Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione II
Sentenza 1° dicembre 2025, n. 1074
Presidente: Plaisant - Estensore: Esposito
FATTO E DIRITTO
Nell'anno 2013 i Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Senis, Ruinas, Usellus e Villa Sant'Antonio stabilivano di gestire in forma associata il servizio di trasporto scolastico per il triennio 2013-2016, costituendo un ufficio unico intercomunale presso il Comune di Assolo.
Il Comune di Usellus non sottoscriveva la relativa convenzione, avvenuta il 27 gennaio 2014, in quanto, con nota prot. 4576 del 12 ottobre 2013, decideva di revocare la propria partecipazione.
Tuttavia, nelle more della revoca, il responsabile del servizio intercomunale:
- con determinazione n. 232 del 6 settembre 2013, approvava il quadro economico (per un importo di euro 438.150,00 oltre iva e spese), procedeva ad un affidamento temporaneo del servizio di trasporto scolastico per il periodo compreso tra il 13 settembre e il 30 novembre 2013 e indiceva una gara con procedura aperta per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016 per un importo complessivo corrispondente al costo del servizio risultante dal quadro economico approvato;
- con determinazione n. 242 del 12 settembre 2013 affidava temporaneamente il servizio.
Successivamente alla nota prot. 4576 del 12 ottobre 2013 del Comune di Usellus, il responsabile del servizio:
- con determinazione n. 328 del 29 novembre 2013 aggiudicava provvisoriamente il servizio, dando atto che l'aggiudicazione definitiva non sarebbe avvenuta fino alla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni interessati;
- con determinazione n. 329 del 29 novembre 2013 prolungava l'affidamento temporaneo per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 18 gennaio 2014;
- con determinazione n. 19 del 17 gennaio 2014, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione, prorogava l'affidamento temporaneo per il periodo tra il 20 gennaio 2014 e il 1° marzo 2014;
- con determinazione n. 64 del 3 marzo 2014 procedeva all'aggiudicazione definitiva;
- con determinazione n. 105 del 25 marzo 2014 procedeva all'aggiornamento del quadro economico (per un importo di euro 550.392,48 oltre iva e spese), in quanto i chilometri giornalieri effettivi percorsi (nel periodo settembre 2013-febbraio 2014) erano risultati 315, ben superiori rispetto a quelle presunti nel capitolato di gara (212 giornalieri), ciò che comportava, ai sensi dell'art. 4 del capitolato d'appalto, la corresponsione alla società appaltatrice delle variazioni superiori al 5% sulla base del prezzo chilometrico offerto;
- con determinazione n. 239 del 5 agosto 2014 approvava e comunicava ai Comuni convenzionati il riparto dei costi anticipati dal Comune ricorrente in qualità di capofila.
Per quanto rileva in questa sede, il Comune di Assolo, con il ricorso ora all'esame del collegio, chiede che il Comune di Usellus sia condannato al pagamento della somma di euro 5.487,04, quota in tesi dovuta per il servizio di trasporto scolastico relativamente al periodo dal 13 settembre 2013 al 31 ottobre 2013 (documento n. 10 depositato dall'amministrazione ricorrente).
Come si evince dal verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14 marzo 2025, le ragioni del rifiuto di pagamento vanno individuate nel fatto di "non aver fruito del servizio, a seguito del recesso dalla convenzione di gestione associata suddetta" (pagina 2 de[l] documento n. 5 depositato dall'amministrazione resistente).
Si è costituito in giudizio il Comune di Usellus, che ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del ricorso.
In vista dell'udienza di trattazione la parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dinanzi a giudice sprovvisto di giurisdizione.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, "la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che, a tal fine, possa assumere rilievo la mera prospettazione dalla parte" (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 24345/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessaria una contestazione sulle modalità di esercizio del potere e non è sufficiente la generica inerenza dell'oggetto della controversia a una "materia" attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Corte cost., n. 204/2004).
Con specifico riferimento agli accordi tra pubbliche amministrazioni, ricadenti nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., infine, si è osservato che essi sono tali se "destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti"; sicché "finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come 'oggetto immediato' l'accordo stesso [...] e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate" (Cass. civ., Sez. un., n. 20464/2022; Cass., n. 34954/2023). Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, "è vero infatti che, in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni, il c.p.a. devolve la relativa materia al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ma è altrettanto vero che ciò fa, e non potrebbe che essere così, pena la violazione della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nei limiti dell'oggetto pubblico dell'accordo. La vera linea di confine tra le due giurisdizioni non è data, dunque, dalla formale esistenza di un accordo tra due soggetti pubblici, ma, più specificamente, ed in aggiunta all'elemento soggettivo, anche dall'oggetto del negoziato e/o, successivamente, del contendere, nel caso in cui l'accordo, come può capitare, abbia contenuto composito. Allorquando il contenuto sia costituito esclusivamente da rapporti paritetici, o, se composito, allorquando di esso vengano contestati solo questi ultimi, non ricorre un'ipotesi di giurisdizione esclusiva" (C.d.S., n. 1474/2023; T.A.R. Campania, Salerno, n. 305/2023).
Nel caso di specie l'oggetto del giudizio, come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente nelle proprie memorie, riguarda vicende meramente patrimoniali correlate alla fase esecutiva dell'accordo e non investe in alcun modo la disciplina dell'esercizio di potestà amministrative tra gli enti locali coinvolti nella gestione del servizio associato, idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Più precisamente, l'affermazione dell'amministrazione ricorrente secondo cui "il rifiuto di pagamento della suddetta somma si deve al fatto che il comune di Usellus, nonostante non abbia mai contestato l'allungamento del percorso chilometrico passato dai 212 km previsti in capitolato di appalto, ai 315 km poi indicati nella determina n. 105 del 25.3.2014, ha contestato la debenza delle somme corrispondenti ai maggiori oneri anticipati dal comune di Assolo" (pagina 3 del ricorso) non trova riscontro negli atti versati in giudizio, dai quali emerge, invece, che l'amministrazione resistente contesta la debenza della somma richiesta per non avere usufruito del servizio di trasporto (documento n. 6 depositato dal Comune di Usellus e pagina 5 e s. della memoria difensiva).
Si tratta di questioni di natura patrimoniale la cui cognizione, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, spetta al giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il Tribunale civile di Oristano, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.