Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Piemonte
Sentenza 9 febbraio 2026, n. 23

Presidente: Pieroni - Estensore: Baldi

RITENUTO IN FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 1° settembre 2025, agisce nei confronti del soggetto in epigrafe indicato per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di euro 20.000,00 in favore del Ministero della giustizia a titolo di responsabilità amministrativa.

A fondamento della domanda, in estrema sintesi, vi è l'asserito danno all'immagine subito dal prefato Ministero per la condotta tenuta dalla convenuta, tra il 2017 ed il 2019, quale tutrice della madre interdetta.

In particolare, la Procura richiama la sentenza n. 55 del 18 gennaio 2024 (divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2024) con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Torino, ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, applicava alla convenuta C.R. la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 314 del codice penale «perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale tutrice della madre, V.R. (deceduta in data 10.01.2019), nominata dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino in data 16.03.2017, pubblico ufficiale, avendo in ragione del suo ufficio la disponibilità del denaro e di altri beni mobili di proprietà della tutelata, si appropriava della somma complessiva di euro 22.476,87, effettuando prelievi di denaro contante e pagamenti con addebito sul c/c n. 2043119 intestato alla V., non giustificati e comunque non riconducibili a necessità della tutelata».

La Procura, inoltre, ricorda che i fatti imputati alla convenuta sono ampiamente dimostrati dalle indagini di P.g. in atti e dalle dichiarazioni della denunciante C.S., sorella dell'odierna convenuta. Sottolinea, in particolare, due prelievi bancari effettuati dalla convenuta, per importi consistenti, dopo il decesso dell'interdetta, a dimostrazione della «specifica volontà della C. di impossessarsi illecitamente delle risorse della madre, di cui aveva la disponibilità solo in ragione dell'ufficio di tutrice, affidatole dall'Autorità giudiziaria».

Inoltre, l'incompleta o omessa rendicontazione delle somme prelevate dimostrerebbe il doloso occultamento del danno posto in essere dalla convenuta.

In diritto, assunta l'esistenza di un rapporto di servizio, stante la qualifica di pubblico ufficiale in capo al tutore dell'interdetto, la Procura ha argomentato in ordine alla configurabilità del danno all'immagine, ritenendo equo l'importo di euro 20.000,00 stante, da un lato, la perseveranza della condotta di abuso della funzione pubblicistica e, dall'altro, l'assenza di diffusione mediatica.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La domanda della Procura non può trovare accoglimento.

2. Preliminarmente, stante la ritualità della notifica presso il difensore domiciliatario (art. 29, comma 1-bis, c.g.c.), va dichiarata la contumacia di C.R.

3. La prima questione da affrontare attiene alla giurisdizione di questa Corte. Sul punto, com'è noto, «L'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico» (Cass., Sez. un., ord. n. 19452/2024), rendendosi sufficiente, per fondare la giurisdizione della Corte, «una mera relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e la pubblica amministrazione, che si sostanzia nella compartecipazione del soggetto all'attività dell'ente pubblico, di guisa che quest'ultimo diventi partecipe dell'attività del primo» (Cass., Sez. un., n. 25499/2009).

3.1. Ebbene, nella fattispecie in esame il tutore (così come le analoghe figure del curatore e dell'amministratore di sostegno), svolge il ruolo di ausiliario del Giudice tutelare, con questi, partecipe dell'azione giudiziaria. Il tutore, d'altra parte, riveste la qualifica di pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen., n. 31397/2023, secondo cui «Integra il delitto di omissione di atti di ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace che ometta di depositare il rendiconto al momento della cessazione dalle funzioni, in quanto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti»), assumendo «poteri autoritativi e certificativi propri di una pubblica funzione nell'interesse della collettività» (Cass. pen., n. 41004/2015).

Come già affermato da questa stessa Sezione con riferimento alla posizione dell'amministratore di sostegno (Sez. Piemonte, n. 26/2014), il tutore ha la funzione di agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria, svolgendo un'attività regolamentata da norme obiettive di diritto pubblico, funzionali a perseguire l'interesse pubblico di tutela delle persone che non sono in grado di gestire autonomamente i propri affari.

3.2. Quanto esposto integra, quindi, «quella relazione funzionale, quello stabile inserimento nell'apparato organizzatorio dell'Amministrazione della Giustizia di cui si è detto, con conseguente partecipazione dello stesso all'attività dell'Amministrazione, in cui si sostanzia, per consolidata giurisprudenza, il predetto rapporto di servizio» (Sez. Liguria, n. 15/2024).

