Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 2 febbraio 2026, n. 75

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Caradonna

FATTO

1. M. Paolo ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. 14 febbraio 2022, n. 455 che aveva respinto il ricorso avente a oggetto il provvedimento di rigetto del Comune di Siracusa, Settore edilizia privata, n. 45672 del 9 aprile 2021, relativo alla domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi della l. n. 326 del 2003 per opere realizzate in Siracusa, Traversa Mottava n. 28 (ex 73) e consistenti nella realizzazione di un fabbricato censito in catasto al foglio 141, particella 254 e il conseguente ordine di demolizione del Comune di Siracusa 9 aprile 2021, n. 9, unitamente alle note dell'11 aprile 2014 e del 19 giugno 2017.

2. Il T.A.R. ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la nota del[l]'11 aprile 2014 con la quale il Comune aveva richiesto all'interessato di provvedere all'integrazione documentale e la nota del 19 giugno 2017 con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al diniego sulla richiesta inoltrata dal ricorrente e che il giudizio amministrativo era governato dal principio dispositivo (art. 64, primo comma, c.p.a.) in applicazione del quale il giudice poteva richiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti e documenti, "fermo restando", però, "l'onere della prova a loro carico" (art. 63, primo comma, c.p.a.); anche volendo ammettere che il ricorrente non fosse in possesso delle note dell'11 aprile 2014 e del 19 giugno 2017, lo stesso, in quanto interessato, doveva limitarsi a esercitare il diritto di accesso; pertanto, il ricorso risultava infondato perché il ricorrente non aveva fornito la prova dell'illegittimità del diniego di sanatoria, il quale faceva riferimento alle note dell'11 aprile 2014 e del 19 giugno 2017; con il codice del processo amministrativo il legislatore aveva chiaramente optato per il regime dispositivo, con modesti temperamenti peraltro contemplati anche nel rito ordinario civile; non valeva opporre il contenuto dell'art. 45, quarto comma, c.p.a., che disciplinava la costituzione in giudizio del ricorrente e si limitava solo a specificare che a tal fine non era necessaria la produzione degli atti indicati, i quali dovevano essere, invece, depositati nel termine contemplato dall'art. 73, primo comma, c.p.a.; in ultimo, il principio di non contestazione trovava applicazione solo nel caso in cui la controparte si fosse costituita in giudizio.

3. Il Comune di Siracusa, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4. M. Paolo ha depositato memoria.

5. Con ordinanza 13 maggio 2024, n. 341, pronunciata all'esito della pubblica udienza del 17 aprile 2024, questo Consiglio ha ordinato al Comune di Siracusa, in persona del dirigente del competente Servizio, di depositare sia la nota 11 aprile 2014, n. 39389, sia la nota 19 giugno 2017, n. 81938, corredati da una concisa relazione riguardante la controversia.

6. All'esito del deposito della documentazione richiesta da parte del Comune di Siracusa in data 21 maggio 2025, la causa, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo deduce "Error in iudicando. Violazione errata e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2897 c.c. e degli artt. 46, comma 2, 65, comma 3, 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel c.c. Difetto di attribuzione del potere abrogativo di norme da parte del Giudice Amministrativo". Non poteva condividersi l'equiparazione operata dal Giudicante tra ciò che costituiva l'oggetto del vaglio di legittimità dell'azione amministrativa nel giudizio di annullamento e gli elementi probatori a conforto della domanda di parte ricorrente inerenti i "fatti" la cui prova (eventualmente documentale) era nella disponibilità della parte. Il provvedimento ed i suoi atti endoprocedimentali presupposti non erano un "fatto" in senso proprio nell'azione di annullamento, bensì l'esercizio del potere amministrativo che si censurava. Le disposizioni di cui agli artt. 46 e 65 c.p.a., nella loro chiara lettera esprimente un dovere in capo alla P.A. resistente (anche non costituita) ed espressione di comando precettivo, trovavano fondamento e ratio nella stessa essenza e ragione di esistenza di una giurisdizione diversa da quella ordinaria e di autonoma disciplina di azione ex art. 29 c.p.a. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui il Giudice aveva applicato le disposizioni di cui all'art. 63, primo comma, e 64, primo comma c.p.a., ed il principio dell'onere della prova "pieno" con riferimento ai provvedimenti ed atti che la P.A. era tenuta a depositare, illegittimamente equiparando tali provvedimenti ed atti endoprocedimentali ai "fatti" oggetto di onere probatorio, quasi fossero "elementi di prova" da "assumere", giungendo ad elidere l'obbligo istruttorio di cui all'art. 65, comma 3, c.p.a., quale portato della precedente disposizione di cui all'art. 46 c.p.a. rimasta inadempiuta per omissione della P.A. Sulla scorta di tale motivazione il Giudicante di primo grado, contrariamente alla chiara lettera delle norme, era pervenuto alla sostanziale abrogazione, per via interpretativa, degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.

