Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 12 febbraio 2026, n. 274

Presidente ed Estensore: Levato

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso principale la società Easy City agisce per l'annullamento della nota del 7 luglio 2025 e della determina prot. n. 11516 del 9 luglio 2025, con cui la stazione unica appaltante della Provincia di Crotone ha disposto la sua esclusione dai lotti nn. 2 e 3 inerenti alla gara "Potenziamento del sistema di monitoraggio del territorio per la prevenzione delle calamità - segnalazione precoce di incendi", chiedendo altresì la caducazione dei successivi decreti di aggiudicazione prot. n. 11560 del 6 agosto 2025 per il lotto 3 e n. 11665 del 7 agosto 2025 per il lotto 2, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ed il subentro nello stesso.

La ricorrente deduce che la Regione Calabria ha indetto, con bando pubblicato il 22 aprile 2025, una procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del sopra indicato servizio di monitoraggio del territorio, con relativo espletamento ad opera della s.u.a. della Provincia di Crotone. Sono state quindi presentate una domanda per il lotto 1 - formazione, supporto e assistenza tecnica -, due domande per il lotto 2 - acquisizione e analisi dei dati geospaziali - e due domande per il lotto 3, monitoraggio e raccolta dei dati.

Precisa quindi la deducente che, anziché specificare in base alla lex specialis nella propria offerta economica il "ribasso percentuale unico sull'importo a base della gara", ha invece indicato per un mero errore riconoscibile e emendabile, in tutti e tre i lotti cui ha partecipato, l'importo offerto, che comunque non avrebbe impedito la piena conoscenza dell'entità del ribasso, essendo sufficiente una semplice operazione matematica per trasformare il prezzo offerto in ribasso percentuale.

La stazione appaltante in presenza del descritto errore ha comunque azionato, conformemente all'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 14 del disciplinare, il soccorso istruttorio, invitando la deducente a fornire chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica, essendo la medesima espressa in valore assoluto e non in termini di ribasso percentuale.

L'esponente ha quindi prodotto i chiarimenti richiesti, dichiarando il ribasso corrispondente agli importi già specificati in sede economica.

L'amministrazione procedente, con nota del 7 luglio 2025, le ha tuttavia comunicato l'esclusione dalla gara per i lotti nn. 2 e 3, rilevando la presenza di "una offerta economica non conforme al disciplinare di gara; la stessa non è formulata come ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, come previsto a pena di esclusione all'art. 17 del medesimo disciplinare, ma in valore assoluto ed il valore espresso non è riconducibile ad un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a) ultimo capoverso dell'art. 17 del disciplinare di gara".

È quindi denunciata l'illegittimità degli atti avversati per vizio di eccesso di potere e violazione del disciplinare.

1.1. Si è costituita la Regione Calabria, la quale confuta le avverse censure e chiede il rigetto della domanda.

La difesa regionale rileva, in particolare, che il disciplinare di gara all'art. 13 ha previsto quale unica modalità di presentazione delle offerte l'utilizzo della piattaforma informatica della s.u.a. della Provincia di Crotone, mentre all'art. 13.1, al terzo alinea, ha stabilito che "l'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, ...". Il successivo art. 14 ha poi prescritto che attraverso il soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non pure quelle della documentazione inerente all'offerta tecnica e all'offerta economica. In ultimo, l'art. 17 ha disposto che "L'offerta economica firmata secondo le modalità previste nelle predette norme, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dell'iva. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali".

In fase di verifica del lotto 1 è quindi emerso che l'unica partecipante, cioè la ricorrente, aveva prodotto un'offerta economica non in termini ribasso percentuale, così come imposto dalla lex specialis a pena di esclusione, bensì in termini di valore assoluto, ossia indicando direttamente il valore economico dell'eventuale aggiudicazione. Per questa ragione la commissione avrebbe potuto disporre anche per il lotto n. 1 l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, per come statuito peraltro da un orientamento giurisprudenziale.

