Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 5 febbraio 2026, n. 225
Presidente: Durante - Estensore: Marena
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente epigrafato era destinatario dell'ordinanza n. 1/2024, prot. 10794 del 5 luglio 2024, con la quale il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ingiungeva ai sigg. M. Mario nella qualità di committente e il sig. C., nella qualità di proprietario, la demolizione di alcune opere abusive insistenti sul terreno accatastato alla particella 994, foglio 3.
Il 16 novembre 2024 veniva notificato al ricorrente un ordine di sgombero dell'area unitamente al verbale di accertamento di inottemperanza, con acquisizione ex lege dell'area al patrimonio comunale.
L'11 giugno 2025, lo scrivente avvocato trasmetteva al Genio civile comunicazione formale di comprovata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi effettuata tardivamente il 7 febbraio 2025 (prot. G.R.C. 0288832).
A seguito di predetta comunicazione, il Genio civile con sede in Salerno chiedeva chiarimenti all'ente comunale a mezzo pec del 25 giugno 2025.
Con relazione tecnica, prot. 11420 del 18 luglio 2025, il Comune attestava che il 17 luglio 2025 era stato effettuato sopralluogo, in cui veniva accertata e confermata l'avvenuta rimozione delle opere abusive.
Con determinazione, n. 278 del 15 ottobre 2025, l'ente quantificava l'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile acquisito al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 - foglio 3, particella 994 - importo euro 8.574,00.
Avverso l'atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell'udienza camerale del 4 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento di determinazione dell'indennità per l'occupazione sine titulo.
Ed invero, sul punto la giurisprudenza è chiara ed inequivoca.
La domanda di corresponsione di indennizzo ovvero di risarcimento del danno da occupazione abusiva rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi. Si tratta infatti di controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e preteso concessionario del bene o del servizio pubblico (Cass., Sez. un., n. 11988/2017 e n. 20749/2008; C.d.S., n. 2948/2012; T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, n. 5960/2020; T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 7112/2022).
Stanti queste premesse, il gravame è inammissibile.
Va, per l'effetto, declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 11 del c.p.a.
La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.