Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 13 gennaio 2026, n. 275

Presidente: Sabatino - Estensore: Picardi

FATTO

1. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3393, ha accolto parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 1569 del 2024, avente ad oggetto le elezioni comunali del Comune di Simbario tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024, nelle quali sono risultati eletti alla carica di sindaco Gennaro Crispo ed alla carica di consigliere comunale Antonio Pileggi, Bruno Vilone, Enza Figliuzzi, Giuseppe Scoleri, Paola Maria Lourdes Vono, Paolo Timpano, Stella Squillacioti, appartenenti alla lista n. 2 CambiAmo Simbario, con 303 voti, rispetto alla lista n. 1 Un'altra idea per Simbario (con candidato sindaco Raffaele Versace), che ha ottenuto 302 voti. Più precisamente, la sentenza oggi impugnata ha ritenuto fondati il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale proposto da Raffaele Versace, Francesco Giuseppe Bertucci, Cosimo Nicola Turci, Salvatore Mannella, Giovanni Scoleri, Raffaele Zaffino, Vito Antonio Umbrello, Francesco Nardi e Angela Nardi, candidati nella lista 1 - più precisamente il motivo con cui si è denunciata la violazione dell'art. 41, comma 2, d.P.R. n. 570 del 1960, limitatamente al singolo elettore ammesso al voto assistito per deficit motorio, non riconducibile alle gravi patologie che legittimano tale forma di voto; il motivo con cui si è denunciata la violazione dell'art. 41, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, avendo due persone esercitato la funzione di accompagnatore ciascuna per 2 elettori invalidi, in spregio del divieto di esercitare la relativa funzione per più di un invalido. Al contrario, è stato rigettato il primo motivo dell'appello principale, con cui si è denunciata l'assegnazione alla lista n. 2, nella Sezione n. 1, di due voti per schede recanti sbarrato il simbolo della lista n. 2, ma recanti, nel relativo spazio, la preferenza per candidati della lista n. 1: in tale ipotesi si è ritenuto valido il voto per la lista e nullo quello per il candidato, in applicazione dell'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570 del 1960 (sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata). Inoltre, la sentenza ha accolto le censure del ricorso incidentale, assorbito in primo grado e riproposto in appello, limitatamente all'omessa attribuzione alla lista n. 2 di 2 voti risultanti da schede recanti un chiaro voto a tale lista, sebbene con preferenza per il candidato di altra lista, sempre in applicazione dell'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570 del 1960, e limitatamente all'attribuzione di 10 voti alla lista 1 risultanti da schede recanti segni di riconoscimento (più precisamente la presenza di trattini nell'intervallo grafico del nome di un candidato e l'indicazione di un nome estraneo alla competizione elettorale in un'altra scheda). Relativamente all'appello incidentale nella sentenza in esame si legge "a sostengo delle censure proposte dai ricorrenti incidentali, dal punto di vista della dimostrazione del fatto, sono poste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai due rappresentanti di lista delle due sezioni elettorali del Comune di Simbario... che, in quanto non specificamente né adeguatamente contrastate da parte degli appellanti principali, possono ritenersi come pacificamente descrittive del dato materiale". L'accoglimento del ricorso principale ha determinato la sottrazione di 5 voti invalidi alla lista n. 2, i cui voti si sono ridotti a 298; l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ha, tuttavia, determinato l'attribuzione di ulteriori 2 voti alla lista n. 2, i cui voti finali sono, pertanto, risultati 300, e la sottrazione di voti 10 alla lista n. 1, i cui voti finali sono risultati 292, sicché il risultato finale delle elezioni non è mutato e non vi è stata necessità di rinnovare il procedimento elettorale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione Raffaele Versace, limitatamente alla assegnazione di ulteriori voti 2 alla lista n. 2 ed alla sottrazione di voti n. 10 alla lista 1, deducendo: 1) l'errore di fatto risultante dagli atti e, cioè, l'erronea percezione dei documenti prodotti dai controinteressati, in quanto le dichiarazioni dei rappresentanti di lista sono state considerate un fatto giuridico e non un mero elemento indiziario, tale da legittimare una verificazione istruttoria, in contrasto con C.d.S., Ad. plen., n. 32 del 2014; 2) l'errore di fatto consistente nella omessa percezione della memoria difensiva del 23 luglio 2024 depositata dai ricorrenti in primo grado, con cui si è confutato espressamente il ricorso incidentale, mentre nella sentenza si è affermato che le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, rilasciate dai rappresentanti di lista Pasquale Zaffino e Paola Zaffino, ritenute descrittive del dato materiale, non sono state specificamente né adeguatamente contrastate dagli appellanti principali; 3) il travisamento dei documenti depositati, essendo state considerate le dichiarazioni dei rappresentanti di lista come prove invece che come meri indizi o principi di prova; 4) l'omesso esame della eccezione di inammissibilità del ricorso e dell'appello incidentale, fondata sulla mancata formulazione di richieste istruttorie idonee a confermare le censure svolte; 5) l'omesso esame documentale ed il travisamento dei fatti, essendo stati assegnati n. 2 voti alla lista n. 2, in considerazione della mancata contestazione delle circostanze allegate da controparte in sede di appello e della infondatezza delle contestazioni svolte in primo grado, senza esaminare il verbale della Sez. n. 1, dedotto a sostegno delle proprie tesi difensive, e senza considerare che gli elementi indiziari o principi di prova non devono essere contestati; 6) il travisamento dei dati, in quanto non sono stati attribuiti alla lista 1 i voti sottratti alla lista n. 2. Il ricorrente ha, dunque, concluso per la revocazione della sentenza con l'accoglimento del solo appello principale ed in via subordinata per la verificazione tendente ad accertare se sono stati assegnati n. 2 voti nella Sezione n. 1 alla lista n. 2, recanti sbarrato il simbolo della lista n. 2, ma la preferenza per candidati della lista n. 1, ed ad acquisire le 10 schede annullate alla lista n. 1 nella Sezione n. 2.