4. La seconda questione da affrontare attiene alla perseguibilità del danno all'immagine in presenza di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Questa Sezione (cfr. sent. 5 marzo 2024, n. 25), come anche la giurisprudenza d'appello (cfr. Sez. I, n. 25/2023), ha già esaminato l'impatto dello ius superveniens costituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, sugli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.

A parere della Sezione, qui confermato, la disposizione, in vigore dal 30 dicembre 2022 e che ha riformulato l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., «non reca innovazioni sostanziali con riferimento alla portata della sentenza patteggiata nel giudizio di responsabilità amministrativa. Infatti, la sentenza di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. continua ad essere equiparata ad una sentenza di condanna (terzo periodo del comma 1-bis); sicché, ai fini della perseguibilità del danno all'immagine della P.A., la sentenza di applicazione della pena, passata in giudicato, continua a costituire idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione di risarcimento di tale voce di pregiudizio».

4.1. La questione è stata nuovamente ed esaurientemente affrontata dalla II Sezione centrale d'appello con la pronuncia n. 222/2024 la quale, dopo un'approfondita esegesi della norma [«La norma postula, dunque, un triplice possibile inquadramento: nella prima parte sono derogate le norme penali (artt. 651 e 653 c.p.p.) ancora ispirate al primato dell'accertamento penale...; nella seconda parte, sono neutralizzati gli effetti che derivano da disposizioni diverse da quelle penali che "equiparano" la sentenza di "patteggiamento" a quella di condanna, purché non risultino applicate "pene accessorie"; infine, nella terza parte, in assenza dei presupposti della detta deroga, trova spazio la regola generale "patteggiamento vale condanna"»], si è soffermata sul secondo periodo del nuovo art. 445 c.p.p. («Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna»), interpretando la richiamata equiparazione nel senso di un riferimento a norme speciali che stabiliscono proprio la "vincolatività" della pronuncia di patteggiamento in altri processi. A fondamento di questa lettura vi è la stessa relazione tecnica di accompagnamento al testo normativo, nella quale si richiamano «tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali»: al fine di evitare l'abrogazione di tutte le norme che dispongono un automatismo sentenza di patteggiamento/sentenza di condanna (automatismo che resta in vigore in presenza di pene accessorie), il legislatore ha inserito, nel menzionato secondo periodo, una norma volta ad escludere l'operatività di tutte le disposizioni extra-penali che prevedano la descritta equiparazione.

Tuttavia, come motivatamente argomentato dai giudici di appello, «l'art. 17 comma 30-ter non può affatto considerarsi come norma che "equipara" la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre (soltanto) una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente a oggetto la lesione all'immagine di un'amministrazione o un ente pubblico».

Infatti, conclude la riportata sentenza, «il fatto che le procure della Corte dei conti possano esercitare "l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97" e, quindi, soltanto a condizione che vi sia stata una sentenza irrevocabile di condanna penale per (almeno) uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non determina alcun "automatismo ope legis" di estensione extra-penale della sentenza di patteggiamento».

4.2. D'altra parte, anche prima della novella, «la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità» (Corte conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023; vedi anche Sez. Lombardia, 6 febbraio 2023, n. 20).

4.3. Ciò posto, esclusa l'applicabilità del secondo periodo dell'art. 445 c.p.p. e rilevato che il primo periodo si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, resta l'applicabilità del terzo periodo della norma, secondo cui la sentenza a pena patteggiata deve considerarsi come una "condanna".

4.4. Fatte tali premesse, si deve concludere che la sentenza n. 55 del 18 gennaio 2024 (divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2024) con la quale il Giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, ha applicato a C.R. la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 314 del codice penale, costituisce legittimo presupposto per l'azionabilità del danno all'immagine.

5. Tale danno, tuttavia, a parere di questo Collegio, nella fattispecie in esame non può ritenersi configurato.

5.1. Al fine di comprendere questa conclusione è necessaria una breve riflessione su tale danno.

5.1.1. Ora, com'è noto, il danno all'immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia ed affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte (Corte cost., sent. n. 123/2023). Sotto il profilo del suo inquadramento giuridico, esso inizialmente veniva considerato quale danno evento, affermandosi che «la differenza fra l'ipotesi di "danno-evento" e quello di "danno-conseguenza" rileva essenzialmente sul piano probatorio. Infatti nel caso di danno evento, le conseguenze esistenziali negative finiscono per coincidere con la lesione "in sé" di quel bene giuridico: il torto è un'entità ravvisabile in re ipsa. Nel danno conseguenza, invece, esso comprende anche tali conseguenze negative, rispetto alle quali l'evento-lesione rileverà solo quale presupposto. La concezione del danno evento evita il pericolo che il torto, riconosciuto in astratto, sia vanificato in concreto ogni qualvolta l'offeso si trovi in difficoltà nella dimostrazione delle potenzialità ed identità personali che sono state, caso per caso, compromesse» (Corte conti, sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).

