Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 5 marzo 2026
Presidente: Biltgen - Relatrice: Ziemele
«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Cittadino di un paese terzo - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Articolo 3 - Nozione di "settori di sicurezza sociale" - Articolo 70 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Assegno sociale per gli anziani in situazione di indigenza - Condizioni per la concessione - Esclusione dei cittadini di paesi terzi che non siano titolari di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo».
Nella causa C‑151/24 [Luevi] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2024, nel procedimento Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro V.M.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra V.M., cittadina albanese residente in Italia, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, Italia) in merito al rifiuto di quest'ultimo di concederle una prestazione in denaro riservata alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1º gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 2011/98
3. I considerando 2, 19, 20, 24 e 26 della direttiva 2011/98 enunciano quanto segue:
«(2) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le normative nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In questo contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione. (...)
(...)
(19) In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. Ai fini della presente direttiva un lavoratore di un paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell'Unione, come un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e a cui è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito.
(20) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [(GU 2003, L 251, pag. 12)] (...)
(...)
(24) I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [(GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1)]. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.
(...)
(26) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione».
4. L'articolo 1 della direttiva 2011/98, rubricato «Oggetto», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce:
(...)
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.
(...)».
5. Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "cittadino di un paese terzo" chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
b) "lavoratore di un paese terzo" un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;
c) "permesso unico" un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;
(...)».
6. L'articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Ambito di applicazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«La presente direttiva si applica:
a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 [del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU 2002, L 157, pag. 1)]; e
c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale».
7. L'articolo 12 della stessa direttiva, rubricato «Diritto alla parità di trattamento», è così formulato:
«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:
(...)
e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento [n. 883/2004];
(...)
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:
(...)
b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.
Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;
(...)
3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.
(...)».
Regolamento n. 883/2004
8. Il considerando 1 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), così recita:
«Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione».
9. L'articolo 3 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di prepensionamento;
j) le prestazioni familiari.
(...)
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.
(...)
5. Il presente regolamento non si applica:
a) all'assistenza sociale e medica; (...)
(...)».
10. Ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice».
11. Il capitolo 9 del titolo III dello stesso regolamento, rubricato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», contiene l'articolo 70 che prevede quanto segue:
«1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.
2. Ai fini del presente capitolo, le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure
ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;
e
b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;
e
c) sono elencate nell'allegato X.
3. L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico».
12. Per quanto riguarda l'Italia, l'allegato X al regolamento n. 883/2004 menziona, alla lettera g), l'assegno sociale previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (GURI n. 190, del 16 agosto 1995, supplemento ordinario n. 101; in prosieguo: la «legge n. 335/1995») in quanto prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo.
Direttiva 2004/38/CE
13. Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35):
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».
Diritto italiano
Legge n. 335/1995
14. L'articolo 3 della legge n. 335/1995 dispone, al comma 6, che, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, i cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni (dal 1º gennaio 2019, 67 anni) e si trovino nelle condizioni reddituali previste da tale comma 6 ricevono un assegno sociale. Se l'interessato possiede redditi propri l'assegno è attribuito, in linea di principio, in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo annuo netto previsto dalla legge. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo comportano la sospensione di detto assegno sociale.
Legge n. 388/2000
15. L'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (GURI n. 302, del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario n. 219; in prosieguo: la «legge n. 388/2000»), dispone, al comma 19, che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi sono concessi, alle condizioni previste dalla legge, ai cittadini italiani residenti in Italia, ai quali sono equiparati i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
16. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (GURI n. 147, del 25 giugno 2008, supplemento ordinario n. 152), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, il richiedente, se è cittadino di un paese terzo, per beneficiare dell'assegno sociale menzionato al punto 14 della presente sentenza, deve essere titolare di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo e aver soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17. V.M. è una cittadina albanese ammessa nel territorio italiano ai fini del ricongiungimento familiare nel 2006. A quest'ultima, alla quale è stato rilasciato, a tale titolo, un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, che la autorizza anche a lavorare in Italia, l'INPS ha negato la concessione dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, con la motivazione che ella non disponeva di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo, come stabilito dall'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000.
