Corte di giustizia dell'Unione Europea
Decima Sezione
Sentenza 12 marzo 2026

Presidente e Relatrice: Arastey Sahún

«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Articolo 2, paragrafo 2 - Diritto di una docente disabile a essere trasferita verso una determinata area territoriale - Articolo 5 - Soluzioni ragionevoli per i disabili - Precedenza alla mobilità all'interno della stessa zona territoriale rispetto alla mobilità tra zone territoriali diverse».

Nella causa C‑597/24 [Zirvatta] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione del 10 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2024, nel procedimento C.M. contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'intervento di: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), e dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra C.M., una docente disabile, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Italia) in merito alla domanda di C.M. di essere trasferita in una provincia diversa da quella in cui esercita le sue funzioni.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35) (in prosieguo: la «convenzione dell'ONU»):

«Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

4. L'art. 2 di tale convenzione è così formulato:

«Ai fini della presente Convenzione:

(...)

per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

(...)».

5. L'articolo 5 di detta convenzione prevede quanto segue:

«1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

(...)

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione».

6. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera g), della medesima convenzione:

«Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:

(...)

g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico».

Diritto dell'Unione

7. I considerando 16, 20 e 21 della direttiva 2000/78 enunciano quanto segue:

«(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(...)

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni».

8. L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo», prevede quanto segue:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

9. L'articolo 2 della stessa direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», così dispone:

«1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (...)

(...)

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

10. L'articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», così dispone al paragrafo 1, lettere a) e c):

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità [europea], la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...)

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

11. L'articolo 5 della direttiva 2000/78, rubricato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», così dispone:

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

12. Ai sensi dell'articolo 7 di tale direttiva, recante il titolo «Azione positiva e misure specifiche»:

«1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro».

Diritto italiano

Legge n. 104/1992

13. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (supplemento ordinario alla GURI n. 39, del 17 febbraio 1992; in prosieguo: la «legge n. 104/1992»):

«1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla [legge n. 648 del 10 agosto 1950 - Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (GURI n. 200, del 1º settembre 1950)], assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda».

14. L'articolo 33, comma 6, di detta legge così dispone:

«La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso».

Decreto legislativo n. 297

15. L'articolo 465, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 297»), così dispone:

«Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia».

16. L'articolo 470 di tale decreto è così formulato:

«1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità».

17. L'articolo 601 di detto decreto prevede quanto segue:

«1. Gli articoli 21 e 33 della [legge n. 104/1992] si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità».

Decreto legislativo n. 216

18. L'articolo 3, comma 3 bis del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GURI n. 187, del 13 agosto 2003), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla [Convenzione dell'ONU], ratificata ai sensi della [legge n. 18 del 3 marzo 2009 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (GURI n. 61, del 14 marzo 2009)], nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, del 27 novembre 2007:

«I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale (...) del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale (...)».

CCNI

20. L'articolo 6, comma 2, del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed [amministrativo, tecnico e ausiliario] per l'[anno scolastico] 2017/2018, dell'11 aprile 2017 (in prosieguo: il «CCNI»), prevede quanto segue:

«La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (...)».

21. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CCNI:

«1. Sistema delle precedenze.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. (...)

I) Disabilità e gravi motivi di salute

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (...)

2) personale emodializzato (...)

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

(...)

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della [legge n. 104/1992], richiamato dall'articolo 601 del [decreto legislativo n. 297], con un grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla [legge n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra] (...)

(...)

Il personale, di cui [al punto 1)] può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22. C.M., disabile, è docente titolare dal 2016. Ella esercita le sue funzioni a Ostiglia, in provincia di Mantova (Italia).

23. Il 31 ottobre 2017, a seguito di una visita medico-legale, la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità ha constatato che ella era portatrice di handicap con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%.

24. Nell'ambito del programma nazionale di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019 organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.M. ha chiesto il suo trasferimento nella provincia di Catanzaro (Italia) invocando la precedenza prevista, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 104/1992, per i disabili con un tasso di invalidità superiore ai due terzi.

25. Tale domanda di trasferimento di C.M. è stata respinta a causa della mancanza di posti sufficienti in tale provincia, in quanto i posti vacanti erano stati assegnati nell'ambito di trasferimenti interni nella suddetta provincia.

26. C.M. ha proposto ricorso avverso il rigetto della sua domanda di trasferimento dinanzi al Tribunale di Mantova (Italia), volto a far dichiarare il suo diritto alla mobilità nella provincia di Catanzaro. Tale ricorso è stato respinto.

