Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 5 febbraio 2026

Presidente: Biltgen - Relatore: Gervasoni

«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) - Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell'ambiente - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3 - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 - Divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia - Validità - Libera circolazione delle merci - Articoli 34 TFUE e 114 TFUE - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Libertà d'impresa - Articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Nelle cause riunite C‑364/24 e C‑393/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 14 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 17 maggio 2024, e dal Tribunale di Udine (Italia), con ordinanza del 7 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2024, nei procedimenti Giorgio Fidenato, in proprio nonché quale titolare dell'azienda agricola In Trois, contro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nei confronti di: WX, in proprio nonché quale titolare dell'azienda agricola Li Pocis di WX, nonché Giorgio Fidenato, in proprio nonché quale titolare dell'azienda agricola In Trois, contro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

[...]

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla valutazione della validità degli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 (GU 2015, L 68, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2001/18»), nonché sulla validità e sull'interpretazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (GU 2016, L 60, pag. 90), alla luce dell'articolo 3 TUE, degli articoli 2, 3, 18, 26, da 34 a 36 TFUE, dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, degli articoli 16, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dei principi di non discriminazione e di proporzionalità nonché dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra il sig. Giorgio Fidenato, un imprenditore agricolo, e le autorità italiane in merito all'attuazione di misure di distruzione e interramento di piante di mais geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (in prosieguo: il «mais OGM MON 810») e all'irrogazione al sig. Fidenato di una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR 50 000 per aver avviato una coltivazione di tali piante.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi che figurano in allegato a tale accordo (in prosieguo: gli «accordi OMC»).

Diritto dell'Unione

Direttiva 2001/18

4. L'articolo 1 della direttiva 2001/18, intitolato «Scopo», dispone quanto segue:

«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando

- si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati [in prosieguo: gli "OGM"] a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità,

- si immettono in commercio all'interno della Comunità [OGM] come tali o contenuti in prodotti».

5. L'articolo 4 della direttiva in parola, recante il titolo «Obblighi generali», così recita:

«1. Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C.

(...)».

6. L'articolo 22 della suddetta direttiva, intitolato «Libera circolazione», così dispone:

«Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva».

7. L'articolo 23 della stessa direttiva, intitolato «Clausola di salvaguardia», dispone come segue:

«1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio.

Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in commercio, e l'informazione del pubblico.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione [europea] e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione debbano essere modificate o l'autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni comunicate dallo Stato membro è adottata una decisione sulla misura adottata da tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Per il calcolo del termine di sessanta giorni non sono computati i periodi di tempo durante i quali la Commissione è in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al notificante oppure è in attesa del parere del comitato scientifico o dei comitati scientifici da essa consultati. Il periodo di tempo durante il quale la Commissione è in attesa del parere del comitato scientifico o dei comitati scientifici consultati non supera i sessanta giorni.

Analogamente, non è computato il tempo impiegato dal Consiglio per deliberare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2».

8. L'articolo 26 ter della direttiva 2001/18, intitolato «Coltivazione», prevede quanto segue:

«1. Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione. Tale richiesta è comunicata alla Commissione al più tardi entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva oppure dal ricevimento del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento [n. 1829/2003]. La Commissione presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica la richiesta per via elettronica.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione, il notificante/richiedente può adeguare o confermare l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale.

In mancanza di conferma, l'ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza nell'autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, nella decisione emessa conformemente all'articolo 19 della presente direttiva, nonché nella decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del regolamento [n. 1829/2003].

L'autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, la decisione emessa conformemente all'articolo 19 della presente direttiva, nonché la decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del regolamento [n. 1829/2003], sono quindi emesse sulla base dell'ambito di applicazione geografico modificato della notifica/domanda.

Laddove la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva oppure dopo il ricevimento del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento [n. 1829/2003], il termine per l'emissione dell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 15 della presente direttiva o, a seconda del caso, il termine per la presentazione al comitato di un progetto di decisione da adottare di cui agli articoli 7 e 19 del regolamento [n. 1829/2003] sono prorogati una sola volta di 15 giorni indipendentemente dal numero di Stati membri che presentano tale richiesta.

3. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/richiedente ha confermato l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento [n. 1829/2003], a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a:

a) obiettivi di politica ambientale;

b) pianificazione urbana e territoriale;

c) uso del suolo;

d) impatti socio-economici;

e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis;

f) obiettivi di politica agricola;

g) ordine pubblico.

Tali motivazioni possono essere addotte individualmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione prevista dalla lettera g) che non può essere utilizzata individualmente, a seconda delle circostanze particolari dello Stato membro, della regione o dell'area in cui si applicano dette misure ma, in ogni caso, non devono contrastare con la valutazione di rischio ambientale effettuata a norma della presente direttiva o del regolamento [n. 1829/2003].

4. Uno Stato membro che intende adottare misure a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmette preventivamente alla Commissione un progetto di tali misure e le corrispondenti motivazioni addotte. Tale comunicazione può avvenire prima del completamento della procedura di autorizzazione di un OGM a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento [n. 1829/2003]. Nel corso di un periodo di 75 giorni dalla data di tale comunicazione:

a) lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare e dall'attuare tali misure;

b) lo Stato membro interessato assicura che gli operatori si astengano dal piantare l'OGM o gli OGM interessati; e

c) la Commissione può formulare le osservazioni che ritiene opportune.

Alla scadenza del periodo di 75 giorni di cui al primo comma, lo Stato membro interessato può, per tutta la durata dell'autorizzazione e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'autorizzazione dell'Unione, adottare misure nella forma originariamente proposta o in una versione modificata al fine di tenere conto delle osservazioni non vincolanti ricevute dalla Commissione. Tali misure sono comunicate senza indugio alla Commissione, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione.

Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori.

5. Qualora uno Stato membro desideri che tutto il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi del paragrafo 2, può fare una richiesta a tal fine all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione scritta a norma della presente direttiva o alla Commissione se l'OGM è stato autorizzato a norma del regolamento [n. 1829/2003]. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione scritta o la Commissione, a seconda dei casi, modifica di conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione o della decisione di autorizzazione.

