Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 10 luglio 2025, n. 2648

Presidente: Cassano - Estensore: Casa

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione.

2. Nella qualità di eredi, Annina B., Anna Maria S., Carmela S. e Salvatore S., rispettivamente moglie e figli di Giuseppe S., presentavano, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 (vigente ratione temporis), istanza di revoca del decreto emesso dal Tribunale di Catania il 27 ottobre 2014, sostenendo che, alla luce delle prove nuove allegate - alcune sopravvenute, alcune non dedotte né deducibili ed altre ancora non valutate, neppure implicitamente, nel corso del procedimento di prevenzione - sarebbe stata dimostrata l'insussistenza ab origine della pericolosità del defunto proposto, con conseguente venir meno della premessa che aveva giustificato l'applicazione della misura patrimoniale.

Aggiungevano gli istanti, da un lato, che, essendo, in ogni caso, stata acquistata con denaro di provenienza lecita parte dei beni oggetto della confisca, di questi ultimi sarebbe stata esigibile la restituzione e, dall'altro, che, sulla base dei nuovi elementi addotti, il giudizio di proporzione avrebbe potuto essere sostanzialmente modificato.

3. Il Tribunale di Catania, investito dell'istanza degli eredi, rilevato che la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di Giuseppe S. era stata formulata il 23 dicembre 2009, osservava, in premessa, come, nel procedimento in esame, in base alla norma transitoria prevista dall'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, dovesse trovare applicazione il disposto di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e non l'istituto della revocazione della confisca introdotto dall'art. 28 del medesimo decreto legislativo (applicabile ove la menzionata proposta fosse stata avanzata dopo il 13 ottobre 2011).

Tanto premesso, il Tribunale, nell'inquadrare la questione ad esso sottoposta, rappresentava come, in ordine al concetto di «prova nuova» ai fini della cessazione ex tunc degli effetti della confisca di prevenzione, si fossero nel tempo sviluppati tre diversi orientamenti interpretativi:

1) il primo "estensivo", sul modello della revisione penale (artt. 629 ss. c.p.p.), che considerava «prova nuova» non solo gli elementi sopravvenuti alla irrevocabilità della confisca, ma anche gli elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non fossero, però, stati concretamente dedotti e perciò mai valutati, neppure implicitamente;

2) il secondo "restrittivo", sul modello della revocazione civile (art. 395 c.p.c.), secondo cui dovevano intendersi «nuove» solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle deducibili ma, «per qualsiasi motivo», non dedotte nell'ambito dello stesso;

3) il terzo "intermedio", che ammetteva la possibilità di allegazione di prove preesistenti alla definitività della confisca, ma solo quando potesse apprezzarsi la sussistenza di cause di forza maggiore che ne avessero precluso la deduzione nel procedimento.

Ciò premesso, il Tribunale di Catania, nel provvedimento adottato il 16 novembre 2022, rilevava che la sentenza Sez. un., n. 43668 del 26 maggio 2022, Lo Duca, Rv. 283707-01 (di cui era nota all'epoca la sola informazione provvisoria) aveva accolto la tesi intermedia, chiarendo che «la prova nuova è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Ad avviso del Tribunale, non era condivisibile la prospettazione difensiva, secondo la quale tale decisione, essendo specificamente riferibile alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non fosse estensibile alla revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, posto che il citato art. 28 avrebbe semplicemente normativizzato quanto la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in diverse pronunce.

Il giudice adito, dichiarando, conclusivamente, inammissibile l'istanza di revoca della confisca, escludeva che, alla luce dei parametri valutativi mutuati da Sez. un. Lo Duca, cit., potesse essere riconosciuto carattere di "novità" alle prove addotte dalla difesa, rappresentate, in particolare: a) dal decreto emesso il 29 giugno 2015 dalla Corte d'appello di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, che aveva escluso la pericolosità sociale qualificata di Vito N., imprenditore del settore dell'energia eolica, i cui rapporti economici con Giuseppe S., secondo la prospettazione difensiva, avrebbero costituito il principale elemento dimostrativo della pericolosità di quest'ultimo; b) dalla documentazione bancaria che avrebbe dovuto provare la disponibilità di ingenti risorse finanziarie lecite da parte di Giuseppe S. già prima del 1988, quindi prima dell'inizio del procedimento di prevenzione; c) dalla documentazione su contributi versati da AGEA (ex AIMA); d) da verbali di investigazioni difensive; e) dagli elaborati tecnici di parte tesi a dimostrare l'entità dei costi di ristrutturazione di uno degli immobili di proprietà dello S.

Tutta la documentazione in questione veniva, infatti, considerata dal Tribunale non «nuova», in quanto già in possesso del de cuius, Giuseppe S., o comunque già esistente mentre era ancora in corso il procedimento applicativo di prevenzione e, tuttavia, mai prodotta in giudizio, senza che fosse stata addotta alcuna ipotesi di impedimento.

4. Con decreto reso in data 8 agosto 2024, la Corte di appello di Catania rigettava il gravame proposto dagli eredi S., confermando il provvedimento impugnato in adesione alle considerazioni in esso espresse circa l'applicabilità dei principi affermati da Sez. un. Lo Duca anche alle istanze di revoca della confisca avanzate ex art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956.

Così come ritenuto dal primo giudice, la Corte di merito osservava che l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 aveva codificato l'istituto di origine pretoria costituito dalla revoca della confisca, per il quale la giurisprudenza di legittimità aveva fatto ricorso al disposto dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, sebbene dettato ad altri fini.

Inoltre, sempre secondo i giudici dell'appello, nella stessa Sez. un. Lo Duca, sarebbero rinvenuti alcuni passaggi tali da giustificare la sua estensione anche alla revoca ex art. 7 suindicato, con particolare riferimento a quelli dove la Cassazione, seppure investita di questione strettamente attinente all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (applicabile ratione temporis), aveva ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia tenendo conto sia delle sentenze relative specificamente a detto art. 28, sia di quelle inerenti all'art. 7, mostrando così, almeno implicitamente, di considerare i due istituti sostanzialmente sovrapponibili e dunque sottoponibili ai medesimi principi in tema di identificazione della «prova nuova» legittimante la revoca-revocazione.

Applicati, pertanto, i criteri discretivi indicati da Sez. un. Lo Duca, anche la Corte d'appello di Catania, al pari del Tribunale, escludeva che le prove addotte, nel caso di specie, dalle difese degli eredi S., potessero essere considerate «nuove» e, dunque, utilizzabili e valorizzabili in un'ottica caducatoria.

5. Avverso il provvedimento reiettivo pronunciato dalla Corte di appello hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, Salvatore S. (avv. Mario Luciano Brancato) e Annina B., Anna Maria S. e Carmela S. (avv.ti Franco Coppi e Giovanni Grasso).

5.1. Il primo motivo di impugnazione è comune a tutti i ricorrenti, essendo incentrato sulla dedotta violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

Con esso si contesta, nella sostanza, l'assunto fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui anche alla revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 dovrebbe essere applicata la nozione restrittiva di «prova nuova», elaborata da Sez. un. Lo Duca con specifico riferimento alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Si deduce, sul punto, che il legislatore, con il citato art. 28, lungi dall'essersi limitato - come sostenuto dai giudici territoriali - alla mera positivizzazione dei principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, avrebbe inteso innovare fortemente l'istituto, rafforzando e stabilizzando il "giudicato di prevenzione" nel senso di renderne possibile la rivisitazione solo in presenza di casi tassativi ed entro rigorosi limiti temporali, previsti a pena di inammissibilità dell'istanza, distanziandosi, così, nettamente, dal previgente "sistema".

Si sarebbe, in tal modo, inteso allontanare la caducazione ex tunc della confisca dalla revisione di matrice penalistica, per avvicinarla sensibilmente alla revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c., a partire dalla stessa denominazione utilizzata per il nuovo istituto («revocazione»).

In tal modo - si assume - il legislatore avrebbe voluto rimarcare la differenza anche tra i diversi beni tutelati dalla revisione penale (la libertà individuale) e dalla revocazione della confisca di prevenzione (la proprietà privata).

D'altro canto - proseguono ancora le difese - la stessa motivazione della sentenza Sez. un. Lo Duca (nota, tra l'altro, alla sola Corte d'appello, mentre il Tribunale aveva deciso quando era stata diffusa solo l'informazione provvisoria) non offrirebbe spiragli per propugnarne l'estensione alla revoca ante Codice antimafia, posto che, invece, le Sezioni unite, nell'elaborare un concetto restrittivo di «prova nuova», discostandosi dal consolidato orientamento maturato in relazione all'istituto della revisione penale (Sez. un., n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01, e Sez. un., n. 624 del 26 settembre 2001, Pisano, Rv. 220443-01), avevano valorizzato proprio lo specifico tenore letterale dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che individua casi peculiari e circoscritti di revocazione, prevede, come detto, un termine semestrale per la formulazione della richiesta a pena di inammissibilità e postula la «sopravvenienza» per poter attribuire ad una determinata prova il crisma della novità.

Lo stesso quesito posto, peraltro, fa esplicito ed esclusivo riferimento all'art. 28 suindicato, non contemplando altre disposizioni normative, di cui pertanto, le Sezioni unite non si erano occupate e non avrebbero potuto occuparsi, se non con obiter dicta.

Secondo le difese dei ricorrenti, quindi, in ipotesi di revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, come nel caso di specie, non avrebbe potuto darsi applicazione retroattiva al principio di diritto affermato da Sez. un. Lo Duca, dovendo, invece, farsi riferimento agli insegnamenti impartiti dalla Corte di legittimità in tema di revisione penale.

Sarebbe occorso, in definitiva, affermare una nozione di «prova nuova» ampia, comprensiva non solo delle prove sopravvenute o incolpevolmente scoperte dopo che la confisca è divenuta definitiva, ma anche delle prove deducibili, ancorché non dedotte, per qualsiasi motivo, nel procedimento applicativo di prevenzione, quindi mai valutate.

5.1.1. In accoglimento di tale nozione, nel ricorso proposto da Salvatore S. ci si duole che la Corte di appello di Catania non abbia valutato la documentazione bancaria relativa agli anni '70 e '80 riferita ai coniugi S.- B., i contributi AIMA-AGEA percepiti tra il 1988 ed il 2010, le consulenze tecniche di parte e i verbali delle indagini difensive.