27. C.M. ha presentato appello contro la sentenza di tale giudice dinanzi alla Corte d'appello di Brescia (Italia), che l'ha respinto, con la motivazione che la precedenza alle persone con disabilità in materia di trasferimento, prevista all'articolo 13 del CCNI, si applica unicamente nell'ambito delle procedure di mobilità all'interno di una stessa provincia. Pertanto, le domande di trasferimento interprovinciale possono essere esaminate solo al termine del trattamento delle domande di trasferimento intraprovinciale. Solo i docenti non vedenti o emodializzati beneficerebbero di una cosiddetta precedenza «assoluta» di trasferimento all'interno di una stessa provincia o tra province.

28. C.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio.

29. Dinanzi a tale giudice, C.M. sostiene che il sistema di mobilità del personale delle scuole pubbliche, secondo il quale le richieste di trasferimento interprovinciale possono essere esaminate solo al termine del trattamento delle domande di trasferimento intraprovinciale, impedirebbe di rendere effettiva la tutela riconosciuta a ogni soggetto disabile il cui tasso di invalidità sia superiore ai due terzi in forza dell'articolo 21 della legge n. 104/1992. Ella osserva che una tale persona potrebbe rivendicare solo i posti residui nella provincia desiderata. In ragione della suddetta successione delle fasi intraprovinciale e interprovinciale del processo di mobilità, quando vengono scrutinate le domande di trasferimento interprovinciale, i posti in origine messi a concorso possono essere stati già coperti, per effetto delle domande di mobilità intraprovinciale presentate da docenti che non sono disabili, vanificandosi così la precedenza attribuita ai docenti rientranti nell'ambito di applicazione di tale articolo 21. La ricorrente nel procedimento principale ritiene quindi che, al pari dei docenti privi di vista o emodializzati, ella dovrebbe, in forza della condizione di soggetto disabile, che le sarebbe stata riconosciuta ai sensi di tale articolo 21, poter beneficiare di una precedenza assoluta in materia di mobilità.

30. Dal canto suo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiede il rigetto del ricorso sulla base del rilievo che il diritto di C.M. al trasferimento è condizionato alla disponibilità di posti da coprire nella provincia desiderata. Nel caso di specie, sebbene a C.M. spettasse la precedenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 104/1992, la sua domanda di trasferimento non poteva essere accolta, in mancanza di posti vacanti nella provincia desiderata.

31. Il giudice del rinvio ricorda che tale articolo 21, comma 2, prevede che i docenti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi abbiano diritto di scelta prioritaria in materia di mobilità, e che tale disposizione fa parte del sistema applicabile alla mobilità territoriale, nell'ambito del quale l'articolo 465, comma 1, del decreto legislativo n. 297, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 2, del CCNI, prevede che le domande di trasferimento dei docenti all'interno di una stessa provincia siano trattate con precedenza rispetto alle domande di trasferimento di questi ultimi tra province.

32. Orbene, tale precedenza accordata alla mobilità intraprovinciale che, secondo detto giudice, consente di gestire al meglio le complesse operazioni di mobilità del personale su tutto il territorio nazionale per garantire il funzionale inizio dell'anno scolastico, potrebbe porre in posizione di svantaggio i docenti di cui all'articolo 21 della legge n. 104/1992 rispetto agli altri docenti, attesa la progressiva riduzione dei posti disponibili nell'insegnamento. Di conseguenza, detto giudice ritiene necessario interrogare la Corte sulla compatibilità dell'articolo 465, comma 1, del decreto legislativo n. 297, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 2, del CCNI, con il diritto dell'Unione.

33. In tali circostanze la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 5 "Soluzioni ragionevoli per i disabili" della [direttiva 2000/78] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui al [CCNI] concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, che in ragione del combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 13, comma 1, riconosce la precedenza di cui al punto III, n. 1, del suddetto articolo 13, comma 1, al personale scolastico disabile di cui all'articolo 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'articolo 601 del [decreto legislativo n. 297], facendo precedere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province.

2) Se ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, la situazione di particolare svantaggio in cui possono essere messi i docenti con disabilità superiore ai due terzi dalle suddette disposizioni nazionali sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, per dover assicurare lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse, che coinvolgono tutto il territorio nazionale, per l'inizio dell'anno scolastico, e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale. O se, invece, la suddetta disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità perché riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra Province e quindi priva di carattere assoluto (come previsto per altre categorie di disabili)».

