Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 27 gennaio 2026, n. 691

Presidente: D'Angelo - Estensore: Zafarana

FATTO E DIRITTO

1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Campania l'avvocato Angela P. ha chiesto l'ottemperanza del Ministero della giustizia al decreto di liquidazione del proprio compenso per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5 luglio 2017.

Ha esposto di aver depositato la relativa istanza di pagamento sulla piattaforma SIAMM (sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia) del Ministero della giustizia e di avere atteso invano il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia chiedendo la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 2347/2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile "difettando la prova in atti della notifica alla resistente Amministrazione del titolo quivi azionato".

1.4. Con atto notificato il 19 aprile 2025 l'avvocato Angela P. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza articolando un unico motivo di ricorso.

1.5. Si è costituito il Ministero della giustizia per resistere all'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

1.6. All'udienza camerale del 6 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere necessaria la notificazione del titolo, non trattandosi di esecuzione di un titolo giudiziario recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, bensì di un provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso.

Il titolo, infatti, sarebbe già in possesso dell'Amministrazione competente alla liquidazione (l'ufficio spese di giustizia dell'A.G. che ha emesso il titolo); e quindi l'unica notifica al Ministero della giustizia consentita secondo le modalità attuative dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con l. n. 30 del 1997, e dell'art. 37-bis del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, sarebbe una formale istanza di liquidazione (alla quale va allegato il titolo) da "caricare" (upload) sull'apposita piattaforma (SIAMM) del Ministero; istanza che viene poi automaticamente "smistata" e gestita dall'ufficio competente. La stessa definitività (esecutività) del titolo sarebbe desumibile dalla citata piattaforma e si ricaverebbe dalla mancata apposizione della dicitura "decreto opposto" sullo status della procedura ammnistrativa di liquidazione in base alle corrispondenti previsioni del t.u. spese di giustizia.

3. Il ricorso in appello è fondato per le seguenti ragioni.

4. Il rimedio dell'ottemperanza è esperibile anche per i decreti di liquidazione dei compensi del difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio allorquando, come nel caso di specie, tali atti siano divenuti definitivi (C.d.S., Sez. IV, n. 1343/2010).

L'art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. consente, infatti, l'azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo "per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In base a tale previsione, l'esperibilità del rimedio richiede, come presupposto, l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario passato in giudicato e, inoltre, nel caso di titoli comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro nei confronti di un'amministrazione dello Stato, occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituita dalla previa notifica del titolo esecutivo e dal successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

5. Quanto alla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione adottato dall'Autorità giudiziaria, la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato la funzionalità di tali provvedimenti all'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio (Corte cost., n. 144 del 1999, n. 192 del 2015, n. 237 del 2015, n. 128 del 2016, n. 35 del 2019, n. 80 del 2020), affermando che i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, rimuovibili attraverso gli strumenti di impugnazione specificamente previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato. A conferma della natura giurisdizionale del provvedimento di liquidazione del compenso in favore del difensore, si è poi osservato che tale natura è confermata dalla possibilità stessa di sollevare, nel relativo giudizio, questioni di legittimità costituzionale (Corte cost., n. 192 del 2015).

La natura pienamente giurisdizionale di questi provvedimenti (così come del decreto di revoca del beneficio) è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. un., n. 36168 del 2004; Cass. civ., n. 4315 del 2020).

6. Quanto al presupposto della definitività del provvedimento di liquidazione di cui si chiede l'esecuzione va osservato che tali provvedimenti non sono modificabili e revocabili in ogni momento dal giudice, dovendo applicarsi ai medesimi il regime specifico di impugnazione; difatti, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo con i rimedi previsti dall'ordinamento (Corte cost., n. 128 del 2016); peraltro è necessario, perché la tutela giurisdizionale sia assicurata (art. 24 Cost.) nelle forme del giusto processo (art. 111 Cost.), prefigurare una successiva fase processuale di merito a contraddittorio pieno in cui chi si ritenga pregiudicato possa far valere le sue ragioni nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

Nel caso in esame il decreto di liquidazione azionato dall'appellante è definitivo, non avendo la difesa erariale eccepito che sia stata proposta l'opposizione prevista.

7. Quanto al rispetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'appellante espone di aver provveduto a registrare il titolo sull'apposita piattaforma SIAMM (sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia), secondo le modalità di cui al provvedimento del 20 dicembre 2021 del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 37-bis del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020; sul punto va evidenziato che, ai sensi della citata previsione, tale procedura rappresenta allo stato l'unica modalità di notifica dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio ("Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia").

Al riguardo l'appellante ha allegato agli atti di causa copia della schermata del caricamento della istanza di liquidazione sulla predetta piattaforma SIAMM da cui emerge il seguente stato della domanda: "in attesa".

7.1. Sul punto giova evidenziare che il manuale utente "SGI SIAMM - Istanza web" del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati riporta i possibili stati dell'istanza (pagine 20-21) e, tra questi, i seguenti: "in bozza"; "attesa di presa in carico"; "presa in carico"; "provvedimento lordo emesso"; "provvedimento lordo esecutivo"; "provvedimento netto emesso"; "provvedimento netto pagato"; "annullato"; "rifiutato"; "decreto opposto"; "recuperato"; "istanza terminata".

Ebbene, dalla schermata esibita dall'appellante non risulta lo stato di "decreto opposto" (cioè oggetto di impugnazione ai sensi delle superiori previsioni contenute nel t.u. spese di giustizia).

Anzi, al riguardo la difesa erariale ha inefficacemente dedotto che «Né può fungere da prova equipollente il caricamento dell'istanza sul portale SIAMM (ved. produzione di controparte di primo grado), anche perché, se la si esamina, ci si avvede che la scansione della relativa schermata reca gli stati (con riferimento all'istanza IW1593043) "in attesa" e "in bozza"»; così confermando l'avvenuta ricezione della domanda, non essendo invece contestato dalla difesa erariale l'avvenuto decorso dei 120 giorni.

Ne consegue, pertanto, che in assenza di contrarie deduzioni della parte resistente e tenuto conto della predetta evidenza probatoria, va ravvisato il presupposto costituito dalla definitività del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione ex art. 112, comma 1, lett. c), del c.p.a.

8. In definitiva, per le considerazioni esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso per l'ottemperanza proposto in primo grado, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di dare esecuzione al decreto di liquidazione della somma spettante per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5 luglio 2017, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza.

9. Per il caso di persistente inadempimento del Ministero della giustizia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Sig. Prefetto della Provincia di Napoli - con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio - il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale esecuzione del decreto in epigrafe in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della amministrazione intimata.

10. Il compenso per l'opera del Commissario, se dovuto, è posto a carico del Ministero della giustizia e sarà liquidato con separato provvedimento sulla base di apposita e documentata istanza.

11. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in ottemperanza di primo grado e ordina al Ministero della giustizia di provvedere alla corresponsione in favore di parte appellante delle somme di cui al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5 luglio 2017.

Nomina come Commissario ad acta, con facoltà di delega, il Prefetto di Napoli, il quale provvederà come indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 2347/2025.