6. Ai fini dell'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione di un OGM ai sensi del paragrafo 5:

a) per un OGM autorizzato a norma della presente direttiva, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione scritta modifica di conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione e informa la Commissione, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione una volta completata la modifica;

b) per un OGM che è stato autorizzato a norma del regolamento [n. 1829/2003], la Commissione modifica di conseguenza la decisione di autorizzazione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. La Commissione informa di conseguenza gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

7. Qualora uno Stato membro abbia revocato misure adottate ai sensi dei paragrafi 3 e 4, ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

8. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti».

9. Ai sensi dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18, rubricato «Misure transitorie»:

«1. Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un'autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del regolamento [n. 1829/2003] anteriormente al 2 aprile 2015. La Commissione presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e agli altri Stati membri.

2. Qualora una notifica/domanda sia pendente e il notificante/richiedente non abbia confermato l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza. L'autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, la decisione emessa conformemente all'articolo 19 della presente direttiva, nonché la decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del regolamento [n. 1829/2003], sono quindi emesse sulla base dell'ambito di applicazione geografico modificato della notifica/domanda.

3. Qualora l'autorizzazione sia già stata concessa e il titolare dell'autorizzazione non abbia confermato l'ambito geografico dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorizzazione è modificata di conseguenza. Per un'autorizzazione scritta a norma della presente direttiva, l'autorità competente modifica di conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione e informa la Commissione, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione una volta completata la modifica. Per un'autorizzazione a norma del regolamento [n. 1829/2003], la Commissione modifica di conseguenza la decisione di autorizzazione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. La Commissione informa di conseguenza gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

4. Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se un notificante/richiedente o, a seconda dei casi, un titolare di autorizzazione ha confermato l'ambito geografico della sua domanda iniziale o, se del caso, della sua autorizzazione, si applica mutatis mutandis l'articolo 26 ter, paragrafi da 3 a 8.

5. Il presente articolo lascia impregiudicata la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati autorizzati che siano stati piantati legalmente prima che la coltivazione dell'OGM fosse limitata o vietata nello Stato membro.

6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati come tali o contenuti in prodotti».

10. L'articolo 33 della direttiva 2001/18, intitolato «Sanzioni», è così formulato:

«Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive».

Direttiva 2015/412

11. I considerando da 6 a 8, 16 e 27 della direttiva 2015/412 enunciano quanto segue:

«(6) L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione condotto principalmente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (...).

(7) Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell'articolo 23 della direttiva [2001/18] e dell'articolo 34 del regolamento [n. 1829/2003] sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. Altri Stati membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l'ambiente.

(8) In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva [2001/18] per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(16) Le limitazioni o i divieti adottati ai sensi della presente direttiva dovrebbero riguardare la coltivazione, e non la libera circolazione e l'importazione, di sementi e materiale di propagazione vegetale geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e dei prodotti del loro raccolto, e dovrebbero inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto riguarda il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, il principio di proporzionalità e l'articolo 34, l'articolo 36 e l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

(...)

(27) L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva [2001/18] lascia impregiudicati l'articolo 23 di tale direttiva e l'articolo 34 del regolamento [n. 1829/2003]».

Decisione di esecuzione 2016/321

12. Con la decisione di esecuzione 2016/321, fondata sulla direttiva 2001/18 e, in particolare, sull'articolo 26 quater, paragrafo 3, la Commissione, conformemente a tale articolo, ha preso atto delle richieste con le quali 19 Stati membri, tra cui la Repubblica italiana, hanno chiesto, in forza di tale disposizione, che la coltivazione del mais OGM MON 810 fosse vietata in tutto il loro territorio o in parte di esso. Il titolare dell'autorizzazione, al quale tali richieste erano state presentate, non ha chiesto la conferma dell'ambito geografico iniziale della sua autorizzazione e ha quindi acconsentito alla modifica di quest'ultima.

Regolamento n. 1829/2003

13. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, rubricato «Misure d'emergenza»:

«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'[Autorità europea per la sicurezza alimentare] formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1)]».

Diritto italiano

14. L'articolo 35 bis del decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 224 - Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GURI n. 194, del 22 agosto 2003), come modificato dal decreto legislativo del 14 novembre 2016, n. 227 (GURI n. 288, del 10 dicembre 2016) (in prosieguo: il «decreto legislativo 224/2003»), intitolato «Sanzioni relative al Titolo III-bis», così dispone:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 000 a euro 75 000 chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:

(1) l'autorizzazione concessa dalla [Commissione], ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento [n. 1829/2003];

(2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva [2001/18];

(3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6;

c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑364/24

15. Il sig. Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola In Trois, con sede in Arba, in provincia di Pordenone (Italia), ha avviato, nell'anno di semina 2021, una coltivazione di piante di mais OGM MON 810.

16. In data 8 settembre 2021 veniva effettuato un sopralluogo per verificare la presenza di OGM sui terreni del sig. Fidenato. In tale occasione, quest'ultimo ha dichiarato di aver effettuato semine di mais OGM esclusivamente a scopo di ricerca e che tale prassi sarebbe proseguita «fino a quando la questione della legittimità della Direttiva [2015/412] non sarà posta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci in merito».

17. Con provvedimento del 14 ottobre 2021, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Italia) ha rammentato all'interessato che, in forza della decisione di esecuzione 2016/321, la coltivazione del mais OGM MON 810 era vietata nel territorio degli Stati membri che avevano fatto richiesta in tal senso, tra i quali la Repubblica italiana, e gli ha ordinato, sulla base dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 224/2003, di procedere alla distruzione entro cinque giorni, mediante trinciatura e interramento, delle colture di tale varietà di mais che aveva illecitamente posto in essere, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

18. Poiché il sig. Fidenato non ha dato esecuzione a tale ingiunzione, il 19 ottobre 2021 alcuni agenti del Corpo forestale dello Stato (Italia) hanno proceduto essi stessi all'abbattimento delle colture di cui trattasi.

