Corte costituzionale
Sentenza 10 marzo 2026, n. 27
Presidente: Amoroso - Redattrice: Sandulli M. A.
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione ottava penale, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di E.H. E.F., con ordinanza del 28 gennaio 2025, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di E.H. E.F.;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;
udito l'avvocato Fabio Targa per E.H. E.F;
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 28 gennaio 2025, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Milano, ottava sezione penale, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto», annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che E.H. E.F., condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione collegiale il 29 novembre 2007, confermata dalla Corte d'appello di Milano il 27 marzo 2009 e divenuta irrevocabile il 24 marzo 2010, per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ne aveva chiesto la revoca, ai sensi del citato art. 669 cod. proc. pen., in quanto aveva rilevato la configurabilità di un bis in idem rispetto alla condanna già emessa nei suoi confronti, per il reato associativo di cui allo stesso articolo, per un fatto da considerarsi, secondo la difesa, il medesimo, dal Tribunale ordinario di Genova il 30 gennaio 2006, confermata dalla Corte d'appello di Genova il 9 giugno 2008 e divenuta irrevocabile il 20 marzo 2009. A fondamento della domanda, il condannato aveva richiamato l'ordinanza del 7 maggio 2014, con cui il Tribunale di Milano aveva accolto analoga istanza avanzata dalla coimputata e propria coniuge, ritenendo che il delitto associativo giudicato con le due sentenze sopra indicate fosse il medesimo per identità di soggetti partecipanti, identità del ruolo rivestito dalla istante nelle due associazioni e per il medesimo contesto temporale delle condotte.
Il Collegio rimettente aveva negato la sussistenza del bis in idem, ma l'ordinanza reiettiva, impugnata dal condannato, era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che l'aveva ritenuta erroneamente fondata sul «dato che i due procedimenti penali erano nati da due attività investigative compiute da organi differenti di polizia giudiziaria che avevano condotto a filoni di indagini autonome, afferenti l'uno all'importazione di cocaina dall'Olanda e l'altro all'importazione di hashish dal Marocco, così dando rilevanza alla diversità dell'oggetto del traffico accertato nei due processi», mentre avrebbe dovuto «approfondire il tema della "duplicità di entità associative"». La Corte di cassazione aveva, inoltre, ritenuto che non fossero state svolte «considerazioni adeguate con riferimento alla verifica del gruppo di associati risultati partecipi di entrambe le associazioni [...] sondando il ruolo svolto da ciascuno di questi e verificando se pienamente corrispondente in entrambe le consorterie criminali, anche con riguardo alla individuazione del livello apicale».
Gli atti erano stati, quindi, rinviati allo stesso Collegio rimettente (composto dalle medesime persone fisiche), per «dare conto dell'avvenuta analisi della fattispecie associativa compiuta nella corrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal Tribunale di Milano e verificare se nell'ambito di quella associazione, per come in concreto accertata nella sua dimensione storico-naturalistica, intercettava e ricomprendeva - o meno - l'attività associata dal canto suo accertata, sempre in concreto, dal Tribunale di Genova» e, quindi, per «un nuovo esame del merito dei relativi provvedimenti per spiegare, con adeguata motivazione, la sussistenza - o meno - di due organismi associativi distinti e autonomi di cui [E.H. E.F.], nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta, abbia contemporaneamente fatto parte o, invece, due articolazioni della medesima compagine criminale».
Ritenendo di versare in situazione di incompatibilità, il Collegio giudicante aveva rimesso gli atti al magistrato designato per tale evenienza che, tuttavia, gli aveva nuovamente assegnato il giudizio di rinvio in applicazione dell'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non ravvisando alcuna incompatibilità ai sensi dell'art. 34 dello stesso codice e rilevando che la decisione non verteva «in tema di rideterminazione [della] pena, né di quella che la Corte Costituzionale n. 7 del 2022 individua[va] come "parentesi cognitiva" della sede esecutiva».
