Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 11 febbraio 2026, n. 174
Presidente: Caruso - Estensore: Pistilli
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dalla Regione Liguria per l'affidamento servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al R.U.P., nonché dell'Ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova diga foranea del porto di Genova.
Dopo aver ottenuto il massimo punteggio, è risultata aggiudicataria.
In data 2 ottobre 2025 la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti l'avvenuta aggiudicazione, rendendo disponibile - a mezzo link - ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, «la documentazione tecnica, economica e le giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in forma integrale, ad eccezione di parte dell'offerta tecnica presentata dall'operatore Rina Consulting, in quanto coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.lgs. n. 36/2023 come da motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, resa in sede di gara». In sostanza, le relazioni dell'offerta tecnica relative al criterio 1 - "Adeguatezza e professionalità dell'offerta" - e al criterio 3.1 - "Precedente esperienza nella gestione di progetti e complessi" - risultavano interamente oscurate.
Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2025, il raggruppamento Rina Consulting ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendone l'annullamento. L'odierna ricorrente ha richiesto l'ostensione integrale, fra l'altro, dell'offerta tecnica del raggruppamento Rina Consulting, con istanza notificata in data 27 ottobre 2025, rappresentando l'indispensabilità della stessa ai fini difensivi.
Con comunicazione prot. n. 2025-0538263 del 14 novembre 2025, la Regione Liguria ha rigettato l'istanza presentata dalla BTP Infrastrutture in data 27 ottobre 2025 con la seguente motivazione: «si conferma la non ostensione della documentazione dichiarata secretata dal RTP Rina».
Nel frattempo, il ricorso presentato dalla Rina Consulting è stato dichiarato inammissibile con sentenza di questo Tribunale, Prima Sezione, 17 novembre 2025, n. 1292, impugnata in Consiglio di Stato, dove la causa è pendente.
A fronte del provvedimento di rigetto dell'istanza d'accesso, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento in autotutela deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell'art. 16 del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza e pubblicità, reiterando la richiesta di ostensione.
L'istanza è rimasta priva di riscontro.
3. Conseguentemente, la ricorrente ha impugnato la nota del 14 novembre 2025 deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, dell'art. 16 del disciplinare di gara e del principio di trasparenza, nonché l'eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Rina Consulting s.p.a., anche in qualità di mandataria del raggruppamento, eccependo la tardività del ricorso e l'inammissibilità dell'istanza di accesso; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
Le Amministrazioni evocate in giudizio sono rimaste intimate.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e la trattazione è stata rinviata per consentire il rispetto dei termini a difesa. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della camera di consiglio del 6 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, il Collegio deve procedere all'esatta qualificazione del ricorso, il quale non può essere assoggettato al rito speciale di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Invero, con la nota impugnata l'Amministrazione ha riscontrato un'istanza di accesso difensivo, formulata dalla ricorrente in seguito alla notifica del ricorso proposto dall'odierna controinteressata.
Ebbene, ritiene il Collegio che tale vicenda ricada al di fuori della fattispecie di cui al citato art. 36, che disciplina il ricorso avverso le decisioni, in merito all'oscuramento, assunte contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, e ciò almeno per due ordini di ragioni.
Anzitutto, al momento della decisione sull'oscuramento, la stazione appaltante non può effettuare alcuna valutazione rispetto a eventuali esigenze difensive, le quali sopravvengono nel momento in cui un operatore intende contestare l'aggiudicazione o - come nel caso di specie - necessita della documentazione per resistere al ricorso altrui.
Secondariamente, ritenere che la mancata contestazione della determinazione assunta sull'oscuramento con il rito accelerato di cui all'art. 36 precluda in futuro la possibilità di avanzare un'istanza di accesso difensivo condurrebbe a conseguenze paradossali: in disparte ogni riserva in merito alla significativa compressione del diritto di difesa, tutti i partecipanti sarebbero indotti, pur in mancanza di un effettivo interesse e per mere esigenze di cautela, a impugnare le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento.
Al fine di scongiurare tale esito, che collide frontalmente anche con il principio di economia processuale e svuota notevolmente il contenuto della nozione di interesse a ricorrere, «occorre allora ritenere che, anche allorquando sia preclusa la contestazione circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'oscuramento, il concorrente può sempre sollecitare la stazione appaltante, mediante istanza di accesso, a valutare l'esistenza dei presupposti di ostensibilità delle informazioni riservate sulla base del giudizio di stretta indispensabilità. La determinazione della stazione appaltante sul punto potrà, poi, essere oggetto di impugnativa negli ordinari termini previsti dal rito in materia di accesso» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3002).
Ne discende che il ricorso, essendo assoggettato agli ordinari termini di cui all'art. 116 c.p.a., è tempestivo.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. La ricorrente si duole della mancata esibizione integrale dell'offerta tecnica della controinteressata; tali documenti sarebbero necessari per la tutela dei propri interessi, segnatamente nel ricorso radicato dal raggruppamento Rina Consulting avverso l'aggiudicazione.