18. Dopo che il suo ricorso avverso tale decisione di diniego dell'INPS è stato respinto in primo grado, V.M. ha adito la Corte d'appello di Firenze (Italia), che ha accolto il suo appello.
19. L'INPS ha adito la Corte suprema di cassazione (Italia). Quest'ultima, nutrendo dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000, con ordinanza dell'8 marzo 2023 ha sollevato, in via pregiudiziale, questioni di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale (Italia), giudice del rinvio.
20. Il giudice del rinvio rileva che l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 presenta le caratteristiche di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, vale a dire:
- che si tratta di una prestazione in denaro concessa, su domanda, alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1º gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versano in una situazione economica disagiata, in quanto sono sprovviste di reddito o percepiscono un reddito inferiore alla soglia fissata annualmente dalla legge che definisce l'importo massimo di tale assegno;
- che tale prestazione è «meramente assistenziale», in quanto mira esclusivamente a far fronte allo stato di bisogno derivante dall'indigenza nel quale versano le persone sprovviste di risorse economiche adeguate le quali, a causa della loro età, subiscono una riduzione della loro capacità lavorativa, e in quanto è concessa indipendentemente dallo status di lavoratore presente o passato del suo beneficiario, e
- che il finanziamento di detta prestazione è garantito dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale.
21. Tale giudice precisa, inoltre, che il godimento della prestazione è concesso non solo ai cittadini italiani residenti nel territorio italiano ma anche, in forza dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000, ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.
22. Detto giudice riferisce che, nella sua sentenza del 15 marzo 2019, n. 50, esso ha dichiarato che rientrava nella discrezionalità del legislatore concedere una prestazione in denaro al cittadino di un paese terzo indigente solo se la sua integrazione nella società lo ha reso meritevole di ricevere la stessa assistenza concessa ad un cittadino italiano. In tale contesto detto giudice ha concluso che il requisito previsto dall'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000, in forza del quale il godimento dell'assegno sociale di cui trattasi nel procedimento principale è subordinato, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, al possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo, non era né discriminatorio né manifestamente irragionevole.
23. Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se il requisito previsto dall'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000 sia contrario alla regola della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale stabilita dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
24. Ai fini dell'esame della conformità di tale requisito alla Costituzione, detto giudice evidenzia che gli spetta stabilire se l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 rientri tra le prestazioni di sicurezza sociale per le quali i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a fini lavorativi, o che almeno li autorizzi a lavorare, beneficino della parità di trattamento in forza dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
25. A tal riguardo lo stesso giudice rileva che, per determinare l'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, il legislatore dell'Unione ha effettuato un rinvio ai settori della sicurezza sociale menzionati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
26. Il giudice del rinvio ritiene che l'assegno sociale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell'articolo 70 di tale regolamento, la quale non rientra stricto sensu nella nozione di «settori di sicurezza sociale», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento.
27. Orbene, in primo luogo, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 definirebbe le prestazioni per la cui concessione deve essere rispettata la regola della parità di trattamento in funzione del loro collegamento con uno di tali settori, quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
28. In secondo luogo, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/98, sarebbe applicabile solo ai cittadini di paesi terzi che lavorano o hanno lavorato in Italia.
29. In terzo luogo, sebbene l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 renda quest'ultimo applicabile alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, non se ne potrebbe concludere che una simile estensione valga anche per l'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98. Infatti, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo coprirebbero i rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 solo a titolo complementare, suppletivo o accessorio e non direttamente.
30. In quarto luogo, facendo riferimento alle sentenze dell'11 novembre 2014, Dano, C‑333/13 (EU:C:2014:2358), e del 15 settembre 2015, Alimanovic, C‑67/14 (EU:C:2015:597), il giudice del rinvio ricorda che, secondo la Corte, la regola della parità di trattamento non osta al rifiuto, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, della concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai cittadini di altri Stati membri sprovvisti della qualità di lavoratore. Orbene, gli Stati membri non potrebbero essere obbligati ad applicare ai cittadini di paesi terzi norme meno severe di quelle alle quali sono soggetti i cittadini dell'Unione.
31. Ciò posto, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [2011/98], quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge [n. 335/1995], e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
Sulla questione pregiudiziale
32. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, letto alla luce dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004 e, pertanto, se esso osti a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1º gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.