Si rileva, sul punto, che l'omessa tenuta della documentazione attestante l'erogazione di contributi percepiti in tempi remoti non sarebbe addebitabile al ricorrente, che agisce nella qualità di erede di Giuseppe S., e nemmeno a quest'ultimo, il quale non poteva prevedere l'applicazione della misura patrimoniale così da attivarsi per conservare la documentazione contabile.

Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, la tardiva produzione documentale sarebbe stata giustificata dalla circostanza che solo nel 2023 era stato possibile ottenere dall'AGEA la documentazione, relativa ai contributi percepiti da Giuseppe S. e Annina B. dal 1988 al 2010; inoltre, solo dopo la morte di Giuseppe S. era stata ritrovata - in data 3 giugno 2021, a seguito di convocazione degli eredi del proposto ad opera dell'amministratore giudiziario onde recuperare effetti personali rinvenuti nell'abitazione del defunto, oggetto di sgombero nel 2014 - una borsa contenente documentazione contabile relativa ai contributi percepiti dal 1980 al 2000.

Solo grazie a tale ritrovamento era stata, poi, estesa la ricerca della documentazione, tramite inoltro di apposita richiesta alla AGEA.

Acquisita la documentazione, era stato, in seguito, possibile, tramite i consulenti di parte, ricostruire i flussi contabili sin dal 1973 e dimostrare che i due coniugi avevano sempre avuto risorse sufficienti per poter procedere agli investimenti effettuati nel corso degli anni.

Erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto «nuovo» e, quindi, inammissibile il motivo volto a dimostrare che Annina B. gestisse autonomamente una ditta individuale e disponesse di redditi adeguati derivati dall'erogazione dei contributi comunitari in favore delle aziende agricole, atteso che nel procedimento diretto all'applicazione della misura di prevenzione i due coniugi erano stati considerati un unico nucleo familiare ai fini della valutazione della congruità dei redditi rispetto agli acquisti.

Quanto, infine, alla irrilevanza della documentazione, motivata dalla Corte di appello sul rilievo che i contributi non erano idonei a generare ricchezza, dovendo essi essere investiti nell'azienda, il ricorrente deduce che, seguendo siffatto ragionamento, non si sarebbe dovuto tenere conto, al fine di valutare la congruità del patrimonio con gli investimenti, anche delle spese sostenute per la prosecuzione dell'attività aziendale. Nell'effettuare tale valutazione, non sarebbe stato corretto considerare solo i costi sostenuti, escludendo i ricavi conseguiti, anche sotto forma di contributi.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., lamentano la violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, in relazione alla nozione di «prova nuova» impiegata con riguardo alla revoca della misura di prevenzione personale, e la violazione dell'art. 666 c.p.p. in riferimento alla valutazione degli elementi di prova addotti in chiave difensiva.

Ricorda la difesa dei ricorrenti che il principale elemento che aveva condotto a ravvisare gli indizi di appartenenza mafiosa di Giuseppe S. era costituito dal suo rapporto con Vito N., identificato come referente della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo nel settore delle energie rinnovabili.

In particolare, la vendita della società Calleri s.r.l. da parte di Giuseppe S. e dei suoi familiari ad una società del gruppo N. era stata ritenuta volta a favorire l'infiltrazione mafiosa nel settore dell'energia eolica e tale conclusione si basava sulla ritenuta appartenenza del N. al clan mafioso dei Lo Piccolo, che, a sua volta, si fondava sul decreto con il quale nel 2021 il Tribunale di Trapani aveva disposto a carico dell'imprenditore la confisca della Nica Holding.

L'appartenenza del predetto al clan Lo Piccolo era stata sconfessata nel giudizio di impugnazione di detto decreto, in quanto la Corte di appello l'aveva esclusa ed aveva mantenuto ferma la confisca, fondandola sulla mera pericolosità generica del proposto; inoltre, N. era stato prosciolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8 aprile 2023.

Pertanto, sostengono i ricorrenti, non si poteva affermare che la cessione della società Calleri da parte di Giuseppe S. in favore di una società del N. fosse diretta a favorire il progetto di infiltrazione di "Cosa nostra" nel settore delle energie rinnovabili, né che i proventi in tal modo conseguiti potessero ritenersi illeciti, sicché tanto portava a ritenere che la sentenza di assoluzione costituisse prova nuova.

Nel passare in rassegna gli elementi diversi dal rapporto con il N. presi in considerazione per applicare la misura di prevenzione, i ricorrenti sostengono che, al fine di valutare l'ammissibilità delle prove nuove volte alla revoca della misura di prevenzione personale, la Corte di appello avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento alla elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011.

Alla stregua di tale disposizione, il decreto emesso dalla Corte distrettuale nel procedimento di prevenzione a carico del N. avrebbe integrato, quindi, una prova nuova.

Alle medesime conclusioni, peraltro, si sarebbe pervenuti anche in applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che Sez. un. Lo Duca faceva rientrare in tale nozione anche la prova preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva.

A tal proposito, si osserva in ricorso che Giuseppe S., anche in virtù del suo livello culturale non adeguato, soprattutto in ambito giuridico, non avrebbe avuto la possibilità di seguire l'andamento del procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Vito N., mentre la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la mancata produzione del decreto pronunciato in secondo grado in detto procedimento fosse ascrivibile a negligenza di Giuseppe S. e del suo difensore secondo l'inesigibile pretesa di operare un costante monitoraggio di tutti i procedimenti pendenti in altri distretti a carico di altri soggetti.

Tali argomenti dovevano, a maggior ragione, valere in relazione alla sentenza di proscioglimento dalla imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata nei confronti del N., la cui ritenuta inutilizzabilità, in quanto non ancora divenuta irrevocabile, si sarebbe posta in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo probatorio anche alle sentenze non definitive e avrebbe integrato, quindi, una violazione dell'art. 666 c.p.p.

Quanto ai residui elementi da cui sarebbe dovuto emergere un "contributo fattivo" al sodalizio mafioso, il decreto impugnato si sarebbe limitato a operare il riferimento ad una pluralità di essi, di cui, tuttavia, non sarebbero state spiegate l'incidenza e la rilevanza, per poi affermare, contraddittoriamente, che proprio la vicenda relativa al N. sarebbe stata emblematica della partecipazione di S. al sodalizio mafioso.

5.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla confisca del fondo sito in contrada Nicchiara.

Nella prospettazione difensiva, una volta esclusa la rilevanza dei rapporti con il N. e l'appartenenza di quest'ultimo a "Cosa nostra", avrebbero dovuto considerarsi lecite le somme conseguite dalla vendita alla società Lunix, quasi interamente partecipata dal N., della società Calleri da parte della famiglia S. per il prezzo di euro 3.614.000,00.

Ricordato che una parte delle somme in tal modo percepite da Giuseppe S. erano state investite nel fondo Nicchiara e che il fondo era stato acquistato con risorse riconosciute come lecite dal Tribunale di Catania, non avrebbe potuto ritenersi illecito l'investimento, nel fondo, di somme provenienti dalla menzionata operazione, giudicata illecita in quanto agevolatrice del sodalizio mafioso; tale conclusione doveva reputarsi superata dalle prove nuove, scoperte successivamente dalla difesa, che avevano dimostrato, sia in sede di prevenzione che in sede penale, l'estraneità del N. al sodalizio mafioso.

Si censura il provvedimento impugnato per non aver fornito risposta alle deduzioni difensive.

5.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che, anche laddove si fossero ritenuti operanti i principi affermati dalle Sezioni unite in tema di «prova nuova» con la sentenza Lo Duca, gli stessi sarebbero stati applicati dalla Corte di appello in modo eccessivamente rigoroso, con conseguente violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Si era contestato con l'atto di appello che la mancata produzione di documentazione fosse imputabile al proposto in quanto la stessa era stata rinvenuta dai suoi eredi solo nel giugno 2021, essendo rimasta chiusa in alcune stanze sigillate dell'azienda sita in contrada Nicchiara, oggetto di confisca, durante la pendenza del procedimento di prevenzione; circostanza, quest'ultima, comprovata dal verbale di accesso nell'immobile, eseguito al fine di recuperare i beni personali di Giuseppe S. rimasti all'interno di quelle stanze fin dal 2014.

Poiché tali documenti non erano stati nel possesso del proposto e dei suoi eredi fin dal 2014, si poteva sostenere, secondo la difesa dei ricorrenti, che essi integrassero una prova nuova anche alla luce dei criteri fissati dalle Sezioni unite Lo Duca.

Contesta, infine, la difesa che, come affermato dalla Corte di appello, Giuseppe S. avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per richiedere la documentazione e poi produrla nel corso del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, tenuto conto del modesto livello socio-culturale del proposto.

6. Nelle note difensive inviate in data 6 febbraio 2025, i difensori dei ricorrenti Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., richiamato, in sintesi, il ricorso, hanno illustrato i due orientamenti ermeneutici contrapposti che si sono sviluppati anche all'indomani di Sez. un. Lo Duca a proposito dell'applicabilità o meno alla "revoca in funzione di revisione" della nozione "restrittiva" di prova nuova specificamente dettata per la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Per l'applicabilità sono state richiamate Sez. 2, n. 27799 del 14 giugno 2024, Iamonte, non mass., e Sez. 5, n. 38365 dell'11 luglio 2023, Giammanco, non mass.; per la non applicabilità sono state citate Sez. 6, n. 21941 del 7 febbraio 2024, Rumbo, non mass., e Sez. 6, n. 7009 dell'8 novembre 2023, dep. 2024, D'Ardes, non mass.

I difensori degli eredi mostrano di preferire l'indirizzo esegetico che distingue nettamente i "due sistemi", adottando, conseguentemente, due diverse accezioni di "novità" della prova: estensiva, per l'art. 7 legge n. 1423 del 1956, che si rifà a Sez. un. Auddino, che, a sua volta, richiama Sez. un. Pisano; restrittiva, per l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, cui specificamente si riferisce Sez. un. Lo Duca, senza alcuna possibilità di impropria estensione degli effetti di quest'ultima pronuncia.

