Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 17 febbraio 2026, n. 1260

Presidente: Franconiero - Estensore: Ponte

FATTO E DIRITTO

1. Giuseppe C., quale proprietario di un complesso immobiliare sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, ha impugnato in primo grado, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, l'ordinanza con la quale è stata disposta la demolizione delle opere edilizie abusive dal medesimo realizzate, consistenti nell'ampiamento di un fabbricato residenziale. Ha inoltre chiesto di dichiararsi l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune sull'istanza dal medesimo presentata al fine di ottenere la riqualificazione dei suddetti abusi edilizi. A sostegno di tali pretese, il ricorrente ha dedotto che erroneamente l'ordinanza del Comune di Ozzano dell'Emilia qualifichi gli abusi edilizi realizzati quali interventi autonomi, trattandosi, invece, di ampliamenti realizzati nel corso di lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di sua proprietà.

2. Con motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto, inoltre, l'annullamento del provvedimento con cui il Comune, con riferimento allo stesso complesso immobiliare oggetto dell'ordinanza di demolizione gravata con l'atto introduttivo del giudizio, gli ha comminato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, ammontante ad euro 20.000,00, a seguito dell'accertamento della mancata demolizione volontaria delle opere abusive.

3. Lo stesso ricorrente ha inoltre proposto ulteriore ricorso avverso altri atti adottati dal Comune di Ozzano dell'Emilia, sempre riferiti agli stessi immobili e agli stessi abusi edilizi di cui trattasi.

In particolare ha impugnato l'atto del comune di Ozzano Emilia recante l'accertamento dell'inottemperanza del ricorrente ad eseguire l'ordinanza di demolizione precedentemente adottata dalla stessa Amministrazione comunale. Con motivi aggiunti è stato, inoltre, impugnato l'atto con cui il Comune di Ozzano Emilia ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'immobile in questione e della relativa area di sedime.

4. Si è costituito, in entrambi i ricorsi, il comune di Ozzano dell'Emilia, chiedendo la reiezione degli stessi, ritenendoli infondati.

5. Nelle more del giudizio di primo grado è stato deciso il precedente contenzioso amministrativo pendente dinanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto due ricorsi in appello del sig. C., l'uno avverso la sentenza del T.A.R. che aveva riconosciuto la legittimità del diniego di condono edilizio adottato dal Comune di Ozzano dell'Emilia sulle relative istanze di sanatoria presentate dal sig. C. al fine di sanare gli stessi abusi edilizi, l'altro per l'annullamento della sentenza che aveva accertato la legittimità dell'ordinanza del Comune di Ozzano dell'Emilia che disponeva la demolizione delle stesse opere e manufatti abusivi. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 10981 del 2022 sono state confermate in appello in toto entrambe le decisioni del T.A.R., sancendo così in modo definitivo la legittimità dei provvedimenti del Comune di Ozzano dell'Emilia che hanno dichiarato improcedibili le istanze di condono presentate dal ricorrente e hanno conseguentemente disposto la demolizione delle opere abusive dal medesimo realizzate sine titulo.

6. Il Tribunale adito, riuniti i ricorsi, li ha dunque respinti ritenendo infondate le censure avanzate dal ricorrente.

7. Avverso tale pronuncia è insorto il sig. C. chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo, l'appellante lamenta che l'ordinanza che ha accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione sarebbe illegittima per la mancata indicazione delle aree di sedime e delle pertinenze da acquisire.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta la genericità e il difetto di motivazione del provvedimento che ha accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzata a consentire la partecipazione del destinatario ad un sub-procedimento che lo espropria di terreno non interessato dagli abusi edilizi, in quanto eccedente l'area di sedime. Inoltre l'appellante lamenta l'illegittima applicazione della sanzione pecuniaria posto che questa, introdotta a partire dal 12 novembre 2014, con l'inserimento nell'art. 31 d.P.R. n. 380 del comma 4-bis, non può applicarsi retroattivamente a fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore.

Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarata prescritta per scadenza del termine.

8. L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

9. All'udienza di smaltimento dell'11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.

10. In relazione al primo motivo la prospettazione di parte appellante si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale l'omessa o imprecisa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa; invero, l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 5593 del 2013; Sez. V, n. 3438 del 2014; Sez. IV, n. 4659 del 2008; Sez. VI, n. 1998 del 2004 e n. 7672 del 2020).

11. In relazione al secondo motivo di appello, in generale va ribadito che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Si tratta invero di provvedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2020, n. 2557).

11.1. Per quanto concerne poi l'applicabilità temporale della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, va ribadito in linea generale che la sanzione pecuniaria da esso prevista non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Ad. plen., n. 16 del 2023). Pertanto nel caso di specie, relativo all'inottemperanza ad ordini di demolizione datati 29 settembre 2016 e 21 maggio 2018, va confermata la piena applicabilità della sanzione irrogata.

12. Infine, in relazione al terzo motivo di appello, va ribadito con la giurisprudenza prevalente sopra richiamata che si tratta di sanzioni che vengono irrogate a causa del mancato adempimento all'ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall'autorità amministrativa con l'ordine di demolizione: il loro presupposto è l'accertamento dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione.

12.1. Deve, pertanto, concludersi nel senso che si è in presenza di un illecito ad effetti permanenti, in quanto la perdita del bene abusivo e dell'area di sedime consegue all'inerzia nel demolire protrattasi oltre il termine di 90 giorni assegnato dall'autorità. Come sopra evidenziato, l'acquisto del bene avviene ope legis, sicché l'atto di accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa.

Sulla base dei principi nazionali e tenuto anche conto dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi 8 giugno 1976, la sanzione pecuniaria in questione ha la finalità di prevenzione generale e speciale, mirando a dissuadere dalla commissione degli illeciti edilizi e a salvaguardare il territorio nazionale: il comma 4-bis sanziona chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati direttamente o a causa della mancata vigilanza sui propri beni.

13. L'appello va pertanto respinto.

14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 538/2023.