1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, ove venisse accolta la questione sollevata, gli sarebbe precluso valutare nuovamente l'oggetto dell'istanza di revoca.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'approfondimento dei temi evidenziati dalla Corte di cassazione richiede al giudice del rinvio «un giudizio sostanzialmente di "merito" dato che la verifica dei presupposti per ritenere l'unicità o meno di due associazioni postula un non secondario esame sugli autori, sulle modalità e circostanze delle condotte anche attraverso le prove assunte e le intercettazioni acquisite», che il Collegio rimettente ha già svolto e che, «laddove fosse chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, non potrebbe che ribadire le proprie valutazioni già esposte nell'ordinanza annullata avendo già illustrato gli elementi di fatto in forza dei quali le due associazioni devono ritenersi distinte». Sostiene, infatti, che si tratta di «valutazioni che non possono non integrare gli estremi del "giudizio" che la previsione dell'art. 34 c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a decidere e ciò anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e non di una sentenza)».
Le disposizioni censurate, pertanto, contrasterebbero sia con il principio dell'imparzialità e terzietà del giudice di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., consentendo che a «(ri)pronunciarsi sulla istanza» presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. sia il «medesimo Tribunale che si è già espresso sulla stessa» (recte: i medesimi giudici-persone fisiche, che si siano già espressi nell'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e dell'esecuzione. Ciò in quanto, in sede di cognizione, laddove si tratti di decisioni attinenti alla valutazione di più sentenze di condanna emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, l'annullamento con rinvio comporta, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., l'impossibilità per il medesimo giudice-persona fisica di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda e che analoga incompatibilità è prevista dall'art. 34 cod. proc. pen.
2.- Non è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituito in giudizio E.H. E.F., condannato istante nel procedimento a quo, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 39 del 2025), il Tribunale di Milano, ottava sezione penale, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto», annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
Le norme censurate violerebbero l'art. 111, secondo comma, Cost., in forza del quale il giudice deve essere terzo e imparziale, non apparendo tale l'organo giudicante (stessa persona fisica) che, dopo essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito - quale quello inerente all'accertamento del bis in idem - venga nuovamente chiamato a deciderla.
Sarebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento, quanto al regime dell'incompatibilità del giudice, tra le fasi della cognizione e dell'esecuzione, posto che, nell'ipotesi in cui un giudice abbia deciso con sentenza in fase cognitiva sulla sussistenza del bis in idem, l'annullamento con rinvio della sua decisione comporta, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., l'impossibilità per quel giudice di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda, mentre ciò non avviene se il medesimo giudizio è espresso in sede esecutiva, e dunque mediante ordinanza.
4.- In via preliminare, al fine della esatta individuazione del petitum del giudizio incidentale, occorre, innanzitutto, precisare che, sebbene nell'ordinanza e nel dispositivo il giudice a quo abbia fatto riferimento all'intero art. 34 cod. proc. pen., il sospetto di illegittimità costituzionale riguarda, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione, solo il suo comma 1, che disciplina le ipotesi di incompatibilità cosiddetta "verticale".
5.- Le questioni risultano rilevanti e, quindi, ammissibili.
L'incidente di legittimità costituzionale, infatti, è scaturito dalla richiesta del condannato di revocare una delle due sentenze di condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti, sul presupposto che esse avrebbero ad oggetto lo stesso fatto. L'accertamento di tale presupposto, volto a evitare la violazione del divieto di bis in idem in sede esecutiva, è disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen., nel caso in cui vi siano più sentenze di condanna divenute irrevocabili pronunciate contro la stessa persona, per il medesimo fatto.
L'eventuale accoglimento della questione, quindi, determinando l'introduzione di una nuova causa di incompatibilità, precluderebbe al Collegio rimettente la possibilità di rivalutare la medesima istanza, già rigettata con ordinanza poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con la conseguente assegnazione del giudizio di rinvio a un collegio composto da diversi giudici-persone fisiche del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione.