In questa prospettiva, valorizzano, in particolare, la già citata Sez. 6, n. 7009 dell'8 novembre 2023, D'Ardes, non mass., sostenendo, alla luce di essa, come tutte le prove addotte nel presente procedimento di «revoca in funzione di revisione» presenterebbero i requisiti per poter essere considerate «prove nuove» ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

Prendendo, comunque, atto dell'esistenza di un contrasto sviluppatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, all'indomani della pronuncia di Sez. un. Lo Duca, in relazione ai procedimenti caducatori ai quali non trova applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, le difese dei ricorrenti hanno chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite.

7. Nella memoria redatta nell'interesse di Salvatore S. viene posta l'ulteriore questione della inapplicabilità retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali in malam partem, sicché - si sostiene - la nozione restrittiva di «prova nuova» elaborata da Sez. un. Lo Duca, non potrebbe essere, comunque, applicata nei confronti del ricorrente, poiché costituirebbe un overruling imprevedibile, rispetto ai principi sanciti da Sez. un. Auddino del 2006, nel momento in cui egli ha presentato la richiesta di revoca della confisca, richiamando ampiamente Sez. 6, n. 28594 del 26 marzo 2024, Boenzi, Rv. 286770-01.

8. Il Procuratore generale di questa Corte ha depositato memoria datata 26 gennaio 2024, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano rimessi alle Sezioni unite, sia per la risoluzione del contrasto insorto in relazione alla nozione di prova nuova ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, sia, eventualmente, per stabilire, in caso di prevalenza dell'orientamento più restrittivo, se, a fronte di un'istanza di revoca proposta dagli eredi del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, la verifica di incolpevolezza della mancata deduzione debba riferirsi alla condotta degli istanti ovvero a quella tenuta dal de cuius durante il procedimento di prevenzione.

9. I difensori di Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, riproposto il tema della inapplicabilità retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali in malam partem, già sollevato dal difensore di Salvatore S., hanno ribadito la richiesta di rimessione dei ricorsi alle Sezioni unite, insistendo in ogni caso per il loro accoglimento.

10. Con ordinanza del 13 febbraio 2025, la Quinta Sezione, rilevando l'esistenza di un contrasto nell'ambito della giurisprudenza della Corte, ha rimesso all'esame delle Sezioni unite la questione attinente alla definizione del concetto di «prova nuova» in ipotesi di istanza di revoca della confisca di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, ipotesi nella quale, ratione temporis, non risulta applicabile il disposto dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

10.1. Il provvedimento giudica, in premessa, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti B., Anna Maria S. e Carmela S. - attinente alla rivedibilità del giudizio di pericolosità sociale qualificata di Giuseppe S. in seguito alle evoluzioni giudiziarie che hanno interessato la vicenda di Vito N. - reputando soddisfacente la risposta fornita dalla Corte di appello a proposito del carattere marginale attribuito ai rapporti intrattenuti dal defunto S. con il N. ai fini del riconoscimento della pericolosità qualificata del primo.

10.2. In ordine al quesito, sollevato dal Procuratore generale, se, in ipotesi di richiesta di revoca della confisca formulata dagli eredi del prevenuto, debba farsi riferimento, ai fini della valutazione delle barriere preclusive, al de cuius o agli istanti, il Collegio rimettente osserva che «l'erede (...) dovrebbe ritenersi subentrante nella medesima posizione giuridica del defunto e poiché il suo diritto a proporre l'istanza di revoca gli perviene per successione dal defunto, egli non potrebbe esercitare poteri non consentiti al suo dante causa; se a costui è rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della azione, la medesima preclusione vale anche per il successore».

10.2. L'ordinanza interlocutoria passa, poi, a ricostruire il quadro della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dall'esistenza di una lacuna normativa, anteriormente al d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di caducazione ex tunc della confisca di prevenzione, ha dato corpo alla disciplina applicabile, enucleando anche il relativo concetto di «prova nuova».

Nella illustrata ricognizione, viene, in primis, richiamata Sez. un., n. 18 del 10 ottobre 1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041-01, che affermò che tale lacuna poteva essere colmata attraverso lo strumento della revoca disciplinato dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, interpretato ampiamente in modo da comprendere anche la revoca con efficacia ex tunc.

Viene, poi, menzionata Sez. un., n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01, con cui si è estesa alle misure di prevenzione patrimoniali la possibilità di utilizzare la revoca di cui al citato art. 7 per porre rimedio a quelle situazioni in cui la confisca fosse stata disposta in difetto originario dei suoi presupposti, e si è affermato che «la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato».

10.3. Tanto premesso, l'ordinanza evidenzia che, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, si è sviluppato, in seno alla Corte di cassazione, un contrasto in relazione alla revoca della confisca in funzione di revisione disciplinata dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, attinente ai limiti entro i quali fosse possibile dedurre prove nuove allo scopo di ottenere la restituzione dei beni oggetto di una confisca ormai divenuta definitiva e, in particolare, in ordine alla possibilità di chiedere la revoca della confisca sulla base di prove deducibili, ma per qualunque causa non dedotte nel procedimento di prevenzione.

Si osserva, pertanto, come, in relazione al concetto di «prova nuova» ai fini della revoca della confisca, si siano sviluppati due distinti e contrapposti indirizzi interpretativi, uno "estensivo" e l'altro "restrittivo".

10.3.1. Il primo approccio esegetico, elaborato sulla scia di Sez. un. Pisco e Auddino, e in virtù dell'assimilazione dello strumento disciplinato dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956 all'istituto della revisione penale, ha affermato, anche in epoca recente, che la revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei suoi presupposti di adozione può disporsi in presenza di "elementi nuovi", i quali non devono essere necessariamente sopravvenuti, purché risultino mai valutati, neppure implicitamente, nel corso del procedimento applicativo di prevenzione.

10.3.2. Il contrario indirizzo, facendo leva sulla natura di mezzo di impugnazione straordinario della revoca della confisca per difetto originario dei presupposti, perviene ad una nozione più restrittiva di «prova nuova», che comprenderebbe solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo, quindi, quelle ivi deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte.

10.4. Così esposti i due orientamenti contrastanti, il provvedimento interlocutorio, dopo aver conclusivamente opinato che la nozione ristretta di «prova nuova», elaborata da Sez. un. Lo Duca, con riferimento alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 non appare automaticamente estensibile alla pregressa revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., anche su richiesta delle parti, ha rimesso i ricorsi presentati alle Sezioni unite.

11. Con decreto del 18 marzo 2025 la Prima Presidente ha assegnato i ricorsi alle Sezioni unite penali, fissandone la trattazione all'odierna udienza camerale ai sensi dell'art. 610, comma 3, c.p.p.

12. Il Procuratore generale ha fatto pervenire articolata memoria/requisitoria con le sue conclusioni.

Ripercorsa la vicenda processuale, il Procuratore generale mostra di aderire, in primo luogo, alla soluzione fornita dalla Sezione rimettente a proposito della necessità di valutare la natura incolpevole della mancata produzione della prova nel procedimento di prevenzione con riferimento alla posizione del sottoposto alla misura di prevenzione e non a quella degli eredi.

Condivide, poi, la reiezione, da parte del provvedimento interlocutorio, del motivo difensivo sulla rivisitazione della pericolosità qualificata dello S., aggiungendo ulteriori argomenti a sostegno.

Tenuto conto che la questione controversa e la sua soluzione, come osservato dalla Sezione rimettente, conserverebbero rilievo limitatamente al giudizio di sproporzione tra il valore dei beni confiscati e la capacità reddituale espressa dal de cuius e dal suo nucleo familiare al momento degli acquisti, operata la ricostruzione aggiornata del contrasto interpretativo tra i due orientamenti sulla nozione di prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, il Procuratore generale propone alle Sezioni unite di risolvere la questione devoluta secondo i principi già affermati da Sez. un. Lo Duca, in relazione alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, giudicando, in conclusione, infondati i motivi dedotti dai ricorrenti sull'incolpevolezza della tardiva produzione della prova e del motivo inteso alla restituzione del fondo sito in località Nicchiara.

13. Nell'interesse degli eredi Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., sono pervenute, in data 23 giugno 2025 ulteriori note difensive, con le quali si formulano considerazioni critiche avverso l'ordinanza di rimessione, laddove ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, avente ad oggetto la nozione di "prova nuova" impiegata con riguardo alla richiesta di revoca della misura personale di prevenzione.

I difensori rappresentano, inoltre, che una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di valutare la mancanza di colpevolezza nella tardiva scoperta di una prova posta a fondamento dell'istanza di revoca facendo riferimento alla posizione degli eredi che ricorrono in luogo del proposto deceduto.

A tal proposito, fanno proprie le critiche mosse dalla dottrina alla sentenza n. 21 del 2012 con la quale la Corte costituzionale giudicò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter legge n. 575 del 1965 (poi trasfuso nell'art. 18, commi 2 e 3, del codice antimafia), che prevede la possibilità di iniziare il procedimento di prevenzione nei confronti dei successori del proposto in epoca successiva alla sua morte.

Per quanto consapevole dell'esistenza di un diverso rapporto di conoscenza, tra il successore e il de cuius, sui fatti oggetto del giudizio, il Giudice delle leggi ritenne adeguatamente salvaguardati i diritti di difesa degli eredi dalla possibilità, per costoro, di avvalersi, nel procedimento di prevenzione, dei mezzi probatori e dei rimedi impugnatori previsti dal de cuius.

Tale approdo, tuttavia, secondo i difensori degli odierni ricorrenti, suonerebbe elusivo, poiché la Corte costituzionale non ebbe a riconoscere che era proprio quella diversità di conoscenza dei fatti da provare (del successore e del de cuius), di cui aveva dato atto in sentenza, a fare la differenza in termini di effettività del diritto di difesa: vale a dire, che il diritto di prova del fatto, per essere effettivamente garantito, deve corrispondere a un potere di prova del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni unite è, come già anticipato, la seguente:

«Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.».

2. La questione posta mira, quindi, esclusivamente a stabilire se possano essere riconducibili alla nozione di "prova nuova", ai fini della revoca della confisca ai sensi del citato art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le prove che, preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione e deducibili in quella sede, non siano state, in concreto ed effettivamente, dedotte.