19. Il sig. Fidenato ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 14 ottobre 2021 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia), nell'ambito del quale ha sostenuto, in particolare, che l'ingiunzione di distruzione delle colture e di ripristino dello stato dei luoghi che gli era stata rivolta era illegittima in quanto adottata sulla base di norme a loro volta contrarie al diritto primario dell'Unione. Inoltre, a suo avviso, l'esistenza di un'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del regolamento n. 1829/2003, presupporrebbe che il prodotto OGM di cui trattasi non presenti alcun pericolo concreto di danno per la salute o l'ambiente. Sarebbe quindi incomprensibile che il legislatore dell'Unione abbia consentito che, su semplice richiesta di uno Stato membro, l'ambito geografico di tale autorizzazione possa subire modificazioni senza che tale Stato debba fornire una qualsivoglia giustificazione al riguardo.

20. Poiché tale ricorso è stato respinto, il sig. Fidenato ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.

21. Tale giudice si chiede se la possibilità offerta agli Stati membri dagli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18 di ottenere il divieto di coltivazione di OGM sul loro territorio, senza che tali Stati membri debbano fornire, a tal fine, una qualsiasi giustificazione o prova di un pericolo concreto che il prodotto OGM di cui trattasi, avendo ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, potrebbe costituire per la salute o per l'ambiente, sia conforme al diritto primario dell'Unione, in particolare alle libertà fondamentali del mercato interno, come interpretate dalla Corte nella sua sentenza del 13 settembre 2017, Fidenato e a. (C‑111/16, EU:C:2017:676), nonché nella sua ordinanza del 23 novembre 2017, Fidenato e a. (C‑107/16, EU:C:2017:900), e, più in generale, al principio di proporzionalità. Esso ritiene che tali articoli 26 ter e 26 quater contraddicano altre disposizioni di tale direttiva, più precisamente i suoi articoli 22 e 23, e che l'eventuale invalidità dei suddetti articoli 26 ter e 26 quater potrebbe inficiare la validità della decisione di esecuzione 2016/321.

22. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1) [S]e gli articoli 26 ter e 26 quater della [direttiva 2001/18] siano conformi all'articolo 34 del Regolamento n. 1829/2003, all'articolo 3 del TUE, agli articoli 2, 3, 26, 34, 35, e 36 del TFUE, agli articoli 16 e 52 della [Carta];

(2) in caso di risposta negativa al quesito che precede: se la decisione di esecuzione [2016/321], adottata sulla base dell'articolo 26 quater della [direttiva 2001/18], per effetto della accertata non conformità di tale articolo rispetto alle superiori norme del TUE e del TFUE, possa essere disapplicata dal giudice del rinvio o dichiarata inefficace».

Causa C‑393/24

23. Con un'ordinanza‑ingiunzione del 19 giugno 2023 del Direttore della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (Italia) del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (Italia), adottata sulla base dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 224/2003, al sig. Fidenato sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale di EUR 50 000 per aver violato il divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia. Tali sanzioni amministrative riguardavano per metà la semina di tale varietà di mais coltivata nella provincia di Udine (Italia) e, per l'altra metà, la semina di detta varietà di mais coltivata nella provincia di Pordenone (Italia).

24. Il sig. Fidenato ha adito il Tribunale di Udine (Italia) con un ricorso in opposizione a tale ordinanza‑ingiunzione, nella parte in cui verte sulla somma di EUR 25 000 corrispondente alla sanzione amministrativa inflittagli per la semina di mais OGM MON 810 coltivato in tale provincia. Un ricorso analogo è stato proposto dall'interessato dinanzi al Tribunale di Pordenone (Italia) per quanto riguarda la somma di EUR 25 000 corrispondente alla sanzione amministrativa inflittagli per la semina della citata varietà di mais coltivata in tale altra provincia.

25. Nell'ambito del ricorso con cui è stato adito, il Tribunale di Udine, giudice del rinvio, si interroga sulla validità degli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18 alla luce, in particolare, delle norme del diritto primario dell'Unione in materia di libera circolazione delle merci, di libertà d'impresa e di non discriminazione, nonché degli accordi OMC. Esso rileva, in particolare, che l'articolo 22 della direttiva 2001/18 prevede che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti di tale direttiva. Esso si chiede altresì se la decisione di esecuzione 2016/321 potesse essere adottata sul fondamento dell'articolo 114 TFUE, che riguarda le misure intese a migliorare il funzionamento del mercato interno.

26. Per il caso di invalidità degli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18, il giudice del rinvio si interroga sul modo in cui occorrerebbe interpretare il divieto posto dalla decisione di esecuzione 2016/321, che gli appare poco chiaro e che, a suo avviso, non menziona i motivi sui quali si fonda la modifica dell'ambito geografico dell'autorizzazione relativa al mais OGM MON 810. Esso si interroga altresì sulla validità di tale decisione e si chiede se le decisioni adottate in forza dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18 debbano essere sorrette dalle medesime motivazioni previste dall'articolo 26 ter, paragrafo 3, di tale direttiva.

27. In tali circostanze, il Tribunale di Udine ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(...)

1) Se le disposizioni della Direttiva [2015/412], che inserisce gli articoli 26 ter e 26 quater nella [direttiva 2001/18], con possibilità per gli Stati Membri "(...) di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione (...)", e la conseguente Decisione [di esecuzione 2016/321], siano conformi al principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, al principio di proporzionalità e all'articolo 34, [al]l'articolo 36 e [al]l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

2) Se le disposizioni della Direttiva [2015/412], che inserisce gli articoli 26 ter e 26 quater nella Direttiva [2001/18], con possibilità per gli Stati Membri "(...) di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione (...)", e la conseguente Decisione [di esecuzione 2016/321], siano conformi agli articoli 16 e 52 della Carta (...).