5.1.- Il rimettente muove, inoltre, da una corretta premessa ermeneutica nell'affermare che le disposizioni censurate vanno interpretate nel senso che il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della richiesta di revoca, avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., possa essere celebrato innanzi allo stesso giudice persona fisica, che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
Questa Corte, infatti, nella sentenza n. 7 del 2022, ha osservato che «con norma speciale rispetto all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., prevede che, in riferimento al giudizio di rinvio, "se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento". Parimenti, lo stesso art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera d), prevede che "se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale"; ma aggiunge: "tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata". Quest'ultima prescrizione, presente nella lettera d) e non anche nella lettera a) - quella secondo cui il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata -, conferma la correttezza del presupposto interpretativo del giudice rimettente: ove oggetto di annullamento sia un'ordinanza e non già una sentenza, non opera tale più specifica prescrizione» (punto 3 del Considerato in diritto).
Alla luce di tale dato normativo, come già osservato con la sentenza n. 183 del 2013, «la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, reiteratamente affermato che in sede di rinvio può provvedere lo stesso giudice-persona fisica che ha pronunciato l'ordinanza annullata», in particolare con riguardo all'ipotesi dell'annullamento con rinvio di ordinanze in materia di misure cautelari personali e dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, i quali assumono tipicamente la forma dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (punto 4 del Considerato in diritto). La medesima pronuncia, richiamata sul punto anche dalla citata sentenza n. 7 del 2022, ha, pertanto, qualificato come "diritto vivente" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nel senso della possibile identità del giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata con il giudice del rinvio.
6.- Nel merito, la questione è fondata.
Il tema afferente ai limiti di operatività della incompatibilità cosiddetta "verticale", con specifico riferimento all'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio per il giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato l'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, è già stato sottoposto all'esame di questa Corte che, con le richiamate sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.
In particolare, la prima ha ritenuto confliggente con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. la mancata previsione dell'incompatibilità a «partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [per] il giudice che [abbia] pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.», nonché «della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice», dal momento che tale lacuna determina una incongruenza interna tra la ratio dell'art. 671 cod. proc. pen. e i suoi effetti.
La seconda pronuncia ha ritenuto contrastante con i medesimi parametri la mancata previsione «che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione».
In entrambi i casi, questa Corte, dopo aver ribadito il costante orientamento secondo il quale «le norme sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all'art. 34 cod. proc. pen., presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell'art. 111 Cost.», al fine di «evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (sentenza n. 183 del 2013, punto 4 del Considerato in diritto, e nello stesso senso sentenza n. 7 del 2022, punto 4.2. del Considerato in diritto), ha ritenuto che l'accertamento demandato al giudice dell'esecuzione avesse caratteristiche «eccezionali», integrando un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (ancora sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto).
In particolare, tale «frammento di cognizione» è stato ravvisato ove il giudice dell'esecuzione sia chiamato a verificare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di accertamento che - essendo volto a verificare che «l'interessato, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria - implica [...] valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al fatto, tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto riguardo al materiale probatorio da scrutinare», comportando, altresì, «l'apertura di una evidente breccia nel principio di intangibilità del giudicato» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto).
Ad analoga conclusione questa Corte è giunta con riferimento all'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione sia chiamato a rideterminare la pena in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale che, riguardando la misura della pena edittale, rende recessivo il giudicato penale sul punto. Anche in questo caso, infatti, «[n]on si tratta di una operazione da condurre alla stregua di criteri oggettivi, di mero riproporzionamento automatico della pena già quantificata in sede di cognizione, nell'ambito della diversa cornice edittale, in quanto [...] il giudice deve effettuare una nuova valutazione alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per assicurare la finalità rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 Cost.», così esercitando, al pari del giudice della cognizione, «un potere discrezionale di commisurazione della pena per adeguare la risposta punitiva al fatto concreto» (sentenza n. 7 del 2022, punto 7 del Considerato in diritto).