3. Occorre, in premessa, dare atto di come i giudici di merito abbiano correttamente rilevato che, essendo stata formulata il 23 dicembre 2009 la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di Giuseppe S., nel procedimento in esame debba trovare applicazione, in base alla norma transitoria prevista dall'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il disposto di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e non l'istituto della revocazione della confisca introdotto dall'art. 28 del medesimo decreto legislativo (applicabile, viceversa, ove la menzionata proposta fosse stata avanzata dopo il 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel libro I del c.d. codice antimafia).

4. Sempre in via preliminare, va sottolineato che, ai fini della risoluzione del quesito, la posizione dei ricorrenti, tutti accomunati, al momento della proposizione della istanza di revocazione (5 settembre 2022), dalla qualità di eredi del proposto Giuseppe S., deceduto in data 11 ottobre 2021, dovrà essere valutata, proprio per il portato civilistico inerente alla nozione di erede, alla stregua di soggetti subentranti nella medesima posizione giuridica del defunto.

La conclusione è conforme a Sez. un., n. 12621 del 22 dicembre 2016, dep. 2017, De Angelis e altro, Rv. 270081-01, che ha enunciato il seguente principio: «In tema di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti del successore a titolo universale o particolare di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo particolare, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile».

In altri termini, nello stabilire la rilevanza della nozione di «prova nuova» ai fini della decisione sull'istanza di revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 e della inclusione in essa delle prove deducibili nel procedimento di prevenzione, ma non dedotte, occorrerà tener conto della condotta processuale all'epoca tenuta da Giuseppe S. e non di quella in seguito serbata dai suoi eredi, odierni ricorrenti.

5. Venendo al tema oggetto della questione devoluta, nel ripercorrere il tracciato dell'ordinanza di rimessione, è opportuno procedere a una breve ricostruzione del progressivo formarsi, in via interpretativa, di un quadro giurisprudenziale di legittimità che, muovendo dal rilievo dell'esistenza di una lacuna normativa - anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - in tema di caducazione ex tunc della confisca di prevenzione, ha dato corpo alla disciplina al riguardo applicabile, enucleando anche il relativo concetto di «prova nuova».

5.1. Siffatta ricognizione deve prendere le mosse da Sez. un., n. 18 del 10 ottobre 1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041-01, che, nell'individuare il mezzo atto a rimuovere la misura di prevenzione personale definitiva per insussistenza originaria dei presupposti applicativi, affermò che la lacuna normativa al riguardo poteva essere colmata non mutuando analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., ma attraverso lo strumento della revoca disciplinato dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, interpretato estensivamente; strumento che veniva, in tal modo, a comprendere sia la revoca con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del proposto, sia la revoca con efficacia ex tunc, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura.

Un istituto inizialmente creato per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di «pericolosità» del proposto (alla possibilità di revoca è, infatti, affiancata quella di modifica della misura, come recita l'art. 7, comma 2, cit.: «Il provvedimento stesso [...] può essere revocato o modificato [...] quando sia mutata o cessata la causa che lo ha determinato») è stato, così, "rivisitato" dalla giurisprudenza che ha ad esso assegnato anche la funzione di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura, sulla falsariga di una «revisione» del relativo «giudicato».

5.2. Con Sez. un., n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01 si è, in seguito, affermato che «[i]l provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita».

Tale decisione ha, in sostanza, esteso alle misure di prevenzione patrimoniali la possibilità di utilizzare la revoca di cui all'art. 7 per porre rimedio a quelle situazioni in cui la confisca fosse stata disposta in difetto originario dei suoi presupposti.

In un passaggio della motivazione (par. 13 del "Considerato in diritto") , si è osservato, in particolare, che «la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato».

6. Sez. un., Auddino ha suscitato, in dottrina e in giurisprudenza, taluni rilievi critici, con i quali si è inteso stigmatizzare una sorta di "ambiguità" del suo contenuto argomentativo, condensato nel passaggio poc'anzi trascritto e in quello immediatamente precedente, in cui si sottolinea che la definitività del provvedimento di confisca «preclude di rimettere in discussione con l'istanza (di revoca, n.d.e.) atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili».

Tale ambiguità è stata, da ultimo, riconosciuta da Sez. un. Lo Duca, chiamata a pronunciarsi sul concetto di "prova nuova" apprezzabile ai fini dell'istanza di revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione, come già detto, non applicabile alla vicenda in esame.

Si legge, in particolare, nella citata decisione: «[...] la sentenza Auddino ha fatto ricorso ad argomenti potenzialmente in contraddizione fra loro e, pur muovendosi nella prospettiva dell'adempimento dell'obbligo riparatorio prefigurato dall'art. 24, ultimo comma, Cost., ha posto implicitamente le premesse di una nuova divergenza interpretativa: da un lato, infatti, individua una preclusione processuale nella cognizione di atti o elementi già considerati o comunque deducibili nel procedimento di prevenzione; dall'altro lato, determina ampliamento della sfera applicativa della revoca sino a ricomprendervi, attraverso il parallelismo instaurato con l'istituto della revisione del giudicato penale, finanche le prove neppure implicitamente valutate (Sez. un., n. 43668 del 26 maggio 2022, Lo Duca, Rv. 283707-01)».

Come registrato nell'ordinanza interlocutoria, la descritta rilevata ambiguità della sentenza Auddino ha, in effetti, dato luogo allo sviluppo di due contrastanti orientamenti ermeneutici.

6.1. L'indirizzo c.d. "estensivo" trae spunto da Sez. un., n. 624 del 26 settembre 2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443-01, richiamata dalla sentenza Auddino.

Tale richiamata decisione, nel pronunciarsi sulla revisione del giudicato penale, affermò che «[i]n tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario».

Secondo l'approccio esegetico in esame, elaborato sulla scia delle citate sentenze Auddino e Pisano e fondato sull'assimilazione dello strumento disciplinato dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956 all'istituto della revisione penale, la revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei suoi presupposti applicativi può disporsi in presenza di "elementi nuovi", i quali non devono essere necessariamente sopravvenuti, purché non risultino mai valutati, neppure implicitamente, nel corso del procedimento di prevenzione.

Appartengono a tale orientamento, formatosi già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 21369 del 14 maggio 2008, Provenzano, Rv. 240094-01 e Sez. 6, n. 46449 del 17 settembre 2004, Cerchia, Rv. 230646-01, che, nella sostanza, ribadiscono i principi enunciati da Sez. un. Auddino e Pisano.

Nel medesimo solco, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del c.d. codice antimafia, si inscrivono: Sez. 6, n. 3943 del 15 gennaio 2016, Bonanno, Rv. 267016-01; Sez. 5, n. 148 del 4 novembre 2015, dep. 2016, Baratta, Rv. 265922-01; Sez. 3, n. 13037 del 18 dicembre 2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739-01 e Sez. 2, n. 17335 del 27 marzo 2013, Perfetto, non mass.

Più di recente, Sez. 1, n. 10343 del 5 novembre 2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856-01, ha affermato che, «[i]n tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati».

I giudici rimettenti evidenziano che quest'ultimo precedente può ritenersi superato, a seguito di Sez. un. Lo Duca, solo con riferimento alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, ma non con riguardo alla revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956, atteso che in relazione ad essa il principio affermato da Sez. 1, Venuti, trova il suo fondamento in Sez. un. Auddino.

Sulla scia delle precedenti sentenze, si pone, infine, Sez. 6, n. 7009 dell'8 novembre 2023, dep. 2024, D'Ardes, non mass., secondo la quale, tenuto conto del principio fissato da Sez. un. Pisano, deve considerarsi "nuova" anche la prova non dedotta nel procedimento di prevenzione pur se l'omissione sia imputabile a comportamento negligente o addirittura doloso del proposto.

6.2. Il secondo orientamento, facendo leva sulla natura di mezzo di impugnazione straordinario della revoca della confisca per difetto originario dei suoi presupposti, propugna una nozione più restrittiva di «prova nuova», che comprenderebbe solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, con esclusione, pertanto, di quelle ivi deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte.

Tale indirizzo, espresso, antecedentemente alla entrata in vigore del c.d. codice antimafia, da Sez. 1, n. 20318 del 30 marzo 2010, Buda, non mass., è stato in seguito rafforzato da altre decisioni, che hanno tratto spunto anche dalla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011.

Aderiscono a tale filone ermeneutico: Sez. 5, n. 38365 dell'11 luglio 2023, Giammanco, non mass.; Sez. 1, n. 1649 del 28 settembre 2021, dep. 2022, Esposto, Rv. 282485-01; Sez. 2, n. 28305 del 25 giugno 2021, Bellinvia, Rv. 281803-01; Sez. 6, n. 27689 del 18 maggio 2021, Mollica, Rv. 281692-01; Sez. 1, n. 12762 del 16 febbraio 2021, Roberto, Rv. 280800-01 (che richiama anche Sez. 6, n. 31937 del 6 giugno 2019, Fiorani, Rv. 276472-01, concernente il diverso istituto della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011); Sez. 5, n. 3031 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104-01; Sez. 6, n. 44609 del 6 ottobre 2015, Alvaro, Rv. 265081-01.

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'orientamento c.d. "estensivo", essenzialmente fondato su Sez. un., Auddino, debba considerarsi, oggi, superato dalla progressiva elaborazione sviluppatasi, successivamente alla menzionata decisione, in seno alla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità; tale evoluzione ermeneutica, invero, ha portato, da un lato, ad affinare la natura della confisca di prevenzione e, dall'altro, a mettere in luce le differenze tra il relativo "giudicato" e il giudicato penale, fornendo, così, indicazioni convergenti nella direzione di escludere qualsivoglia possibilità di automatica applicazione, alla revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, delle ipotesi disciplinate, in materia di revisione, dall'art. 630 c.p.p.

La "lettura" dell'art. 7 citato, con riferimento alla revoca della confisca, deve essere, quindi, aggiornata alla luce di tale elaborazione.

8. In merito alla natura della misura di prevenzione patrimoniale, la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di cassazione evidenzia una linea di sostanziale continuità pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011.

8.1. Già negli anni '90, le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso ha natura di sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, c.p. (Sez. un., n. 18 del 3 luglio 1996, Simonelli, Rv. 205262-01).