3) Se le disposizioni della Direttiva [2015/412], che inserisce gli articoli 26 ter e 26 quater nella Direttiva [2001/18], con possibilità per gli Stati Membri "(...) di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione (...)" e la conseguente Decisione [di esecuzione 2016/321], siano conformi all'articolo 18 TFUE e [all']articolo 21 [della] Carta (...), essendo il principio di non discriminazione un pilastro dell'UE.

In caso affermativo: (...)

4) se la Decisione [di esecuzione 2016/321] debba essere interpretata nel senso che siano consentite e conformi al TUE e al TFUE richieste di limitazioni al diritto di coltivazione delle sementi di mais OGM MON 810 solo per le motivazioni indicate nella direttiva [2001/18] all'articolo 26 ter, comma terzo, lettere dalla a) alla g) ovvero siano state consentite, con la disciplina transitoria dell'articolo 26 quater della direttiva [2001/18], anche per motivazioni diverse, anche di natura economica, anche difformi da Stato a Stato.

(...)

5) se sia quindi valida, alla luce di tutto il complesso di norme che disciplina gli OGM nel mercato unico europeo, la decisione [di esecuzione 2016/321] e non osti a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

28. Per quanto riguarda la ricevibilità delle questioni sollevate, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 22 ottobre 2024, Kolin Ingegnaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36).

29. La situazione è diversa solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti dal giudice nazionale non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte [v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal Tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 65 e giurisprudenza citata].

30. In tale contesto, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere respinta, in particolare, qualora appaia in modo manifesto che il procedimento previsto all'articolo 267 TFUE è stato sviato dal suo scopo e mira, in realtà, a indurre la Corte a statuire mediante una controversia fittizia (v., in tal senso, sentenze dell'8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, EU:C:1990:386, punto 23, nonché del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 22).

31. Per quanto riguarda, in primo luogo, la realtà effettiva dei procedimenti principali, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑364/24 risulta che il sig. Fidenato ha indicato che intendeva proseguire la semina di mais OGM MON 810, a scopo di ricerca, fino a quando la Corte non si fosse pronunciata sulla legittimità della direttiva 2015/412. Il Parlamento europeo ne deduce che le controversie principali sono state completamente inventate dall'interessato e che le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dichiarate irricevibili per tale motivo.

32. Tuttavia, dagli elementi di cui dispone la Corte non risulta in modo manifesto che le parti nel procedimento principale si siano previamente accordate per indurre la Corte a pronunciarsi mediante una controversia fittizia, a differenza di quanto avveniva nella causa all'origine della sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302) (v., per analogia, sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 22, nonché del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 22). Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, non risulta che il sig. Fidenato abbia agito di concerto con le autorità nazionali, che gli hanno inflitto sanzioni amministrative la cui esistenza è pacifica.

33. Per quanto concerne, in secondo luogo, i dubbi espressi dal governo francese quanto alla pertinenza delle questioni sollevate, nella parte in cui riguardano la validità dell'articolo 26 ter e dell'articolo 26 quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18, alla luce dell'oggetto dei procedimenti principali, dagli elementi sottoposti alla Corte risulta che la misura di divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 di cui trattasi nel procedimento principale, che riguardava un'autorizzazione già concessa, è stata adottata sulla base delle disposizioni transitorie dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva. Tali questioni sono quindi irricevibili nella parte in cui vertono sull'articolo 26 ter di detta direttiva, nonché sull'articolo 26 quater, paragrafi 2 e 4, della stessa, che, sulla base degli elementi di cui dispone la Corte, non sembrano applicabili ai procedimenti principali.

34. Per quanto riguarda infine, in terzo luogo, il contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, recepita nell'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte, l'esigenza di giungere a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre, è indispensabile che, come enunciato all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6, nonché del 1º agosto 2025, Tiberis Holding, C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 30 e giurisprudenza citata).

35. Nel caso di specie, i governi italiano ed ellenico sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale non contengono tutte le indicazioni richieste dall'articolo 94 del regolamento di procedura. In particolare, nella causa C‑393/24, il governo italiano sostiene che il giudice del rinvio non illustra in modo specifico i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità degli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18.

36. Occorre tuttavia constatare che, nonostante una motivazione talvolta succinta su taluni aspetti, le domande di pronuncia pregiudiziale contengono, nel loro complesso, indicazioni sufficienti per consentire alla Corte di rispondere utilmente alle questioni sollevate. Così non è solo per quanto riguarda la conformità agli articoli 2 e 3 TFUE delle disposizioni la cui validità è messa in dubbio, in quanto il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 non indica, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, in che modo il meccanismo istituito dalla direttiva 2015/412 potrebbe essere contrario a tali articoli.

37. Da quanto precede risulta che le questioni sollevate sono irricevibili nella parte in cui vertono sull'articolo 26 ter e sull'articolo 26 quater, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/18, nonché sulla valutazione della validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva alla luce degli articoli 2 e 3 TFUE.

Nel merito

38. In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2015/412 ha istituito, agli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18, un meccanismo, che può svolgersi in due modi distinti, che consente agli Stati membri di limitare o vietare, in tutto il loro territorio o in parte di esso, la coltivazione di OGM.

39. Da un lato, in forza dell'articolo 26 ter, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, ogni Stato membro può, nel corso della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di un determinato OGM, richiedere che la coltivazione di tale OGM sia esclusa in tutto il suo territorio o in parte di esso. Tale richiesta è comunicata dalla Commissione al notificante/richiedente l'autorizzazione, nonché agli altri Stati membri, e messa a disposizione del pubblico. In mancanza di conferma entro 30 giorni, da parte del notificante/richiedente, dell'ambito geografico dell'autorizzazione quale inizialmente richiesto da quest'ultimo, la modifica di tale ambito geografico è attuata dalla Commissione conformemente alla richiesta dello Stato membro interessato.

