, essendo fatto notorio che in occasione di tornate elettorali si addivenga a richieste di nuove tessere elettorali per smarrimento, deterioramento, esaurimento dello spazio, o altre cause. Si tratta dunque di ordinario accadimento che, in assenza di ulteriori di sorta circa la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, risulta del tutto irrilevante.
8.2.5. Si è poi dedotta la violazione dell'art. 6 della l. 40/1979, in quanto la documentazione esibita dall'Amministrazione comunale sarebbe inidonea a comprovare che sia stato garantito il voto di n. 1363 elettori residenti all'estero.
8.2.5.1. La l. 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero), all'invocato art. 6, così recita: «Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido».
Il Comune ha documentato l'invio tramite "postamail" delle cartoline-avviso mediante: - elenco dei pieghi consegnati all'agenzia postale (n. 1.363 cartoline); - ricevuta di ritiro corrispondenza del 23 aprile 2025; -distinta conto di credito. Si tratta di documentazione idonea ai sensi della disposizione innanzi riportata, che non prescrive particolari formalità di spedizione, e che risulta spedita ampiamente prima dei venti giorni ivi prescritti. È onere di parte ricorrente, ancora una volta non assolto, di offrire elementi oggettivi idonei a concretare l'effettiva mancata consegna delle cartoline avviso entro il termine di legge, tali da confutare l'attendibilità della documentazione comunale.
Peraltro, non sono state neppure allegate circostanze che avrebbero inficiato il corretto svolgersi del servizio di corrispondenza, che si presume regolare. In tale prospettiva, la bassa partecipazione degli elettori residenti all'estero (n. 2 su n. 1.363 aventi diritto) non configura irregolarità sostanziale, trattandosi, in assenza di indicazioni di segno diverso, di mera astensione dal voto. L'astensione del voto, espressione di una legittima scelta individuale (essendo il voto un dovere civico, ma non un obbligo giuridico), non è di per sé idonea ad invalidare le elezioni.
8.2.5.2. Non sussiste la prospettata (in via gradata) illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l. n. 40 del 1979 per ritenuto contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 55 e 97 della Costituzione. Un diverso sistema finirebbe per ostacolare e rallentare le elezioni amministrative, con effetti controproducenti per la collettività e per le istituzioni. L'invio della cartolina-avviso ai residenti all'estero costituisce una formalità aggiuntiva alla indizione delle elezioni e alla convocazione dei comizi elettorali, delle quali viene data idonea pubblicità, anche sul web e tramite la stampa, e che si presumono conosciute dalla generalità degli elettori.
8.2.6. Destituita di fondamento, all'esito della cenna verificazione, si rivela la lamentata mancanza di n. 305 schede nella sezione n. 3, in quanto le stesse sono risultate presenti nel relativo plico e da qualificare come schede autenticate non utilizzate per la votazione. La mancata annotazione del loro numero nel verbale della sezione n. 3, quindi, va ricondotta al novero delle irregolarità di redazione, di carattere non viziante.
8.2.7. Da disattendere per le medesime ragioni già espresse nel precedente § 8.2.3 è la censura relativa alle discrepanze (sezione n. 1: n. 147 tessere elettorali a fronte di n. 144 votanti registrati; sezione n. 10: n. 167 tessere elettorali a fronte di n. 166 votanti registrati) tra tessere elettorali annotate nei "Modelli 25/COM" e votanti registrati. Si tratta in tutta evidenza di errori materiali di compilazione privi di rilevanza sostanziale in mancanza di altri elementi probatori sintomatici di una possibile alterazione della volontà dell'elettorato.
8.2.8. A coincidente approdo di infondatezza e per le stesse ragioni, si perviene con riguardo all'ulteriore doglianza relativa al fatto che in pressoché tutte le sezioni l'identificazione degli elettori sarebbe avvenuta in massima parte mediante il riconoscimento personale ex art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, con un'anomala inversione del rapporto tra la regola (identificazione documentale) e l'eccezione (identificazione mediante conoscenza personale). In disparte la genericità della deduzione, inidonea ad assumere finanche valenza indiziaria del fatto che tale circostanza sia ridondata in danno delle ricorrenti, si osserva come sia dato di comune esperienza che in comuni di modeste dimensioni gli elettori siano conosciuti personalmente dai membri degli uffici elettorali di sezione (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 27 gennaio 2019, n. 912). Neppure si è dato conto di alcun caso concreto di voto espresso da soggetto non avente diritto, o di identificazioni personali avvenute in violazione delle condizioni previste dalla normativa elettorale, o che comunque tale modalità abbia consentito l'espressione di voti illegittimi.
In sintesi, la censura si risolve in una critica generica alle modalità organizzative dei seggi, inidonea a mettere in discussione la genuinità dell'espressione del voto.
8.2.9. Alla categoria dei vizi formali inidonei a inficiare il risultato elettorale vanno ricondotti i due casi isolati di elettori (V.D. e R.P.) che non risulterebbero aver votato nonostante la registrazione della tessera elettorale o la dichiarazione di essersi recati a votare. Si tratta di episodi isolati non corroborati da riscontri oggettivi (espressivi di una tendenza, che connota trasversalmente il ricorso e gli atti di motivi aggiunti, alla verifica atomistica di ogni singola operazione, in assenza della dimostrazione dell'incidenza causale sull'esito della consultazione), in ogni caso inidonei a superare la soglia della "prova di resistenza". Del resto, l'esito della verificazione esclude divergenze tra numero di vota[n]ti e schede votate.
9. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti.
10. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità in fatto della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e gli atti di motivi aggiunti;
- spese compensate;
- manda alla segreteria di curare le trasmissioni e le comunicazioni di cui all'art. 130, comma 8, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.