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

34. Il governo italiano sostiene che la Corte non è competente ad esaminare le questioni sollevate, in quanto queste ultime vertono sulla valutazione della compatibilità, con la direttiva 2000/78, delle disposizioni di un contratto collettivo, vale a dire gli articoli 6 e 13 del CCNI, e non delle disposizioni di un atto legislativo o regolamentare.

35. Tale governo aggiunge che l'articolo 64 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (GURI n. 165, del 9 maggio 2001), prevede il rinvio delle questioni attinenti all'efficacia, alla validità o all'interpretazione di un contratto collettivo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (Italia).

36. In ogni caso, quand'anche la Corte ritenesse che la direttiva 2000/78 debba essere interpretata nel senso che essa osta agli articoli 6 e 13 del CCNI, il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad applicare l'articolo 465 del decreto legislativo n. 297, il quale prevede che i trasferimenti nell'ambito della provincia siano disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia, cosicché tale questione sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale.

37. Al riguardo, si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall'articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell'ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo 267, l'interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte e non spetta a quest'ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell'Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell'Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell'Unione (sentenza del 18 novembre 2020, Syndicat CFTC, C‑463/19, EU:C:2020:932, punto 29 e giurisprudenza citata).

38. Se è vero che, sul piano formale, con le sue questioni pregiudiziali, lette alla luce della motivazione della decisione di rinvio, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di diritto interno con il diritto dell'Unione, ciò non toglie che la Corte possa dare una risposta utile a tali questioni fornendo a detto giudice gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell'Unione che consentiranno al giudice stesso di statuire sulla compatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione. Di conseguenza, nei limiti in cui le questioni riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, Syndicat CFTC, C‑463/19, EU:C:2020:932, punto 30 e giurisprudenza citata).

39. Al riguardo, occorre ricordare che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 18 dicembre 2025, Tenergie (Domanda di sgravio di dazi all'importazione), C‑259/24, EU:C:2025:1013, punto 26 e giurisprudenza citata].

40. Nel caso di specie, le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del principio della parità di trattamento garantito dalla direttiva 2000/78, dell'articolo 5 di quest'ultima, che verte sulle «Soluzioni ragionevoli per i disabili», nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), di tale direttiva, che riguarda i motivi che possono giustificare una differenza di trattamento.

41. Peraltro, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio espone, in modo sufficiente, il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate nonché le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a dubitare della compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con il diritto dell'Unione. Pertanto, non risulta che dette questioni non abbiano alcun nesso con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale o che riguardino un problema ipotetico.

42. Ne consegue che la Corte è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali e che queste ultime sono ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

43. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale.

44. Va preliminarmente ricordato che sia dal titolo e dal preambolo, sia dal contenuto e dalla finalità di tale direttiva risulta che quest'ultima si propone di stabilire un quadro generale per garantire a ogni individuo la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1, tra i quali è menzionata la disabilità (sentenza dell'11 settembre 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, punto 41 e giurisprudenza citata).

45. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale direttiva, quest'ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all'Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, in particolare, alle condizioni di accesso all'occupazione nonché alle condizioni di occupazione e di lavoro (sentenza dell'11 settembre 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, punto 42 e giurisprudenza citata).

46. Nel caso di specie, occorre esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una precedenza in materia di mobilità a favore di taluni docenti con disabilità, attui «soluzioni ragionevoli», ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.

47. Ai sensi di tale disposizione, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, devono essere previste soluzioni ragionevoli, il che significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

48. Dall'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 20 di quest'ultima, risulta che i provvedimenti appropriati, ai sensi di tale articolo 5, sono provvedimenti efficaci e pratici destinati a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo i mezzi di formazione o di inquadramento.

49. Tale considerando 20 contiene tuttavia un elenco non esaustivo delle misure appropriate, potendo queste ultime essere di ordine fisico, organizzativo e/o educativo, in quanto l'articolo 5, letto alla luce della Convenzione dell'ONU, contempla un'ampia definizione della nozione di «soluzione ragionevole» (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, punto 40 e giurisprudenza citata).

50. Infatti, occorre precisare che le disposizioni di tale convenzione possono essere invocate al fine di interpretare le disposizioni della direttiva 2000/78, di modo che quest'ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme a tale convenzione (sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 33 e giurisprudenza citata).

51. Ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, di detta convenzione, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

52. Il riferimento effettuato, al considerando 20 della direttiva 2000/78, alla sistemazione del «luogo di lavoro» deve essere inteso nel senso che sottolinea il carattere prioritario di tale sistemazione rispetto ad altre misure di adeguamento dell'ambiente di lavoro della persona disabile al fine di consentirle una piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale sul fondamento del principio di uguaglianza con gli altri lavoratori. Tali misure possono, quindi, comprendere l'attuazione da parte del datore di lavoro di provvedimenti che consentano al disabile di conservare la sua occupazione, come un trasferimento ad un altro posto di lavoro (sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, punto 41).

