Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 25 settembre 2025, n. 7983

Presidente: Vessichelli - Estensore: Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da Anacleto C. avverso il decreto in data 19 luglio 2024, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo del furgone targato EG671CA, nell'ambito di procedimento penale originato da querela sporta da Massimiliano C., legale rappresentante di Gruppo Calvarese s.r.l.: in tale procedimento ha assunto la veste di indagato Anacleto C. in relazione al reato di cui all'art. 388 c.p., ipotizzato a carico del predetto in ragione del compimento di atti simulati e fraudolenti, al fine di ostacolare atti esecutivi sul citato furgone, in ordine al quale il Tribunale di Civitavecchia aveva accolto la domanda presentata ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento del mezzo, già intestato ad Autotrasporti Calvarese s.r.l., a Gruppo Calvarese s.r.l.

Ha rilevato il Tribunale che Anacleto C., il quale aveva proposto l'istanza di riesame in proprio, era privo di interesse concreto e attuale alla proposizione del mezzo di impugnazione, in quanto il bene risultava trasferito alla società Gruppo Calvarese s.r.l. e comunque era appartenuto dapprima alla società Autotrasporti Calvarese s.r.l. e poi alla società Autotrasporti Calvarese 2021 s.r.l., di cui il predetto era legale rappresentante, cosicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere semmai presentata in detta qualità.

Il Tribunale ha a tal fine invocato il principio desumibile dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p., in relazione alla necessità che l'impugnazione sia assistita da un interesse concreto, che, secondo quanto più volte affermato dalla Corte di cassazione, non può che correlarsi al recupero della piena disponibilità del bene assoggettato a cautela reale.

2. Ha presentato ricorso Anacleto C. tramite il suo difensore.

Deduce violazione dell'art. 324 c.p.p., contestando la declaratoria di inammissibilità e ribadendo le ragioni a sostegno dell'impugnazione.

In particolare, segnala l'irritualità della querela, presentata e sottoscritta da Massimiliano C. non nella qualità di legale rappresentante di Gruppo Calvarese s.r.l. e rileva che comunque la querela avrebbe dovuto ritenersi tardiva, in quanto presentata ben oltre il termine di tre mesi dall'11 aprile 2023, allorché era avvenuto il trasferimento del furgone ad Autotrasporti Calvarese 2021 s.r.l.

Indebitamente il riesame era stato dichiarato inammissibile, in quanto dal riconoscimento della mancanza di una condizione di procedibilità avrebbe dovuto conseguire l'annullamento del decreto di sequestro.

3. Assegnato il procedimento alla Sesta Sezione penale, il Procuratore generale ha inviato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto il furgone sequestrato era semmai di proprietà della società, di cui il ricorrente è legale rappresentante, mentre l'impugnazione era stata presentata in proprio.

4. Con ordinanza del 13 febbraio 2025 la Sesta Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto in ordine all'inquadramento dell'interesse dell'indagato a proporre riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, nei casi in cui il predetto non sia titolare del diritto alla restituzione.

Segnala che secondo un primo, attualmente minoritario, orientamento (si fa riferimento a Sez. 2, n. 32977 del 14 giugno 2011, Chiriaco, Rv. 251091-01; Sez. 4, n. 21724 del 20 aprile 2005, Ventrone, Rv. 231374-01; Sez. 3, n. 10049 del 1° febbraio 2005, Bonucci, Rv. 230853-01; Sez. 6, n. 3366 del 28 settembre 1992, Fiorentini, Rv. 192089-01) l'indagato è sempre legittimato alla richiesta di riesame, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi.

Rileva per contro che in base ad un orientamento largamente maggioritario (si citano, ex plurimis, Sez. 3, n. 16352 dell'11 gennaio 2021, Di Luca, Rv. 281098-01; Sez. 3, n. 3602 del 16 gennaio 2019, Solinas, Rv. 276545-01; Sez. 3, n. 47313 del 17 maggio 2017, Ruan, Rv. 271231-01; Sez. 3, n. 35072 del 12 aprile 2016, Held, Rv. 267672-01; Sez. 5, n. 20118 del 20 aprile 2015, Marenco, Rv. 263799-01; si aggiungono le più recenti Sez. 3, n. 9790 del 10 marzo 2025, Verduci, non mass.; Sez. 2, n. 44823 dell'8 ottobre 2024, Di Bartolo, non mass.) l'indagato, che non sia titolare del bene, è astrattamente legittimato al ricorso, ma può proporlo solo ove abbia un interesse concreto e attuale all'impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento, da individuarsi nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro, essendo dunque necessario che sia prospettata una relazione con la cosa che dia contenuto alla pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto l'eliminazione del titolo cautelare deve rendere possibile un risultato giuridicamente favorevole all'impugnante.

Secondo tale indirizzo l'indicazione, tra i soggetti legittimati, della persona che avrebbe diritto alla restituzione non si pone in senso alternativo, ma finisce per costituire rappresentazione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati, dovendosi ritenere che in forza degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. si imponga un vaglio di ammissibilità, fondato sulla verifica della legittimazione in relazione ad un interesse concreto e attuale, che in ragione della morfologia delle misure cautelari reali dovrebbe correlarsi all'effetto di restituzione, quale suo connotato imprescindibile, non essendo sufficiente la richiesta di una pronuncia favorevole sul fumus commissi delicti, che non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito.

Segnala la Sezione rimettente che il tema rilevante è dunque quello della declinazione dell'interesse, prospettandosi che tale interesse possa inerire alla sola verifica della legittimità strutturale del provvedimento di sequestro, ove la decisione invocata possa comunque influire sul procedimento principale, anche a prescindere dalla restituzione del bene, in quanto si discuta della natura del reato, della sua qualificazione giuridica, della sussistenza dello stesso, nonché di una condizione di procedibilità, profili destinati ad incidere sul riconoscimento in capo al ricorrente di un interesse concreto.

Rileva ancora come la dottrina incentri la sua analisi sulla distinzione tra annullamento del titolo e restituzione del bene, costituente effetto del primo.

In tale prospettiva l'interesse dell'indagato dovrebbe essere calibrato su quello all'estinzione del titolo cautelare in ragione dell'insussistenza dei presupposti della misura che lo coinvolge, quale soggetto sottoposto a procedimento penale, mentre la restituzione del bene costituisce effetto eventuale, derivante dalla demolizione del titolo.

Coerente risulta il tenore letterale dell'art. 324, comma 8, c.p.p. che delinea la sfera di cognizione del giudice, riferita alla legittimità del decreto o dell'ordinanza e non ricomprende la delibazione sulla titolarità del bene, che, se contestata, dà luogo al rinvio al giudice civile.

Altrettanto coerente risulta la formulazione dell'art. 322 c.p.p. che distingue l'imputato dal soggetto che avrebbe diritto alla restituzione.

Possono cogliersi ulteriori interessi derivanti dalla demolizione del titolo, anche in ragione della connessione tra res e reato, nonché tra apposizione incidentale del vincolo, requisito del fumus commissi delicti e accertamento del reato nel procedimento principale, pur immune dalle decisioni in sede cautelare.

