Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3534

Presidente: Acierno - Relatore Casadonte

RILEVATO CHE

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.ra A.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il P.N. ed il Ministero dell'interno deducendo la lesione del proprio diritto al nome. La ricorrente esponeva che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi presso la terza sezione elettorale del predetto Comune per esercitare il diritto di voto, veniva identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito ("A.M. in S."), circostanza che le veniva letta ad alta voce.

Nei giorni successivi, richiedeva al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le veniva trasmesso e nel quale non figurava il cognome del coniuge; successivamente, chiedeva ed otteneva via mail l'estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale si confermava la dicitura "A.M. in S.".

Chiedeva, dunque, previa eventuale proposizione di questione incidentale di legittimità costituzionale nonché previa eventuale disapplicazione della circolare del Ministero dell'interno n. 2600/L del 1986, l'accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell'ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome senza l'aggiunta del cognome del marito; domandava altresì la condanna delle Amministrazioni alla rettifica dei dati presso le liste elettorali sezionali ed al risarcimento del danno patito quantificato in euro 5.150,00, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 7, comma 3, c.c.

1.1. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno, rivendicando la propria legittimazione passiva in quanto la tenuta dei registri elettorali costituisce funzione statale delegata al Sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo, e contestando la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto.

1.2. Il P.N. rimaneva contumace.

1.3. Si pronunciava il Tribunale di Padova con ordinanza del 3 dicembre 2021, pubblicata il 6 dicembre 2021, dichiarando inammissibile e irrilevante la questione di legittimità costituzionale e rigettando integralmente le domande proposte da A.M., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di prime cure osservava che non ricorrevano i presupposti per la tutela di cui all'art. 7 c.c., che contempla due ipotesi di violazione del diritto al nome (azione di reclamo e azione di usurpazione), alle quali può accompagnarsi l'azione risarcitoria in caso di illecito ex art. 2043 c.c. Nel caso di specie, non vi era alcun atto impeditivo dell'uso del nome proprio della ricorrente, essendo stato aggiunto il cognome del marito in coerenza con l'art. 143-bis c.c.

Il tribunale rilevava, inoltre, che il Comune si era attenuto al t.u. n. 223/1967, non abrogato dalla legge istitutiva della tessera elettorale del 1999 avendo tali leggi oggetti e finalità distinte, e che la richiesta di rettifica delle liste elettorali costituiva modifica di un atto amministrativo di competenza del giudice amministrativo. Infine, la disapplicazione della circolare ministeriale n. 2600/L del 1986 veniva ritenuta priva di rilievo, non avendo introdotto disposizioni in contrasto con la normativa primaria.

2. Avverso tale provvedimento A.M. spiegava appello con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2022, articolando i seguenti motivi di impugnazione: con il primo motivo, deduceva la violazione dell'art. 13 l. n. 120/1999, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere a tale legge un effetto abrogativo dell'art. 5 d.P.R. n. 223/1967 nella parte in cui prescrive l'aggiunta del cognome del marito al nome della donna sposata o vedova. Esponeva altresì che l'art. 13 della l. n. 120/1999 prevede che la tessera elettorale contenga i dati anagrafici del titolare e che, in attuazione di questa, è stato adottato il d.P.R. n. 200/2000, disciplinante le caratteristiche della tessera elettorale, il quale stabilisce che, per le donne coniugate, il nome e il cognome possa essere seguito da quello del marito. Da ciò deriverebbe che la previsione dell'indicazione obbligatoria nei registri elettorali dello stato di coniugio o vedovanza dell'elettrice debba ritenersi abrogata, mentre l'aggiunta del cognome del marito costituirebbe mera facoltà della donna coniugata. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, censurava l'erroneità dell'ordinanza per aver dichiarato inammissibile e irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata sull'art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 223/1967, nella parte in cui prevede "e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito", in riferimento agli artt. 2, 3, 22, 29, 48 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Assumeva che il primo giudice l'avesse dichiarata irrilevante nonostante la domanda proposta fosse un'ordinaria azione avverso la contestazione del diritto al nome ex art. 7 c.c.; l'illegittima ingerenza nel godimento del diritto al nome deriverebbe direttamente dall'incostituzionalità della norma che impone all'ufficio elettorale l'aggiunta nelle liste elettorali del cognome del marito. Contestava, inoltre, il richiamo all'art. 143-bis c.c., che consente l'uso del cognome maritale ma non lo impone, e la dichiarata manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la prevista indicazione nelle liste elettorali violerebbe gli artt. 3 e 48 Cost., non perseguendo la finalità di corretta identificazione dell'elettore, nonché gli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost., in quanto espressione di una concezione patriarcale della società e della famiglia, oltre agli artt. 8 e 14 CEDU.