53. Il considerando 21 prevede che, per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

54. Pertanto, la nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, deve essere intesa in senso ampio come riferita all'eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (sentenza del 21 ottobre 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C‑824/19, EU:C:2021:862, punto 57 e giurisprudenza citata).

55. Tuttavia, ai sensi di tale articolo 5, «il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete».

56. Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, al fine di apportare le soluzioni ragionevoli necessarie per permettere al lavoratore con disabilità di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, ai sensi di detto articolo 5, è quindi necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest'ultimo incontra nell'accesso al suo lavoro e nell'esercizio di quest'ultimo.

57. In tale contesto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando un lavoratore diviene definitivamente inidoneo a ricoprire il suo posto di lavoro a causa di una sopravvenuta disabilità, la sua assegnazione a un diverso posto di lavoro può rappresentare una misura appropriata nell'ambito delle soluzioni ragionevoli ai sensi del medesimo articolo 5, in quanto consente a tale lavoratore di conservare l'occupazione, garantendo la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale sul fondamento del principio di uguaglianza con gli altri lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, punti 41 e 43).

58. La possibilità di assegnare una persona disabile a un altro posto di lavoro esiste però solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare (sentenza del 18 gennaio 2024, Ca Na Negreta, C‑631/22, EU:C:2024:53, punto 45 e giurisprudenza citata).

59. Nel caso di specie, conformemente all'articolo 465, comma 1, del decreto legislativo n. 297, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 2, del CCNI, l'esame delle domande di mobilità intraprovinciale precede quello delle domande di mobilità interprovinciale.

60. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 104/1992, alle persone con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi è data precedenza in materia di mobilità.

61. È vero che, come risulta dai punti da 54 a 58 della presente sentenza, la nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, deve essere intesa in senso ampio, come riferita a tutte le misure che consentono di rispondere alle esigenze di una persona disabile in una situazione concreta.

62. Tuttavia, il sistema nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, come esposto ai punti 59 e 60 della presente sentenza, sembra prevedere misure di carattere generale e astratto e non si può, pertanto, ritenere che preveda misure adottate, nei confronti della persona disabile interessata, «in funzione delle esigenze delle situazioni concrete», ai sensi di tale articolo 5.

63. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la precedenza in materia di mobilità, prevista da tale sistema nazionale, è accordata alle persone interessate in modo automatico in funzione della categoria in cui rientra la loro disabilità, in particolare della loro percentuale di invalidità, senza che sia previsto di tener conto, se del caso, delle loro esigenze proprie in una situazione concreta.

64. Ne consegue che non si può ritenere che tale precedenza in materia di mobilità attui «soluzioni ragionevoli», ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

65. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

66. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, costituisca una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale, che non può essere giustificata dalla finalità di garantire la mobilità dei docenti su tutto il territorio nazionale in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

67. In via preliminare, occorre ricordare che tale direttiva concretizza, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, su una disabilità. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali, l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 32 e giurisprudenza citata).

68. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 2 di detta direttiva, ai fini di quest'ultima, per «principio della parità di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sulla disabilità. Risulta inoltre dalla lettera b) del paragrafo 2 di tale articolo 2 che, ai fini di tale paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone portatrici di un determinato handicap rispetto ad altre persone.

69. In tale contesto, si deve rammentare che un trattamento sfavorevole basato sulla disabilità pregiudica la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell'articolo 2 della stessa. Infatti, il lavoratore disabile che rientri nella tutela offerta da detta direttiva deve essere protetto contro ogni discriminazione rispetto ad un lavoratore non disabile. Occorre quindi esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa comportare, per quanto riguarda queste due categorie di lavoratori, una discriminazione indiretta nei confronti delle persone disabili (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 34 e giurisprudenza citata).

70. Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze di cui al procedimento principale, se la normativa nazionale applicabile possa comportare un «particolare svantaggio» a danno dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva.

71. A tal riguardo, occorre rilevare che non discende né dalla nozione di «particolare svantaggio», contenuta in tale disposizione, né da altre precisazioni contenute in quest'ultima che il suddetto svantaggio sussisterebbe soltanto in presenza di un caso grave, manifesto e particolarmente rilevante di disuguaglianza. Tale nozione dev'essere intesa nel senso che sono precisamente le persone tutelate da tale direttiva, tra le quali figurano i lavoratori disabili, che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi (sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 41 e giurisprudenza citata).