Ciò tanto più in relazione alla verifica di una condizione di procedibilità, che ha immediata attitudine a propagare effetti nel procedimento penale e può prescindere da complesse verifiche sul fumus.

Peraltro, il giudizio di riesame si fonda su una valutazione in contraddittorio, che può basarsi anche su elementi ulteriori sopravvenuti a favore dell'indagato, cosicché il giudice effettua un controllo che incide non tanto sulla situazione genetica del provvedimento, ma sulla attualità delle ragioni della cautela, in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità, per quanto le relative valutazioni non influenzino in astratto l'ulteriore corso del procedimento.

Nella specie, per il tipo di deduzioni proposte, la soluzione delle stesse è idonea a propagare effetti sul procedimento penale.

Di qui la necessità di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa alla legittimazione dell'indagato a proporre istanza di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo, ove lo stesso non abbia diritto alla restituzione del bene.

5. Con decreto del 29 maggio 2025 la Prima Presidente ha fissato l'udienza dinanzi alle Sezioni unite.

6. In vista dello svolgimento dell'udienza il Procuratore generale ha inviato la sua requisitoria e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Dopo aver dato conto dei difformi orientamenti giurisprudenziali e dei diversi canoni ricostruttivi dai quali muovono, il Procuratore generale osserva che non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 322 c.p.p., nell'individuare i soggetti legittimati al riesame e nell'evocare il titolo derivante dal diritto alla restituzione, intenderebbe specificare una qualità che debba esser rivestita anche dall'imputato richiedente.

Per contro rileva che l'impugnazione deve essere sostenuta da un interesse concreto, che non può essere ravvisato in quello a discutere della natura del reato, della sua qualificazione, della sua sussistenza o della presenza di cause di non punibilità o di estinzione, presupponendo che debba aversi riguardo al rilievo che, nel procedimento principale, assumono gli accertamenti in fatto e in diritto che costituirebbero il fondamento della restituzione del bene: ciò perché il procedimento incidentale è autonomo e non produce alcun effetto vincolante per il procedimento principale, neppure quando si tratti di profili che non necessitano di particolari approfondimenti, quali quelli legati alla validità e tempestività della querela.

Rileva tuttavia il Procuratore generale che non può escludersi che quegli accertamenti, in quanto produttivi del dissequestro, possano riverberarsi utilmente nel rapporto tra l'indagato e il terzo destinatario della restituzione, come emerso in casi esaminati dalla giurisprudenza, in cui l'indagato aveva interesse al dissequestro nel quadro di rapporti contrattuali o comunque giuridicamente disciplinati, intercorrenti con il terzo.

Di qui la conclusione che, se non rileva l'anticipazione di temi destinati ad essere rivalutati nel procedimento principale, può rilevare non solo l'effettiva restituzione ma anche la tutela di una posizione soggettiva apprezzabile nel rapporto tra indagato e terzo, fermo restando l'onere di specifica allegazione da parte dell'indagato del pregiudizio derivante dal mantenimento del vincolo, nei rapporti con l'avente diritto alla restituzione.

Alla luce di tale premessa rileva il Procuratore generale che l'indagato, il quale ha proposto l'impugnazione in proprio in relazione a bene di cui in sede civile è stato riconosciuto il trasferimento alla società facente capo al querelante, ha dedotto i vizi che connoterebbero la querela, tema che tuttavia non vincolerebbe il giudice del procedimento principale, e al contempo non ha prospettato alcun proprio interesse alla restituzione del bene a colui al quale, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe, anzi, inteso sottrarlo, non esponendosi dunque a censure la decisione con cui il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione, per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, è la seguente:

"Se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene".

2. Prima di esaminare i termini del contrasto interpretativo che ha originato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, appare opportuno ribadire, al fine di inquadrare la materia, che l'istanza di riesame, sia che abbia ad oggetto una misura cautelare personale sia che riguardi un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo, deve essere ricompresa tra i mezzi di impugnazione: ciò comporta che debba farsi riferimento anche alle norme generali in materia, ove non derogate da una disciplina specifica (si richiamano, ex pluribus, Sez. un., n. 1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01; Sez. un., n. 19046 del 29 marzo 2012, Peroni, Rv. 252529-01; Sez. un., n. 230 del 20 dicembre 2007, dep. 2008, Normanno, Rv. 237861-01, che affrontano questioni in tema di modalità di presentazione dell'impugnazione o di effetto estensivo).

In tale prospettiva deve farsi, in primo luogo, riferimento all'art. 568 c.p.p.: il primo comma sancisce il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e il terzo comma delimita la relativa legittimazione a favore di colui al quale la legge espressamente la riconosce; il quarto comma stabilisce, inoltre, che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

In secondo luogo, è necessario aver riguardo all'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., alla cui stregua l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse.

Risulta dunque con evidenza che legittimazione ed interesse devono concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

Si tratta di principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità.

È stato invero rilevato (Sez. un., n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01) che «l'interesse come condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto [...] è un principio da sempre immanente, per la sua ragionevolezza, nell'intero sistema processuale e ne integra un canone generale», essendosi poi più specificamente osservato che l'interesse «deve essere colto nella finalità perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere lo svantaggio processuale e quindi il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero [...] facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione», alla resa dei conti dovendosi stabilire «un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili». Si è inoltre aggiunto che «l'interesse deve essere connotato dai requisiti di concretezza e attualità e deve [...] persistere fino al momento della decisione».

Tale analisi si è avvalsa dei contributi emergenti anche da precedenti pronunce delle Sezioni unite, nelle quali parimenti era stata segnalata la rilevanza dell'interesse in chiave utilitaristica in rapporto al carattere pregiudizievole del provvedimento e all'aspettativa di eliminazione o riduzione di quel pregiudizio (Sez. un., n. 42 del 13 dicembre 1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202269-01, con riguardo ad un'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro), nonché in rapporto alla tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di interessi di mero fatto, nel quadro di un apprezzamento dell'interesse in termini di oggettività (Sez. un., n. 2110 del 23 novembre 1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203762-01).

Tali principi, già, in varia guisa, ribaditi, in relazione a specifiche situazioni coinvolgenti la posizione del pubblico ministero, dell'imputato o della parte civile, a fronte di determinati esiti decisori (Sez. un., n. 28911 del 28 marzo 2019, Massaria, Rv. 275953-02; Sez. un., n. 33864 del 23 aprile 2015, Sbaiz, Rv. 264238-01; Sez. un., n. 27610 del 25 maggio 2011, Marano, Rv. 250200-01; Sez. un., n. 40049 del 29 maggio 2008, Guerra, Rv. 240815-01), anche in rapporto al profilo della sopravvenuta mancanza di interesse a seguito del venir meno, per varie ragioni, degli effetti del provvedimento impugnato (Sez. un., n. 7931 del 16 dicembre 2010, Testini, Rv. 249002-01, in tema di misure cautelari personali; Sez. un., n. 40963 del 20 luglio 2017, Andreucci, Rv. 270497-01, e Sez. un., n. 18253 del 24 aprile 2008, Tchmil, Rv. 239397-01, in tema di restituzione di cose sequestrate), sono stati di recente riproposti alla stregua di un'ampia analisi del tema, riferita alla materia delle misure di prevenzione, con particolare riguardo alla posizione del terzo interessato rispetto alla confisca di prevenzione, disposta nei confronti del proposto, ma avente ad oggetto beni che si assumono fittiziamente intestati, appunto, al terzo.