Il medesimo principio è stato ribadito negli anni seguenti dalle Sezioni semplici, che hanno specificato che «il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del proposto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego di attività illecite, atteso che la misura, pur essendo applicata per scelta del legislatore nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed è equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. c.p.» (Sez. 1, n. 27433 del 15 giugno 2005, Libri, Rv. 231755-01).

Si è, al riguardo, rimarcato che «la ratio della confisca comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e, dunque, si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità» (Sez. 1, n. 27433 del 2005, cit.; nello stesso senso, le più recenti Sez. 2, n. 21894 del 14 marzo 2012, Costa, Rv. 252829-01; Sez. 5, n. 16580 del 20 gennaio 2010, De Carlo, Rv. 246863-01).

8.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che le innovazioni normative degli anni 2008-2009 che hanno riguardato la confisca di prevenzione (segnatamente, il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e la legge 15 luglio 2009, n. 94) non ne hanno mutato la natura, che è, dunque, rimasta quella originariamente individuata.

In particolare, è stato statuito che la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che, modificando l'art. 2-bis legge 31 maggio 1965, n. 575, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata.

Nell'affermare il principio, la Corte di cassazione ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, c.p., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 c.p. (Sez. 1, n. 39204 del 17 maggio 2013, Ferrara, Rv. 256141-01).

In altra pronuncia è stato affermato che la previsione contenuta nell'art. 2-bis, comma sesto-bis, legge n. 575 del 1965, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche disgiuntamente da quelle personali, non fa mutare la natura giuridica della confisca di prevenzione, che non è sottoposta al principio di irretroattività, e che, ai sensi dell'art. 200 c.p., può essere applicata anche ai fatti precedenti alla entrata in vigore della legge citata. Nella decisione la Corte ha precisato che il giudice deve, comunque, accertare la pericolosità sociale del proposto ai fini della applicazione della misura patrimoniale, ancorché ne venga esclusa l'attualità (Sez. 1, n. 44327 del 18 luglio 2013, Gabriele, Rv. 257638-01).

Il medesimo principio è stato, poi, ulteriormente ribadito da Sez. un., n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602-01, secondo cui le modifiche introdotte nell'art. 2-bis legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché è stata confermata l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 c.p.

8.3. La natura "non penale" della confisca è stata riconfermata dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159.

Sez. 2, n. 49772 del 17 ottobre 2018, Italfondiario s.p.a., Rv. 275512-02, ha, in argomento, affermato che «la confisca di prevenzione, che non ha "natura penale" e non è, pertanto, assoggettata all'art. 7 Cedu, ma all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale Cedu, è convenzionalmente legittima ed è altresì conforme alle previsioni della direttiva 2014/42/UE, anche quando colpisca beni di terzi, in quanto presuppone la verifica dell'insussistenza, in capo a questi ultimi, di una condizione di buona fede e conferisce loro la possibilità di difendersi in modo effettivo davanti ad un giudice imparziale» (negli stessi termini, la successiva Sez. 1, n. 11666 del 22 gennaio 2020, Cascio Ingurgio, Rv. 278812-02).

9. La Corte costituzionale, dal canto suo, con la sentenza 24 gennaio 2019, n. 24, ha mostrato di condividere il consolidato orientamento di legittimità, affermando, anche alla luce delle argomentazioni svolte da Sez. un. Spinelli, che la confisca di prevenzione, pur aggredendo beni di rilievo costituzionale (proprietà privata ex art. 42 Cost. e libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.), non ha natura di sanzione penale, bensì meramente ripristinatoria «della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene».

Ancor più recentemente, richiamando la citata pronuncia del Giudice delle leggi, Sez. un., n. 3513 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01, hanno ribadito la diversa natura delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto alle sanzioni penali, osservando che «la stessa sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale ha rilevato che "le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto", mentre, con riguardo alla confisca di prevenzione, pur accostandola sul piano finalistico alla "confisca allargata" di cui all'art. 240-bis c.p., ne ha evidenziato l'estraneità allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene, sottolineando, anche alla luce delle argomentazioni svolte da Sez. un., Spinelli, che l'ablazione costituisce non già una sanzione, quanto piuttosto la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione dei beni che ne formano oggetto».

10. Gli omogenei approdi cui sono pervenute la Corte di cassazione e la Corte costituzionale sono stati condivisi da Corte EDU, 21 giugno 2025, Garofalo contro Italia, la quale ha ulteriormente confermato che la confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria rispetto all'arricchimento ingiustificato, in quanto priva il proposto o i terzi interessati dei profitti delle attività illecite presumibilmente commesse dal proposto stesso nel periodo di pericolosità. L'applicazione di tale misura non rientra, pertanto, nella sfera di operatività dell'art. 7 CEDU, né, tantomeno, implica la formulazione di un'accusa penale, cosicché non operano le garanzie della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU.

11. Ciò posto, un primo argomento forte che impedisce di poter configurare la revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 in funzione di revisione è, dunque, costituito dall'acclarata e più volte ribadita natura "non penale", bensì meramente ripristinatoria, della confisca di prevenzione.

Altri argomenti, parimenti significativi, che concorrono e convergono nella medesima direzione, possono essere tratti da Sez. un., n. 43668 del 26 maggio 2022, Lo Duca, Rv. 283707-01.

12. Come noto, nella menzionata pronuncia è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Si è già chiarito, in premessa, che l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 non è applicabile, ratione temporis, alla vicenda in esame, ricadente nell'alveo applicativo dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

Tuttavia, non può non osservarsi che, se è vero che una parte dell'impianto argomentativo sviluppato a supporto della sentenza Lo Duca, essendo strettamente legato alla lettera del citato art. 28, non può estendersi alla revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, è altrettanto vero che vi è un altro versante della sentenza, nel quale, prescindendosi dal dettato dell'art. 28 del c.d. codice antimafia, si pone a confronto il generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione (comprensivo sia della revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 che della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011) con la revisione penale, e si mettono in luce le marcate differenze tra i due istituti.

In primo luogo, vengono evidenziate la diversità degli interessi tutelati da detti istituti e la diversa connotazione che l'esigenza di stabilità della decisione rispettivamente assume nel cd. giudicato di prevenzione e in quello penale.

In sintesi, Sez. un. Lo Duca, nel condividere la giurisprudenza di legittimità formatasi in argomento (Sez. 6, n. 27689 del 18 maggio 2021, Mollica, cit.; Sez. 6, n. 2190 del 29 ottobre 2020, dep. 2021, Notaro, Rv. 281143-01), rimarca che, nel caso del giudicato penale, è la natura dell'interesse tutelato (libertà personale), pregiudicato dall'erronea statuizione che si intende privare di stabilità per il tramite della revisione, che giustifica l'ampio spettro di deduzione probatoria riconosciuto al condannato (esteso alle prove deducibili, ma non dedotte), mentre un'analoga capacità di prospettazione non sarebbe giustificabile laddove sia in gioco la - definitività di una misura di prevenzione patrimoniale - in cui è la proprietà privata il bene inciso da una erronea statuizione - proprio perché cambia, nettamente, la posizione oggetto di tutela quale parametro di riferimento per verificare l'ambito di azione riconosciuta al soggetto assertivamente pregiudicato dalla statuizione definitiva erroneamente emessa. Ancorché entrambi assistiti da tutela costituzionale, i beni in raffronto si distinguono, quindi, per la diversità di rango, dalla quale ben può derivare un differente bilanciamento rispetto alla generale esigenza di certezza garantita dalla stabilità del giudicato.

La sentenza Lo Duca sottolinea come, nello stesso senso, si sia espressa la Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 24 del 2019), che, nel richiamare la sentenza Spinelli, ha rilevato la presenza di "un vizio genetico" nella costituzione del diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità sulla base di un'illecita acquisizione, considerando che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta, all'evidenza, solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Nella medesima prospettiva, prosegue Sez. un. Lo Duca, si inserisce anche la giurisprudenza convenzionale, che esclude la natura sostanzialmente penale della confisca di prevenzione e ne inquadra l'incidenza limitatrice sul piano del diritto di proprietà, qualificandola come un'azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente accumulati dal loro titolare (Corte EDU, 13 luglio 2021, Todorov c. Bulgaria).

Nel ribadire l'esigenza di differenziare la disciplina della base probatoria che può sostenere, rispettivamente, la domanda di revocazione e quella di revisione penale, la sentenza in commento afferma (fine del par. 5.3 del "Considerato in diritto"): «[...] la cornice di sistema che delinea il perimetro dell'intervento ablativo e l'interesse pubblicistico assunto dal bene confiscato in ragione della destinazione che gli viene data dopo la definitività del provvedimento di confisca giustificano, per la persona ingiustamente attinta da una misura ablativa, la possibilità che, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. cit., il suo diritto ad ottenere la restitutio in integrum delle utilità patrimoniali pretermesse finisca per trasformarsi in una mera pretesa patrimoniale equivalente (Sez. 6, n. 27689 del 18 maggio 2021, Mollica, cit.; Sez. 6, n. 2190 del 29 ottobre 2020, Notaro, cit.). Ne discende, quale logico corollario, che il regime delle prove preesistenti, siano esse quelle acquisite ma neppure implicitamente valutate, ovvero quelle mai dedotte nel corso del procedimento di prevenzione, presuppone una regola di giudizio diversa, "[...] che non può essere pedissequamente ricavata dal sistema di tenuta del giudicato penale" (Sez. 6, n. 2190 del 29 ottobre 2020, Notaro, cit.)».

Sez. un. Lo Duca, a sostegno della diversità della regola di giudizio, adduce, inoltre, condivisibilmente, il riferimento alle «peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti tratti di autonomia rispetto al giudizio penale (Sez. 6, n. 921 del 11 novembre 2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842)», evidenziando come siano diversi: «a) l'oggetto dell'accertamento, che nel primo è costituito dalla pericolosità del soggetto, desunta da specifiche circostanze; b) i relativi strumenti di verifica, attraverso la individuazione di circostanze aventi rilevanza indiziante ai fini della pericolosità; c) la finalità del procedimento, che nel giudizio di prevenzione è quella di garantire la sicurezza collettiva, non la repressione punitiva per i fatti di reato accertati».