Si sono costituiti il Comune e i controinteressati, che hanno concluso per l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

All'udienza del 18 dicembre 2025, previo deposito di ulteriori memorie difensive, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

3. Il ricorso non può essere accolto.

3.1. Il primo ed il terzo motivo, con cui si è sostanzialmente denunciata l'attribuzione del valore di prova alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, sono sostanzialmente sovrapponibili, per cui devono essere esaminati congiuntamente. Tali doglianze sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto l'asserita violazione di regole probatorie, relative alla valutazione delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, e, cioè, un errore di giudizio e non l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c. Difatti, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, per cui il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass., Sez. lav., 5 aprile 2017, n. 8828; v. anche Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27570, secondo cui l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali).

3.2. Il secondo motivo, con cui si è lamentata l'omessa percezione della memoria difensiva del 23 luglio 2024 depositata dai ricorrenti in primo grado, con cui si è confutato espressamente il ricorso incidentale, ed il quarto motivo, con cui si è lamentato l'omesso esame della eccezione di inammissibilità del ricorso/appello incidentale (eccezione fondata sulla mancata formulazione di richieste istruttorie a conferma delle censure svolte), sono infondati.

In ordine al quarto motivo, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si è espressamente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, affermandone l'ammissibilità (vedi punto 10 della sentenza). Del resto, la mancata formulazione di istanze istruttorie a sostegno di un motivo o di un ricorso non ne determina l'inammissibilità, ma la possibile infondatezza per carenza probatoria, laddove i fatti allegati non risultino dimostrati in base al materiale probatorio, comunque, acquisito, o non siano pacifici.