In tale circostanza (Sez. un., n. 30355 del 27 marzo 2025, Putignano, Rv. 288300-01) è stato limpidamente sottolineato, con ampi richiami giurisprudenziali, che «ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente».

In conclusione, anche ai fini dello scrutinio demandato alle Sezioni unite in questa sede, deve ribadirsi la netta distinzione tra legittimazione e interesse, costituenti entrambe condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, e correlarsi l'interesse al tipo di provvedimento e all'incidenza di esso su situazioni soggettive oggettivamente apprezzabili, incidenza che l'impugnazione si prefigge di rimuovere o di attenuare, assicurando in tal modo all'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa.

3. Accanto a tali premesse di ordine sistematico, deve considerarsi che la materia dei sequestri - che nel codice di rito abrogato era disciplinata in modo unitario, solo in via interpretativa essendosi ravvisata la natura polidimensionale di una misura originariamente concepita in funzione dell'acquisizione di materiale utile ai fini dell'accertamento giudiziale - è nel vigente codice di rito articolata in relazione alla funzione della misura.

Il sequestro rileva infatti quale mezzo di ricerca della prova (sequestro probatorio), non diversamente dalla perquisizione, ed è attribuito alla competenza, in fase di indagini, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria con successiva convalida, potendo aver ad oggetto il corpo del reato o cosa ad esso pertinente, necessaria per il suo accertamento.

Il sequestro, trascurando in questa sede l'ipotesi del sequestro conservativo, legato a presupposti peculiari, rileva inoltre come misura cautelare (sequestro preventivo), attribuita alla competenza del giudice - in fase di indagini, il giudice per le indagini preliminari -, essendo volto ad impedire la libera disponibilità di cose pertinenti al reato, che possa aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, ovvero a vincolare cose di cui può o deve essere disposta la confisca in sede di giudizio di merito.

Il sequestro non presuppone, secondo una consolidata interpretazione, avallata anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 48 del 1994 e, più di recente, in relazione al tema dell'incompatibilità al giudizio, Corte cost., sent. n. 91 del 2023), la sussistenza della gravità indiziaria, ma richiede la verifica del fumus del reato ipotizzato, in quanto gli elementi raccolti consentano di ipotizzarlo e di sussumere il fatto in una determinata fattispecie (sul punto Sez. un., n. 30 del 25 ottobre 2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245-01; Sez. un., n. 23 del 20 novembre 1996, Bassi, Rv. 2066572-01; Sez. un., n. 20 dell'11 novembre 1994, Ceolin., Rv. 199172-01).

Va peraltro segnalato che, soprattutto con riguardo ad ipotesi di sequestro preventivo, è stata spesso avvertita l'esigenza di uno scrutinio più penetrante (Sez. 4, n. 20341 del 3 aprile 2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 3, n. 8152 del 12 dicembre 2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01), e si è inoltre spesso rilevata la necessità di una verifica dell'elemento soggettivo del reato per lo meno nella misura in cui lo si possa escludere ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 5 aprile 2019, Pucci, Rv. 276015-01).

Occorre inoltre che si dia conto delle specifiche ragioni per cui una determinata cosa sia utile ai fini dell'accertamento (da ultimo, Sez. un., n. 36072 del 19 aprile 2018, Botticelli, Rv. 273548-01) ovvero debba essere vincolata agli indicati fini preventivi (Sez. un., n. 31022 del 29 gennaio 2015, Fazzo, Rv. 264089-01, in relazione alla nozione di pertinenza ai fini del sequestro preventivo), sussistendo altresì, rispetto all'ipotesi della confisca, il pericolo della sua dispersione (per la necessità dell'analisi del periculum in mora, Sez. un., n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, Rv. 281848-01).

A fronte di una misura adottata in assenza di contraddittorio, l'istanza di riesame è volta a consentire, ai soggetti legittimati, di interloquire in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro, in funzione della cessazione del vincolo e delle determinazioni conseguenti a tale cessazione.

In tale quadro l'art. 322 c.p.p. e l'art. 257 c.p.p. individuano come soggetti legittimati alla presentazione di istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo o probatorio l'imputato - e dunque, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., anche l'indagato -, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione.

4. Alla luce delle richiamate premesse e del quadro ricostruttivo sinteticamente tratteggiato, può ora procedersi ad esaminare il tema che ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale, segnalato dall'ordinanza di rimessione.

Viene in rilievo un'ipotesi di istanza di riesame presentata in proprio da Anacleto C., soggetto indagato per il reato di cui all'art. 388 c.p., ed avente ad oggetto il sequestro preventivo, di tipo impeditivo, di un veicolo, già appartenuto alla società Autotrasporti Calvarese s.r.l., di cui l'indagato è legale rappresentante, che, a seguito di giudizio civile, era stato riconosciuto ai sensi dell'art. 2932 c.c. di proprietà di società legalmente rappresentata dal querelante; il punto è che, nelle more, il veicolo era stato trasferito dall'indagato ad una terza società, di cui quest'ultimo è parimenti legale rappresentante.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile, non essendo ravvisabile un concreto interesse dell'indagato in proprio, a fronte del fatto che il bene era appartenuto alla società ed era stato poi riconosciuto di proprietà di altra società, riconducibile al fratello di lui, non essendo dunque configurabile alcun diritto dell'impugnante alla restituzione del veicolo, in ordine al quale egli non poteva vantare pretese specifiche.

Nel ricorso si contesta l'assunto, prospettandosi essenzialmente l'interesse alla verifica della condizione di procedibilità.

5. Orbene, proprio in ordine a tale valutazione è ravvisabile il denunciato contrasto.

Va infatti rimarcato che, secondo un primo orientamento, affermatosi dopo l'entrata in vigore del codice di rito, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'istanza di riesame presentata dall'indagato, anche nei casi in cui egli non possa vantare una diretta relazione con la cosa e il diritto alla sua restituzione: si è al riguardo rilevato che l'imputato, e dunque anche l'indagato, è incluso tra i soggetti legittimati e che è ravvisabile l'interesse all'impugnazione del soggetto nei cui confronti il sequestro è disposto, indipendentemente dal diritto alla restituzione della cosa, in quanto la misura muove dal presupposto di un potere di disponibilità, che l'indagato potrebbe aver interesse a contestare, nonché in quanto i provvedimenti cautelari hanno comunque influenza sul corso del procedimento penale (Sez. 6, n. 3366 del 28 settembre 1992, Fiorentini, Rv. 192089-01).

Nella medesima prospettiva si è rilevato che, dall'indicazione delle categorie di legittimati indicate dall'art. 322 c.p.p., può desumersi che si sia inteso l'interesse non solo con riguardo alla cosa ma anche in riferimento alla possibilità di ottenere una pronuncia favorevole sulla fattispecie penale, che ha dato causa alla misura (Sez. 6, n. 4768 del 6 dicembre 1994, D'Ottavi, Rv. 200643-01).