13. Si è inteso operare un richiamo, per la parte ritenuta d'interesse, a Sez. un. Lo Duca, al fine di sottolineare, in base agli argomenti - comuni ai due mezzi revocatori - in essa sviluppati e prima riportati, che sia la revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 - di creazione giurisprudenziale - sia la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - espressamente disciplinata dal diritto positivo - vanno ricomprese nel generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione.

Sul piano sistematico, si è già detto che tale misura ablatoria, a seguito delle innovazioni introdotte nel biennio 2008 - 2009, è rimasta pressoché invariata nel passaggio tra il sistema previgente e il d.lgs. n. 159 del 2011, che ha inserito l'istituto della revocazione, sicché appare irragionevole applicare alla medesima misura di prevenzione patrimoniale due strumenti revocatori nettamente distinti, anche sotto il profilo probatorio; conseguenza cui si addiverrebbe se si aderisse al criticato orientamento cd. "estensivo" formatosi in tema di "prova nuova" ai fini della revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, che mutuerebbe la sua disciplina dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., inerente all'istituto della revisione penale ["c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631"].

Altrettanto irragionevole sarebbe circoscrivere tale distinzione al solo regime probatorio, quando, in realtà, gli strumenti in parola presentano, nel resto, palesi tratti identitari: a) costituiscono entrambi declinazione, in tema di misure patrimoniali, del principio costituzionale dell'obbligatorietà della riparazione dell'errore giudiziario; b) rivestono entrambi la natura di impugnazione straordinaria; c) sono accomunati dalla medesima finalità di rimuovere ex tunc il vizio genetico inficiante l'applicazione della misura di prevenzione.

L'omologia delle caratteristiche illustrate consente, dunque, di individuare un substrato comune ai due strumenti, che, per altro verso, si esalta nella contrapposizione con il diverso strumento della revisione penale.

Devono, in altri termini, nuovamente sottolinearsi:

a) la natura "ripristinatoria" e "non penale" della confisca di prevenzione, ormai acclarata e definita da consolidati orientamenti costituzionali, convenzionali e di legittimità;

b) le peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti tratti di autonomia rispetto al giudizio penale;

c) la diversità dei beni tutelati con i due strumenti impugnatori, la proprietà con la revoca/revocazione, la libertà personale con la revisione;

d) il diverso rango costituzionale dei beni medesimi, più elevato quello proprio della libertà personale;

e) la conseguente ricaduta del diverso grado assiologico dei beni da tutelare sulla stabilità del giudicato, più forte in ipotesi di revoca/revocazione;

f) la necessitata giustificazione, in detta ultima ipotesi, del ricorso a più stringenti spettri di deduzione probatoria.

Si tratta di altrettanti elementi che concorrono, in modo univoco, ad escludere la sovrapponibilità - quanto all'ampiezza dei mezzi di prova deducibili - del generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione (comprensivo, come detto, sia della revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 sia della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011) alla ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

14. Le conclusioni appena formulate non si conciliano, all'evidenza, con l'orientamento cd. "estensivo", che è stato qui criticato e che va, perciò, disatteso anche alla luce delle seguenti e ulteriori considerazioni.

15. In primo luogo, va chiarito che le decisioni Sez. un. Pisco e Auddino, non potrebbero portare a diverse conclusioni, dal momento che esse si sono strettamente occupate del profilo di operatività ex tunc della revoca, senza esplicite affermazioni sulla latitudine della prova da addurre e, soprattutto, sulla colpa dell'omessa precedente allegazione della "prova nuova".

E dunque, se l'art. 7 legge n. 1423 del 1956 non disponeva alcunché sul punto, sembra evidente che mai potrebbe giungersi a individuare in esso addirittura un effetto di maggiore apertura rispetto alla revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Non può, inoltre, essere trascurato il rilievo per cui ragioni di continuità e stabilità della giurisprudenza giustificano l'esigenza di evitare dissimmetrie, che finirebbero per essere semplicemente legate al momento temporale di inizio del procedimento di prevenzione, in tal modo, dunque, dovendo optarsi sempre per l'applicazione di Sez. un. Lo Duca.

Infine, va tenuto presente che, a fronte di un contrasto giurisprudenziale, in alcun modo potrebbe porsi una questione di overruling, in quanto mai potrebbe invocarsi un diritto vivente acquisito (sul punto, vedi Sez. un., n. 16153 del 18 gennaio 2024, Clemente, Rv. 286241-02).

15.1. Le esposte ragioni conducono, pertanto, ad aderire al contrapposto orientamento cd. "restrittivo", in quanto coerente, nella sostanza, con la lettura aggiornata dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 e dell'istituto della revoca in relazione ad esso costruito, lettura che il Collegio ha compiuto nutrendosi della ricchezza della elaborazione giurisprudenziale costituzionale, convenzionale e di legittimità sviluppatasi, nel tempo e in relazione alle diverse cornici normative susseguitesi, in tema della confisca di prevenzione, della sua natura "non penale" e dei corollari, da tale natura derivanti, di cui si è detto.

Ritengono le Sezioni unite che l'orientamento cui si aderisce debba, peraltro, essere mitigato nei casi di forza maggiore, che consentirebbero di attribuire rilievo alle prove deducibili, ma non dedotte, in sede di giudizio di prevenzione.

Deve richiamarsi, sul punto, la definizione fornita dalla sentenza Sez. un., n. 14991 dell'11 aprile 2006, De Pascalis, Rv. 233419-01, che ha identificato la forza maggiore come «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» e, in ultima analisi, «inevitabile».

16. In conclusione, la questione posta dall'ordinanza di rimessione va risolta mediante l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore".

17. Alla stregua del principio di diritto enunciato, può, ora, procedersi all'esame dei motivi dedotti a sostegno dei ricorsi.

Va, preliminarmente, osservato che, dovendo qui applicarsi, ratione temporis, l'art. 7 legge n. 1423 del 1956, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge citata, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la motivazione inesistente o apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 (Sez. un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260246-01).

18. Il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, involge l'oggetto della questione di diritto devoluta alle Sezioni unite.

La soluzione adottata dal Collegio, nei termini sopra indicati, a proposito della nozione di «prova nuova» in caso di revoca ex art. 7 citato, è stata accolta anche dalla Corte di merito, seppure attraverso un itinerario argomentativo non del tutto sovrapponibile, che, quindi, in parte qua, va emendato ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

Corretta, in ogni caso, è l'affermazione conclusiva, resa, in punto di diritto, nei due gradi di merito, secondo cui, in sede di proposizione di istanza di revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, non possono essere prodotti e valorizzati elementi di prova che, astrattamente deducibili nel giudizio di prevenzione, non siano in esso stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore.

Il primo motivo dei ricorsi è, dunque, infondato.

19. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., con il quale si deducono la violazione dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, in relazione alla nozione di «prova nuova» impiegata con riguardo alla revoca della misura di prevenzione personale, e la violazione dell'art. 666 c.p.p. in riferimento alla valutazione degli elementi di prova addotti in chiave difensiva.

19.1. Assume la difesa dei ricorrenti che il principale elemento che aveva condotto a ravvisare gli indizi di appartenenza mafiosa di Giuseppe S. era costituito dal suo rapporto con Vita N., imprenditore indicato come referente della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo nel settore delle energie rinnovabili.

Tuttavia, l'appartenenza del predetto N. al clan Lo Piccolo sarebbe stata sconfessata nel giudizio di impugnazione promosso avverso il decreto con il quale il Tribunale di Trapani, nel 2021, aveva disposto la confisca di prevenzione della "Nica Holding", di proprietà dell'imprenditore; in tale sede, infatti, la Corte di appello di Palermo, con provvedimento del 29 giugno 2015, aveva escluso la pericolosità qualificata del proposto e aveva mantenuto ferma la confisca fondandola sulla mera pericolosità generica del medesimo; inoltre, ad avviso della difesa, andava considerato che il N. era stato prosciolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8 aprile 2023, depositata il 29 maggio 2024.

Tale pronuncia assolutoria, apprezzabile alla stregua di una prova nuova, avrebbe messo in crisi l'affermazione, resa dai giudici di merito nel procedimento di prevenzione a carico di Giuseppe S., secondo la quale la cessione della società Calleri da parte dello S. medesimo in favore di una società del N. sarebbe stata diretta a favorire il progetto di infiltrazione di "Cosa nostra" nel settore delle energie rinnovabili, così come quella per cui i proventi in tal modo conseguiti avrebbero dovuto reputarsi illeciti.

Anche il decreto del 29 giugno 2015 di cui sopra, emesso nel giudizio di prevenzione di secondo grado a carico del N., con il quale la pericolosità del proposto era stata "declassata" a pericolosità generica, avrebbe dovuto essere apprezzato quale prova nuova ai fini della revoca della confisca chiesta dagli eredi S. nel procedimento che ci occupa.

Un'ulteriore censura è stata mossa dalla difesa dei ricorrenti per aver omesso la Corte di appello di Catania di fare riferimento alla elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011.

19.2. Prima di analizzare tale motivo, giova osservare che la già intervenuta dichiarazione di manifesta infondatezza di esso da parte della Sezione rimettente non preclude alle Sezioni unite di giudicarlo alla luce della costante giurisprudenza secondo cui il ricorso, una volta assegnato alle Sezioni unite, deve essere da queste definito interamente, senza che sia possibile una decisione delimitata ad alcune questione dedotte e con la contestuale riserva di definizione di quelle residue alla sezione semplice; infatti, il meccanismo di assegnazione predisposto dall'art. 610 c.p.p. (rimasto, sul punto, inalterato anche successivamente alle modifiche introdotte con la legge 23 giugno 2017, n. 103 e con il d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120), identico per la sezione semplice come per le Sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo queste ultime altro non siano che una sezione, quantunque composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni semplici, sicché l'assegnazione del ricorso comporta la decisione su di esso, e non su una o più questioni tra quelle con esso dedotte (tra le altre, da ultimo, Sez. un., n. 37824 del 10 luglio 2025, Buzzelli e n. 37825 del 10 luglio 2025, Natale, non mass. sul punto; Sez. un., n. 15069 del 26 ottobre 2023, dep. 2024, Niecko, non mass. sul punto; Sez. un., n. 26252 del 24 febbraio 2022, Cinaglia, tutte richiamanti Sez. un., n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, Rv. 216660-01, Sez. un., n. 28 del 25 ottobre 2000, Morici, e Sez. un., n. 41476 del 25 ottobre 2005, Misiano).

