Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 27 dicembre 2025, n. 1189

Presidente ed Estensore: Pedron

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti espongono che in prossimità della loro abitazione nel Comune di Sustinente sono in corso lavori eseguiti dalla controinteressata SIEL Impianti s.r.l. sulla base del permesso di costruire n. 1247 di data 4 giugno 2024. In particolare, i ricorrenti si concentrano sulla realizzazione di un accesso carrabile con aiola spartitraffico, che limiterebbe il passaggio esercitato dagli stessi da oltre 40 anni per accedere a uno dei lati della loro abitazione. I motivi di contestazione, formulati genericamente, riguardano sia il titolo edilizio, che favorirebbe la controinteressata autorizzando un secondo e non necessario passo carrabile, sia l'esecuzione dei lavori, che sarebbe avvenuta in difformità dal titolo edilizio.

2. Con atto notificato il 17-18 febbraio 2025 e depositato il 21 febbraio 2025 i ricorrenti hanno chiesto al T.A.R. di disporre una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., oppure, in subordine, un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., con nomina di un CTU e formulazione dei quesiti.

3. Il Comune non si è costituito.

4. Questo T.A.R., con decreto monocratico n. 57 del 24 febbraio 2025, ha respinto la richiesta dei ricorrenti sulla base delle seguenti considerazioni:

(a) le procedure di cui agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. appartengono al processo ordinario, e non trovano una diretta corrispondenza nel processo amministrativo. In forza del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., gli istituti processualcivilistici sono applicabili al processo amministrativo solo in quanto compatibili o espressione di principi generali;

(b) l'impostazione impugnatoria del processo amministrativo implica che l'acquisizione delle prove avvenga in relazione alla domanda di annullamento formulata in giudizio. Quando la domanda sia di accertamento, le prove da acquisire devono comunque essere finalizzate a creare la certezza del diritto in relazione a un conflitto già attuale. Non appartiene alla funzione della domanda di accertamento l'acquisizione di elementi di fatto per attivare un'ulteriore controversia o per prevenire una controversia mediante trattative;

(c) pertanto, le richieste di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, essendo anteriori alla proposizione di una domanda di annullamento o di accertamento, sono compatibili con il processo amministrativo solo se rientrano nello schema delle misure ante causam di cui all'art. 61 c.p.a.;

(d) per la concessione di una misura ante causam sono necessarie ragioni di eccezionale gravità e urgenza. Tali ragioni, esaminate nella prospettiva del processo amministrativo, consistono nel rischio che la situazione possa interinalmente modificarsi, rendendo impossibile o inutile una pronuncia di annullamento o di accertamento. Il rischio viene valutato sulla base degli elementi allegati dalla parte che formula la richiesta. Questa condizione generale vale anche per le richieste aventi ad oggetto accertamenti in fatto, compresi quelli ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.;

(e) nello specifico, le richieste dei ricorrenti non soddisfano la suddetta condizione;

(f) una parte delle contestazioni dei ricorrenti è infatti relativa alla legittimità di un secondo accesso carrabile a favore della controinteressata, e per poter essere fatta valere richiede l'impugnazione del permesso di costruire sotto questo profilo. Una volta attivata, la controversia ricadrebbe nell'ordinario percorso delle controversie in materia di edilizia. Tenendo conto di quanto affermato dai ricorrenti, occorrerebbe stabilire se il fondo della controinteressata, pur non essendo intercluso, avesse la necessità di un diverso accesso per una funzionale utilizzazione della superficie di proprietà. Correlativamente, sarebbe necessario stabilire quale diritto abbiano acquisito i ricorrenti in relazione all'accesso alla viabilità pubblica, e se questo diritto possa escludere la formazione di diritti di terzi, o debba essere contemperato con le esigenze dei fondi vicini. L'eventuale attività istruttoria disposta in corso di causa sarà calibrata sulle questioni di diritto ritenute rilevanti dal collegio, e non richiede di essere anticipata mediante provvedimenti giudiziari ante causam;

(g) un'altra parte delle contestazioni dei ricorrenti lamenta la realizzazione di opere difformi dal permesso di costruire, che avrebbero il rilievo di varianti essenziali. In questa prospettazione, il permesso di costruire non è un potenziale oggetto di impugnazione, ma il termine di confronto per stabilire la legittimità di quanto realizzato dalla controinteressata. Ne consegue che lo strumento di tutela a disposizione dei ricorrenti è la segnalazione delle opere abusive al Comune, con la successiva impugnazione dell'eventuale archiviazione disposta dagli uffici comunali, o l'impugnazione del silenzio mantenuto dagli stessi. Anche qui, non vi sono margini per provvedimenti giudiziari ante causam.

5. La decisione relativa a misure come quelle chieste dai ricorrenti deve essere adottata con un decreto cautelare ante causam non solo per le ragioni già esposte, ma anche per simmetria con la procedura processualcivilistica di cui all'art. 696 c.p.c., che colloca l'accertamento tecnico in una fase antecedente al giudizio di merito, e in sede monocratica.

6. Tuttavia, quando, come nel caso in esame, il ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. sia già stato notificato alle controparti, e si fuoriesca quindi dalla situazione ex art. 694 c.p.c. essendovi un giudizio amministrativo formalmente già radicato, è necessario continuare secondo le regole del processo amministrativo, dando stabilità al decreto monocratico, oppure superandone il contenuto, attraverso una pronuncia collegiale. Tale pronuncia, essendo successiva a un decreto monocratico, assume la forma dell'ordinanza cautelare, in quanto manca un rito specifico all'interno del processo amministrativo. Una volta giunto nella sede cautelare collegiale, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

7. Al riguardo, si osserva che i ricorrenti non hanno fornito ulteriori impulsi processuali, in quanto non hanno integrato la domanda iniziale mediante contestazioni di tipo impugnatorio riferite a un determinato provvedimento, né hanno chiarito i presupposti per l'accertamento delle proprie ragioni rispetto alla condotta del Comune e della controinteressata.

8. Possono quindi essere confermate le valutazioni già formulate nel decreto monocratico.

9. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

10. La particolarità della vicenda, che si muove tra differenti ordinamenti processuali, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.