Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione I
Sentenza 9 febbraio 2026, n. 163

Presidente: Pasca - Estensore: Baffa

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente sig.ra Paola S. ha impugnato l'ordinanza n. 137 del 20 dicembre 2019, notificatale il primo ottobre 2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 6.000,00 ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 a seguito di constatata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 100 del 26 giugno 2015, accertata in data 23 novembre 2015.

La ricorrente ha rappresentato in punto di fatto che: a) con verbale della Polizia municipale di Copertino prot. n. 31237/2013 è stato disposto il sequestro, ex art. 321 c.p.a., di alcune opere edilizie rilevate nel terreno dell'odierna ricorrente, ivi meglio descritte; b) il sequestro probatorio è stato convalidato dal G.I.P. su richiesta del P.M. presso la Procura di Lecce nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 12744/2013; c) con ordinanza del 12 luglio 2015 è stata ingiunta dal Comune di Copertino la demolizione delle suddette opere, motivata in relazione al verbale di sequestro penale; d) l'ordinanza di demolizione è stata impugnata innanzi a questo T.A.R. con ricorso n. 2638/2015; e) con verbale prot. n. 33301 del 23 novembre 2015 è stata accertata la inottemperanza alla ordinanza di demolizione; f) con deliberazione n. 3 del 23 maggio 2019, il Commissario prefettizio ha approvato il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive; g) sulla scorta di tale deliberato è stata adottata l'ordinanza odiernamente impugnata.

La domanda di annullamento è affidata a quattro motivi in diritto.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o mancata applicazione dell'art. 12 l. n. 689/1981 e delle Sezioni I e II della medesima legge, nonché l'errata applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Deduce che l'art. 12 l. n. 689/1981 stabilisce che detta legge - comprese quindi le Sezioni I e II - si applica a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, dunque anche al caso di specie, che però rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 nonché la violazione del giusto procedimento e l'irrazionalità manifesta.

In particolare censura l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe assicurato il contraddittorio sul punto ed in particolare avrebbe consentito di segnalare che la demolizione delle opere non era possibile in quanto le opere abusive si trovavano, anche al momento della proposizione del presente ricorso, sotto sequestro probatorio.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 12 e 1 l. n. 689/1981 e dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

In particolare sostiene che sia violato l'art. 1 l. n. 689/1981 laddove afferma che: "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e ciò perché la legge sulla base della quale è stata comminata la violazione è costituita dal regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Consiglio del Commissario prefettizio n. 3 del 23 maggio 2019.

Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria, l'erroneità nei presupposti, l'eccesso di potere e la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

In particolare, lamenta che la determinazione del quantum della sanzione in euro 6.000,00 sia stata motivata con richiamo al regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, già citato, "senza precisare quali siano le formule (matematiche o aritmetiche) che legittimano l'irrogazione, da parte dell'ufficio, della sanzione quantificata in Euro 6.000,00".

In data 29 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale, oltre a perorare le censure già svolte, ha rappresentato di essere rientrata nella disponibilità dei beni in data 24 luglio 2020, a seguito del loro dissequestro, procedendo alla demolizione delle opere abusive.

Il Comune di Copertino, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza del giorno 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per contiguità logica.

La tesi proposta dalla ricorrente è che ai sensi dell'art. 12 l. n. 689/1981 si applica al procedimento in esame anche l'art. 1 della l. n. 689/1981. Tale articolo, che prevede che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, sarebbe stato violato perché la sanzione censurata è stata adottata in forza di un regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottata con deliberazione del Consiglio del Commissario prefettizio n. 3 del 23 maggio 2019.

I motivi sono infondati.

Assume rilievo centrale che la legge sulla base della quale è stata adottata la sanzione pecuniaria è esclusivamente l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il quale fonda il potere di ordinare la demolizione di immobili abusivi e stabilisce le sanzioni per la inottemperanza. In particolare l'art. 31, comma 4-bis, prevede che: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti".

È evidente che è esclusivamente tale norma a contenere tutti gli elementi dell'illecito amministrativo e cioè la condotta e la cornice edittale della sanzione.

Il regolamento richiamato non è dunque la legge che fonda il potere sanzionatorio sia perché non costituisce, ictu oculi, una legge, sia perché non descrive la condotta sanzionata.

In altre parole la sanzione contestata sarebbe stata pacificamente comminabile anche se fosse mancato il regolamento, il quale assume dunque la natura di mero atto di autovincolo rispetto alla quantificazione della sanzione in concreto comminabile, nell'ambito della forbice edittale già fissata dalla legge, in un'ottica di equità e di parità di trattamento dei cittadini.

Poiché la legge che fonda la sanzione amministrativa è l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, i motivi non sono fondati.

Con il secondo motivo parte ricorrente censura da una parte la mancata comunicazione di avvio del procedimento e dall'altra che tale violazione ha carattere sostanziale perché, se fosse stato regolarmente instaurato il contraddittorio procedimentale, avrebbe rappresentato di non poter eseguire la demolizione, considerato che le opere erano sotto sequestro.

Il motivo è infondato.

Va segnalato, in via generale, che il procedimento sanzionatorio nel caso di specie ha carattere vincolato, poiché all'accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione consegue necessariamente l'irrogazione della sanzione. È dunque applicabile la dequotazione dei vizi formali di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Nello specifico, il fatto che le opere abusive fossero sottoposte a sequestro non muta l'esito del procedimento in quanto, come affermato da giurisprudenza che il Collegio intende di condividere: "la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità (cfr. C.d.S., Sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310; 20 giugno 2023, n. 6031; Sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1721)" (C.d.S., Sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; nello stesso senso anche T.A.R. Napoli, Sez. VII, 1° settembre 2023, n. 4954; T.A.R. Salerno, Sez. III, 29 giugno 2023, n. 1588; T.A.R. Napoli, Sez. III, 1° marzo 2023, n. 1326).

Considerato che non risulta che il ricorrente abbia presentato istanza di dissequestro motivata al fine di provvedere alla demolizione delle opere, resta fermo che il provvedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, quand'anche fosse stata data regolare comunicazione di avvio.

Con il quarto e ultimo motivo parte ricorrente censura il difetto di motivazione del quantum della sanzione nella misura in cui essa consisterebbe in un mero rinvio ai criteri dettati dal regolamento del commissario prefettizio, senza alcuna altra motivazione.

Il motivo è infondato.

Va ribadito in linea generale che: "L'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa in tal modo posta in essere non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici" (C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2256; nello stesso senso anche T.A.R. Roma, Sez. III, 4 ottobre 2021, n. 10113).

Nel caso di specie non sussistono vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il rinvio al regolamento comunale che stabilisce il quantum delle sanzioni applicabili a seconda della casistica deve ritenersi motivazione più che sufficiente.

Parte ricorrente, di contro, non ha contestato specificamente che il caso in esame non rientri nella tipologia di sanzione individuata nel provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.