Tuttavia, il collegio di valutazione, in conformità ad un orientamento meno rigoroso, si è determinato a ricavare con un'operazione aritmetica il preciso ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo offerto in termini assoluti. Eseguendo tale calcolo, nel lotto 1 il ribasso in termini percentuali è risultato corrispondere esattamente al 17%, pertanto valutabile ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara, in quanto cifra numerica contenuta entro le tre cifre decimali, cosicché la commissione ha aggiudicato all'esponete il lotto 1.

Medesima situazione si è verificata all'apertura delle offerte economiche relative ai lotti nn. 2 e 3, poiché anche in questo caso Easy City ha presentato un'offerta economica espressa in termini di valore assoluto e non di ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, così come prescritto dal disciplinare. Nello specifico, per il lotto n. 2 è risultato offerto un prezzo pari ad euro 1.112.455,06 rispetto ad un importo a base d'asta di euro 1.351.652,50, mentre nel lotto n. 3 un prezzo di euro 2.225.986,89 a fronte dell'importo a base d'asta di euro 2.738.131,97.

La commissione ha quindi proceduto per entrambe le offerte ad effettuare il calcolo sopra indicato.

All'esito dell'operazione, differentemente dalla prima circostanza in cui il ribasso è corrisposto ad una cifra secca, per lotto n. 2 il ribasso percentuale ottenuto è stato del 17,696667% mentre per il lotto n. 3 del 18,7041781%.

Per entrambi i ribassi la commissione ha proceduto alla troncatura sino alla terza cifra decimale, ottenendo un ribasso - ai sensi dell'art. 17 della lex specialis - rispettivamente del 17,696% e del 18,704%.

Tuttavia, effettuando l'operazione inversa, cioè utilizzando i ribassi percentuali come sopra determinati per giungere al valore economico dell'offerta, l'organismo di valutazione ha notato che il prezzo risultante dal calcolo variava rispetto all'unica offerta economica presentata dall'operatore cioè: per il lotto n. 1 è risultato un prezzo di euro 1.112.464,07, diverso da quello contenuto nell'offerta proposta dalla ricorrente di euro 1.112.455,06, mentre per il lotto n. 3 un prezzo di euro 2.225.991,77, differente da quello offerto pari di euro 2.225.986,89.

Alla luce di tale discrasia, la commissione è ricorsa al soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti all'operatore economico ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. In fase di riscontro l'operatore economico ha confermato i ribassi percentuali nella misura del 17,696667% e del 18,7041781.

Il ribasso percentuale indicato e valutato dalla commissione sino alla terza cifra decimale ha quindi condotto ad un prezzo modificato rispetto a quello contenuto nell'offerta economica presentata dalla ricorrente, che non è risultata riconducibile ad alcun preciso ribasso percentuale espresso in cifre fino al massimo della terza decimale, solo così valutabile dalla commissione, giusta l'art. 17, lett. a), del disciplinare.

Da ciò è derivata l'esclusione dell'esponente dai lotti nn. 2 e 3, avendo presentato un'offerta economica non conforme al disciplinare di gara, poiché non formulata come ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, come previsto a pena di esclusione all'art. 17, ma in valore assoluto, e non riconducibile inoltre ad un ribasso conforme alla lett. a) ultimo capoverso dello stesso art. 17.

1.2. Si è altresì costituita l'a.t.i. Mer Mec Engineering, aggiudicataria dei lotti nn. 1 e 2, che argomenta in modo articolato sull'infondatezza delle doglianze della ricorrente.

2. La prima graduata Mer Mec Engineering ha poi proposto ricorso incidentale, prospettando l'illegittima mancata esclusione della deducente principale sia in conseguenza dell'omessa indicazione del ribasso percentuale nell'offerta economica sia in conseguenza della dichiarazione fuorviante resa in ordine al possesso degli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio per il subcriterio 10 per il lotto 2 e 11 per il lotto 3 - ad oggetto "premialità in favore delle vittime della criminalità - Monitoraggio attuazione art. 15 e art. 9 l.r. n. 9/2018, art. 1 l.r. n. 51/2023".