In ordine al secondo motivo, occorre precisare che l'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, ovvero, rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni (nella specie, memoria presentata dall'intimato in replica a ricorso per regolamento di competenza), quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (Cass. civ., 30 marzo 1994, n. 3137). Ciò premesso, la memoria del 23/26 luglio 2024, depositata in primo grado dall'odierno appellante, pur non essendo espressamente menzionata nella sentenza impugnata, risulta esaminata, in quanto nella motivazione si è fatto specifico riferimento alle difese di primo grado (v., ad esempio, punto 10.2.1). A ciò si aggiunga che in tale memoria non sono state formulate, contrariamente a quanto asserito nel presente ricorso, specifiche contestazioni relativamente ai fatti materiali posti a fondamento delle censure accolte del ricorso incidentale e, cioè, alla descrizione del contenuto delle 2 schede non attribuite alla lista 2 dalla Sezione, in quanto ritenute nulle (espressione del voto per la lista n. 2, ma della preferenza per un candidato della lista n. 1) e delle 10 schede attribuite alla lista 1, ma contestate (presenza di un intervallo grafico di trattini in 9 preferenze a favore della lista 1 e del candidato Cosimo Nicola Tucci; presenza della indicazione di una persona diversa dai candidati e, cioè, Angela Versace, in una preferenza per la lista 1). Nella memoria de qua si legge, con riferimento alla Sez. n. 1, «si contesta l'annullamento di n. 4 schede per la lista n. 2 "Cambiamo Simbario". Le prime due sono state correttamente annullate perché recanti evidenti segni di riconoscimento. Le altre due rappresentano due schede, che invece sono state assegnate illegittimamente alla lista n. 2 e che costituiscono il primo motivo di censura del ricorso principale»; con riferimento alla Sez. n. 2, «si contesta l'attribuzione di n. 16 schede alla lista n. 1. Le schede sono state legittimamente attribuite alla lista n. 1, perché nel primo caso era votata correttamente la lista, con il nome Versace in altro spazio: il voto è stato legittimamente attribuito poiché l'indicazione del candidato a sindaco Versace costituiva una conferma della volontà dell'elettore. Le altre 5 schede sono tutte valide, poiché è pienamente ammissibile il voto espresso con il solo nome puntato o il solo cognome del candidato». Invero, nella presente memoria non si rinviene una descrizione alternativa del contenuto delle schede oggetto del ricorso ed appello incidentale rispetto a quella contenuta in modo puntuale nel ricorso incidentale (p. 10-14). Più precisamente, per quanto concerne le due schede contenenti la manifestazione del voto per la lista n. 2, ma la preferenza per il candidato della lista n. 1, nella memoria in esame non si è esclusa l'esistenza di tali schede, ma ci si è limitati ad asserire che si tratterebbe delle stesse schede oggetto del primo motivo del ricorso principale. Tuttavia, il primo motivo del ricorso principale ha ad oggetto due schede di cui si è contestata l'attribuzione alla lista n. 2 e non le schede annullate (che pure risultano, nel numero di 4, dal verbale della Sezione 1). Per quanto concerne, invece, le altre 16 schede, nella memoria si è taciuto relativamente alle schede contenenti l'intervallo grafico in trattini, mentre si è presa una posizione solo relativamente alle altre schede (peraltro, una posizione sulla validità delle stesse, senza alcuna contestazione o ricostruzione alternativa in ordine al loro contenuto materiale).

3.3. Il quinto motivo, con cui si è dedotto l'omesso esame documentale ed il travisamento dei fatti, essendo stati assegnati n. 2 voti alla lista n. 2, in considerazione della mancata contestazione delle circostanze allegate da controparte in sede di appello e della infondatezza delle contestazioni svolte in primo grado, senza esaminare il verbale della Sez. n. 1, dedotto a sostegno delle proprie tesi difensive, e senza considerare che gli elementi indiziari o principi di prova non devono essere contestati, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto riguarda un numero di voti insufficiente ad alterare il risultato elettorale.

3.4. Neppure può essere accolto il sesto motivo, avente ad oggetto l'omessa attribuzione alla lista n. 1 dei 5 voti invalidi sottratti alla lista n. 2, visto che tali voti (espressi inequivocabilmente a favore della lista n. 2) sono stati ritenuti radicalmente nulli per la violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960, con conseguente impossibilità della loro attribuzione alla lista a cui erano stati destinati. Non vi è alcuna ragione o possibilità dell'attribuzione di voti nulli ad altra lista, a favore della quale non risultano neppure espressi.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, sostenute dal Comune resistente e dai controinteressati, liquidate nella misura di euro 3.000,00 (euro 3.000,00 per il Comune ed euro 3.000,00 per i controinteressati), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto C.d.S., sez. II, sent. n. 3393/2025.