Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 23 dicembre 2025, n. 590
Presidente: Panzironi - Estensore: Baraldi
FATTO
Il signor R. Paolo, odierno ricorrente, ha convenuto in giudizio l'INPS per una vicenda relativa all'imposizione di trattenute dalla stessa applicate alla sua pensione e, all'esito del relativo giudizio di appello, è stata emessa la sentenza n. 554/2024 del 19 dicembre 2024, di cui in epigrafe, con cui la Corte di appello de L'Aquila ha disposto la condanna dell'INPS alla restituzione delle trattenute operate sui ratei pensionistici del signor R.
Il signor R. ha notificato la sopra menzionata sentenza all'INPS, nella persona degli avvocati difensori costituiti nel giudizio di appello, in data 21 dicembre 2024 ma l'INPS non ha provveduto alla disposta restituzione delle somme.
Preso atto di tale inadempimento il signor R. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29 aprile 2025 e depositato in data 30 aprile 2025, con cui ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 554/2024 della Corte di appello di L'Aquila, con nomina di un Commissario ad acta.
Non si è costituita in giudizio l'INPS.
All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la causa è stata rinviata alla successiva udienza in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato in data 31 ottobre 2025 documentazione attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 554/2024 di cui chiede l'ottemperanza e breve memoria in cui ha ribadito che la sopra menzionata sentenza è stata notificata all'INPS solamente nelle persone degli avvocati costituiti nel giudizio di appello.
Infine, all'udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio è inammissibile per mancata notifica della sentenza del G.O. di cui si chiede l'ottemperanza all'Amministrazione nella sua sede reale.
2. Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, risulta incontestato che parte ricorrente ha notificato la sentenza n. 554/2024 della Corte di appello di L'Aquila del 19 dicembre 2024, che disponeva la restituzione delle somme al ricorrente indebitamente trattenute dall'INPS e di cui il ricorrente chiede l'ottemperanza, non alla sede reale della predetta Amministrazione ma "nella persona degli avvocati difensori costituiti in grado di appello".
La notifica della predetta sentenza solo agli avvocati dell'INPS costituiti nel giudizio presso la Corte di appello de L'Aquila e non presso la sede reale dell'Amministrazione comporta che, nella presente vicenda, non risulta rispettato da parte ricorrente il presupposto processuale dell'avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm. (secondo il quale l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione - debitrice di somme di denaro - non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo) posto che, come detto sopra, parte ricorrente non ha notificato la sentenza alla sede reale dell'INPS e, dunque, il termine dilatorio di 120 giorni, che costituisce una condizione indefettibile (stabilita ex lege) per l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, non ha mai iniziato a decorrere.
Invero, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dal citato art. 14 d.l. n. 669/1996 si applica anche nel giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione (ex multis, C.d.S., Sez. IV, 21 maggio 2021, n. 3926, T.A.R. Basilicata, 5 dicembre 2019, n. 885; C.d.S., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; C.G.A. Sicilia, 27 luglio 2012, n. 725; C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; T.A.R. Marche, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 561; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1664). Tale ragione ostativa, trattandosi di condizione dell'azione, è soggetta a rilievo d'ufficio.
Nel caso concreto, come detto sopra, parte ricorrente si è limitata a notificare il titolo esecutivo ai difensori dell'INPS costituiti nel giudizio di appello, come confermato dalla stessa anche nella memoria del 28 ottobre 2025, e dunque risulta palese ed acclarato il mancato rispetto del presupposto processuale della notifica del ricorso all'Amministrazione presso la sede reale, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione da parte della stessa.
Ne deriva dunque che, sotto un profilo sostanziale, l'Amministrazione non è stata posta nelle condizioni di adempiere.
In definitiva il Collegio rileva che, come statuito da condivisibile giurisprudenza, "in mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore e quindi in mancanza del decorso del predetto termine dilatorio, non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell'azione, il ricorso è inammissibile...". (T.A.R. Catania, Sez. II, sent. n. 2440/2019).
3. Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio è inammissibile.
4. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.