2. Il secondo motivo deduce "Error in iudicando. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39, comma 1, c.p.a. Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 l. 241/1990. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 63, comma primo e terzo, e 64, comma primo e terzo, c.p.a. in relazione agli artt. 118, 210 e 213 c.p.c. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.". Non era condivisibile l'argomentazione che motivava il rigetto con la errata giustapposizione delle norme regolanti l'istruttoria nel processo civile, diversamente codificate, invece, nel codice del processo amministrativo e rispondenti ad una ratio, una struttura, una natura ontologica altra che, proprio in applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost. consentiva nel processo amministrativo di equilibrare quella disparità delle parti che non contraddistingueva le liti in cui non si faceva "questione" di esercizio di un potere d'autorità. L'art. 38 era stato chiaramente violato non sussistendo la relativa lacuna nel codice del processo amministrativo, così come sussisteva l'espressa disciplina di cui agli artt. 63 e 64 c.p.a., autonomamente positivizzata, per la diversa natura ontologica del processo amministrativo di annullamento che vedeva l'Amministrazione come parte resistente e non come terzo. Il Giudice di prima istanza aveva errato anche nell'equiparare la disponibilità giuridica dei documenti alla disponibilità materiale e nell'applicare al giudizio di annullamento dinanzi al G.A. un obbligo di "accesso difensivo" a fini probatori persino rispetto a provvedimenti ed atti endoprocedimentali, aveva sostanzialmente stabilito un dovere probatorio ancor più stringente di quello che in sede civile era alternativo e cumulativo rispetto alla disciplina di cui agli artt. 210 e 213 c.p.c., non tenendo in considerazione la profonda differenza tra i due sistemi processuali, la natura dei due tipi di giudizi e la posizione dei soggetti-parte dei giudizi, con motivazione non condivisibile.

3. Il terzo motivo deduce "Error in iudicando sotto altro profilo. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39, comma 1, c.p.a. Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 l. 241/1990. Violazione, errata e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 62, comma 2, 63, comma terzo, e 64, comma terzo c.p.a. in relazione agli artt. 118, 210 e 213 c.p.c. Violazione degli artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.". La sentenza impugnata non aveva considerato l'esistenza nel c.p.a. degli artt. 46 e 65 e della già indicata specificità del giudizio innanzi al G.A., senza avvedersi che l'esigenza argomentata di una "contraddittorietà" dell'art. 64, comma 3, c.p.a., rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, ed il lungo rinvio alla disciplina ed interpretazione storica degli artt. 210 e 213 c.p.c. derivava dall'aver violato e non considerato l'autonomia delle disposizioni di cui al codice del processo amministrativo che regolavano l'assunzione dei mezzi di prova.

4. Il quarto motivo deduce "Error in procedendo. Violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 65, comma 3, c.p.a., omessa istruttoria processuale. Violazione dell'art. 65, comma 1, 63, comma 2, 64, commi 2 e 3, mancata ammissione del mezzo di prova richiesto ed omessa valutazione e motivazione sul punto. Motivazione gravemente illogica e contraddittoria. Violazione art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 2 c.p.a. Violazione dell'art. 73 c.p.a. Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 111 Cost.". Il ricorrente aveva avanzato in seno al giudizio di primo grado istanza istruttoria e, tuttavia, il Giudicante ne aveva totalmente omesso la valutazione. La decisione appellata, innovativa rispetto al precedente orientamento della giurisprudenza anche del T.A.R. Catania, appariva "a sorpresa", omettendo la valutazione della natura non perentoria del termine ex art. 46 c.p.a. in capo alle amministrazioni le quali potevano costituirsi e depositare documenti nel termine di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. L'esigenza ed indispensabilità della documentazione ai fini del decidere, mai espressa prima, era stata esplicitata solo nella sentenza emessa quattro giorni dopo la discussione in pubblica udienza. Tenuto conto di ciò, le riportate argomentazioni del giudicante apparivano anche in violazione dell'art. 64, comma 2, c.p.a. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. avendo il Giudice di primo grado deciso il rigetto su una mera ipotesi di legittimità di atti preparatori del provvedimento impugnato non accertata.

