Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-ter
Sentenza 25 novembre 2025, n. 21082
Presidente: Tricarico - Estensore: Bello
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente ha, originariamente, impugnato gli atti indicati in epigrafe, segnatamente la revoca dell'aggiudicazione, in suo favore, dell'appalto per la fornitura di "batterie a catalogo commerciale", la determina con la quale la stazione appaltante ha deliberato di escutere la garanzia provvisoria e la consequenziale escussione della polizza fideiussoria presso la compagnia assicuratrice.
2. La revoca dell'aggiudicazione è intervenuta giacché, nel termine assegnato, più volte prorogato, la ricorrente non è stata in grado di produrre (circostanza incontroversa tra le parti), come previsto dalla lex specialis di gara, una garanzia a "copertura anche in caso di danno prodotto dal materiale oggetto della fornitura a Trenitalia o a Terze parti in relazione alla difettosità del prodotto originario fornito" (c.d. "garanzia prodotto") per il massimale richiesto.
3. Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto l'anomalia ed illogicità della richiesta di Trenitalia s.p.a., posto che, tanto più per il fatto che si tratta di prodotti "a catalogo", acquistabili sul mercato, il fornitore non potrebbe assumersi i rischi derivanti da difetti di fabbricazione. Infatti, allega la ricorrente, sono state riscontrate difficoltà nel reperire tale prodotto assicurativo a seguito della richiesta di Trenitalia s.p.a., in quanto destinato, appunto, ai soli produttori del bene. Siffatta interpretazione della lex specialis di gara (che, sul punto, sarebbe ambigua) restringerebbe irragionevolmente la platea dei concorrenti ai soli produttori delle batterie, in violazione dei principi di concorrenza e di massima partecipazione.
4. Con decreto monocratico n. 4442/25, integralmente confermato con ordinanza collegiale n. 4547/25, sono stati sospesi:
- la determina n. 186 del 25 giugno 2025, con la quale il Responsabile acquisti tecnici della Direzione logistica industriale di Trenitalia s.p.a. ha deliberato di escutere la garanzia provvisoria;
- il provvedimento emesso in data 15 luglio 2025, con il quale Trenitalia s.p.a. ha richiesto alla compagnia REVO Insurance l'escussione della fideiussione n. 22151355 rilasciata il 29 gennaio 2025.
5. Si è costituita in giudizio Trenitalia s.p.a., nonché la controinteressata CPE Italia s.p.a. (seconda graduata), concludendo per il rigetto del ricorso.
6. All'udienza di discussione del 4 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse limitatamente al tema dell'escussione della garanzia provvisoria, rinunciando alle altre contestazioni, con particolare riguardo all'intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata, peraltro non impugnata nei termini con motivi aggiunti.
7. Così delineati i confini del thema decidendum, il ricorso è fondato.
In materia di garanzia provvisoria è intervenuto, di recente, un significativo arresto della Corte di giustizia dell'Unione europea (C.G.U.E., Sez. VIII, 26 settembre 2024, n. 403), che nello statuire come "i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, quali enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato" (par. 71), ha imposto la necessità di una valutazione caso per caso della condotta del concorrente. Segnatamente, "l'incameramento automatico di tale cauzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate dall'offerente negligente e, pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità".
7.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente documentato di essersi attivata per venire incontro alle richieste della stazione appaltante, in un costante dialogo con questa, interpellando diverse compagnie assicuratrici, cercando di risolvere le criticità riscontrate, fino a richiedere al proprio garante originario, seppure in tempi non compatibili con la stipula del contratto, essendo intervenuta la revoca, un adeguamento delle clausole nel senso voluto da Trenitalia s.p.a.
Ad avviso del Collegio, la "motivazione individuale" non rivela un comportamento negligente, sicché appare ingiustificato l'incameramento della garanzia provvisoria.
8. Tenuto conto della dichiarazione resa all'udienza di discussione, tutte le altre domande devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, inibisce a Trenitalia s.p.a. l'escussione della garanzia provvisoria.
Dichiara il ricorso improcedibile per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.