2.1. Si costituiva il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

2.2. Interveniva la Procura generale che, con parere del 18 maggio 2022, si esprimeva per il rigetto del gravame.

2.3. Con sentenza n. 1375/2024, pubblicata in data 15 luglio 2024, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del Tribunale di Padova.

Quanto al primo motivo, la Corte riteneva infondata la censura in quanto il d.P.R. 223/1967 e la l. 120/1999 perseguono due finalità differenti: il t.u. 1967 disciplina la tenuta delle liste elettorali ed ha finalità organizzativa dell'attività amministrativa ai fini dello svolgimento delle elezioni; la l. 120/1999 riguarda, invece, la tessera elettorale quale condizione per l'esercizio del voto del singolo elettore. Non ricorrerebbe dunque un'incompatibilità tale da determinare l'abrogazione della norma previgente.

La corte territoriale respingeva altresì il secondo motivo, reputando la questione manifestamente infondata. L'art. 5 d.P.R. 223/1967 non violerebbe in alcun modo gli artt. 3, 22 e 48 Cost. (finalità di corretta identificazione dell'elettrice), né gli artt. 3, 22 e 48 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, né gli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. (asserito ancoraggio a una concezione patriarcale), né gli artt. 8 e 14 CEDU ma, anzi, si pone nell'ambito di un più ampio contesto del diritto di famiglia ove assume significato centrale l'art. 143-bis c.c. Ad avviso della corte d'appello, infatti, detta norma non attribuisce una mera facoltà alla moglie, ma anzi impone l'aggiunta del cognome del marito.

La corte distrettuale, infine, fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 34090/2021), per rimarcare che l'aggiunta del cognome maritale è una mera integrazione che non menoma il diritto al nome della donna, la cui identità risulta comunque pienamente tutelata.

3. Avverso tale pronuncia, A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso. Le amministrazioni cui è stato notificato il ricorso sono rimaste intimate.

CONSIDERATO CHE

4. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 13 della l. n. 120 del 1999 e dell'art. 6 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente negato l'effetto abrogativo implicito dell'art. 13 l. 120/1999 (e del suo regolamento attuativo, d.P.R. n. 299/2000) rispetto all'art. 5 d.P.R. n. 223/1967. In particolare, la ricorrente contesta l'impostazione della Corte secondo cui la legge del 1999 e il t.u. del 1967 avrebbero finalità diverse (organizzazione delle liste/condizione per l'esercizio del voto). Ad avviso della ricorrente, entrambe le discipline perseguono la medesima finalità pratica: la corretta identificazione dell'elettore con il conseguente carattere discriminatorio e lesivo dell'interpretazione conservatrice della disposizione operata dal giudice del merito.

5. In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 c.c. per un differente profilo e ripropone la questione di legittimità costituzionale prospettata sull'art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nella parte in cui prevede "e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito", in riferimento agli artt, 2, 3, 22, 29, 48 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Invero, nel rigettare l'azione di tutela del diritto al nome presentata dall'odierna appellante senza previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sull'art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, la corte territoriale ha richiamato l'art. 143-bis c.c., sostenendo che lo stesso imponga l'aggiunta del cognome maritale.

Ad avviso dell'odierna ricorrente, la previsione censurata violerebbe gli artt. 3, 22 e 48 Cost., poiché non risponde alla finalità propria delle liste elettorali, ossia la corretta identificazione dell'elettore in sede di esercizio del diritto di voto, diritto che è per sua natura personale e rispetto al quale lo stato civile della donna è del tutto irrilevante. La disposizione si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra elettori di sesso diverso: solo la donna è obbligata a figurare nelle liste anche con il cognome del marito, mentre nessun analogo obbligo grava sull'uomo. L'indefettibile aggiunta del cognome maritale comporta, dunque, una modifica forzosa del cognome della sola donna elettrice, in violazione degli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost., poiché espressione di una concezione patriarcale della società e della famiglia. Infine, la norma nazionale si pone in contrasto con le garanzie convenzionali di cui agli artt. 8 e 14 CEDU.