5. I motivi, che vanno trattati unitariamente perché strettamente connessi, sono fondati.

5.1. È sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa che, con riferimento ai poteri istruttori esercitabili dal giudice amministrativo, ha affermato che il legislatore, nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., ha recepito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un modello intermedio, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l'onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova, con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un "principio di prova" (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9649; Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560), con l'ulteriore specificazione che:

- con riguardo ai documenti depositabili tardivamente, pur sempre entro i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., rileva la circostanza per cui l'acquisizione documentale, se non effettuata spontaneamente dalle parti, può essere disposta dal giudice amministrativo in ogni tempo (C.d.S., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9649);

- gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2018, n. 3042);

- il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, "necessario" della controversia (C.d.S., Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 3435; Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 183);

- l'accertamento della verità materiale, «fine ultimo e vera mèta di ogni giusto processo» impone pertanto l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali tale decisione, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice (C.d.S., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866);

- l'art. 167 c.p.c. opera nel processo amministrativo nelle sole materie di giurisdizione esclusiva e comunque per quelle eccezioni di natura sostanziale che richiedono, per essere efficacemente contrastate, una attività difensiva diretta altresì al recupero di una certa quantità di materiale probatorio, con la specificazione che i principi e le regole del rito civile trovano applicazione nelle materie di giurisdizione esclusiva solo quando si verte sulla tutela di diritti soggettivi (cfr., tra le ultime, C.d.S., Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301);

- la documentazione riguardante i procedimenti amministrativi definiti con provvedimenti impugnati in giudizio può essere acquisita anche in grado di appello, trattandosi di documenti considerati ex lege (artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a.) indispensabili ai fini della decisione, come tali oggetto di un obbligo di produzione a carico dell'amministrazione intimata e acquisibili al giudizio, in caso di inottemperanza della resistente, anche in sede di gravame e su ordine giudiziale (cfr., tra le molte, C.d.S., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9649; 9 agosto 2022 n. 7023);

- l'art. 104, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 ammette la produzione in appello di documenti nuovi che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa e, per consolidato indirizzo, non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli atti del relativo procedimento [che] per definizione sono da ritenersi indispensabili al giudizio alla luce degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010 (C.d.S., Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5306).

5.2. È stato pure precisato che, in sede di ricorso amministrativo, l'onere della produzione della documentazione relativa all'istruttoria svolta non può essere addossato esclusivamente al ricorrente e l'amministrazione, nel rispetto dell'art. 46 c.p.a., deve produrre i documenti necessari ai fini della decisione e che la mancata produzione di tali documenti può essere sanata tramite ordine istruttorio del giudice, ma il mancato adempimento da parte dell'amministrazione va annotato come deficit istruttorio e rileva ai fini della decisione (C.d.S., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 1899).

5.3. Ciò posto, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendolo infondato a causa della mancata produzione da parte del ricorrente della nota dell'11 aprile 2014 con cui il Comune aveva richiesto di provvedere all'integrazione documentale e della nota del 19 giugno 2017 con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al diniego sulla richiesta inoltrata dal ricorrente.

5.4. Siffatto esito non è condivisibile, poiché nel caso di specie l'art. 46, comma 2, c.p.a., nello stabilire che «L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio», estende detto dovere processuale anche alla documentazione relativa all'istruttoria svolta, con la conseguenza che, nel caso in esame, l'amministrazione, a prescindere dalle allegazioni documentali fornite dal ricorrente, avrebbe dovuto produrre in giudizio, eventualmente anche nel termine di cui all'art. 73, comma 1, c.p.c., le suddette due note, il che tuttavia non è avvenuto.

5.5. La doverosità del deposito dei suddetti documenti è, altresì, confermata, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., dal meccanismo d'integrazione istruttoria iussu iudicis di cui all'art. 65, comma 3, c.p.a., avendo il legislatore ivi previsto che «Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni», con la conseguenza che la carenza istruttoria rilevata dal T.A.R. non è addossabile al ricorrente.

