Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 11 dicembre 2025, n. 997
Presidente: de Francisco - Estensore: La Ganga
FATTO
1. Gli appellanti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno chiesto l'annullamento del provvedimento D.R.S. n. 209 del 10 febbraio 2023 con il quale l'assessorato regionale alla famiglia della Regione Sicilia ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, la procedura di selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di n. 12 disabili ausiliari specializzati cat. A.
È accaduto che a seguito della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento regionale lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, della graduatoria provvisoria alcuni soggetti che erano stati esclusi hanno presentato osservazioni e ricorsi ritenendo illegittimo l'inserimento nell'avviso di selezione, quale requisito indispensabile per potere partecipare al bando, il possesso della qualifica di "Ausiliario specializzato" o equipollenti.
A seguito delle dette opposizioni l'amministrazione ha ritenuto di dover meglio approfondire la problematica relativa al profilo di "Ausiliario specializzato" e, all'esito delle indagini svolte, è emerso che il profilo di "Ausiliario ospedaliero" e "Ausiliario sanitario portantino", equipollenti a quella di "Ausiliario specializzato" (non presente nel prontuario) sono inquadrati tra le professioni non qualificate. Inoltre, anche nel CCNL Comparto Sanità la mansione di "Ausiliario specializzato Cat. A" è inquadrata nelle attività semplici di tipo manuale che richiedono semplicemente l'assolvimento dell'obbligo scolastico o il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado senza alcuna particolare specializzazione.
Il Servizio CPI di Agrigento, quindi, in autotutela ha annullato col decreto n. 209 del 10 febbraio 2023 la procedura di selezione a cui hanno partecipato gli odierni appellanti.
2. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe il T.A.R., ritenuto che i candidati esclusi dalla graduatoria provvisoria (che avevano presentato osservazioni e ricorsi avverso la stessa) fossero controinteressati in quanto gli stessi avrebbero tratto un danno dalla caducazione dell'atto impugnato, ha dichiarato il ricorso inammissibile stante la mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, in espressa violazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
2.1. Il giudice di primo grado, ha rilevato che per giustificare l'omessa notifica non possa costituire valido esimente la mancata indicazione dei nominativi nella graduatoria, che identifica i candidati esclusi unicamente con il codice di iscrizione, in quanto la l. n. 241 del 1990 appresta, a tal fine, lo strumento dell'accesso agli atti, che i ricorrenti avrebbero potuto attivare ai fini della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; né che possa assumere rilievo l'avvenuta presentazione di istanze per la notifica per pubblici proclami.
3. Con l'appello i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza perché la pronuncia di inammissibilità del ricorso è errata in quanto gli stessi avevano formulato al giudice istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami senza alcun riscontro; gli stessi ritengono, infatti, che l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati su cui si fonda la dichiarazione di inammissibilità appellata sia imputabile non a un loro errore nel provocare il contraddittorio, ma al giudice che non si è pronunciato su detta istanza.
L'appello ripropone il vizio di eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa e per violazione della lex specialis del concorso.
4. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia, atteso che in Sicilia gli assessori hanno autonoma competenza funzionale esterna, con responsabilità distinta da quella del Presidente della Regione, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione.
In punto di diritto, l'Amministrazione difende la correttezza della decisione appellata.
5. All'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello è fondato, in quanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado è erronea.
L'art. 42 c.p.a. prevede la notifica del ricorso, a pena di decadenza, all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che siano individuati nell'atto stesso.
Nel caso di specie, viene impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione, in autotutela e ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ha annullato gli atti della procedura di selezione pubblica di n. 12 ausiliari specializzati presso l'ASP di Agrigento.
Più esattamente l'ASP, pubblicata la graduatoria provvisoria, a seguito delle osservazioni e ricorsi pervenuti da parte di alcuni soggetti esclusi per mancanza di qualifica di ausiliario specializzato o equipollente, ha approfondito meglio la problematica e ha ritenuto che detta qualifica non sia qualificata e che l'unico requisito specifico di ammissione per la selezione di ausiliario specializzato sia il diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di scuola media).
Conseguentemente l'ASP ha disposto la revoca della selezione.
Questo atto di revoca non menziona (né espressamente, né con codice identificativo) alcun soggetto che possa essere considerato controinteressato, limitandosi, nella parte motiva, a individuare la problematica attenzionata a seguito delle osservazioni pervenute avverso la graduatoria provvisoria, a spiegare le verifiche espletate e a esporre le ragioni per le quali l'amministrazione si è determinata a disporre la revoca della procedura di selezione pubblica di n. 12 ausiliari specializzati.
Il T.A.R. con la sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per non essere lo stesso stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
Tuttavia, l'art. 41, secondo comma, c.p.a. dispone in modo chiaro che, a pena di inammissibilità, la notifica debba essere effettuata nei confronti di un controinteressato che sia individuato nell'atto impugnato, per cui la condizione di inammissibilità del ricorso può sorgere solo nel caso in cui il controinteressato sia effettivamente individuato (o, eventualmente, sia individuabile) nell'atto stesso.
Il Collegio ritiene che non si possa pretendere dal ricorrente un'attività di indagine volta prima a cercare e poi a identificare soggetti non espressamente indicati nell'atto, tanto più nei ristretti termini decadenziali per la proposizione del ricorso.
In questa prospettiva, il T.A.R., anziché dichiarare il ricorso inammissibile, avrebbe potuto - ove avesse ritenuto opportuna l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti esclusi dalla graduatoria provvisoria - ordinare l'integrazione del giudizio, disponendo la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati eventualmente non individuati nell'atto impugnato, ma certamente non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Di nessuna rilevanza in questa sede sono le problematiche riguardanti la circostanza di non conoscere i dati personali dei soggetti controinteressati per via dell'identificazione degli stessi a mezzo apposito codice e la necessità di presentare apposita istanza di accesso agli atti nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, in quanto - ripetesi - nel caso di specie la problematica non è incentrata sull'impugnazione di una graduatoria i cui nominativi dei partecipanti possano essere identificati con un codice, ma sull'impugnazione di un provvedimento di revoca dell'intera procedura che non menziona alcun controinteressato.
8. L'erroneità della dichiarata inammissibilità del ricorso da parte del T.A.R. per non averlo notificato ai controinteressati risulta assorbente rispetto a ogni ulteriore questione, giacché nessuna di esse è stata scrutinata dal primo giudice.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a., per l'esame della controversia nel merito.
9. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali soccombente, che ha sollevato in primo grado l'eccezione di inammissibilità, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la sentenza gravata e rinvia la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
Condanna l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali al pagamento delle spese processuali del doppio grado sin qui svolto che liquida in euro 3.000, oltre spese generali, accessori di legge e contributi unificati se versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. IV, sent. n. 2013/2024.