72. L'esistenza di un siffatto particolare svantaggio potrebbe quindi essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che detta disposizione, detto criterio o detta prassi colpiscono negativamente in proporzione significativamente maggiore i lavoratori disabili rispetto a coloro che non lo sono (sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 42 e giurisprudenza citata).

73. Tuttavia, è giocoforza constatare che dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca uno svantaggio per C.M. legato alla sua disabilità rispetto ai docenti che non sono disabili.

74. Infatti, e come sostiene la Commissione nelle sue osservazioni scritte, risulta, al contrario, che C.M. si trovi in una situazione quantomeno vantaggiosa rispetto ai docenti non disabili, in quanto beneficia della precedenza in sede di mobilità accordata dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, mentre tali docenti non ne beneficiano affatto, potendo unicamente candidarsi ai posti disponibili residui dopo che tutte le domande prioritarie sono state soddisfatte.

75. Inoltre, tutti i docenti, disabili o meno, che chiedono un trasferimento interprovinciale, subiscono gli effetti negativi della regola secondo cui l'esame delle domande di mobilità intraprovinciale precede quello delle domande di mobilità interprovinciale, in quanto, dopo l'esame delle domande di mobilità intraprovinciale, il numero di posti disponibili per soddisfare le richieste di trasferimento interprovinciale diminuisce in modo significativo.

76. Pertanto, non si può ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale comporti per C.M. un «particolare svantaggio», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, rispetto ai docenti che non sono disabili né, di conseguenza, che determini una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione.

77. In assenza di un siffatto «particolare svantaggio», non occorre quindi verificare se tale normativa possa essere giustificata dalla finalità di garantire la mobilità dei docenti su tutto il territorio nazionale in vista dell'inizio dell'anno scolastico né se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), di tale direttiva.

78. Ciò premesso, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene che, mentre la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un'azione positiva, ai sensi dell'articolo 7 di detta direttiva, essa opera una differenza di trattamento in funzione della disabilità delle persone interessate. A norma dell'articolo 13, comma 1, lettera i), del CCNI, le persone non vedenti ed emodializzate hanno, in materia di mobilità, una precedenza assoluta, nel senso che tale precedenza riguarda sia le domande di mobilità intraprovinciale sia le domande di mobilità interprovinciale. Per contro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, punto III, del CCNI, le persone disabili con un tasso di invalidità superiore ai due terzi hanno soltanto una precedenza cosiddetta «relativa», in quanto essa riguarda solo le domande di mobilità intraprovinciale. Tuttavia, è giocoforza constatare, a tal riguardo, che il giudice del rinvio non fornisce elementi specifici che consentano di considerare il contesto o i motivi su cui si fonda tale distinzione operata tra le diverse categorie di persone con disabilità risultante da tali disposizioni.

79. A tal riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva 2000/78 è volto a tutelare un lavoratore che presenta una disabilità, ai sensi di tale direttiva, contro qualsiasi discriminazione basata su di essa, non solo rispetto ai lavoratori non disabili, ma anche rispetto agli altri lavoratori disabili (sentenza del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, punto 36).

80. Infatti, allorché un lavoratore sia trattato meno favorevolmente di quanto lo sia, lo sia stato o lo sarebbe un altro lavoratore in una situazione analoga e, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, consta che tale trattamento sfavorevole è effettuato sulla base della disabilità di questo primo lavoratore, in quanto si basa su un criterio inscindibilmente legato a tale disabilità, un trattamento del genere è contrario al divieto di discriminazione diretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva (sentenza del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, punto 48).

81. Peraltro, la Corte ha dichiarato che una discriminazione diretta fondata su uno dei motivi cui fa riferimento, al pari che alla disabilità, l'articolo 1 della direttiva 2000/78 può essere giustificata sulla base dell'articolo 2, paragrafo 5, o dell'articolo 7 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:C:2019:43, punto 52).

82. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un'eventuale giustificazione deve essere esaminata alla luce della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:C:2019:43, punti 54 e 66).

83. Orbene, nel caso di specie, in mancanza di informazioni sufficienti quanto alla finalità perseguita dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte non è in grado, da un lato, di esprimersi sulla comparabilità della situazione delle diverse categorie di persone con disabilità, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 80 della presente sentenza. Dall'altro lato, per questa stessa ragione, la Corte non è neppure in grado di valutare se una siffatta normativa possa essere giustificata sulla base delle disposizioni di cui al punto 81 di tale sentenza.

84. Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.

Sulle spese

85. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1) L'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.

Note

(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.