Tanto premesso, le censure mosse dai ricorrenti devono ritenersi, nel complesso, infondate.

Occorre, anzitutto, ricordare che, nella sentenza del 5 ottobre 2020, con la quale è stata resa definitiva l'applicazione, nei confronti di Giuseppe S., delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, la Quinta Sezione della Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile la doglianza espressa dai ricorrenti sul tema concernente la pericolosità qualificata del proposto, ha affermato testualmente:

«In ordine allo scrutinio relativo all'attualità della pericolosità qualificata del proposto, il decreto impugnato ha diffusamente esaminato il punto, sottolineando la valenza dei rapporti con plurimi esponenti di associazioni mafiose con ruoli apicali nell'ambito delle stesse (quali Sebastiano R. e Francesco L.R.), rapporti perduranti nel tempo, sintomatici di assoluta fiducia e, dunque, espressivi di indubbia condivisione di logiche criminali e di finalità illecite: di qui il rilievo che il coinvolgimento del proposto nelle attività del sodalizio mafioso ha avuto caratteri niente affatto episodici o risalenti nel tempo, essendosi, al contrario, manifestato attraverso "una pluralità di condotte, variegate dal punto di vista tipologico (dall'ausilio ai latitanti, alla messa a disposizione degli immobili di pertinenza, alla reiterata frequentazione, alla comunanza di interessi economici) e reiterate per una lasso temporale esteso che denotano dunque continuativa disponibilità ad agevolare il raggiungimento dei fini illeciti del sodalizio criminale (emblematica sul punto la cessione da parte dei coniugi S.-B. di terreni alla società Calleri con atto notarile del 2009)". Ben lungi, quindi, dall'assumere connotazioni di apparenza, la motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale risulta saldamente ancorata ai dati conoscitivi acquisiti, valorizzati, nella proiezione temporale, alla luce dei caratteri continuativi e "qualitativi" dei rapporti del proposto con esponenti di vertice di gruppi mafiosi. Il ricorso, all'evidenza, svilisce indebitamente gli elementi valorizzati dal giudice di appello, proponendone una critica del tutto frammentaria (oltre che fondata sull'erronea tesi a proposito della regola di valutazione ex art. 192 c.p.p. già richiamata) e neppure puntualmente correlata ai dati sui quali si fonda il ragionamento del decreto impugnato: il che rende ragione di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 9 febbraio 2012, Pezzo, Rv. 253849)».

Tale brano, qui riportato poiché incorporato anche nel provvedimento oggetto di ricorso, è stato legittimamente utilizzato dalla Corte di appello di Catania nel suo incedere argomentativo funzionale alla reiezione del motivo di gravame sulla pericolosità qualificata di Giuseppe S.

Nella motivazione, non inesistente né apparente, fornita dalla Corte di merito, si è convenientemente posto in risalto, richiamando la decisione di legittimità, che:

a) il "giudicato" sulla pericolosità qualificata del proposto si era formato, soprattutto, valorizzando i rapporti, perduranti nel tempo, intrattenuti dall'imprenditore con esponenti di vertice di associazioni mafiose, ma non con il N.;

b) l'episodio della cessione dei terreni da parte dei coniugi S.-B. alla società Calleri s.r.l., cui era interessato il N., seppure giudicato "emblematico" in sede di legittimità, costituiva solo uno dei plurimi elementi indicati a sostegno dell'appartenenza mafiosa di S. (la sentenza della Sezione Quinta, infatti, si riferisce anche all'aiuto ai latitanti, alla messa a disposizione degli immobili di pertinenza, alla reiterata frequentazione e alla comunanza di interessi economici);

c) in presenza di acclarati rapporti con plurimi esponenti della criminalità mafiosa, le difese non avevano spiegato per quale ragione l'intervenuta assoluzione, per altro non definitiva, di N. dall'accusa di concorso esterno in associazione di stampo mafioso avrebbe dovuto incidere sui menzionati plurimi rapporti.

Quanto alla sentenza assolutoria appena citata, non dedotta nel giudizio di prevenzione in quanto sopravvenuta alla sua definizione, corretta in diritto è la risposta fornita dai giudici dell'appello circa la non decisività della "prova nuova", a motivo della non ancora intervenuta sua irrevocabilità.

Ed invero, in tema di misure di prevenzione personale, solo la sentenza definitiva di assoluzione, non dipendente da cause estintive, per una delle ipotesi di reato richiamate dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina l'impossibilità di assumere, ai fini dell'applicazione della misura, il medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolosità qualificata del proposto (Sez. 1, n. 4489 del 26 ottobre 2022, dep. 2023, Candurro, Rv. 284166-01; vedi, anche, in punto di valutazione della pericolosità generica, la conforme Sez. 6, n. 45280 del 30 ottobre 2024, Curci, Rv. 287312-01).

Vanno disattese, al riguardo, le obiezioni difensive, formulate nelle note depositate in data 6 febbraio 2025 degli avv.ti Coppi e Grasso, tese ad affermare la rilevanza di una sentenza assolutoria, pur non definitiva, in conformità all'insegnamento di legittimità, secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi (fra molte, Sez. 1, n. 6636 del 7 gennaio 2016, Pandico, Rv. 266364-01).

In sintonia con il Procuratore generale, va osservato, da un lato, che nel caso in esame viene in rilievo non già l'assoluzione del proposto (S.), ma quella di un soggetto (N.) con il quale egli avrebbe intrattenuto relazioni rilevanti ai fini della sua caratterizzazione come soggetto pericoloso e, dall'altro, che sarebbe stato onere della difesa, per rendere non aspecifica la sua censura, esporre le ragioni per le quali le situazioni di fatto descritte nella sentenza di assoluzione, non definitiva, di N. dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, si sarebbero poste in insanabile contrasto con la riconosciuta appartenenza mafiosa di Giuseppe S. in via definitiva.

Altrettanto corretta deve, poi, considerarsi l'esclusione, dal novero delle "prove nuove", del decreto del 29 giugno 2015 con il quale la Corte di appello di Palermo aveva escluso la pericolosità qualificata di Vito N., in quanto temporalmente deducibile, ma non dedotto, in assenza di cause di forza maggiore, nell'ambito del procedimento di prevenzione relativo allo S., definito, in appello, alla data del 10 maggio 2019, successiva a quella del citato decreto.

Generico, versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato è il rilievo difensivo, esposto nella memoria del 23 giugno 2025, con il quale si giustifica la mancata produzione in appello del citato decreto con l'impossibilità di monitorare procedimenti relativi a soggetti terzi.

Sul punto, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo» (fra molte, Sez. 6, n. 2112 del 16 novembre 2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667-01; Sez. 2, n. 48737 del 21 luglio 2016, Startari, Rv. 268438-01).

Ancora, va osservato come non siano deducibili in sede di legittimità le censure con le quali si è inteso rivalutare il materiale probatorio già esaminato nel procedimento di prevenzione (quindi, preesistente) ormai definitivo, e, segnatamente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D.F., M. e T. già ritenuti affidabili dai giudici del merito con decisione confermata dalla Quinta Sezione di questa Corte con la già menzionata sentenza n. 34523 del 2020.

20. Infine, del tutto infondata è la censura sulla mancata applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011.

Ed invero, va rimarcato che, nel caso in esame, inerente alla revoca di una misura patrimoniale, il profilo di pericolosità qualificata di Giuseppe S. assume rilievo incidentale, sicché non può ritenersi fondatamente invocato il parametro di cui alla disposizione citata, che, viceversa, attiene alla revoca della misura di sicurezza personale in corso di esecuzione o comunque inflitta ad un soggetto vivente, rispetto al quale può configurarsi l'interesse del richiedente ad elidere gli effetti negativi (inibizione del rilascio di licenze, concessioni, attestazioni, iscrizioni), correlati dall'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 alla pregressa applicazione della misura (in argomento, vedi Sez. 5, n. 47628 del 24 ottobre 2019, Lo Monaco, Rv. 277549-01; Sez. 6, n. 42938 del 28 giugno 2018, Rao, Rv. 274219-01; Sez. 1, n. 24939 del 18 febbraio 2014, Salamone, Rv. 259795-01).

Tra l'altro, va rilevato che è la stessa Sez. un., n. 3513 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01, spesso citata dalla difesa, a ribadire la centralità del petitum che, quando attiene ad una misura patrimoniale, dà luogo ad una procedura regolata dalla disciplina della revoca/revocazione della confisca; e ciò anche quando si intenda rimettere in discussione il presupposto personalistico della pericolosità del proposto.

21. Infondato è il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., con il quale si deduce la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla confisca del fondo sito in contrada Nicchiara per omessa motivazione sul punto.

Nella prospettazione difensiva, una volta esclusa la rilevanza dei rapporti di Giuseppe S. con il N. e l'appartenenza di quest'ultimo a Cosa Nostra, avrebbero dovuto considerarsi lecite le somme conseguite dalla vendita alla società Lunix, quasi interamente partecipata dal N., della società Calleri da parte della famiglia S. per il prezzo di euro 3.614.000,00, parte delle quali venne investita nel fondo sito in contrada Nicchiara.

La risposta della Corte di merito sull'argomento va ricavata, per implicito, quale corollario necessitato e conseguente rispetto alle corrette considerazioni svolte dai giudici di merito, prima riportate, e concernenti: a) la esclusione del carattere di "novità" della prova, costituita dalla riqualificazione della pericolosità sociale del N. (da qualificata a generica), a causa della intempestiva produzione, in assenza di cause di forza maggiore, nel procedimento di prevenzione a carico dello S., del decreto del 29 giugno 2015 emesso dalla Corte di appello di Palermo, relativo al N.; b) la rilevata non decisività della sentenza assolutoria non definitiva emessa nei confronti del N., perché non ancora divenuta irrevocabile e non dedotta nelle sue proposizioni fattuali, finalizzate a contrastare la riconosciuta appartenenza mafiosa di Giuseppe S. in via definitiva.

22. Con il quarto motivo, i ricorrenti Annina B., Anna Maria S. e Carmela S., denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione all'art. 7 legge n. 1423 del 1956) con riguardo alla interpretazione di «prova nuova».