6. Tanto premesso, questo Consiglio, con ordinanza 13 maggio 2024, n. 341, ha ordinato al Comune di Siracusa, in persona del dirigente del competente Servizio, di depositare sia la nota 11 aprile 2014, n. 39389, sia la nota 19 giugno 2017, n. 81938, corredati da una concisa relazione riguardante la controversia, alla quale ha fatto seguito il deposito della documentazione richiesta da parte del Comune di Siracusa.

7. A seguito dell'accoglimento dei motivi di appello sopra esaminati, occorre ora vagliare la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio che sono stati espressamente riproposti alle pagine 3-10 dell'atto di gravame e così rubricati:

1) "Violazione degli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/90 e dei principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione e del divieto di aggravamento del procedimento. Violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 32, commi 25, 28, 32 e 35, l. 269/2003 e dell'art. 24 l.r. n. 15/2004. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990, omessa motivazione; eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione apparente. Eccesso di potere per travisamento";

2) "Violazione errata e falsa applicazione dell'art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003. Violazione errata e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e/o 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 97 Cost., 1, 2, 6, 7 e 10-bis l. 241/1990 ovvero delle corrispondenti disposizioni di cui alla l.r. n. 10/1991. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica";

3) "Violazione errata e falsa applicazione degli artt. 2, comma 37, lett. d), l. n. 662 del 23 dicembre 1996 ovvero dell'art. 39, comma 4, l. 724/1994, dell'art. 32, commi 3 e 28, della l. n. 269/2003, dell'art. 97 Cost., del principio di legalità dell'azione amministrativa e dell'art. 14 c.c.".

7.1. Deduce sostanzialmente l'appellante che la domanda di condono risultava corredata della documentazione contemplata dall'art. 32, comma 35, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003; l'art. 24 della l.r. n. 15 del 2004 aveva recepito integralmente la disciplina di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del2003, senza apportare modifica alcuna e limitandosi esclusivamente a regolamentare gli oneri concessori, riducendo al 50% l'importo dell'anticipazione di cui alla tabella "D" e fissando al 30 dicembre 2008 il termine per la rateizzazione semestrale; il manufatto realizzato non superava i 450 metri cubi, sicché non era necessaria la presentazione della documentazione di cui alla lett. d) del menzionato comma 35; il Comune avrebbe comunicato il preavviso di diniego con nota 19 giugno 2017, n. 81938, ma in nessun atto l'Amministrazione aveva mai indicato quale sarebbe stata la documentazione necessaria ai fini del conseguimento del titolo richiesto; nella richiesta integrativa dell'11 aprile 2014 il Comune aveva menzionato anche il certificato di idoneità sismica da redigere previa acquisizione della relativa relazione geologica; nel preavviso di diniego l'Amministrazione aveva fatto generico riferimento all'insufficienza della documentazione prodotta; qualora il diniego si fondava sulla mancata produzione del certificato di idoneità sismica, occorreva osservare che sussistevano in concreto i requisiti richiesti per il rilascio del titolo, come risultava dall'accertamento tecnico prodotto dal ricorrente, sebbene non richiesto dall'art. 32 e illegittimamente preteso dal Comune in applicazione della circolare regionale 5 novembre 1998, n. 8; doveva, quindi, ritenersi perfezionato il silenzio-assenso.

7.2. Osserva il Collegio che i motivi, che devono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi, non meritano accoglimento, con la conseguenza che la sentenza impugnata va corretta nella sua motivazione, risultando il dispositivo (di rigetto) conforme al diritto.

7.3. Deve premettersi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 252 del 2022, ha chiarito che l'art. 24 della l.r. siciliana n. 15 del 2004 ha recepito integralmente l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, inclusi i limiti di sanabilità delle opere abusive di cui al comma 27, lett. d), che preclude il condono anche in presenza di vincoli relativi e che, dunque, ai sensi dell'art. 24 della l.r. siciliana n. 15 del 2004, il terzo condono edilizio in Sicilia è subordinato alle previsioni dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, che preclude la sanatoria per opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti per tutela di interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, qualora non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

7.4. Tali affermazioni sono conformi alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003 (c.d. terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano "congiuntamente" determinate condizioni:

- che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comportino l'inedificabilità assoluta);

- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;

- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);

- che sia intervenuto il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo (C.G.A.R.S., Sez. giur., 27 novembre 2023, n. 836; C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).