Si è altresì chiarito che la base di riferimento è la possibilità di una pronuncia che produca un risultato favorevole, individuato nel dissequestro piuttosto che nella restituzione della cosa e si è osservato che non può non ravvisarsi l'interesse allorché venga in rilievo la natura o la qualificazione del fatto o sia comunque ravvisabile un'influenza sul procedimento penale (Sez. 4, n. 21724 del 20 aprile 2005, Ventrone, Rv. 231374-01; Sez. 3, n. 10049 del 1° febbraio 2005, Bonucci, Rv. 230853-01; Sez. 6, n. 864 del 6 marzo 1998, Piano, Rv. 210817-01).

Tali principi sono stati ancora ribaditi da una pronuncia nella quale si è segnalato che l'interesse dell'imputato va correlato al dissequestro del bene, pur quando lo stesso sia intestato a terzi, costituendo la restituzione un effetto della decisione, non interferente con l'interesse dell'imputato: principio affermato in un caso di ipotizzata intestazione fittizia di beni, in cui si è ritenuto che l'indagato avesse interesse ad attestare la proprietà effettiva del bene in capo al terzo, oltre che a contestare la sproporzione patrimoniale e la pretesa illiceità della provenienza dei fondi utilizzati, tutto ciò anche in funzione dell'influenza sul corso del procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14 giugno 2011, Chiriaco, Rv. 251091-01).

L'ordinanza di rimessione, nel richiamare le pronunce riconducibili a tale orientamento, ha anche sottolineato come l'interesse ben possa essere commisurato alla possibilità di un confronto in contraddittorio e all'esito decisorio costituito dal dissequestro, piuttosto che dalla restituzione del bene, non costituente esito necessitato della procedura nei casi di contestazione sulla proprietà, che ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p. impone il rinvio al giudice civile con mantenimento del sequestro.

Ed ancora ha osservato come possa valorizzarsi il riflesso della decisione sul corso del procedimento, soprattutto nei casi in cui, come nell'ipotesi in esame, le contestazioni impongano non una complessa analisi del fatto, ma una verifica della sussistenza della condizione di procedibilità.

6. Un opposto orientamento, all'interno del quale sono tuttavia individuabili percorsi che conducono a conclusioni non identiche, muove dalla decisa riaffermazione della distinzione tra legittimazione ed interesse all'impugnazione, nel presupposto che la configurabilità della prima non comporti di per sé l'esistenza del secondo (Sez. 1, n. 36038 del 21 settembre 2005, Kibak, Rv. 232254-01).

Si rileva al contrario che non potrebbe darsi rilievo alla mera affermazione di un principio di diritto e non potrebbe considerarsi sussistente un interesse giuridicamente rilevante nel caso di impugnazione a vantaggio di terzi, pur legati da rapporti particolari con l'impugnante (Sez. 5, n. 6676 del 9 novembre 2001, Graci, Rv. 221899-01).

Si sottolinea in alcune pronunce che l'interesse potrebbe ravvisarsi solo in un rapporto con la cosa, corrispondente ad un diritto soggettivo o ad un rapporto di fatto, come il possesso, comunque tutelato dall'ordinamento, in modo che la decisione possa produrre effetti nella sfera giuridica dell'impugnante, cosicché nel caso dell'imputato o dell'indagato dovrebbe comunque esigersi la prospettazione di una relazione qualificata con il bene, essendo invece insufficiente la deduzione che l'indagato persegua la verifica del fumus del reato a lui contestato (Sez. 1, n. 15998 del 28 febbraio 2014, Pascale, Rv. 259601-01; cfr. anche Sez. 5, n. 44036 del 21 ottobre 2008, Sperlonga, Rv. 241673-01).

Sulla scorta di tali premesse è stato negato l'interesse all'impugnazione presentata dall'indagato in proprio, in situazioni nelle quali il sequestro aveva riguardato beni appartenenti a enti o società, pur nei casi di configurabilità di un rapporto organico qualificato (Sez. 5, n. 365 del 21 gennaio 1999, Zotti, Rv. 212800-01; Sez. 6, n. 5039 del 18 settembre 1997, Scibilia, Rv. 208970-01; Sez. 6, n. 3603 del 12 ottobre 1995, Pescante, Rv. 203325-01), ed è stato altresì negato l'interesse dell'indagato in relazione ad ipotesi di intestazione fittizia di beni, allorché l'impugnazione era tesa a dimostrare il carattere non fittizio della proprietà in capo ai terzi intestatari (Sez. 1, n. 15998 del 28 febbraio 2014, Pascale, cit.).

7. Muovendo dalle medesime premesse circa la necessità di un interesse concreto e attuale, correlato ad una posizione giuridica incisa dal provvedimento di sequestro, altre pronunce hanno dato origine ad un più radicale distacco dal primo orientamento, sottolineando che l'interesse deve corrispondere allo schema tipizzato dall'ordinamento con l'impugnazione, cosicché nel sequestro preventivo l'interesse non potrebbe che essere individuato nel diritto alla restituzione della cosa, conseguente al dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell'11 gennaio 2021, Di Luca, Rv. 281098-01; Sez. 3, n. 35072 del 12 aprile 2016, Held, Rv. 267672-01; Sez. 3, n. 9947 del 20 gennaio 2016, Piances, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16 settembre 2015, Mokchane, Rv. 265463-01; Sez. 1, n. 7297 del 12 dicembre 2013, Lesto, Rv. 259412-01; Sez. 2, n. 15474 del 20 gennaio 2012, Biondillo, Rv. 252811-01).

Si è a tal fine sottolineato che il riferimento fatto dall'art. 322 c.p.p. alla persona che avrebbe diritto alla restituzione non si pone in termini alternativi, ma finisce per costituire un'espressione sintetica riferibile a tutti i legittimati (Sez. 3, n. 47313 del 17 maggio 2017, Ruan, Rv. 271231-01).

Si è inoltre espressamente rilevato che l'interesse non può essere ravvisato nella mera prospettiva di una pronuncia che incida sul procedimento principale, in quanto i procedimenti incidentali hanno la finalità di assicurare la tutela di diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale, ma non possono assumere valenza anticipatoria rispetto alla pronuncia di merito, quale che sia l'esito del procedimento incidentale, che conserva piena autonomia (Sez. 3, n. 9790 del 30 gennaio 2025, Verduci, non mass.; Sez. 5, n. 22231 del 17 marzo 2017, Paltrinieri, Rv. 270132-01).