33. In forza dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, i lavoratori di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, quali definiti nel regolamento n. 883/2004. Tali disposizioni devono essere lette alla luce dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta, relativo alle prestazioni di sicurezza sociale.
34. Poiché, in forza dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000, la concessione dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 è soggetta solo a un requisito di residenza per quanto riguarda i cittadini italiani, mentre lo stesso articolo 80, comma 19, subordina la concessione di tale assegno ai cittadini di paesi terzi al requisito che questi ultimi siano titolari di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo, occorre stabilire se la regola della parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva si applichi a una persona come la resistente nel procedimento principale, nonché a una prestazione sotto forma di detto assegno, di modo che la sua concessione non possa essere soggetta a tale requisito di soggiorno di lungo periodo.
Sull'ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2011/98
35. Secondo la giurisprudenza, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002 [sentenza del 2 settembre 2021, INPS (Assegni di natalità e di maternità per i titolari di permesso unico), C‑350/20, EU:C:2021:659, punto 48].
36. Pertanto, la formulazione di tale disposizione non richiede affatto che, al fine di beneficiare della parità di trattamento prevista da quest'ultima, il cittadino interessato di un paese terzo abbia effettivamente svolto un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante.
37. Tale constatazione è corroborata, da un lato, dal considerando 2 della direttiva 2011/98, secondo il quale quest'ultima mira a «garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri», senza tuttavia specificare che in tale territorio essi debbano svolgere o aver effettivamente svolto un'attività lavorativa.
38. Dall'altro lato, il considerando 20 di tale direttiva precisa che la parità di trattamento di tali cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante deve essere garantita indipendentemente dalla finalità iniziale o dal motivo della loro ammissione nel territorio di tale Stato membro. Tra i beneficiari di questa parità di trattamento, detto considerando menziona i familiari del lavoratore di un paese terzo che siano stati ammessi in uno Stato membro in forza del diritto al ricongiungimento familiare e che abbiano ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di tale Stato.
39. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che V.M. soggiorna in Italia in virtù del ricongiungimento familiare e che ella è titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi familiari, della durata di due anni, che l'autorizza anche a lavorare in tale Stato membro.
40. Pertanto, una persona che si trovi in una situazione come quella della resistente nel procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione ratione personae dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
Sull'ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98
41. Al fine di rispondere alla questione sollevata, che consiste nel determinare se una prestazione sociale come l'assegno sociale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, occorre interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke, C‑21/23, EU:C:2024:846, punto 52 e giurisprudenza citata].
42. Dalla formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione è determinato mediante un rinvio ai «settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento [n. 883/2004]».
43. Al riguardo dalla giurisprudenza risulta che, conformemente al considerando 24 di tale direttiva, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista da detta disposizione è necessario che la prestazione di cui trattasi costituisca una prestazione rientrante in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, INPS (Assegni di natalità e di maternità per i titolari di permesso unico), C‑350/20, EU:C:2021:659, punto 51].
44. L'articolo 3 di quest'ultimo regolamento, rubricato «Ambito d'applicazione "ratione materiae"», precisa, al paragrafo 1, che detto regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari.
45. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, quest'ultimo si applica «anche» alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70 dello stesso regolamento.
46. In tale contesto occorre stabilire se l'assegno sociale di cui trattasi nel procedimento principale sia una prestazione rientrante in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 o se si tratti di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell'articolo 70 di detto regolamento.
47. In primo luogo, la Corte ha dichiarato che una prestazione può essere considerata «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 se, da un lato, è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e, dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati in tale disposizione (sentenza del 28 ottobre 2021, ASGI e a., C‑462/20, EU:C:2021:894, punto 25 e giurisprudenza citata).
48. Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni di vecchiaia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, esse sono caratterizzate essenzialmente dal fatto che mirano a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l'attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione (sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 55 e giurisprudenza citata).
49. Inoltre la Corte ha affermato che, in particolare, può essere qualificato come «prestazione di vecchiaia» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, versata come assegno supplementare, un assegno versato esclusivamente ai beneficiari di una pensione di anzianità e/o superstiti, le cui fonti di finanziamento siano le stesse previste per il finanziamento delle pensioni di vecchiaia e superstiti e che si aggiunga alla pensione di anzianità, permettendo ai beneficiari di sopperire ai rispettivi bisogni garantendo loro un'integrazione finanziaria che permetta loro eventualmente di andare in vacanza (sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 56 e giurisprudenza citata).
50. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 non è versato esclusivamente ai beneficiari di una pensione di vecchiaia ma mira a far fronte allo stato di bisogno derivante dall'indigenza in cui versano le persone sprovviste di risorse economiche adeguate le quali, a causa della loro età, subiscono una riduzione della loro capacità lavorativa. Di conseguenza, tale assegno sociale non costituisce una prestazione di sicurezza sociale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 47 della presente sentenza. Al riguardo, occorre precisare che detto assegno non rientra neppure nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 34 della Carta, i quali riguardano le prestazioni di sicurezza sociale.
51. Inoltre, dalla sistematica del regolamento n. 883/2004 si evince che la nozione di «prestazione di sicurezza sociale» e quella di «prestazione speciale di carattere non contributivo» si escludono reciprocamente, e che una prestazione che possiede le caratteristiche di una prestazione di sicurezza sociale non può essere considerata una prestazione speciale di carattere non contributivo e viceversa (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2006, Hosse, C‑286/03, EU:C:2006:125, punto 36).
52. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, è qualificata come «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» una prestazione che, anzitutto, è intesa a fornire copertura in via complementare, suppletiva o accessoria per i rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento e a garantire agli interessati un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro di cui trattasi. Per rientrare nella qualificazione di «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», la prestazione in esame deve inoltre essere finanziata esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione non devono dipendere da alcun contributo da parte del beneficiario. Inoltre, se una prestazione è concessa ad integrazione di una prestazione contributiva, essa non può essere considerata prestazione contributiva per questa sola ragione. Infine, la prestazione in esame deve essere contemplata nell'allegato X a detto regolamento.
53. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che l'assegno sociale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella nozione di «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004. Tale assegno mira, infatti, ad assicurare mezzi di sussistenza a persone che non possano garantire il loro sostentamento e beneficia di un finanziamento non contributivo mediante la tassazione. Poiché detto assegno è inoltre menzionato nell'allegato X a tale regolamento esso soddisfa, di conseguenza, le condizioni previste da tale articolo 70, paragrafo 2.
54. Inoltre, occorre aggiungere che tale assegno rientra anche nella nozione di «assistenza sociale» ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, di detto regolamento e che tale nozione fa riferimento all'insieme dei regimi di assistenza istituiti da autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale, a cui può ricorrere un soggetto che non disponga delle risorse economiche sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia e che rischia, per questo, di diventare, durante il suo soggiorno, un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante che potrebbe produrre conseguenze sul livello globale dell'aiuto che può essere concesso da detto Stato (v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2015, Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 44 e giurisprudenza citata).
55. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha potuto correttamente qualificare l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 come «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004.
56. Poiché l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 prevede che quest'ultimo si applichi «anche» a tale tipo di prestazioni, occorre esaminare se queste ultime rientrino tuttavia nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, che si riferisce esclusivamente ai «settori della sicurezza sociale».
57. Sotto un primo profilo, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, tale disposizione rinvia proprio, per la definizione del suo ambito di applicazione, ai «settori della sicurezza sociale definiti» nel regolamento n. 883/2004.
58. Orbene, ancorché, in base al tenore letterale dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, quest'ultimo si applichi «anche» alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, si deve constatare che tale disposizione determina esclusivamente l'ambito di applicazione di detto regolamento, fatta salva la definizione dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/98, quale risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di quest'ultima.
59. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l'interpretazione sistematica dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, occorre sottolineare che le prestazioni di sicurezza sociale e le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono soggette a regimi diversi in forza delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
60. Anzitutto, per quanto riguarda il requisito della residenza per la concessione di tali prestazioni, mentre l'articolo 7 di tale regolamento prevede l'esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale, che devono essere fornite, a determinate condizioni, da uno Stato membro, anche qualora il loro beneficiario non risieda nel suo territorio, l'articolo 70, paragrafo 4, di detto regolamento precisa che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui l'interessato risiede e ai sensi della sua legislazione.