Trattandosi di un danno patrimoniale ricondotto all'art. 2043 c.c., non trovavano applicazione i limiti di risarcibilità che, inizialmente, venivano collegati all'art. 2059 c.c. (risarcibilità del danno solo nei casi previsti dalla legge che, almeno in una prima lettura, erano quelli collegati a fattispecie penalmente rilevanti ex art. 185 c.p.).

5.1.2. Superati gli angusti limiti di risarcibilità (attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il cui rinvio ai «casi determinati dalla legge» viene integrato dalla previsione di diritti inviolabili della persona all'interno della Carta costituzionale; cfr. la sentenza della Suprema Corte 31 maggio 2003, n. 8828, nonché Cass., Sez. un., sent. n. 26972/2008, secondo cui «in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione»), il danno all'immagine, diritto costituzionalmente riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2 e 97 della Costituzione, veniva più correttamente ricondotto all'art. 2059 c.c. ed alla categoria del danno non patrimoniale (da ultimo, Corte conti, I Sez. centrale d'appello, n. 10/2025; cfr. anche Cass., sentt. n. 20871/2024 e n. 20643/2016).

5.1.3. Quanto alla responsabilità per violazione dell'immagine dell'ente pubblico, va anche ricordato che la Corte costituzionale (sent. n. 355/2020, punto 13 del diritto) ha affermato, in linea con quanto affermato dalla Cassazione (n. 26792/2008), che esso, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 c.c. D'altra parte, il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso - in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico - deve essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso. Identificato, infatti, il danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della P.A. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost., è sostanzialmente questa norma costituzionale ad offrire fondamento alla rilevanza di tale diritto.

5.1.4. Cionondimeno, nonostante la corretta sussunzione di tale tipologia di danno all'interno della categoria del danno conseguenza, una larga parte della giurisprudenza ha continuato ad operare, di fatto, come se si trattasse di un danno evento, lesione ex se del bene giuridico protetto in presenza di condotta illecita del pubblico dipendente. In altri termini, pur richiamandosi, in diritto, l'applicabilità dell'art. 2059 c.c., si è continuato a sorvolare sull'an del danno, soffermandosi, invece, sulla liquidazione equitativa dello stesso (salve le peculiari ipotesi tipizzate dal legislatore), sulla base di criteri oggettivi (es. gravità del danno; ripetitività dello stesso, ecc.), soggettivi (es. qualifica del dipendente infedele, ideatore e/o promotore dell'illecito) e sociali (es. rilevanza dell'ente pubblico danneggiato).

5.2. Un simile orientamento, espressione del distacco tra premesse giuridiche e conseguenze che ne dovrebbero derivare, non trova condivisione in questa Sezione.

5.2.1. Occorre ricordare, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, attraverso la riconduzione della «categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.», è ormai giunta «all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione "condotta materiale-evento lesivo-conseguenza dannosa" (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso» (Cass., n. 19551/2023).

Da ciò consegue, come esposto nella prefata pronuncia, che «Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., Sez. 3, 8 ottobre 2007, n. 20987; Cass., Sez. 3, 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 13614; Cass., Sez. 1, 14 maggio 2012, n. 7471)».

5.2.2. Analoghi principi valgono con riferimento al danno all'immagine della persona giuridica, inteso come «diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca» (Cass., n. 19551 cit.).

Anche in tal caso, peraltro, pur in presenza della lesione di un bene costituzionalmente tutelato, va escluso «che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé», dovendo il pregiudizio essere dimostrato dall'istante, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere di questi fornire per essere sottoposti all'imparziale vaglio del giudice della causa.

5.2.3. Da ciò consegue, quindi, che il danno all'immagine, potenzialmente derivante dalla condotta illecita di un dipendente, andrà innanzitutto provato nell'an. Trattandosi di danno conseguenza, occorre provare la lesione e, in seguito, le conseguenze dannose che ne sono derivate.

E la prova della lesione non potrà che coincidere con la conoscenza della condotta illecita (o delle conseguenze che ne sono derivate per l'ente o la collettività): in difetto di conoscenza, non può esserci alcuna lesione ad un bene, quello dell'immagine, che per definizione sussiste esclusivamente nella relazione che di quella conoscenza ne abbiano soggetti terzi.