In tale prospettiva è stato dunque ravvisato o escluso l'interesse concreto all'impugnazione, in relazione al fatto che l'indagato potesse o meno vantare il diritto alla restituzione del bene, a seguito del dissequestro, ciò anche con riguardo a beni appartenenti a società o comunque di proprietà di terzi nonché con riguardo a beni di cui, secondo l'indagato impugnante, la proprietà e disponibilità del bene era riferibile a terzi (ex plurimis, Sez. 2, n. 18419 del 22 marzo 2024, Grazioli, Rv. 286321-01; Sez. 6, n. 30151 del 26 aprile 2023, Grandinetti, Rv. 284851-01, riferita a presunta interposizione fittizia, rispetto alla quale l'indagato, in effetti, non contestava la propria titolarità del bene; Sez. 3, n. 30299 del 15 giugno 2022, Basile, Rv. 283412-01; Sez. 3, n. 8625 del 17 febbraio 2022, Del Ben, Rv. 282890-01; Sez. 3, n. 13283 del 25 febbraio 2021, Albano, Rv. 281241-01; Sez. 5, n. [35015 del] 9 ottobre 2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 17486 del 14 febbraio 2020, Pinto, Rv. 279097-01; Sez. 2, n. 4160 del 19 dicembre 2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592-01; Sez. 5, n. 52060 del 30 ottobre 2019, Angeli, Rv. 277753-04; Sez. 2, n. 29663 de[l] 4 aprile 2019, Tufo, Rv. 176735-01; Sez. 5, n. 20118 del 20 aprile 2015, Marenco, Rv. 263799-01; Sez. 2, n. 17852 del 12 marzo 2015, Cavallini, Rv. 263756-01).

8. A fronte di ciò, ulteriori pronunce, pur muovendo dalla necessità della prospettazione di un interesse concreto, hanno tuttavia ravvisato lo stesso non solo in una relazione con il bene, se del caso funzionale alla restituzione, ma anche nella tutela di una situazione giuridica incisa dal provvedimento cautelare reale, tutela comunque assicurata dal dissequestro, tale da rimuovere il pregiudizio lamentato, in relazione ad un peculiare rapporto con il proprietario o con l'avente diritto alla restituzione.

Ciò è stato affermato, in particolare, con riguardo ad un'ipotesi di sequestro preventivo di un bene pubblico, che aveva inciso sull'interesse dell'indagato all'esecuzione di un contratto nel quadro di una procedura di project financing nella quale aveva investito somme (Sez. 6, n. 35786 del 21 giugno 2012, Buttini, Rv. 254395-01), nonché con riguardo ad un sequestro preventivo, motivato da abusi edilizi, eseguito nei confronti dell'acquirente dell'immobile, rispetto al quale aveva presentato istanza di riesame il venditore dell'immobile per le conseguenze di natura contrattuale cui era esposto (Sez. 3, n. 10977 del 27 gennaio 2010, Ambrosetti, Rv. 246344-01).

In questi casi, dunque, la configurazione dell'interesse è stata svincolata dall'esercizio di facoltà dominicali o dal ripristino della materiale disponibilità, ma è stato correlato ad una riconoscibile situazione soggettiva tutelabile, nel quadro di obbligazioni assunte.

9. Se l'analisi condotta ha riguardato essenzialmente ipotesi di sequestro preventivo, va comunque rilevato che la problematica è emersa in termini simili anche con riguardo ad ipotesi di sequestro probatorio.

La variante è costituita dal fatto che, con riguardo all'indagato, l'interesse alla proposizione di istanza di riesame è stato riconosciuto in taluni casi, anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso, ma in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato (Sez. 5, n. 34167 del 13 maggio 2019, Karya Omar, Rv. 277314-01; Sez. 1, n. 13037 del 18 febbraio 2009, Giorgi, Rv. 243554-01; in senso analogo Sez. 4, n. 6279 del 1° dicembre 2005, Galletti, Rv. 233402-01). Si tratta, a ben guardare, di un'affermazione che si avvicina a quella su cui si basa il primo orientamento esaminato, in ragione dell'allargamento della sfera di interesse dell'indagato, anche se non può dirsi del tutto sovrapponibile, in quanto in tale prospettiva l'interesse non è correlato alla mera contestazione del quadro indiziario alla base della misura, in funzione dell'influenza della valutazione sullo sviluppo del procedimento, ma al bene, sia pur nella prospettiva di estrometterlo della sfera di immediata valutabilità.

Va, peraltro, subito rilevato sul punto che in materia di sequestro probatorio, se, da un lato, in talune pronunce si è affermato che oggetto della decisione è la rilevanza probatoria della cosa sequestrata (in tal senso, in motivazione, Sez. un., n. 21420 del 16 aprile 2003, Monnier), in altre è stato comunque sottolineato che l'interesse deve essere correlato al ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa, non essendo, invece, configurabile in relazione alla pretesa alla astratta legittimità di un provvedimento: affermazione sulla base della quale si è concluso che non è sorretto da interesse immediato e attuale il riesame inteso ad escludere dal patrimonio probatorio un'acquisizione documentale di cui non è in atto l'utilizzazione (in tal senso, in motivazione, Sez. un., n. 18253 del 24 aprile 2008, Tchmil, cit.).

L'assunto, correlato al tema dell'interesse, a fronte della restituzione del bene in sequestro, è stato sottoposto a nuovo scrutinio in una successiva occasione, originata dalla peculiare natura della cosa, cioè il dato contenuto in un computer, dopo la restituzione di quest'ultimo: si è, in tale circostanza, rilevato che occorre pur sempre l'interesse concreto e attuale in relazione alla salvaguardia della disponibilità esclusiva dei dati (Sez. un., n. 40963 del 20 luglio 2017, Andreucci, Rv. 270497-01; di recente, Sez. 5, n. 9797 del 4 marzo 2025, R., Rv. 287778-01, ha al riguardo posto in rilievo il profilo della proporzionalità tra esigenze dell'accertamento e sacrificio imposto alla riservatezza).

10. Così ricostruito il quadro di riferimento, e soffermando specificamente l'analisi sui profili legati al sequestro preventivo, deve rilevarsi che il primo orientamento, valorizzato dall'ordinanza di rimessione, non è condivisibile.

10.1. Il presupposto da cui muove, cioè la specifica menzione, nella norma del codice di rito, dell'imputato, e dunque dell'indagato, tra i soggetti legittimati a presentare istanza di riesame, non può dirsi decisivo.

Le categorie dei legittimati sono individuate dal legislatore sulla base della tipizzata individuazione di soggetti, ai quali sia in astratto riferibile l'interesse a dolersi di una misura che è strutturalmente destinata a stabilire un vincolo di indisponibilità su una cosa, vincolo ricollegabile ai presupposti previsti per ciascun tipo di sequestro, sia esso probatorio o preventivo.

Come già rilevato, l'art. 322 c.p.p. (così come l'art. 257 c.p.p.) fa riferimento all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione.

In tale prospettiva, l'interesse dell'imputato dovrebbe essere valutato a prescindere dal fatto che egli sia titolare del diritto alla restituzione.

Si tratta di aspetto, sul quale si dovrà tornare, ma che di per sé merita una attenta considerazione.

È, infatti, significativo che sia stata avvertita l'esigenza di individuare diverse categorie di legittimati e non solo quella dei soggetti che abbiano diritto alla restituzione.

Deve tuttavia osservarsi che le categorie tipizzate d[a]l legislatore, per quanto possano essere ritenute espressione di un interesse configurato in astratto, vanno valutate in aggiunta al requisito dell'interesse come declinato, con riguardo a tutte le impugnazioni, secondo i principi generali in precedenza richiamati: deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attuale e deve ricollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, in quanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento.

Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposti coinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reato rispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dalla norma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.