61. Tale differenza di regime si fonda, poi, sulle differenti caratteristiche proprie di questi due tipi di prestazioni.
62. In tal senso, da un lato, mentre il finanziamento delle prestazioni di sicurezza sociale dipende dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono finanziate esclusivamente mediante tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale.
63. Dall'altro lato, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 47 della presente sentenza, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e qualora si riferisca ad uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
64. Per contro, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono concesse, indipendentemente da qualsiasi periodo di lavoro svolto dai loro beneficiari, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiedono, come previsto dall'articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento.
65. Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, limitando l'ambito di applicazione ratione personae del diritto alla parità di trattamento enunciato nell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98, il legislatore dell'Unione ha espressamente scelto di non estendere tale diritto alle prestazioni che non possono essere qualificate come prestazioni di «sicurezza sociale» ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 883/2004. Le differenti caratteristiche, illustrate ai punti da 62 a 64 della presente sentenza, di questi due tipi di prestazioni giustificano che, sebbene le prestazioni di sicurezza sociale rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, ciò non avviene nel caso delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
66. Gli Stati membri non sono pertanto tenuti, per quanto riguarda tali prestazioni speciali, a rispettare la regola della parità di trattamento stabilita da quest'ultima disposizione e possono, di conseguenza, decidere di subordinare la concessione di dette prestazioni ai cittadini di paesi terzi al soddisfacimento di un criterio diverso da quello applicabile ai loro cittadini, come il criterio di integrazione, il cui rispetto è comprovato dal possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.
67. Infine, tale interpretazione garantisce la coerenza tra i diversi status riconosciuti ai cittadini di paesi terzi quali risultano dal diritto dell'Unione, a seconda del loro livello di integrazione nello Stato membro ospitante.
68. Infatti, lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), corrisponde al livello più avanzato di integrazione per i cittadini di paesi terzi e giustifica che sia loro garantita la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare, per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale [sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale - Discriminazione indiretta), C‑112/22 e C‑223/22, EU:C:2024:636, punto 46].
69. Al fine di tenere debitamente conto del criterio della durata del soggiorno e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda il livello di integrazione dei cittadini di paesi terzi, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 non può ostare a che gli Stati membri subordinino la concessione di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, la quale, come sottolineato al punto 54 della presente sentenza, ha anche natura di prestazione di assistenza sociale, a una condizione relativa alla durata del soggiorno.
70. Sotto un terzo profilo, l'interpretazione accolta al punto 66 della presente sentenza è confermata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/98.
71. Da un lato, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 19 di detta direttiva, quest'ultima intende creare condizioni minime equivalenti in tutta l'Unione, precisando i settori in cui deve essere garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi.
72. Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, il legislatore dell'Unione ha precisato esplicitamente e in modo tassativo i settori in cui doveva applicarsi la regola della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98.
73. Dall'altro lato, secondo il considerando 2 di detta direttiva, «l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e (...) una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione».
74. Tenuto conto dell'obiettivo del ravvicinamento dei diritti e degli obblighi dei cittadini di paesi terzi a quelli dei cittadini dell'Unione, occorre rilevare che, per quanto riguarda questi ultimi, l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 consente agli Stati membri di subordinare il godimento delle prestazioni di assistenza sociale alla condizione che tali cittadini dispongano di un diritto di soggiorno permanente nel loro territorio, acquisito a seguito di un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni in tale territorio.
75. Infatti, per quanto riguarda l'accesso a tale tipo di prestazioni, un cittadino dell'Unione può chiedere di beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante solo se il suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro rispetta i requisiti fissati dalla direttiva 2004/38 (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 75 e giurisprudenza citata).
76. In tale contesto, un'applicazione della regola della parità di trattamento stabilita dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 che implichi l'esclusione del requisito relativo alla durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi previsto dalla normativa di uno Stato membro ai fini della concessione di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo avente anche natura di prestazione di assistenza sociale, avrebbe la conseguenza di garantire a tali cittadini un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini dell'Unione.
77. Orbene, tale conseguenza risulterebbe ultronea rispetto all'obiettivo enunciato dal considerando 2 della direttiva 2011/98, consistente nel riconoscere ai cittadini di paesi terzi diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione.
78. Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004 e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1º gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.
Sulle spese
79. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1º gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.