7.5. Deve, dunque, affermarsi che nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono sanabili anche in ambito regionale i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici) e che in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (C.G.A.R.S., 27 novembre 2023, n. 836, e, più di recente, C.G.A.R.S., Sez. giur., 14 luglio 2025, n. 560 e 3 novembre 2025, n. 831).

7.6. Il Comune, nella relazione depositata all'esito dell'ordinanza interlocutoria di questo Consiglio, ha evidenziato che: "in data 09 dicembre 2004 il sig. M. Paolo ha presentato domanda di condono, ai sensi dell'art. 32 della L. 326/2003 per sanare una unità immobiliare sita in Traversa Mottava n. 73 di circa 75 mq utili e 10 mq non residenziali per una volumetria di circa 340 mc. Ciò posto, questo Settore in data 11 aprile 2014 con nota 39389, notificata con Racc. A.R. n. 164527 (in atti) chiedeva al ricorrente della documentazione ad integrazione di quanto già prodotto all'atto della presentazione della domanda di sanatoria. Successivamente, il sig. M. in data 30 luglio 2014 con prot. 78707, trasmetteva solo una parte della documentazione richiesta omettendo di allegare la relazione tecnica illustrativa, l'elaborato grafico riportante il muro di recinzione del lotto ed il certificato di idoneità sismica. Pertanto, l'Ufficio con nota prot. 81938 del 19 giugno 2017 si vedeva costretto a trasmettere l'avvio del procedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria. Orbene, in mancanza delle integrazioni documentali richiesti e di eventuali osservazioni scritte e/o pareri tecnici di parte ricorrente che possono dimostrare la legittimazione e la sanabilità dell'opera, il Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Sanatoria emette l'atto di diniego prot. 45672 del 9 aprile 2021 e la conseguente ordinanza di demolizione n. 9 del 9 aprile 2021".

7.7. Rileva, inoltre, il contenuto della nota 11 aprile 2014, n. 39389, con la quale si richiedeva la seguente documentazione: "1. Titolo di proprietà; 2. Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio riferita: - esistenza di eventuali verbali di infrazione urbanistica - alla conformità degli elaborati grafici presentati a corredo della pratica con le opere effettivamente esistenti all'interno del lotto di terreno; 3. Certificato d'Idoneità Sismica da redigere previa acquisizione della relativa relazione Geologica (Circ. n° 8 del 5 novembre 1998 G.U.R.S. n° 3 del 16 gennaio 1999); 4. N° 4 copie della relazione tecnica illustrativa; 5. Dichiarazione sullo stato dei lavori; 6. Allaccio alla pubblica fognatura o autorizzazione allo scarico; 7. Dichiarazione del tecnico, nei casi in cui non sia già stata esibita agli Uffici di competenza, attestante che l'immobile in oggetto non ricada entro 1.000 Mt dalle Discariche, 200 Mt dai Cimiteri, 200 Mt dai Pozzi Trivellati ad uso potabile, 50 Mt da Elettrodotti, nonché la Conformità degli elaborati grafici presentati a corredo della pratica con le opere effettivamente esistenti all'interno del lotto di terreno; 8. N° 4 copie elaborato grafico riportante il muro di recinzione".

7.8. In disparte dunque il profilo di doglianza relativa alla richiesta relazione tecnica illustrativa ["il manufatto realizzato non superava i 450 metri cubi, sicché non era necessaria la presentazione della documentazione di cui alla lettera d) del menzionato comma 35"], quel che rileva è l'assenza dell'elaborato grafico riportante il muro di recinzione del lotto e del certificato di idoneità sismica, documentazione espressamente richiesta con la nota dell'11 aprile 2014 certamente riconducibile nell'alveo normativo di cui all'art. 32, comma 35, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella l. n. 326 del 2003, nella parte in cui dispone che "La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo"; non è, infatti, sul punto condivisibile la prospettazione difensiva secondo la quale sussistevano in concreto i requisiti richiesti per il certificato di idoneità sismica del titolo, come risultava dall'accertamento tecnico prodotto dal ricorrente, in quanto quel che rileva, per quanto già espresso, ai fini in esame, è la mancata produzione del certificato di idoneità sismica (oltre che l'assenza dell'elaborato grafico riportante il muro di recinzione del lotto).