6. Le censure mosse dalla ricorrente involgono questioni connesse che possono essere trattate congiuntamente.

7. Il tema sottoposto all'esame di questa Corte impone, in limine, la ricostruzione della disciplina riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell'aggiunta del cognome del marito accanto a quello della donna coniugata prevista dall'art. 5 comma 1, lett. a), d.P.R. 223/1967.

7.1. L'aggiunta trova il suo antecedente nell'art. 4 della l. 7 ottobre 1947, n. 1058, che così disponeva: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito [...]». Tale previsione è poi trasfusa nell'art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il quale ha riprodotto la regola: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito [...]».

7.2. Una simile impostazione si collocava nel solco del diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale il cognome del marito assumeva rilievo quale segno identificativo del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie. Già questa Corte ha avuto modo di evidenziarne la connotazione di oggettiva disparità tra i coniugi (Cass., Sez. I, n. 13298 del 2004), sottolineando come tale meccanismo, ancorché attenuato dall'introduzione dell'art. 143-bis c.c., risentisse dell'originaria opzione legislativa per il primato del cognome maritale.

7.3. Una prima significativa discontinuità normativa si è registrata con l'art. 13 della l. 30 aprile 1999, n. 120, istitutiva della tessera elettorale personale, stabilendo che essa rechi «i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato». La disposizione, nel delineare il contenuto necessario del documento, non contempla, dunque, alcun riferimento alla necessaria aggiunta del cognome del coniuge, segnando così un evidente arretramento della rilevanza giuridica del cognome maritale e una maggiore attenzione al profilo dell'identità individuale dell'elettrice, in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi.

La suddetta norma demandava, tuttavia, ad un regolamento attuativo la definizione delle caratteristiche della tessera. In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il quale, all'art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che la tessera «contiene i seguenti dati relativi al titolare: a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito [...]». La scelta lessicale del legislatore regolamentare, mediante l'utilizzo del verbo "può", assume, in tale contesto, valore dirimente, escludendo qualsivoglia automatismo nell'indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione dell'interessata.

7.4. Ne deriva, pertanto, un'evidente antinomia: mentre la disciplina delle liste elettorali continuava a prevedere l'indicazione automatica del cognome del marito, quella della tessera elettorale subordinava tale indicazione a una espressa richiesta dell'elettrice.

7.5. Il contrasto tra le due discipline ha subìto un significativo ridimensionamento ad opera della circolare del Ministero dell'interno n. 75 del 6 settembre 2024, la quale ricostruisce l'evoluzione dell'indicazione del cognome maritale negli atti del procedimento elettorale, muovendo dal precedente assetto interpretativo elaborato dalla medesima amministrazione con la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986, recante le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali. Invero, nel citato atto, e segnatamente al paragrafo 34, si affermava la necessità che, per le donne, l'indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile fosse accompagnata da quello del marito, preceduto dalle diciture "in" o "cgt." ovvero "ved.", a seconda dei casi, in quanto «In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali [rectius, tessere elettorali, a seguito dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 299/2000] per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito».

7.6. Con la più recente circolare, il Ministero ha, tuttavia, precisato che, sebbene all'epoca la disposizione in esame trovasse giustificazione nella finalità di assicurare una corretta e tempestiva individuazione dell'abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale, alla luce del mutato contesto storico e sociale la prassi sopra richiamata non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo. Conseguentemente, l'amministrazione ritiene ragionevole aderire a un'interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito deve essere riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell'elettrice.

7.7. Seppur riferita formalmente alla sola tessera elettorale, tale indicazione è destinata a spiegare effetti di ordine sistematico: tessera e liste elettorali, infatti, costituiscono strumenti entrambi preordinati all'identificazione dell'elettore ai fini dell'esercizio del diritto di voto; ne consegue che non risulta coerente che l'uno rispetti il dato anagrafico personale della donna, mentre l'altro continui a veicolare un automatismo fondato sull'assunzione del cognome maritale.