7.- Il problema, invero, nel caso in esame, si pone perché, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l'ordinanza. Ma, ove l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione abbia a oggetto un'ordinanza, l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive, come la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato.
Senonché, come emerge dalle due pronunce sopra citate, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla "forza della prevenzione" allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto).
Pertanto, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime differenziato, non possono non essere considerate le eccezionali caratteristiche dell'intervento del giudice dell'esecuzione nell'accertamento della eventuale violazione del divieto di bis in idem.
8.- Giova, a tal proposito, ricordare che, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., «[s]e più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». La disposizione è finalizzata a garantire, anche nella fase esecutiva, l'applicazione del principio generale del ne bis in idem, che trova diretta espressione nell'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «[l]'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [...]».
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, la locuzione «medesimo fatto» va intesa come «coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto" esprime l'identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 giugno-28 settembre 2005, n. 34655 e precedenti ivi richiamati).
Questa Corte ha già avuto modo di prendere atto che «[è] in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l'art. 649 cod. proc. pen. vive nell'ordinamento nazionale» e che «si tratta di un'affermazione netta e univoca a favore dell'idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico». Ha, inoltre, precisato che «[a] condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea» e che «l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente». Poi, quanto all'orientamento minoritario, che vorrebbe tener conto «non solo [del]la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche [di] quella giuridica; ovvero [delle] implicazioni penalistiche dell'accadimento», questa Corte ha affermato che «[q]ueste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato all'idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato» (sentenza n. 200 del 2016, punto 8 del Considerato in diritto).
9.- Sicché, nel decidere sull'istanza di revoca ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla verifica dell'idem legale, essendo tenuto a confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Ove, poi, tali elementi non emergano in modo preciso né dalla sentenza né dal capo di imputazione, la giurisprudenza di legittimità valorizza il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di «interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive», evidenziando, altresì, che «[c]on specifico riguardo al tempus commissi delicti, che sia stato indicato in modo impreciso e senza riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, la cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 aprile-11 luglio 2014, n. 30609 e precedenti ivi richiamati).
Tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato (sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute e attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un'operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai soli fini del rispetto del ne bis in idem, non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio.
Del resto, proprio nel giudizio a quo, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal collegio rimettente e, al fine di accertare se le due condanne riportate dall'istante, entrambe per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguardino il medesimo fatto storico-naturalistico, ha richiesto un nuovo «esame del merito» dei due provvedimenti, al fine di «acclarare e spiegare con adeguata motivazione l'evenienza - o meno - di una pluralità di fatti di reato [...] vale a dire, se siano identificabili due organismi associativi distinti e autonomi a cui [E.H. E.F.], nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta, abbia contemporaneamente preso parte, ovvero si sia trattato, piuttosto, di due articolazioni della medesima compagine criminale», precisando che «quando risultino due associazioni criminali a cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali costituisce una questione di fatto, da risolversi attraverso la disamina e la valutazione degli indici materiali emersi, da ponderare in modo congruo e conforme a logica, tenendo conto delle regole di esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 giugno-9 ottobre 2024, n. 37181).
Inoltre, all'esito del riconoscimento dell'identità del fatto, il giudice dell'esecuzione si trova abilitato a intervenire sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva, potendo, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, revocare condanne già emesse, sulla base dei criteri fissati dai commi 2 e seguenti dell'art. 669 cod. proc. pen.
10.- La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, integrando, dunque, un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», così come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene pregiudicante «ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale [...] implichi una valutazione sul merito dell'accusa» (sentenza n. 224 del 2001, punto 2.2. del Considerato in diritto).
Sicché, la valutazione complessiva del fatto illecito che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di bis in idem è idonea a integrare il «secondo termine della relazione di incompatibilità [...], espressivo della sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento" scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda» (sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022).
Le norme censurate confliggono, dunque, con entrambi i parametri evocati dal rimettente (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.).
11.- In conclusione, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.