7.9. Va, in ultimo, precisato che la mancata definizione della sanatoria da parte dell'amministrazione comunale entro il termine perentorio all'uopo prefissato non determina ope legis la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto normativamente richiesti. Come ribadito dalla giurisprudenza «il silenzio assenso su un'istanza di condono edilizio non si forma in conseguenza del mero decorso del termine e il pagamento dell'oblazione nella misura determinata dall'istante, ma è necessario che la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice la sanatoria, rispetto alla quale il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa. La mancata prova dell'ultimazione delle opere alla data del 31 marzo 2003 costituisce, pertanto, circostanza ostativa all'accoglimento per silentium dell'istanza di condono» (cfr., ex multis, C.G.A.R.S., Sez. giur., 3 giugno 2025, n. 430; C.d.S., Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10799; 20 settembre 2023, n. 8440; 8 agosto 2023, n. 3661; 26 gennaio 2022, n. 535).

7.10. Alla luce delle superiori considerazioni appare immune da denunciati vizi l'operato del Comune appellato, dovendosi affermare la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria edilizia del 9 aprile 2021, presentata ai sensi della l. n. 326 del 2003, in relazione alle opere realizzate in Siracusa, Traversa Mottava n. 28 (ex 73), consistenti nella realizzazione di un fabbricato censito in catasto al foglio 141, particella 254, e la conseguente legittimità dell'impugnata ordinanza di demolizione 9 aprile 2021, n. 9, trattandosi di atto vincolato, conseguente alla realizzazione di lavori eseguiti in assenza di idoneo titolo edilizio, ritenuti non regolarizzabili ai sensi della l. n. 326 del 2003.

8. In conclusione, l'appello va rigettato.

8.1. Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali non avendo il Comune di Siracusa svolto difese.

9. Con riferimento all'ammissione a patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato con decreto 27 luglio 2022, n. 12, in relazione alla quale M. Paolo ha comunicato una variazione dei redditi a far data dall'anno 2023 che comporta il superamento della soglia di cui all'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ne va disposta la revoca con effetto decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2023, ferma la sussistenza dei requisiti reddituali di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, giusta dichiarazione di autocertificazione del 29 dicembre 2025 a firma di M. Paolo.

9.1. Ed invero, va rilevato che:

- l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01";

- l'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che: "La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza";

- l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 recita che: "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".

9.2. Dunque, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio deve essere revocato dal giudice se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio e, in questo caso, la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali; il decreto di ammissione deve essere, altresì, revocato se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione e se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e in tali ipotesi la revoca ha effetto retroattivo.

9.3. Deve essere, di conseguenza, accolta l'istanza di liquidazione del compenso formulata dall'Avv. Marilena Del Vecchio, difensore di M. Paolo, per l'opera prestata nell'interesse del proprio assistito, nel periodo di permanenza dei requisiti in capo al ricorrente di ammissione al beneficio, e che va liquidato, per come richiesto, per la fase relativa allo studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, entrambe svolte negli anni in cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e in costanza della sussistenza dei requisiti reddituali e di ammissione.

9.4. In merito, considerato che l'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e che l'art. 130 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 dimezza i compensi spettanti ai difensori, il Collegio, in relazione alla natura della controversia, del relativo esito e dell'impegno professionale in concreto richiesto, ritiene congruo determinare la somma spettante all'avvocato istante, a titolo di integrale compenso per il presente giudizio, in complessivi euro 2.203,5 (duemiladuecentotre/05), per onorari, oltre spese generali e I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 400/2022 R.G., come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Revoca l'ammissione di M. Paolo al patrocinio a spese dello Stato con effetto a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi complessivamente percepiti nel corso dell'anno 2023.

Liquida in favore dell'avv. Marilena Del Vecchio la somma complessiva di euro 2.203,5 (duemiladuecentotre/05), per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Pone le predette somme a carico dell'erario, subordinandone il pagamento al superamento, con esito favorevole, del controllo, da parte dei competenti organi ai sensi dell'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ordine all'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese a carico dell'erario.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 455/2022.