Lamenta inoltre l'illegittima l'attribuzione in favore della ricorrente principale di 7 punti con riferimento all'indicato subcriterio per entrambi i lotti, ciò che comporterebbe una riduzione del punteggio relativo all'offerta tecnica di Easy City con la postergazione alla ricorrente incidentale anche laddove venisse ammessa alla gara.

3. L'esponente principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale e proposto motivi aggiunti con efficacia escludente, confutando le deduzioni della controinteressata e denunciando l'omessa e illegittima esclusione dell'a.t.i. aggiudicataria per mancanza dell'idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica in capo alla mandante Sud Lavaggio, altresì chiedendo, ove necessario, l'annullamento del punto 6.4, lett. a), del disciplinare - relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - nella parte in cui prevede che tali requisiti debbano essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Lamenta altresì anch'essa l'illegittima assegnazione alla prima graduata, per entrambi i lotti, di 7 punti.

3.1. Le deduzioni della ricorrente principale sono confutate dalla Regione Calabria e dall'a.t.i. Mer Mec Engineering, la quale, inoltre, replica al rilievo processuale di inammissibilità del proprio ricorso incidentale ed eccepisce, a propria volta, l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla deducente principale.

4. Con ordinanza n. 531/2025 è stata disposta una celere trattazione del merito dei ricorsi ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

5. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In prima battuta si impone il vaglio del ricorso principale proposto da Easy City avverso i provvedimenti di esclusione dai lotti n. 2 e n. 3, nonché avverso l'aggiudicazione disposta in favore dell'a.t.i. Mer Mec Engineering.

Invero, con riguardo all'ordine di esame tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, è ormai consolidato l'assunto interpretativo secondo cui "l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali" (ex multis, C.d.S., Sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323).

7. Tanto precisato, ad avviso della ricorrente principale la propria esclusione dalla procedura selettiva con riguardo ai lotti nn. 2 e 3 sarebbe illegittima, non risultando applicato correttamente l'art. 17, lett. a), del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che in relazione al ribasso indicato in sede di offerta economica "verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali". La prescrizione del disciplinare, infatti, integrerebbe una regola di valutazione e non una limitazione formale nel numero di decimali che il concorrente può indicare, cosicché l'indicazione nel ribasso di cifre decimali superiori a tre non consentirebbe la sanzione espulsiva irrogata dall'amministrazione.

Né, ancora, potrebbe sostenersi che, considerando solo fino alla terza cifra decimale, vi sarebbe una leggera discordanza tra offerta reale e offerta ricavata dalla percentuale di ribasso e ciò in quanto l'offerta economica rimarrà sempre la stessa, seppur valutata in maniera leggermente inferiore rispetto al suo valore e, in ogni caso, si tratterebbe comunque di un effetto derivante dalla previsione di gara che, quindi, non dipende dall'operatore economico ma direttamente dalla lex specialis.

A monte, sotto concorrente profilo, dalla mancata indicazione del ribasso non può ricavarsi in via automatica l'esclusione della ricorrente, ponendosi ciò contrasto, per come chiarito da una parte della giurisprudenza, con il principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, poiché di fatto un'offerta economica risulterebbe estromessa dalla gara in ragione di una mera violazione formale relativa ad un elemento.

La censura è infondata.

Occorre premettere che l'avversata determinazione espulsiva reca, per come già evidenziato, la motivazione secondo cui l'offerta economica della ricorrente risulta non conforme al disciplinare di gara, poiché la stessa "non è formulata come ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, come previsto a pena di esclusione all'art. 17 del medesimo disciplinare, ma in valore assoluto ed il valore espresso non è riconducibile ad un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a) ultimo capoverso dell'art. 17 del disciplinare di gara".

Dalla portata letterale dell'indicato inciso emerge quindi che le ragioni sottese all'esclusione vadano rintracciate sia nella presentazione dell'offerta economica in valore assoluto, anziché come ribasso percentuale sull'importo, sia nella circostanza che il valore espresso non fosse riconducibile ad un ribasso conforme a quanto previsto dalla lex specialis.