Si tratta di valutazione coerente, più in generale, con l'inquadramento sistematico dei procedimenti incidentali, volti ad assicurare tutela in relazione all'inserimento in una sequenza procedimentale - destinata comunque a seguire il suo corso - di misure costituenti una puntiforme ingerenza in qualificate situazioni giuridiche soggettive, riconducibili a diritti di primario rango, quali la libertà personale, la proprietà, la riservatezza, ricollegabili a garanzie che hanno il loro fondamento nella Costituzione, oltre che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella CEDU.

Ciò significa, dunque, che l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare.

10.2. In tale prospettiva, non può dirsi che l'imputato o l'indagato sia comunque portatore di un interesse solo in ragione dell'influenza dell'esito decisorio sul corso del procedimento, quando, in particolare, venga in rilievo la qualificazione del fatto, la sua penale rilevanza, la sussistenza di una condizione di procedibilità.

Deve sul punto riaffermarsi che il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale.

Proprio sulla base di tale autonomia e della conseguente impermeabilità del processo agli esiti di un procedimento cautelare, già ripetutamente affermati dalle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 30 del 25 ottobre 2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245-01; Sez. un., n. 7 del 23 febbraio 2000, Mariano, Rv. 215840-01), la Corte costituzionale (sent. n. 121 del 2009) ha dichiarato, in assenza di una disciplina di raccordo che non presenti profili di irrazionalità, l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 3 l. 20 febbraio 2006, n. 46, che, a seguito dell'esclusione della gravità indiziaria in sede di incidente cautelare, contemplava, quale esito decisorio vincolato, l'archiviazione del procedimento.

Ma, a tale stregua, risulta evidente come l'interesse ad un esito favorevole dello scrutinio dei presupposti di un provvedimento di sequestro assuma un rilievo soggettivo e di mero fatto, che si disperde nello sviluppo del procedimento: questo non è vincolato ex se da quello scrutinio, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definita posizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare, se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione di innocenza.

10.3. Né può dirsi decisiva in senso contrario l'introduzione nel codice di rito da parte dell'art. 12 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell'art. 252-bis c.p.p. che prevede la facoltà di opposizione al decreto di perquisizione, salvo che ne sia seguito il sequestro, della persona nei cui confronti sono svolte le indagini o della persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita, opposizione che in caso di accoglimento si risolve nella declaratoria che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti.

Posto che la perquisizione può essere personale o domiciliare e che la stessa può essere volta alla ricerca di una persona, al fine di trarla in arresto, o di un elemento di prova, va rilevato che si tratta di meccanismo, espressamente svincolato dall'esecuzione di un sequestro, la cui introduzione è stata sollecitata dalla Corte EDU in plurime pronunce (a partire da Brazzi c/ Italia del 27 settembre 2018 e, da ultimo, Italgomme Pneumatici s.r.l. c/ Italia del 6 febbraio 2025; Contrada c/ Italia del 23 maggio 2024; nonché, in relazione a misura adottata da Commissione parlamentare di inchiesta, Grande Oriente d'Italia c/ Italia del 19 dicembre 2024), al fine di assicurare tutela, in mancanza di altri strumenti, avverso ingerenze incidenti su beni primari: proprio il controllo apprestato al fine di assicurare tale tutela costituisce in tal caso l'oggetto del procedimento incidentale e ne esaurisce gli effetti.

10.4. Ma una volta ravvisata la necessità di un pregnante interesse, correlato alla oggettiva tutela di una posizione soggettiva, non possono dirsi decisivi neppure gli ulteriori argomenti valorizzati dal primo orientamento.

Non è infatti rilevante che l'istanza di riesame assicuri un controllo in contraddittorio di un provvedimento emesso senza alcun previo confronto con l'indagato o con il destinatario del provvedimento: il contraddittorio è volto ad assicurare la più ampia tutela alla parte interessata, ma lo stesso può essere attivato solo alla condizione che l'interesse sussista nei termini fin qui esposti.

Non è inoltre decisivo il riferimento alla finalità del procedimento incidentale, ravvisata non tanto nella restituzione del bene, che in concreto potrebbe mancare, quanto piuttosto nel dissequestro in sé, quale effetto primario dell'accoglimento e costituente solo la base del successivo, conseguente ordine di restituzione del bene all'avente diritto.

Si tratta in questo caso di rilievo del tutto condivisibile, come si avrà modo di ribadire, che, tuttavia, non vale di per sé a corroborare la complessiva linea interpretativa, in quanto l'esito decisorio, rappresentato dal dissequestro o dall'annullamento del sequestro, postula nondimeno la verifica dell'interesse concreto e attuale, oggettivamente ricollegabile all'incidenza su una posizione soggettiva tutelabile, rispetto alla quale quell'esito possa apportare un'utilità, rimuovendo il pregiudizio correlato al provvedimento.

11. Proprio per l'esigenza di dare una risposta a tale quesito si è formato il contrapposto, e per vero variegato, orientamento, che nega la configurabilità dell'interesse dell'indagato sotto il solo profilo dell'influenza dell'esito sul procedimento principale.

Si è invero già rilevato come abbia finito per divenire prevalente l'orientamento che, facendo leva sulla necessità di un interesse specifico e sull'analisi strutturale del procedimento incidentale, valutata alla luce delle categorie di soggetti legittimati previste dal legislatore, è giunto alla conclusione che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di riesame occorre che possa invocarsi il diritto alla restituzione del bene.

12. Orbene, pur condividendosi la premessa costituita dalla prospettazione di un interesse concreto all'impugnazione, correlato all'incidenza su una posizione soggettiva e ad un vantaggio oggettivamente riconoscibile, non sembra che la verifica strutturale del procedimento e le categorie di soggetti in astratto legittimati suffraghino la radicale conclusione che l'orientamento prevalente ne ha inteso trarre.

12.1. Quanto alle categorie, il legislatore ha riprodotto quelle già previste dall'art. 343-bis del codice di rito abrogato, intendendo far riferimento a quei soggetti che avrebbero potuto dirsi coinvolti, sulla base di una valutazione di massima, nella vicenda connessa all'instaurazione del vincolo di indisponibilità su un bene, nel presupposto della correlazione di esso ad un'ipotesi di reato, del reperimento del bene presso chi ne aveva la disponibilità, della prospettiva della restituzione all'avente diritto.

A ben guardare, la stessa avvertita necessità di far riferimento a tali categorie costituisce una chiara smentita dell'assunto secondo cui in ogni caso si sarebbe inteso aver riguardo ad un effetto tipico dell'esito decisorio, per cui a tutte le categorie avrebbe dovuto dirsi sotteso, ai fini della configurazione dell'interesse all'impugnazione, il diritto alla materiale restituzione del bene: sarebbe bastato in tale prospettiva prevedere la legittimazione esclusiva dell'avente diritto alla restituzione, mentre si è fatto riferimento anche ad ipotesi diverse.

Va invero rimarcato che i soggetti potrebbero non coincidere, perché il sequestro potrebbe essere disposto anche in assenza della previa precisa individuazione di un soggetto indagato, perché comunque è possibile che il bene non appartenga all'imputato/indagato e perché il bene potrebbe essere reperito presso un soggetto diverso da quello che avrebbe diritto alla restituzione.