40. Dall'altro lato, qualora uno Stato membro non abbia presentato alcuna richiesta nel corso della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di un OGM o il notificante/richiedente abbia confermato l'ambito geografico della sua domanda iniziale, ciascuno Stato membro può, in forza dell'articolo 26 ter, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2001/18, adottare una misura di divieto o di restrizione della coltivazione, in tutto il suo territorio o in parte di esso, di un OGM o di un gruppo di OGM. Le misure di cui trattasi devono essere conformi al diritto dell'Unione, motivate, proporzionate, non discriminatorie e devono rispondere a uno o più fattori imperativi come quelli elencati all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), di tale direttiva. Esse possono essere adottate solo al termine di una procedura preliminare che consenta alla Commissione di presentare le sue osservazioni e devono essere comunicate a quest'ultima, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione.

41. Il meccanismo previsto all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18 è ripreso, in sostanza, all'articolo 26 quater di tale direttiva, recante misure transitorie, che consentiva agli Stati membri, tra il 2 aprile 2015 e il 3 ottobre 2015, di richiedere, a seconda dei casi, la modifica dell'ambito geografico di una domanda di autorizzazione anteriore al 2 aprile 2015 o di un'autorizzazione concessa prima di tale data.

Sulla prima questione nella causa C‑364/24 nonché sulle questioni dalla prima alla terza e sulla prima parte della quinta questione nella causa C‑393/24, nella parte in cui vertono sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18

42. Con la prima questione nella causa C‑364/24, le questioni dalla prima alla terza e la prima parte della quinta questione nella causa C‑393/24, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, alla Corte se l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 sia conforme al diritto primario dell'Unione, e più precisamente all'articolo 3 TUE, agli articoli 18, 26, da 34 a 36, 114 e all'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, agli articoli 16, 21 e 52 della Carta nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 3 TUE, degli articoli 26, da 34 a 36 e dell'articolo 114 TFUE nonché del principio di proporzionalità

43. I giudici del rinvio si interrogano, in primo luogo, sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce delle norme di diritto primario che disciplinano il funzionamento del mercato interno, e più in particolare della libertà di circolazione delle merci.

44. Poiché l'articolo 3 TUE e l'articolo 26 TFUE sono menzionati dal giudice del rinvio nella causa C‑364/24 solo nella misura in cui ricordano che l'Unione si fonda sull'instaurazione del mercato interno, essi non richiedono un'analisi distinta da quella relativa agli articoli da 34 a 36 e 114 TFUE, nonché al principio di proporzionalità.

45. In via preliminare, occorre ricordare che la libera circolazione delle merci è un principio fondamentale del diritto dell'Unione che trova la sua espressione nel divieto, sancito dall'articolo 34 TFUE, di restrizioni quantitative delle importazioni e di qualsiasi misura di effetto equivalente (sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL, C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 31 e giurisprudenza citata).

46. Tale divieto riguarda qualunque misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, l'accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati membri, anche qualora una siffatta misura non abbia né per scopo né per effetto di trattare meno favorevolmente i prodotti provenienti da altri Stati membri (sentenza del 21 dicembre 2023, CDIL, C‑96/22, EU:C:2023:1025, punto 33 e giurisprudenza citata). Essa si applica anche ai provvedimenti adottati dalle istituzioni dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 45).

47. Peraltro, qualora sussistano ostacoli agli scambi, o risulti probabile l'insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri abbiano assunto o stiano per assumere, con riferimento ad un prodotto o a una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di tutela, l'articolo 114 TFUE consente al legislatore dell'Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 del citato articolo e, dall'altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE o elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità (sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 49 e giurisprudenza citata).

48. La Corte ha già dichiarato che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell'Unione quanto alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, le misure adottate sulla base dell'articolo 114 TFUE possono consistere, in particolare, a seconda delle circostanze, nell'obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detta autorizzazione, o addirittura nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punti 60 e 61).

49. Nel caso di specie, la direttiva 2015/412, che ha introdotto gli articoli 26 ter e 26 quater nella direttiva 2001/18, è stata adottata sul fondamento dell'articolo 114 TFUE, al pari della direttiva 2001/18, che è stata a sua volta adottata sul fondamento dell'articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE. Detto articolo 114 TFUE consente al legislatore dell'Unione di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

50. L'articolo 1 della direttiva 2001/18 dispone quindi che, nel rispetto del principio precauzionale, tale direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e l'ambiente quando «si emettono deliberatamente nell'ambiente [OGM] a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno dell['Unione]» e quando «si immettono in commercio all'interno dell['Unione] [OGM] come tali o contenuti in prodotti».

51. Per quanto riguarda più specificamente gli articoli 26 ter e 26 quater di tale direttiva, nel cui contesto deve essere ricollocato il meccanismo previsto all'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, di quest'ultima, occorre rilevare che tali disposizioni istituiscono un regime comune che stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM in tutto il suo territorio o in parte di esso e rientrano, pertanto, nella nozione di «misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri», ai sensi dell'articolo 114 TFUE.

52. Per quanto riguarda il rispetto, da parte delle misure adottate sul fondamento dell'articolo 114 TFUE, della libera circolazione delle merci e del principio di proporzionalità, occorre ricordare che, quando il legislatore dell'Unione è indotto a legiferare in un campo che implica, da parte sua, scelte di natura politica, economica e sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, come avviene per quanto riguarda l'immissione in commercio e la coltivazione degli OGM, occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale. Solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, rispetto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 50).

53. Per quanto concerne l'obiettivo perseguito dalla normativa dell'Unione in materia di OGM, l'articolo 1 della direttiva 2001/18 e l'articolo 1 del regolamento n. 1829/2003 dispongono che tale normativa mira a garantire la tutela della salute e dell'ambiente, nonché degli interessi dei consumatori, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

54. Dai considerando 6 e 8 della direttiva 2015/412 risulta che, adottando gli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18, il legislatore dell'Unione, pur continuando a disciplinare al suo livello, al fine di preservare il mercato interno, le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM, ha inteso più specificamente, conformemente al principio di sussidiarietà e nel quadro posto dall'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, concedere agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la questione della coltivazione degli OGM, avendo tale questione «forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi». Tuttavia, tali considerando indicano parimenti che la flessibilità in questione non dovrebbe incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune per l'immissione in commercio degli OGM, basata sulla valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente.