7.1. Nello specifico, in ordine al primo dei profili individuati - l'indicazione del valore assoluto in luogo del ribasso - rileva il Collegio che, in assenza di coerenti riscontri documentali tra gli atti di gara e a fronte della chiara motivazione dell'atto avversato, non può assumere rilievo la ricostruzione operata in giudizio dalla difesa regionale, secondo cui l'esponente non sarebbe stata esclusa per avere espresso in sede di offerta il valore assoluto ma solo per la non conformità del ribasso. Né può assumere valenza contraria l'attivazione del soccorso ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, in quanto in ogni caso la portata precettiva del provvedimento espulsivo è incentrata anche sulla presentazione dell'offerta economica in valore assoluto.

Sul punto, poi, non sono persuasive le argomentazioni della ricorrente, secondo cui l'indicazione del valore assoluto dell'offerta economica in luogo del ribasso percentuale costituisce errore emendabile, per come sostenuto da parte della giurisprudenza, incline a valorizzare il principio del risultato cristallizzato nell'art. 1 d.lgs. n. 36/2023 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 7 febbraio 2025, n. 2841).

Invero, nella fattispecie in esame l'art. 17 ha prescritto "a pena di esclusione" l'indicazione del "a) ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dell'iva".

Si è pertanto in presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, atteso l'autovincolo che dalla medesima promana (ex multis, C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2020, n. 7357).

Né, ancora, la portata precettiva dell'art. 17 può essere derogata in un'ottica sostanzialistica dall'applicazione del principio del risultato.

Tale principio, infatti, nell'ampia latitudine interpretativa ad esso correlata non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere, mediante il mero richiamo ai principi generali, ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara ovvero un rapporto giuridico amministrativo non espressamente impugnato in sede giurisdizionale ovvero non ritirato in autotutela dalla pubblica amministrazione e ciò a fortiori laddove, come nel caso di specie, si è registra una difformità tra il ribasso percentuale e il valore assoluto dell'offerta economica, profili non rinvenibili nelle fattispecie relative alla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.

In tale prospettiva, è quindi condivisibile l'assunto secondo cui "qualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l'offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, è legittima l'esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione" (T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 4 aprile 2025, n. 233).

7.2. Parimenti da disattendere sono le censure afferenti all'inidoneità del ribasso proposto dalla ricorrente principale.

Come già più volte evidenziato, l'art. 17 del disciplinare ha prescritto l'indicazione nell'offerta economica del ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara e la successiva previsione secondo cui "verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali", in base pertanto ad una puntuale scansione procedimentale.

La ricorrente principale ha quindi direttamente indicato il prezzo offerto in termini assoluti di euro 1.112.455,050 per il lotto 2 e di euro 2.225.986,890 per il lotto 3 e, a seguito di soccorso procedimentale, ha espresso come ribasso percentuale le rispettive cifre di 17,696667% e 18,7041781, quantificate in 17,696% e 18,704% con la troncatura alle prime tre cifre decimali.

Tali ribassi percentuali hanno tuttavia restituito, rispetto al prezzo offerto in termini assoluti, valori difformi, pari, rispettivamente, ad euro 1.112.464,07, in luogo di euro 1.112.455,050, per il lotto 2 e ad euro 2.225.991,77, anziché 2.225.986,890, per il lotto 3.

La descritta discrasia di elementi dell'offerta economica, conseguente all'indicazione successiva del ribasso percentuale rispetto alla scansione prevista dal disciplinare, si pone in contrasto con l'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 a mente del quale "la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica... I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica" e ciò in quanto "nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità e trasparenza dell'agire dell'amministrazione" (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 settembre 2023, n. 1171).

Ne consegue, pertanto, che correttamente la stazione appaltante ha escluso Easy City.

8. Il ricorso principale è pertanto infondato e va respinto.

9. In applicazione della giurisprudenza richiamata al capo 6, alla reiezione della domanda principale segue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. del ricorso incidentale presentato dall'a.t.i. controinteressata e dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale.

10. La peculiarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso principale;

- dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.