Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 29 gennaio 2026, n. 442

Presidente: Nunziata - Estensore: De Vita

FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 27 giugno 2025 e depositato il 2 luglio successivo, la ricorrente Scognamiglio s.r.l. ha chiesto l'annullamento della determina del Direttore generale di A.R.I.A. s.p.a. n. 392 del 12 maggio 2025, con la quale si è disposta l'aggiudicazione della procedura di gara «ARIA - 2024 - 015 Deflussori ed Elastometri "Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/23 per la conclusione di una Convenzione per ciascun lotto, finalizzata alla fornitura di deflussori ed elastometri e servizi connessi ed opzionali, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/06 e ss. mm. ii."», limitatamente al lotto 22, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, domandando di conseguenza la rettifica della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui, con riferimento al lotto 22, ha determinato la sua esclusione dalla procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione, nonché la correlata assegnazione dell'aggiudicazione in proprio favore.

Con determinazione n. 519 del 23 maggio 2024, oggetto di successive rettifiche, A.R.I.A. s.p.a. ha indetto una procedura aperta per la fornitura di "Deflussori ed Elastomeri" in favore degli enti del Servizio sanitario regionale, suddivisa in 33 lotti; la gara, avente un valore complessivo pari ad euro 39.890.008,38201, IVA esclusa, sarebbe stata aggiudicata per ciascun lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione e offerta anche per il lotto 22 (oltre che per i lotti 21 e 23, estranei tuttavia alla presente controversia). Con provvedimento del 12 dicembre 2024, l'operatore ricorrente è stato escluso dalla gara. Con nota del 12 maggio 2025, il R.U.P., preso atto dei risultati delle attività valutative della Commissione giudicatrice, ha formulato la proposta di aggiudicazione (anche) per il lotto 22, oggetto della presente controversia; al primo posto si è classificata Tecnica Scientifica Service s.r.l., con un totale di 84,42 punti, seguita da ALEA s.r.l., con un totale di 81,50 punti, e da Baxter s.p.a., con un totale di 64,19 punti. Quindi, con determinazione n. 392 del 12 maggio 2025, il Direttore generale di A.R.I.A. s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione in favore di Tecnica Scientifica Service s.r.l. Con una pluralità di istanze di accesso - datate 20 dicembre 2024, 1° aprile 2025, 14 maggio 2025 e 22 maggio 2025 -, la ricorrente Scognamiglio ha chiesto alla stazione appaltante l'ostensione degli atti di gara, che sono stati trasmessi a mezzo p.e.c. alla parte istante (soltanto) in data 29 maggio 2025. Attraverso l'esame della documentazione di gara, la ricorrente avrebbe accertato l'illegittimità della propria esclusione dalla procedura, nonché l'erroneità del procedimento che ha condotto all'aggiudicazione del lotto 22 in favore di Tecnica Scientifica Service s.r.l.

Pertanto, ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, la violazione del regolamento U.E. 2017/745, emendato dal regolamento U.E. 2023/607, la violazione del giusto procedimento di legge, il difetto di istruttoria, l'erroneità dell'istruttoria tecnica e l'inesistenza dei presupposti per l'ammissione di ALEA s.r.l.

Sono stati poi dedotti la violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione del giusto procedimento di legge, la violazione della tabella prodotti di gara (pag. 48), l'erroneità dell'istruttoria tecnica, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta, il contrasto con i procedimenti e l'inesistenza dei presupposti per l'aggiudicazione.

Infine, sono stati dedotti l'ulteriore violazione della tabella prodotti di gara e loro valutazione, la violazione del giusto procedimento di legge, l'erroneità dell'istruttoria tecnica, il travisamento dei fatti, l'illogicità manifesta e l'inesistenza dei presupposti per l'aggiudicazione.

Si sono costituite in giudizio l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. s.p.a., ALEA s.r.l. Medical & Diagnostics Solutions e Tecnica Scientifica Service s.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso; in particolare, la difesa di A.R.I.A. ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di legittimazione passiva, stante la non tempestivamente gravata esclusione di Scognamiglio dalla procedura de qua.

Con l'ordinanza n. 860/2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 novembre 2025 e depositato il 4 dicembre successivo, la ricorrente Scognamiglio ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, avendo appreso la sussistenza di altre ragioni di esclusione a carico dell'aggiudicataria Tecnica Scientifica Service s.r.l.

Sono stati perciò dedotti la violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione del giusto procedimento di legge, la violazione del capitolato speciale di gara, la violazione degli artt. 19 e 47 del d.lgs. n. 445 del 2000, la violazione di norme tecniche, il difetto di istruttoria e l'inesistenza dei presupposti per l'ammissione di Tecnica Scientifica Service alla gara.

3. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente Scognamiglio ha replicato all'eccezione di inammissibilità dei ricorsi formulata dalla difesa di A.R.I.A., deducendone l'infondatezza, e ha insistito per l'accoglimento dei gravami.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere ritenuta l'ammissibilità dei documenti riprodotti nel corpo della memoria tempestivamente depositata dalla difesa di A.R.I.A. in data 2 gennaio 2026, poiché sebbene sia decorso il termine, stabilito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., di venti giorni liberi per il deposito dei documenti (avente scadenza il 24 dicembre 2025), ciò non lede i diritti di difesa della controparte, atteso che, nella descritta ipotesi, gli atti in questione perdono la loro connotazione di autonomi documenti per divenire frammenti dello scritto difensivo, con la conseguenza che i medesimi assumono la valenza di affermazioni di parte, nei cui confronti l'avversario può sempre muovere, purché nel rispetto di termini processuali, tutte le più opportune contestazioni (cfr. C.d.S., VI, 17 febbraio 2021, n. 1457).