Con l'atto di appello, la difesa aveva contestato che la mancata produzione di documentazione, nel procedimento di prevenzione, fosse imputabile al proposto, in quanto la stessa era stata rinvenuta dai suoi eredi solo il 3 giugno 2021 (data successiva a quella della irrevocabilità della confisca), essendo rimasta chiusa in alcune stanze sigillate dell'azienda sita in contrada Nicchiara, oggetto di ablazione, durante la pendenza del suddetto procedimento; circostanza, quest'ultima, documentalmente comprovata dal verbale di accesso nell'immobile, eseguito dagli eredi, unitamente all'avv. Del Campo, coadiutore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al fine di recuperare i beni personali di Giuseppe S. rimasti all'interno di quelle stanze fin dal dicembre 2014.

Poiché tali documenti non erano stati più nel possesso del de cuius e dei suoi eredi fin dal 2014, si poteva sostenere, secondo la difesa dei ricorrenti, che essi integrassero una prova nuova anche alla luce dei più rigorosi criteri fissati dalle Sezioni unite Lo Duca.

Nelle note difensive pervenute nell'interesse dei tre ricorrenti in data 23 giugno 2025, si assume, sul tema, che una interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe imposto di valutare la mancanza di colpevolezza nella tardiva scoperta di una prova posta a fondamento dell'istanza di revoca facendo riferimento alla posizione degli eredi che ricorrono in luogo del proposto deceduto.

Orbene, le prospettazioni difensive sono affidate ad alcune proposizioni, riportate a pag. 43 del ricorso, secondo cui «le considerazioni della Corte d'appello non possono essere condivise» e la «conclusione formulata dalla Corte d'appello appare essere fondata su un criterio di giudizio troppo rigoroso».

Si tratta di censure che, all'evidenza, non deducono vizi di legittimità, intesi nell'accezione tecnica che qui rileva, ma semplici "divergenze d'opinione".

Quel che conta, al di là delle formule, è, in ogni caso, che non vengono sviluppate argomentazioni in ordine agli asseriti vizi di violazione di legge e/o motivazione apparente o inesistente.

Viceversa, la motivazione resa dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato non presta il fianco a censure siffatte, dal momento che i giudici di merito hanno adeguatamente respinto i motivi di gravame osservando che:

a) i documenti custoditi nelle borse e nella valigia rinvenuti nei locali occupati da S. all'interno dell'azienda agricola sita in Mineo, contrada Nicchiara, caduta in sequestro e poi confiscata, sebbene rinvenuti dagli eredi soltanto dopo il suo decesso, erano stati fino al dicembre 2014 nella disponibilità del proposto che, pertanto, ben avrebbe potuto produrli durante il procedimento di primo grado, conclusosi con decreto del 27 ottobre 2014;

b) la disposta confisca non avrebbe impedito al proposto o ai suoi eredi di chiedere un'autorizzazione per accedere temporaneamente nell'immobile al fine di recuperarli;

c) tale richiesta che non risultava mai essere stata inoltrata.

Ineccepibile, pertanto, è la conclusione cui sono approdati i giudici territoriali nel senso di escludere il carattere di "novità" delle prove documentali in questione, in quanto esistenti nella disponibilità del proposto in costanza di giudizio di prevenzione e non prodotte in esso in assenza di prospettate cause di forza maggiore.

La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ribadito che gli eredi, in quanto subentranti nella stessa posizione giuridica del proposto defunto, non avrebbero potuto giovarsi della morte del loro dante causa per vedersi attribuire facoltà che questi non aveva.

Non può, dunque, accogliersi, poiché infondata, la censura afferente alla omessa valutazione della mancanza di colpevolezza nella tardiva scoperta di una prova, posta a fondamento dell'istanza di revoca, facendo riferimento alla posizione degli eredi.

La stessa difesa ha fatto richiamo alla sentenza n. 21 del 2012, con la quale la Corte costituzionale giudicò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 (poi trasfuso nell'art. 18, commi 2 e 3, del codice antimafia), che prevede la possibilità di iniziare il procedimento di prevenzione nei confronti dei successori del proposto in epoca successiva alla sua morte.

Per quanto consapevole dell'esistenza di un diverso rapporto di conoscenza tra il successore e il de cuius sui fatti oggetto del giudizio, il Giudice delle leggi ritenne, nell'occasione, adeguatamente salvaguardati i diritti di difesa degli eredi dalla possibilità, per costoro, di avvalersi, nel procedimento di prevenzione, dei mezzi probatori e dei rimedi impugnatori previsti per il de cuius.

La critica difensiva sul carattere "elusivo" della citata pronuncia non può essere apprezzata in questa sede.

23. Nel complesso infondata è la seconda parte dell'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Salvatore S., con la quale si censurano, senza, peraltro, formulare specifiche deduzioni recepibili nel giudizio di legittimità, le valutazioni compiute dalla Corte d'appello di Catania per escludere il carattere incolpevole della tardiva produzione documentale.

Va, anzitutto, rilevato che le censure articolate dal ricorrente muovono, almeno in parte, dal presupposto, già ritenuto errato dal Collegio nelle considerazioni preliminari, della scissione tra la diligenza del proposto deceduto e quella richiesta agli eredi.

Si insiste, quindi, nel ricorso, sulla novità della ricostruzione contabile eseguita dal consulente sulla base dei documenti rinvenuti in contrada Nicchiara, che aveva propiziato l'estensione dell'indagine attraverso la consultazione di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), riscontrata nel 2023 con riferimento ai contributi ricevuti tra il 1988 e il 2010 e si lamenta il mancato riscontro di una o più richieste che sarebbero state indirizzate alla Corte, comunque nel corso del procedimento per la revoca, perché ordinasse alle agenzie il rilascio della documentazione necessaria.

Si contesta, infine, il rilievo della tardiva rappresentazione, con i soli motivi aggiunti, dei redditi percepiti autonomamente da Annina B. negli anni precedenti, poiché l'indagine patrimoniale aveva investito, sin dall'inizio della procedura, l'assetto patrimoniale della coppia S.-B., sicché il tema non poteva ritenersi "nuovo".

A ben vedere, si tratta di rilievi per lo più reiterativi di motivi di gravame, quando non versati in fatto, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale.

I giudici distrettuali si sono, invero, fatti carico delle obiezioni difensive, fornendo risposte articolate con motivazione né apparente, né inesistente, e osservando, in sintesi, che:

a) le produzioni documentali articolate il 12 settembre 2023, in forma di motivi aggiunti, in relazione ai contributi prima AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, soppressa con d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143) e poi AGEA percepiti da Annina B. (in prospettata funzione di ausilio corroborante la posizione reddituale del coniuge Giuseppe S.), attingevano a nuovi temi di prova mai proposti con l'appello originario avverso il rigetto della revoca, in quanto dedotti non nella posizione di erede, ma di terza interessata, quale titolare di una propria azienda agricola e zootecnica;

b) comunque, le risposte negative fornite da AGEA nel 2023 per riscontrare una richiesta di documentazione relativa ad epoca compresa tra il 1988 e il 2010, avevano fatto seguito a richieste tardive, in quanto indirizzate all'agenzia negli anni 2022 e 2023, epoca di gran lunga successiva a quella del procedimento di confisca;

c) la stessa indisponibilità o non immediata disponibilità dei documenti richiesti all'Agenzia - legata al decorso del termine decennale di conservazione degli atti - non sarebbe stata tale se le richieste fossero state inoltrate tra il 2009 e il 2015, nel tempo, cioè, in cui si svolse il primo grado del procedimento di prevenzione, nel corso del quale, tuttavia, non constava che analoghe richieste fossero state presentate, né risultava dall'originario decreto applicativo della confisca che lo S. e i suoi eredi fossero stati mai nell'impossibilità di difendersi o illustrare la propria posizione per carenze documentali;

d) non era comprensibile l'omessa custodia della documentazione relativa a sovvenzioni ricevute, attraverso i canali bancari, da parte di S. e B., che sarebbero stati onerati di tale compito in considerazione del principio di prossimità della fonte di prova e che, invece, avevano conservato i documenti, anche più risalenti, nelle borse e nella valigia, quest'ultima rinvenuta nel 2021;

e) una documentazione fornita, in seguito alla definitività della confisca, da un'agenzia pubblica in formato elettronico, ma riferita ad anni lontani, non poteva considerarsi alla stregua di "prova nuova", non mutando, il formato digitale, la natura e la collocazione temporale del dato.

Corretta, pertanto, anche con riferimento alla posizione di Salvatore S., è la conclusione cui sono approdati i giudici territoriali che hanno escluso il carattere di "novità" delle prove documentali in questione, in quanto suscettibili di essere dedotte, da parte del proposto, nel corso del giudizio di prevenzione e non prodotte in esso in assenza di prospettate cause di forza maggiore.

24. Manifestamente infondata, infine, come già anticipato, è l'ulteriore questione, posta nella memoria redatta nell'interesse del predetto ricorrente, afferente alla inapplicabilità retroattiva dei mutamenti giurisprudenziali in malam partem, sicché - si sostiene - la nozione restrittiva di «prova nuova» elaborata da Sez. un. Lo Duca non avrebbe potuto, comunque, essere applicata, trattandosi di un overruling imprevedibile, rispetto ai principi sanciti da Sez. un. Auddino del 2006, nel momento in cui egli aveva presentato la richiesta di revoca della confisca.

Al riguardo è sufficiente osservare che: a) è del tutto inconferente il richiamo a Sez. 6, n. 28594 del 26 marzo 2024, Boenzi, Rv. 286770-01, in quanto attinente al mutamento giurisprudenziale in malam partem per chi è imputato in un processo penale; b) in questa sede non è stata applicata ai ricorrenti la nozione restrittiva di «prova nuova» in quanto elaborata da Sez. un. Lo Duca, come è dato evincere dalle considerazioni che hanno condotto alla formulazione del principio di diritto in questa sede enunciato; c) l'orientamento c.d. "restrittivo" era già stato propugnato dalla corrente ermeneutica maggioritaria, originata da Sez. un. Auddino del 2006 e sviluppatasi negli anni a seguire, sicché in alcun modo avrebbe potuto definirsi imprevedibile la sua affermazione al momento della presentazione dell'istanza di revocazione da parte degli eredi S.

25. Per le esposte considerazioni, i proposti ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 22 gennaio 2026.