7.8. Tale interpretazione sistematica è stata, da ultimo, confermata dal legislatore. Con l'art. 2-bis del d.lgs. n. 27 del 2025, convertito con modificazioni dalla l. 15 maggio 2025, n. 72, è stata infatti soppressa la previsione contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 nella parte in cui imponeva l'indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali. Come espressamente chiarito nei lavori preparatori, «è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito». Dalla disamina che precede appare dunque evidente che l'intervento normativo in parola non introduca un elemento di isolata novità, ma si ponga quale approdo coerente di un processo evolutivo già da tempo in atto nell'ordinamento.

8. Ciò rende evidente come, già nel vigore della disciplina previgente, l'art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l'ordinamento interno, le quali impongono l'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali.

8.1. In particolare, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), ratificata con l. 14 marzo 1985, n. 132, stabilisce, all'art. 16, par. 1, l'obbligo per gli Stati di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome.

8.2. Va altresì richiamato l'orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio d'Europa, il quale, già con la risoluzione n. 37 del 1978 e, in seguito, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha ritenuto non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia. In tale prospettiva, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di garantire la piena parità tra i genitori nell'attribuzione del cognome ai figli, di assicurare l'eguaglianza dei coniugi al momento del matrimonio quanto alla scelta del cognome comune e di eliminare ogni discriminazione nel regime giuridico applicabile ai figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale.

8.3. È parimenti errato l'assunto della sentenza impugnata che, facendo leva sull'art. 143-bis c.c., ha ritenuto che tale disposizione non attribuisca alla moglie una mera facoltà di utilizzo del cognome del coniuge, ma ne imponga, anzi, l'aggiunta. Al contrario, è opinione costante in dottrina, ed è altresì confermato da pronunce di legittimità risalenti anche nel vigore del testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, che la previsione codicistica non incida sul cognome anagrafico della moglie, limitandosi a consentire l'assunzione di un cognome d'uso, circoscritto al circuito dei rapporti familiari e, in ogni caso, rimesso alla scelta dell'interessata (cfr. Cass. 1692/1961, 1020/1970); tanto più nei rapporti con la pubblica amministrazione, ove rileva a fini dell'identificazione esclusivamente il cognome da nubile (cfr. C.d.S., parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997).

8.4. Questa Corte ha, del resto, già rilevato la vocazione discriminatoria del modello che identifica la famiglia attraverso il cognome del marito. Invero, con Cass., Sez. I, n. 13298/2004, si è affermato che la normativa storica, nel porre il cognome dell'uomo a baricentro dell'identificazione familiare, ha determinato una posizione di evidente disparità tra i coniugi. E, pur dopo la riforma del 1975, la regola dell'aggiunta di cui all'art. 143-bis c.c. è stata letta come disposizione di per sé non sufficiente a rovesciare l'assetto discriminatorio.

8.5. Neppure l'argomento dell'unità familiare giustifica la disciplina censurata. Infatti, l'esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto (art. 48 Cost.), rispetto al quale le formazioni sociali cui l'individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee.

8.6. Infine la giurisprudenza costituzionale, attraverso un percorso interpretativo delle disposizioni normative sul cognome iniziato ormai oltre tre decenni, ha ricondotto a legittimità le previsioni sul cognome nell'ambito dei rapporti familiari avendo rilevato che "unità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale e che a fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno dei componenti, non è più tollerabile" (Corte cost., n. 131/2022).

9. Ciò posto non appare condivisibile con i principi generali sin qui richiamati per definire il quadro normativo sull'uso del cognome maritale la valorizzazione, in termini prevalenti e decisivi - fatta dal tribunale prima e dalla corte territoriale poi - della non meglio enunciata finalità organizzativa della P.A. per ritenere giustificata la sopravvivenza di una chiara discriminazione per le elettrici coniugate.

10. Così come non condivisibile con i medesimi principi è l'interpretazione dell'art. 143-bis c.c. resa dalla corte d'appello circa l'automatismo dell'aggiunta del cognome al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 223/1967, trascurando la sopra richiamata consolidata interpretazione di segno diverso.

11. In conclusione, dunque, sono accolte le censure mosse alla sentenza impugnata ed a seguito della sua cassazione la corte territoriale, cui è rinviato il giudizio, provvederà, in diversa composizione, al nuovo esame delle domande della ricorrente alla luce del principio di diritto che in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito.

12. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di P.N. (PD), A.M. ivi riportati.