Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 6 febbraio 2026, n. 961

Presidente: Caringella - Estensore: Rovelli

FATTO

1. La ricorrente chiede l'ottemperanza c.d. "per equivalente", della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024.

2. Argomenta sulla propria legittimazione attiva e sull'interesse al ricorso, si sofferma sui contenuti della sentenza n. 6983/2024 e sulla sua mancata esecuzione. Conclude per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura indicata pari ad euro 23.815.000,00.

3. Hanno resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.

4. Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente, interveniente ad adiuvandum nel solo grado di appello del giudizio, a proporre ricorso in ottemperanza.

6. L'eccezione è fondata.

7. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano tratto comunque un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso d'ottemperanza costituisce un rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3519).

Nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che rivestivano nel giudizio di cognizione (C.d.S., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), atteso che l'esecuzione della sentenza costituisce un obbligo dell'amministrazione che corrisponde al diritto che il ricorrente vittorioso vanta e che diviene attuale, qualora lo stesso agisca per l'esecuzione della sentenza, salvo il caso del ricorso di ottemperanza per chiarimenti, al quale è legittimata anche l'amministrazione soccombente che abbia dubbi sulle modalità dell'esecuzione.

7.1. La carenza di legittimazione all'azione di ottemperanza concerne anche l'interveniente ad adiuvandum in quanto titolare di una posizione giuridica soltanto collegata o dipendente da quella del ricorrente principale (in termini C.d.S., Sez. IV, 24 novembre 2016, n. 4946).

8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, vista la complessità della vicenda sottesa all'azione volta all'ottemperanza della sentenza n. 6983/2024, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. V, sent. n. 6983/2024.