Il criterio della diffusione della conoscenza (mediatica ma non solo) del fatto, spesso utilizzato come criterio di quantificazione del danno, invero, non può che rappresentare un elemento sostanziale dell'esistenza stessa di un danno. Ancora, a rigore, neppure dovrebbe bastare la conoscenza del fatto, dovendosi dimostrare, anche, quanto meno, in via presuntiva, che effettivamente quella conoscenza ha avuto sui destinatari effetti lesivi dell'immagine dell'ente.

Fornita la prova dell'esistenza del danno in sé considerato, si potrà procedere alla sua quantificazione sulla base dei criteri sopra ricordati, tra i quali assume rilievo l'entità della diffusione mediatica, che viene così a costituire un criterio di definizione della quantificazione del danno "conseguenza" (in ipotesi) operante sia ad intra che ad extra, c.d. clamor fori.

5.2.4. Considerato che, come anzi esposto al punto 4.2.2, la lesione dell'immagine pubblica «opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata opera principalmente, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che lavorano al suo servizio» (Sezione II appello, sentenza n. 183/2020), la prova dell'esistenza della lesione dovrà essere offerta, alternativamente o cumulativamente, con riferimento ad entrambi gli aspetti.

Se è vero, infatti, «che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento [e che tali] elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. clamor, pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media» (Sez. Lombardia, n. 26/2020; Sez. II app., n. 662/2011), è altrettanto vero che anche la lesione c.d. "interna" deve essere provata, anche in via presuntiva.

Assumere, infatti, che vi sia sempre un danno stante il riflesso negativo per gli stessi colleghi di lavoro del danneggiante, significherebbe, ancora una volta, ritornare alla costruzione del danno evento, del danno coincidente ex se con la condotta illecita.

5.3. Diversamente opinando, a parere della Sezione, il danno all'immagine verrebbe a configurarsi quale mera sanzione amministrativa accessoria, ancillare ad una condotta illecita, peraltro senza supporto di una specifica previsione di legge come esige il principio di stretta legalità (art. 1 l. n. 689/1981).

5.4. Così inquadrato l'humus giuridico della fattispecie in esame, occorre ricordare che della vicenda che ha interessato la convenuta signora C. non vi è stata alcuna diffusione mediatica, di alcun tipo. Né può ritenersi apprezzabile, in quanto rimasto privo di specifica prova, un possibile discredito "interno" arrecato dalla predetta condotta.

Ciò, per le ragioni sopra esposte, porta ad escludere un danno all'immagine, intesa come diminuita considerazione, dell'Amministrazione della giustizia - anche ad ammettere che essa possa essere intesa, in senso lato; ove, cioè, la qualificazione dell'azione pubblica possa intendersi estesa all'azione dell'ausiliare nominato dal giudice tutelare - nell'opinione pubblica dei cittadini.

5.4.1. Parimenti, assunta la conoscenza dei fatti da parte dei danneggiati civili (le sorelle della convenuta), non si può presumere l'esistenza di un danno all'immagine, potendo questi soggetti ritenere con apprezzamento l'efficienza e tempestività dell'azione punitiva dell'Amministrazione.

5.4.2. Quanto alla supposta lesione all'interno, nei confronti, cioè, dei soggetti impiegati all'interno dell'Amministrazione, ritiene questa Corte che la condotta di un soggetto privato, estraneo al sistema pubblico e coinvolto - in ragione di principi solidaristici, per esclusivi motivi di prossimità familiare e, sovente, per mancanza di alternative - nell'assunzione di un ruolo "pubblicistico", non possa, salva, beninteso, prova puntuale da parte del requirente (nella specie non offerta), incidere negativamente sull'operato degli altri dipendenti dell'Amministrazione danneggiata, ben consapevoli della chiarissima distinzione e separazione dei ruoli.

Detto in altri termini, appare ragionevole ritenere che il privato nominato tutore o curatore non venga in alcun modo percepito come un intraneus, un componente della stessa Amministrazione danneggiata, la cui condotta sia ritenuta sintomatica della decadenza o inefficienza dell'Amministrazione stessa.

Non si vuole sostenere che il tutore non sia un pubblico ufficiale o non sia legato alla P.A. da un rapporto di servizio, si vuole significare, invece, che tale legame è di carattere meramente organizzatorio, non potendosi assumere che il privato sia da considerare, esso stesso, quale pubblico dipendente appartenente alla stessa P.A. Non si ritiene, in altri termini, che la condotta della convenuta possa - nella specie - aver generato, all'interno dell'Amministrazione della giustizia, un fenomeno di sfiducia nell'operatività dell'apparato tale da compromettere, in qualche modo, l'ordinario e corretto funzionamento del sistema giustizia.

6. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea non può essere accolta.

7. Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.