55. Consentendo, in tal modo, che la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, mediante un meccanismo chiaro e prevedibile, possa essere esclusa in tutto il territorio di uno Stato membro o in parte di esso, il legislatore dell'Unione ha altresì inteso, come risulta, in sostanza, dal considerando 7 della direttiva 2015/412, facilitare il processo decisionale per quanto riguarda la coltivazione degli OGM. Infatti, per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18 e dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003. Altri Stati membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE.

56. Orbene, alla luce di tali obiettivi, il meccanismo istituito dall'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 non risulta manifestamente inadeguato.

57. Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che dall'articolo 26 quater, paragrafo 6, della direttiva 2001/18 risulta che le misure adottate in applicazione di tale articolo 26 quater, di cui fanno parte le misure di divieto adottate sulla base dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, sono limitate alla coltivazione degli OGM, dal momento che tali misure non devono incidere «sulla libera circolazione degli OGM autorizzati come tali o contenuti in prodotti». Pertanto, da un lato, come considerato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, il divieto di tale coltivazione non pregiudica il diritto degli operatori economici di importare prodotti contenenti OGM. Dall'altro lato, tale divieto non pregiudica la libertà di scelta dei consumatori, che possono continuare a consumare, se lo desiderano, indipendentemente dal loro Stato membro di residenza, prodotti derivati dalla coltivazione dell'OGM di cui trattasi.

58. In secondo luogo, l'adozione di misure di divieto di coltivazione di OGM sulla base dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 è subordinata al consenso tacito del titolare dell'autorizzazione dell'OGM di cui trattasi, sotto forma di sua mancata opposizione alla richiesta presentata da uno Stato membro diretta alla modificazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione delle sementi di cui trattasi, entro 30 giorni dalla comunicazione di tale richiesta. Orbene, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, dal momento che tale titolare vi ha acconsentito, i diritti che gli derivano dalla libera circolazione delle merci di cui trattasi non possono essere considerati pregiudicati dall'eventuale ostacolo a tale libertà che risulterebbe dall'applicazione di tali disposizioni.

59. Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, la libera circolazione delle sementi di OGM è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di tali prodotti o componenti di prodotti, e tale libertà è rigorosamente limitata all'ambito di detta autorizzazione. Ne consegue che, qualora l'ambito geografico di una siffatta autorizzazione sia stato limitato, con il tacito consenso del suo titolare, in modo tale che la coltivazione di una semente di OGM sia vietata in tutto il territorio di uno Stato membro o in parte di esso, gli agricoltori non possono avvalersi dei diritti loro conferiti dalla libera circolazione delle merci per sottrarsi a tale divieto.

60. In terzo luogo, attribuendo agli Stati membri la possibilità di ottenere che la coltivazione di un OGM sia vietata in tutto il loro territorio o in parte di esso, l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 offre a questi ultimi, in mancanza di consenso generale in materia, maggiore flessibilità per effettuare le scelte che ritengono appropriate in materia di coltivazione degli OGM, preservando al contempo la procedura uniforme di valutazione dei rischi che gli OGM possono comportare per la salute e l'ambiente condotta a livello dell'Unione. In tale prospettiva, come indicato dal considerando 6 della direttiva 2015/412, le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM, compresa la valutazione dei rischi che questi ultimi potrebbero presentare per la salute e l'ambiente, restano disciplinate a livello di Unione, al fine di salvaguardare il mercato interno.

61. In quarto luogo, il meccanismo istituito da tali disposizioni consente di facilitare il processo di autorizzazione degli OGM e contribuisce alla certezza del diritto degli operatori, conformemente agli obiettivi menzionati al punto 53 della presente sentenza.

62. Dalle considerazioni che precedono risulta che l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, sotto un primo profilo, non pregiudica i diritti che gli operatori economici potrebbero trarre dalla libera circolazione delle merci, sotto un secondo profilo, non pregiudica la libertà di scelta dei consumatori e, sotto un terzo profilo, contribuisce al buon funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 114 TFUE.

63. La circostanza che l'articolo 26 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/18 non subordini il divieto di coltivazione di un OGM sulla base di tale disposizione ad alcuna motivazione particolare da parte degli Stati membri non è idonea a rimettere in discussione la valutazione di cui al punto 56 della presente sentenza, dal momento che, come già rilevato, una siffatta misura può essere adottata solo con il consenso tacito del titolare dell'autorizzazione degli OGM di cui trattasi. Qualora, invece, il titolare dell'autorizzazione si opponga alla modifica dell'ambito geografico di quest'ultima, l'articolo 26 quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18 impone agli Stati membri che intendono vietare la coltivazione di un determinato OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso di addurre fattori imperativi a sostegno della loro richiesta, come quelli enunciati all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), di tale direttiva.

64. Occorre inoltre indicare che, anche supponendo che il meccanismo istituito dall'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 possa comportare talune restrizioni alla libertà di circolazione delle merci, ai sensi dell'articolo 34 TFUE, siffatte restrizioni sarebbero giustificate dagli obiettivi di interesse generale di cui ai punti da 53 a 55 della presente sentenza e non violerebbero il principio di proporzionalità.

65. Dall'insieme di tali elementi risulta che il legislatore dell'Unione, adottando l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva sulla base dell'articolo 114 TFUE né ha istituito restrizioni alla libertà di circolazione delle merci.

Sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 18 TFUE, dell'articolo 21 della Carta e del principio di non discriminazione

66. In secondo luogo, il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 si chiede se, consentendo il divieto di coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM in tutto o in parte del territorio degli Stati membri, l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 istituisca una discriminazione contraria all'articolo 18 TFUE e all'articolo 21 della Carta, sia tra agricoltori di Stati membri diversi, a seconda che tali Stati membri autorizzino o vietino la coltivazione di OGM, sia tra agricoltori di uno stesso Stato membro che vieti la coltivazione di OGM, a danno degli agricoltori che intendono coltivare sementi così modificate.