12.2. Se l'indagato è certamente un punto di riferimento della vicenda giudiziaria, che nella gran parte dei casi dispone del bene e avrebbe diritto alla sua restituzione, vi sono molteplici ipotesi nelle quali tale coincidenza non ricorre.

Si pensi al caso di beni societari o di beni affidati ad altri soggetti per molteplici ragioni.

Può dirsi in generale che colui al quale il bene è stato sequestrato corrisponde al soggetto che ne aveva la disponibilità materiale o giuridica, dovendosi ritenere che l'indisponibilità di un bene coinvolga comunque anche la sfera di riferimento di colui che ne disponga tramite terzi, come nel caso, previsto dall'art. 1140, comma secondo, c.c., del possesso per il tramite di un terzo che abbia la detenzione/disponibilità autonoma.

Sta di fatto che una mera disponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela (sul punto può rinviarsi all'analisi di Sez. 5, n. 6151 del 20 dicembre 2004, dep. 2005, Nita, Rv. 230964-01, che fa riferimento al caso del semplice autista di vettura di proprietà di una società e concessa in affitto ad altra società), ben diversamente potendosi inquadrare il caso di soggetto che disponga di un veicolo per il trasporto di rifiuti, appartenente alla moglie, ma in concreto e strutturalmente a lui affidato (ipotesi nella quale sono stati ravvisati sia la legittimazione sia l'interesse: sul punto Sez. 3, n. 34917 del 9 luglio 2015, Caccamo, Rv. 264822-01) o quello del figlio del titolare di un ciclomotore, che in realtà sia solitamente utilizzato dal primo (Sez. 2, n. 50315, Mokchane, cit.).

L'avente diritto alla restituzione è invece colui al quale, in assenza di contestazioni e comunque sulla base di un titolo prevalente, di cui possa fruire, dovrebbe essere riconsegnato il bene, una volta venuto meno il vincolo.

12.3. Orbene, se queste sono le categorie in astratto rilevanti, ciò significa che è legittimato solo chi rientri in taluna di esse e non anche chi non vi rientri, pur potendo avere un interesse concreto alla definizione del procedimento incidentale. Al contempo deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante.

In nessun modo, dunque, può desumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debba sempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsi quell'interesse concreto.

D'altro canto, non conduce ad una simile conclusione la verifica strutturale del procedimento di riesame e, più in generale, di impugnazione avverso provvedimenti di sequestro.

L'esito del procedimento è chiaramente evocato dall'art. 309, comma 9, c.p.p. richiamato dall'art. 324, comma 7, c.p.p. e consiste dunque nella conferma, nella riforma o nell'annullamento del provvedimento (sul punto si rinvia a Sez. un., n. 18954 del 31 marzo 2016, Capasso, Rv. 266789-01): ciò implica che il contenuto essenziale e strutturalmente fondamentale è costituito dal mantenimento o meno, in tutto o in parte, del vincolo di indisponibilità, detto altrimenti, dal mantenimento del sequestro o dal dissequestro del bene.

Si tratta di rilievo già a suo tempo formulato da pronunce di legittimità (Sez. 6, n. 2640 del 31 maggio 1994, Schenardi, Rv. 199085-01), poi ribadito e fatto proprio dalle Sezioni unite (in motivazione, Sez. un., n. 18253 del 24 aprile 2008, Tchmil, cit.).

Tale assunto, se, da un lato, non risulta di per sé idoneo ad asseverare il primo orientamento, si pone dall'altro in conflitto con quello attualmente maggioritario, che fa leva sul diritto alla restituzione, quale contenuto essenziale dell'interesse all'impugnazione.

Va del resto rimarcato che, come esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di rimessione e da una parte della dottrina, la restituzione potrebbe mancare, nei casi di contestazione della proprietà - contestazione da intendere peraltro in senso lato, con riguardo a conflitti civilisticamente rilevanti in merito al conseguimento della disponibilità del bene a seguito del dissequestro (sul punto Sez. 3, n. 19674 del 27 aprile 2022, Nuova A.C.B. s.r.l., 283173-01) - dovendosi, dunque, rilevare come la restituzione debba essere intesa come effetto derivante dal dissequestro, ma non come contenuto essenziale, avuto di mira da colui che impugna.

Ed anzi va rimarcato come, secondo un ormai maggioritario e consolidato orientamento, la contestazione sulla proprietà non valga a sospendere il giudizio, assumendo invece rilievo solo in quanto l'impugnazione risulti meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del sequestro (Sez. 6, n. 1662 del 13 novembre 2024, dep. 2025, Di Lorenzo, Rv. 287423-01; Sez. 5, n. 21157 del 26 marzo 2019, Scermino, Rv. 275348-01), il quale, dunque, non postula la restituzione del bene, quale condizione essenziale e clausola necessitata del dissequestro.

13. Ma se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre, sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizione dell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione.

Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene.

Tale principio implica, si ribadisce, che l'individuazione dell'interesse non postuli un collegamento diretto dell'impugnante con la cosa, potendo invece sottendere una molteplicità di situazioni, che connotano la singola fattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva la disponibilità del bene, tali da riflettersi in una posizione giuridica riferibile all'imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall'apposizione del vincolo.

Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

In altre parole, accanto ai casi in cui venga in rilievo il diritto alla restituzione, gli altri soggetti legittimati e dunque anche l'imputato/indagato possono invocare situazioni rilevanti, coinvolte dal vincolo di indisponibilità anche in termini non di tutela reale bensì meramente obbligatoria, in modo che il dissequestro valga ad elidere il relativo pregiudizio.

14. Alla resa dei conti tutto dipende dalla concreta dinamica di una molteplicità di situazioni, cosicché appare difficile - né può dirsi utile in questa sede - definire con precisione una casistica.

Può tuttavia segnalarsi che la giurisprudenza ha affrontato in base ai diversi orientamenti plurime ipotesi, quale quella dell'appaltatore e della proprietaria di aree superficiarie (Sez. 6, n. 864 de[l] 6 marzo 1998, Piano, cit.), dell'architetto progettista di opera abusiva (Sez. 6, n. 2158 del 15 giugno 1998, Mazzesi, Rv. 212233-01), del socio rispetto al sequestro di beni sociali (Sez. 3, n. 34996 del 15 maggio 2024, D'Angelo, Rv. 286910-01, nel caso di società di persone; Sez. 2, n. 29663 del 4 aprile 2019, Tufo, Rv. 276735-01), del custode giudiziario (Sez. 6, n. 255 del 24 gennaio 1995, B.N.A. in proc. Costa, Rv. 201203-01), del legatario nei confronti dell'erede (Sez. 2, n. 4424 del 4 dicembre 2018, dep. 2019, Poole, Rv. 274903-01), del promissario acquirente (Sez. 6, n. 415 del 1° febbraio 1999, Caramico, Rv. 213581-01, in cui si segnala la diversa formulazione dell'art. 322 rispetto a quella dell'art. 318 c.p.p. in tema di sequestro conservativo), nonché quella del sequestro di beni relativi ad un fallimento (Sez. 5, n. 27050 del 30 marzo 2021, Cantile, in relazione alla posizione dell'imputato di bancarotta fraudolenta; Sez. un., n. 29951 d[e]l 24 maggio 2004, Focarelli, Rv. 228165-01, sui limiti del c.d. spossessamento patrimoniale del fallito; Sez. un., n. 45936 del 26 settembre 2019, Fallimento Mantova Petroli, Rv. 277257-01, sulla legittimazione del curatore, peraltro ormai riconosciuta dall'art. 320 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Si tratta di ipotesi che dovranno essere rivalutate alla luce del principio desunto dall'analisi fin qui condotta (si pensi, fra l'altro, al caso del promissario acquirente concretamente pregiudicato da un sequestro in capo al promittente venditore, nel quadro di una intesa contrattuale produttiva di effetti, ad esempio l'obbligo di trasferimento del possesso), dovendosi peraltro esigere l'allegazione e la verifica di una situazione non ipotetica, ma attuale, che possa dirsi concretamente incisa, come tale, dal vincolo (si può, ad esempio, ipotizzare la concreta probabilità di escussione di un socio, già invocata dal creditore per responsabilità contrattuale della società, pur a fronte del beneficio di previa escussione della stessa, a fronte dell'incapienza del patrimonio sociale derivante proprio dal vincolo).