2. Sempre in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi formulata dalla difesa di A.R.I.A. s.p.a.

2.1. L'eccezione è fondata.

Va premesso, che in data 12 dicembre 2024 la ricorrente Scognamiglio è stata esclusa dalla procedura de qua per il mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo stabilito dalla lex specialis di gara (pari a 42 punti: cfr. par. 18 del disciplinare di gara, all. 21 al ricorso). Nella specie, tramite p.e.c. inviata in pari data, è stato comunicato alla ricorrente che «al termine della valutazione effettuata, si rileva che il punteggio totale conseguito è pari a 38,44 punti: si dispone pertanto l'esclusione dell'offerta dal Lotto [22] in quanto non viene raggiunta la soglia di 42 punti prevista dal Disciplinare a pag. 48: "Verrà escluso dalla presente procedura il concorrente che consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti"» (all. 1 e 2 di A.R.I.A.).

A seguito della ricezione di tale provvedimento di esclusione, lo stesso non è stato mai impugnato, nemmeno attraverso i ricorsi oggetto di scrutinio (soltanto il secondo motivo del ricorso introduttivo menziona tale provvedimento di esclusione, deducendone l'illegittimità).

Per tale ragione l'esclusione è divenuta definitiva, a nulla rilevando che la medesima ricorrente nelle date 20 dicembre 2024, 1° aprile 2025, 14 maggio 2025 e 22 maggio 2025 ha formulato una serie di istanze di accesso agli atti gara (tuttavia, non depositate in atti), poiché le predette domande non erano finalizzate a conoscere le ragioni dell'attribuzione di un punteggio insufficiente nel lotto 22, ma chiedevano l'ostensione soltanto delle offerte delle società controinteressate e si riferivano anche ai lotti 21 e 23, dove nessuna esclusione era stata disposta a carico della Scognamiglio. Peraltro, l'istanza del 20 dicembre 2024 (e anche quella del 1° aprile 2025) non è stata affatto riscontrata dalla stazione appaltante e per tale ragione ciò avrebbe imposto alla parte istante l'avvio di un'azione in sede giurisdizionale, al fine di non decadere dalla possibilità di impugnare l'esclusione. In tal senso, deve richiamarsi la condivisibile giurisprudenza che fa decorrere il termine di impugnazione degli atti di gara connotati da lesività dalla conoscenza effettiva del contenuto dei predetti atti, con la specificazione che la tempestiva proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara - formulata nei quindici giorni dalla comunicazione dell'evento pregiudizievole - determina la dilazione temporale dei termini di impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti (cfr. Corte cost., sent. n. 204 del 2021; C.d.S., Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12; V, 27 marzo 2024, n. 2882; V, 15 marzo 2023, n. 2736; III, 1° agosto 2022, n. 6750; V, 22 luglio 2022, n. 6448; III, 15 marzo 2022, n. 1792; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 settembre 2024, n. 2520; IV, 12 aprile 2024, n. 1083); risulta ovvio corollario del richiamato orientamento la circostanza che tale dilazione temporale non opera laddove il diniego di accesso espresso o tacito si dovesse consolidare, perché non contestato, a sua volta, in sede giurisdizionale.

2.2. La definitività dell'esclusione non consente quindi al soggetto estromesso dalla procedura selettiva di contestare successivamente l'aggiudicazione della medesima gara, stante la carenza di legittimazione attiva del citato operatore.

Difatti, coloro che non hanno partecipato alla procedura, oppure ne sono stati esclusi, come avvenuto nella specie, non hanno alcun titolo di legittimazione a impugnare l'esito della selezione e a dedurre illegittimità dell'aggiudicazione (cfr. C.G.U.E., X, 9 febbraio 2023, C-53/2022; C.d.S., V, 3 novembre 2020, n. 6788; T.A.R. Campania, Napoli, II, 31 gennaio 2025, n. 856; I, 14 settembre 2023, n. 5075; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 febbraio 2023, n. 311).

Il predetto indirizzo è stato a più riprese confermato dalla giurisprudenza, evidenziandosi che "legittimato ad impugnare l'esito di una gara pubblica è solamente colui che vi abbia partecipato, in ragione della vantata posizione differenziata con il potere pubblico derivante proprio dalla partecipazione; diversamente, l'operatore del settore rimasto estraneo [, a cui deve assimilarsi quello escluso,] non può vantare la medesima legittimazione a ricorrere in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato, alla caducazione dell'intera selezione nell'ottica di un'eventuale partecipazione futura in sede di riedizione della gara corrispondente ad una volontà del tutto ipotetica e priva di oggettivi riscontri e, quindi, in contrasto con le esigenze di celerità e certezza dei rapporti di diritto pubblico particolarmente avvertite in un settore così rilevante come quello dell'affidamento dei contratti pubblici" (C.d.S., VII, 28 dicembre 2022, n. 11519; anche, C.d.S., Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 luglio 2025, n. 2516).

2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la definitiva e inoppugnata esclusione della ricorrente Scognamiglio dalla gara relativa al lotto 22, la rende priva di legittimazione a contestare l'aggiudicazione della medesima selezione in favore di Tecnica Scientifica Service s.r.l.

3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

4. Le spese, da porre a carico della parte ricorrente in applicazione del criterio di soccombenza, vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.

Condanna la ricorrente Scognamiglio s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.R.I.A. s.p.a., di ALEA s.r.l. e di Tecnica Scientifica Service s.r.l. nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (euro 6.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.