Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 12 gennaio 2026, n. 25
Presidente: Correale - Estensore: Carchedi
Osservato che:
- con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. Massimo R. ha impugnato il decreto n. 21/2025, con il quale il Sindaco del Comune di Diamante ha conferito all'avv. Francesco A. l'incarico di Elevata Qualificazione - Settore VI Polizia Municipale, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;
- il Comune di Diamante nella comparsa di costituzione del 10 dicembre 2025 ha sollevato eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Considerato, al riguardo, che:
- secondo la giurisprudenza amministrativa, "nell'impiego pubblico il conferimento di posizioni organizzative esula dall'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico; si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva; siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione della posizione organizzativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3343/20; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 453/22; TAR Abruzzo - Pescara n. 229/2015)" (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 976, nonché, più recentemente, T.A.R. Puglia, Bari, 25 luglio 2024, n. 896; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 12624; Sez. II, 10 giugno 2024, n. 11728; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18 maggio 2023, n. 766);
- è stato, altresì, osservato che gli atti con i quali viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione "rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro [...] sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo" (C.d.S., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 815).
Ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dal Comune di Diamante debba essere accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Ritenuto che, in ragione della natura della controversia e della sua definizione in rito, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.