Può comunque rilevarsi come il principio affermato abbia già trovato in realtà specifica e concreta attuazione in numerose ipotesi, richiamate nella sua requisitoria anche dal Procuratore generale, nelle quali è stato riconosciuto l'interesse dell'indagato, pur non correlato alla disponibilità del bene e al diritto alla sua restituzione.

Possono citarsi i casi (si rinvia alle sentenze Sez. 6, n. 35786 del 21 giugno 2012, Buttini, cit., e Sez. 3, n. 10977 del 27 gennaio 2010, Ambrosetti, cit.) relativi, da un lato, all'incidenza del sequestro di beni pubblici sull'attuazione di un finanziamento legato ad una procedura di project financing e, dall'altro, alle conseguenze risarcitorie cui è esposto il venditore di un immobile sottoposto a sequestro in danno dell'acquirente per pregressi abusi edilizi.

Ma possono farsi ulteriori esempi, tratti da casi esaminati dalla giurisprudenza, come quello del creditore pignoratizio, nel caso di specie una banca, in relazione al sequestro di un conto corrente con saldo negativo e di un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo (Sez. 5, n. 2319 del 31 ottobre 2014, Banca Intermobiliare Investimenti Gestioni s.p.a., Rv. 262842-01) e quello del coniuge, gravato dall'obbligo di consentire il godimento dell'immobile al coniuge assegnatario (ipotesi esaminata da Sez. 6, n. 3975 del 16 ottobre 1997, Schwen, Rv. 210309-01).

Va poi considerato il caso del soggetto che abbia concesso l'immobile in affitto a terzi, ipotesi peraltro variamente inquadrata dalla giurisprudenza, che in taluni casi ha ravvisato l'interesse del locatore, ove si tratti di sequestro finalizzato a confisca, mentre, ove si tratti di sequestro preventivo di tipo impeditivo, incidente solo sulla disponibilità, ha ravvisato la necessità che il proprietario alleghi il diritto di rientrare in possesso del bene per aver risolto il contratto di locazione o per dover adempiere all'obbligo di assicurare la disponibilità di godimento di detto bene, non assumendo rilievo a fini penali la tutela di profili contrattuali nel rapporto con il locatario (sul punto Sez. 3, n. 30299 del 15 giugno 2022, Basile, Rv. 283412-01; Sez. 3, n. 40826 del 5 ottobre 2021, Rocco, Rv. 282457-01).

In realtà, deve ribadirsi che assume rilievo la disponibilità giuridica, pur mediata dalla detenzione da parte di terzi, e che l'interesse ben può essere correlato alla tutela di situazioni giuridiche cui siano collegati impegni contrattuali e possibili ricadute di tipo risarcitorio, che rilevano non quale oggetto primario della cognizione a fini penali, ma quale parametro di riconoscibilità dell'interesse.

15. Quanto fin qui osservato non incide sull'orientamento in forza del quale non può ravvisarsi l'interesse dell'imputato che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva.

Infine, con riguardo alle ipotesi di sequestro disposto per casi di intestazione fittizia di beni, l'analisi fin qui condotta non legittima alcuno scostamento dal consolidato indirizzo in forza del quale l'assunto difensivo incentrato sull'insussistenza dell'interposizione e sull'effettività della proprietà del terzo priva di concretezza l'interesse all'impugnazione, non ravvisabile nella mera esigenza della verifica del quadro indiziario.

Può solo osservarsi che anche nel caso del sequestro penale l'interesse del terzo è correlato all'allegazione della titolarità effettiva del bene, situazione simile a quella che caratterizza le misure di prevenzione patrimoniale, quando coinvolgano beni intestati a terzi. Con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniali, che sono applicate all'esito di procedimenti a soggettività vincolata, in quanto dirette contro il proposto, deve tuttavia rimarcarsi che il tema dell'effettività della titolarità di un determinato bene costituisce l'unico titolo di legittimazione e, allo stesso tempo, l'unico profilo deducibile dal terzo, il quale non potrebbe interloquire su altri presupposti, che concernono unicamente il proposto come tale (Sez. un., n. 30355 del 17 marzo 2025, Putignano, cit.). Nel caso del sequestro penale, invece, i presupposti applicativi della misura non escludono che la stessa possa essere rivolta contro un terzo, non solo ove si ipotizzi una sua titolarità fittizia, ma anche in casi in cui si riconosca il terzo come titolare effettivo: evidentemente, la deduzione del terzo circa la sua titolarità reale potrebbe avere di per sé rilievo assorbente, ove implichi anche la negazione del fumus rispetto al reato di intestazione fittizia; ma anche negli altri casi deve essere comunque scongiurato il rischio che da un'impropria ripartizione dell'interesse a dedurre tra indagato/imputato e terzi possa risultare preclusa, in sede di impugnazione, la verifica di tutti i presupposti dell'apposizione del vincolo (rischio specificamente avvertito da Sez. 6, n. 305 del 18 settembre 2024, dep. 2025, Tasca, Rv. 287416-01; Sez. 6, n. 15673 del 13 marzo 2024, Pezzi, Rv. 286335).

16. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione".

17. Alla luce di tale principio il ricorso deve essere rigettato.

A fronte della declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse dell'istanza di riesame presentata da Anacleto C. in proprio, nel ricorso non è stato allegato alcun elemento idoneo a suffragare la configurabilità dell'interesse in relazione ad effetti favorevoli rispetto ad una specifica situazione soggettiva del ricorrente, derivanti dal dissequestro, ma è stato riproposto il tema della ravvisabilità di tale interesse nella verifica dell'asserita mancanza della condizione di procedibilità, destinata ad avere un'influenza sul procedimento, profilo che, come fin qui rilevato, non può assumere alcun rilievo, a fronte di bene semmai appartenuto alla società di cui il ricorrente era legale rappresentante e comunque riconosciuto in sede civile di proprietà di altra società.

18. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 27 febbraio 2026.