A tal proposito, occorre premettere che, nell'accesso difensivo, al fine di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti l'istante deve dimostrare un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze di tutela (per tutte C.d.S., Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4). Ebbene, nel caso di specie l'onere di motivazione imposto dall'art. 25 della l. n. 241 del 1990 è stato soddisfatto, in quanto nella richiesta (doc. 7 ricorrente) la società BTP Infrastrutture ha chiaramente indicato le finalità difensive, con specifico riferimento al giudizio intentato dalla controinteressata.
5.2. È necessario a questo punto soffermarsi sull'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla controinteressata.
L'eccezione è infondata.
La circostanza che l'odierna ricorrente non abbia promosso in primo grado ricorso incidentale nella controversia introdotta dalla Rina Consulting non è certo sufficiente a dequotare l'interesse difensivo che sorregge l'istanza di accesso. La ricorrente ha infatti prospettato la possibilità di veicolare ricorso incidentale in appello o la possibilità di proporre un ricorso autonomo per censurare la mancata esclusione dell'odierna controinteressata: non è ovviamente possibile in questa sede prendere posizione su tali questioni, posto che il giudice dell'accesso non può «sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla quale la richiesta di accesso sia preordinata» (C.d.S., Ad. plen., n. 4 del 2021, cit.).
In ogni caso, è evidente che, essendovi un giudizio pendente tra le parti, relativo proprio alla procedura alla quale la richiesta ostensiva si riferisce, la conoscenza integrale dell'offerta può risultare necessaria anche solo per sviluppare argomentazioni difensive in quella sede.
5.3. Tanto precisato, occorre ora valutare se le ragioni di segretezza opposte dalla controinteressata siano ostative rispetto all'esigenza di tutela della ricorrente.
A tal proposito, il Collegio non può che muovere dalla ricognizione del costante orientamento giurisprudenziale per il quale «l'opposizione formulabile in sede procedimentale [...] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall'impresa controinteressata [...], spettando al concorrente che si oppone all'accesso di indicare le parti dell'offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione»; inoltre, «resta comunque fermo l'onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza (C.d.S., Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa» (da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055).
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'opposizione della Rina Consulting non risulta sufficientemente dettagliata. La controinteressata ha dichiarato che «costituiscono oggetto di tutela (segreto tecnico e commerciale) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, soggette al legittimo controllo del detentore, che nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente non sono facilmente accessibili agli operatori del settore che operano in concorrenza. Inoltre, relativamente alle referenze, trattasi di informazioni relative ad opere strategiche di interesse nazionale per le quali vige l'obbligo di assicurare le esigenze di riservatezza e non divulgazione delle informazioni sui soggetti e sul progetto [...]. Appare evidente, infatti, che consentire ad un altro operatore economico in diretta concorrenza di prendere anche solo visione integrale della documentazione attinente alle referenze presentate (per tacere di eventuali richieste su elementi di natura tecnico-economica) ed ai propri Fornitori significherebbe permettergli di accedere indiscriminatamente al know-how commerciale dei concorrenti e dei loro Clienti e Fornitori, nonché di accedere ad informazioni estremamente riservate» (doc. 5 ricorrente). Come è agevole notare, una siffatta dichiarazione non è idonea, già sul piano formale, a integrare l'onere di circostanziata individuazione delle parti dell'offerta e puntuale motivazione del diniego che la giurisprudenza pone in capo all'operatore economico che formula la richiesta.
5.4. Dal canto suo, l'Amministrazione si è limitata a recepire passivamente l'opposizione, senza premurarsi di indagare l'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539); così facendo, non ha assolto l'onere «di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza» (C.d.S., Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332).
5.5. Quanto al limite costituito dall'esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how, essendo necessario, nel bilanciamento volto all'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza, che venga in rilievo, quale interesse c.d. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento (si veda di recente C.d.S., Sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9573, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla pronuncia della C.G.U.E., ord. 10 giugno 2025, resa in causa C-686/24).
5.5.1. Anche alla luce della definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell'utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così C.d.S., Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).
5.5.2. A quanto osservato si aggiunga che nemmeno nelle difese in giudizio l'odierna controinteressata ha specificato le ragioni dell'opposizione formulata in sede procedimentale, individuando ad esempio l'esistenza di specifiche informazioni, contenute nelle parti oscurate, coperte da diritti di privativa industriale o commerciale.
5.6. Infine, deve aggiungersi che, anche laddove tali segreti siano effettivamente sussistenti, l'istanza della BTP Infrastrutture sarebbe assistita dal requisito della indispensabilità dell'ostensione integrale dell'offerta tecnica ai fini della difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Sotto tale aspetto, considerata la pendenza del giudizio avverso l'aggiudicazione in favore dell'odierna ricorrente, il diniego dell'Amministrazione non tiene adeguatamente conto della posizione della stessa, che reclama un evidente bisogno di reazione rispetto all'iniziativa processuale della controinteressata.
6. Alla luce delle considerazioni esposte, è illegittimo e va annullato il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione; il ricorso va dunque accolto, disponendo conseguentemente l'ostensione integrale dei documenti richiesti, entro dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la possibilità di oscurare dati personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata motivazione.
7. La parziale novità delle questioni trattate e le peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, la accoglie e, per l'effetto, annulla la nota impugnata e condanna l'Amministrazione a provvedere all'esibizione dei documenti richiesti, fermo restando quanto precisato in motivazione, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.