Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 30 gennaio 2026, n. 642

Presidente: Gaviano - Estensore: Di Lorenzo

FATTO E DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 793 dell'11 dicembre 2025 con la quale il Comune di Poggiomarino ha annullato, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, la determina dirigenziale n. 230 del 7 aprile 2025 di aggiudicazione disposta in favore della ricorrente stessa, relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto "lavori di realizzazione di un parco urbano all'interno dell'area di proprietà comunale in Via P.V. Marone".

Rilevato che parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato adducendo, in primo luogo, la mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento di autotutela, censura cui l'Amministrazione resistente ha opposto che la comunicazione non fosse dovuta in ragione del carattere asseritamente evidente ed oggettivo dei vizi di legittimità per il quali è stato disposto l'annullamento d'ufficio.

Ritenuto che il provvedimento di annullamento d'ufficio abbia contenuto discrezionale, in ragione, tra l'altro, della valutazione in ordine all'interesse pubblico specifico ad esercitare l'autotutela e in ordine alla considerazione dell'affidamento maturato.

Ritenuto che, con particolare riferimento all'esercizio dell'autotutela sul provvedimento di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, «L'Amministrazione, che intenda procedere in autotutela al riesame del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale si era concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, è tenuta ad adempiere alla prescrizione imposta dall'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell'aggiudicatario, la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca» (C.d.S., Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2456; conf. C.d.S., Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273).

Considerato inoltre che, con specifico riguardo all'esercizio dell'autotutela su atti di indizione di gare ad evidenza pubblica, «Con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione» (C.d.S., Sez. V, 29 marzo 2011, n. 1922).

Ritenuto pertanto che, nella fattispecie concreta in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento di autotutela, e che, anche in ragione delle censure articolate dalla ricorrente, non può reputarsi dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Ritenuto quindi che l'atto impugnato sia illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento, e vada pertanto annullato, con il logico assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Osservato, infine, che le spese di lite possono essere compensate in virtù della particolarità della questione e dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di annullamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.