67. Sul primo punto, occorre ricordare che le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, che vietano le discriminazioni fondate sulla nazionalità, corrispondono a quelle dell'articolo 18, primo comma, TFUE e devono essere applicate conformemente alle medesime [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 311, nonché giurisprudenza citata]. Occorre altresì ricordare che l'articolo 18 TFUE è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (sentenza del 20 giugno 2024, Faurécia, C‑420/23, EU:C:2024:534, punto 18 e giurisprudenza citata). Poiché il principio di non discriminazione è attuato, in particolare, nel settore della libera circolazione delle merci, dagli articoli 34 e 35 TFUE, è alla luce di tali disposizioni che occorre rispondere al giudice del rinvio.

68. Orbene, a tal riguardo, è giocoforza constatare che, come ricorda il considerando 16 della direttiva 2015/412, l'adozione di misure di divieto di coltivazione di OGM sulla base dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 non opera alcuna distinzione tra prodotti nazionali e non nazionali. Ne consegue che l'eventuale divieto di coltivazione previsto da tali disposizioni si applica in modo indifferenziato, indipendentemente dal luogo d'origine delle sementi di cui trattasi.

69. Peraltro, il divieto di discriminazioni non contempla le eventuali disparità di trattamento che possono derivare dalle divergenze esistenti tra le norme applicabili nei vari Stati membri, allorché tali norme riguardano allo stesso modo tutte le persone rientranti nel loro ambito di applicazione.

70. Inoltre, tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui dispone il legislatore dell'Unione quando interviene in un settore che implica scelte di natura politica, economica e sociale e quando è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complesse, tale legislatore, senza eccedere i limiti del potere discrezionale di cui gode e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, ha potuto legittimamente ritenere che gli agricoltori di Stati membri diversi non si trovassero in una situazione comparabile tenuto conto della natura particolare della coltivazione degli OGM, segnatamente connessa al luogo della produzione e alla specificità di tale luogo.

71. In tali circostanze, non può essere constatata alcuna discriminazione tra agricoltori di Stati membri diversi per il motivo che alcuni di tali Stati vieterebbero la coltivazione di un determinato OGM in tutto o in parte del loro territorio, mentre altri no.

72. Sul secondo punto, occorre osservare che la coltivazione di OGM presenta specificità legate, in particolare, agli effetti che essa può avere su altre colture, di modo che la situazione degli agricoltori che intendono inserire in coltura un determinato OGM non è comparabile a quella degli agricoltori che non hanno espresso tale intenzione. Pertanto, non può essere constatata alcuna discriminazione tra i primi e i secondi a causa del divieto di coltivazione di tale OGM in tutto il territorio di uno Stato membro o in parte di esso.

73. Da quanto precede risulta che dall'esame delle questioni sollevate non emergono elementi idonei a inficiare la validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce del principio di non discriminazione, attuato agli articoli 34 e 35 TFUE e sancito all'articolo 21 della Carta.

Sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta

74. Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli interrogativi dei giudici del rinvio sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta, occorre ricordare che, ai sensi di tale articolo 16, è riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la tutela conferita dal citato articolo 16 implica la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza e si riferisce, in particolare, alla libera scelta della controparte economica [sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica), C‑356/21, EU:C:2023:9, punto 74 e giurisprudenza citata].

75. Nel caso di specie, dalle ordinanze di rinvio risulta che le controversie di cui ai procedimenti principali vertono sulla legittimità di misure di divieto della coltivazione di OGM in uno Stato membro adottate sulla base dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18.

76. Orbene, poiché, contrariamente alle misure di divieto di coltivazione di OGM adottate al termine della procedura prevista all'articolo 26 quater, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/18, le misure adottate sulla base dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva possono essere adottate solo con il consenso tacito del titolare dell'autorizzazione relativa all'OGM di cui trattasi, non si può ritenere che queste ultime disposizioni comportino un'ingerenza nella libertà d'impresa di tale titolare.

77. Lo stesso vale, a fortiori, per quanto riguarda gli eventuali utilizzatori delle sementi di OGM oggetto della restrizione dell'ambito geografico dell'autorizzazione inizialmente richiesta, dato che la libertà d'impresa non conferisce ai terzi il diritto di esercitare un'attività economica facendo uso di prodotti la cui immissione in commercio o il cui uso sia stato vietato.

78. In tali circostanze, non è necessario statuire sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 52 della Carta, dal momento che una siffatta analisi presupporrebbe che le misure di divieto di coltivazione di un OGM previste da tale articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, possano essere considerate restrizioni alla libertà d'impresa.

79. Sulla base di quanto precede, l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 non risulta contrario all'articolo 16 della Carta.

Sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE e degli accordi OMC

80. In quarto luogo, il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 chiede alla Corte, in sostanza, se l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, nella parte in cui consente a taluni Stati membri di vietare la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso, sia contrario all'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, al quale fa riferimento il considerando 16 della direttiva 2015/412 e che dispone che gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

81. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale questione riguarda, più in particolare, gli accordi OMC.

82. A tale riguardo, occorre ricordare che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l'Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell'Unione o di un'eccezione di illegittimità di detto atto solo alla duplice condizione, da una parte, che la natura e l'economia generale dell'accordo in questione non vi ostino e, dall'altra, che tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. È solo quando queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte che tali disposizioni possono essere invocate dinanzi al giudice dell'Unione al fine di fungere da criterio di valutazione della legittimità di un atto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 69 e giurisprudenza citata). Tale analisi vale anche per la valutazione della validità di un atto di diritto derivato dell'Unione nel contesto di un procedimento pregiudiziale.

83. Per quanto riguarda gli accordi OMC, la Corte ha già precisato, da un lato, che tali accordi non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in forza del diritto dell'Unione e che, dall'altro, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, detti accordi non rientrano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione (sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 70 e 71 nonché giurisprudenza citata).

84. La situazione è diversa soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell'Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell'applicazione delle norme dell'OMC, nelle quali la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell'Unione, se del caso, verificare la legittimità di un atto dell'Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi OMC. Si tratta, da un lato, della situazione in cui l'Unione ha inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito degli accordi OMC e, dall'altro, di quella in cui l'atto dell'Unione di cui trattasi rinvia espressamente a precise disposizioni di tali accordi (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 74 e 75 nonché giurisprudenza citata).

85. Nel caso di specie, non risulta che, adottando le disposizioni dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, il legislatore dell'Unione abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell'ambito degli accordi OMC. Peraltro, né tale direttiva né la direttiva 2015/412 rinviano espressamente a precise clausole di tali accordi.

86. Ne consegue che l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 non può essere considerato invalido alla luce dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE e degli accordi OMC.

Sulla validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003

87. In quinto luogo, il giudice del rinvio nella causa C‑364/24 chiede alla Corte se l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 sia conforme all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

88. A tal riguardo, occorre ricordare, come sottolineato dalla Commissione, che la validità di disposizioni di diritto derivato non può essere esaminata alla luce di norme di pari rango (sentenza del 15 aprile 2021, Paesi Bassi/Consiglio e Parlamento, C‑733/19, EU:C:2021:272, punto 44).

89. Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che dall'esame della prima questione nella causa C‑364/24 nonché delle questioni dalla prima alla terza e della prima parte della quinta questione nella causa C‑393/24 non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 alla luce dell'articolo 3 TUE, degli articoli 18, 26, da 34 a 36, 114 e dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, degli articoli 16 e 21 della Carta nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Sulla seconda questione nella causa C‑364/24

90. Alla luce della risposta fornita alla prima questione nella causa C‑364/24, non occorre rispondere alla seconda questione sollevata in tale causa.

Sulle questioni dalla prima alla terza e sulla prima parte della quinta questione nella causa C‑393/24, nella parte in cui vertono sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321

91. Con le questioni dalla prima alla terza e con la prima parte della quinta questione nella causa C‑393/24, il giudice del rinvio si interroga sulla validità della decisione di esecuzione 2016/321 in quanto sia stata adottata sulla base di disposizioni di diritto derivato a loro volta invalide.

92. Tenuto conto della risposta a tali questioni, di cui al punto 89 della presente sentenza, riguardante la validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, sulla base del quale è stata adottata la decisione di esecuzione 2016/321, dall'esame di dette questioni non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità di tale decisione.

Sulla quarta questione nella causa C‑393/24

93. Con la quarta questione nella causa C‑393/24, il giudice del rinvio chiede se la decisione di esecuzione 2016/321 debba essere interpretata nel senso che il divieto di coltivare sementi di mais OGM MON 810 da essa previsto possa fondarsi solo su uno dei motivi di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18 o se, nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 26 quater di tale direttiva, esso possa essere fondato su altri motivi.

94. Occorre riformulare la questione sollevata come vertente, in sostanza, sulla questione se l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 debba essere interpretato nel senso che le decisioni adottate dalla Commissione sulla base di tali disposizioni devono essere riconducibili in uno dei motivi di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), di tale direttiva.

95. Come esposto ai punti da 38 a 41 della presente sentenza, l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 consentiva agli Stati membri, nel corso del periodo transitorio compreso tra il 2 aprile e il 3 ottobre 2015, di chiedere il divieto della coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso, senza essere tenuti a far valere giustificazioni particolari, dal momento che una siffatta domanda poteva essere accolta solo con il consenso tacito del titolare dell'autorizzazione degli OGM interessati.

96. Solo in assenza di una domanda di divieto di coltivazione presentata da uno Stato membro o in caso di opposizione del titolare dell'autorizzazione degli OGM oggetto di tale domanda, sotto forma di conferma, da parte di tale titolare, dell'ambito geografico dell'autorizzazione inizialmente richiesta, l'articolo 26 quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18 rinvia all'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 26 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. Quest'ultima disposizione subordina l'adozione da parte di uno Stato membro di misure che limitano o vietano, in tutto il suo territorio o in parte di esso, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, senza il consenso del titolare dell'autorizzazione degli OGM di cui trattasi, al fatto che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e che siano basate su fattori imperativi come quelli menzionati all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), di detta direttiva.

97. Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑393/24 dichiarando che l'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che le decisioni adottate sulla base di tali disposizioni, che non sono subordinate ad alcuna giustificazione particolare, non devono essere necessariamente riconducibili in uno dei motivi di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), di tale direttiva.

Sulla seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24

98. Infine, con la seconda parte della quinta questione, il giudice del rinvio nella causa C‑393/24 chiede alla Corte se la decisione di esecuzione 2016/321 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto.

99. Ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2001/18, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma di detta direttiva. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.

100. Nel caso di specie, sebbene la decisione di esecuzione 2016/321 sia stata adottata dalla Commissione, tale decisione trae le conseguenze, in forza dell'articolo 26 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/18, dalle domande di modifica dell'ambito geografico dell'autorizzazione del mais OGM MON 810 presentate da diversi Stati membri al fine di ottenere il divieto di coltivazione di tale varietà di mais in tutto il loro territorio o in parte di esso, in assenza di opposizione da parte del titolare di tale autorizzazione. Poiché le misure nazionali di cui trattasi sono adottate conformemente alle disposizioni di detta direttiva, spetta agli Stati membri, in caso di violazione di tali disposizioni, prevedere sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, conformemente all'articolo 33 della direttiva 2001/18.

101. Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda parte della quinta questione nella causa C‑393/24 dichiarando che la decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto.

Sulle spese

102. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, dell'11 marzo 2015, o la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6).

2) L'articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412, deve essere interpretato nel senso che le decisioni adottate sulla base di tali disposizioni, che non sono subordinate ad alcuna giustificazione particolare, non devono essere necessariamente riconducibili in uno dei motivi di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412.

3) La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto.