Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 18 novembre 2025, n. 9003
Presidente: Lopilato - Estensore: Fratamico
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
- il sig. S. Giuseppe ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell'esecutività, la sentenza n. 1705 del 24 ottobre 2025 con cui il T.A.R. per la Calabria ha accolto il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. dai sig.ri Sc. Antonio e Sc. Laura per l'accesso all'autorizzazione rilasciatagli dal Comune di Soverato per l'utilizzo del suo immobile come b&b e ai documenti della pratica amministrativa da lui avviata per adibire l'edificio stesso a struttura alberghiera;
- il T.A.R. nella sua pronuncia ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica e per carenza di interesse, accogliendo nel merito la richiesta ostensiva dei sig.ri Sc., proprietari di un fondo gravato da servitù di passaggio in favore dell'immobile del sig. S., ritenendola sufficientemente specifica e volta ad acquisire atti e documenti funzionali alla difesa dei loro interessi;
- l'appellante con la sua impugnazione ha insistito nell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per inesistenza della notifica, effettuata dagli originari ricorrenti via PEC ad un indirizzo del Comune di Soverato non presente nei pubblici elenchi, né apparentemente riferibile in alcun modo all'ente locale;
- l'appellante ha altresì lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, a suo dire basata su di una circostanza - l'avvenuto cambio d'uso a struttura ricettiva dell'immobile di sua proprietà - in realtà smentita dalla documentazione in atti, attestante la permanenza della destinazione residenziale-abitativa - e non preceduta da un rigoroso e motivato vaglio da parte del T.A.R. dell'interesse all'ostensione e del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti - appartenenti a due ben distinte pratiche amministrative - e la specifica posizione giuridica da tutelare;
- secondo il sig. S. il T.A.R. non avrebbe poi adeguatamente valutato la genericità dell'istanza di accesso, meramente esplorativa, giungendo ad accogliere il ricorso in violazione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990;
- si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello;
- all'udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2025, fissata per l'esame dell'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecutività della pronuncia appellata, previo avviso alle parti, che nulla hanno opposto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Ritenuto che:
- l'appello sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito illustrate;
- non possa, in primo luogo, trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso per l'accesso, in quanto, come già correttamente ritenuto dal T.A.R., la notifica via PEC effettuata presso un indirizzo diverso da quello attualmente presente nei pubblici registri, ma in qualche modo comunque correlato all'ente locale destinatario, non può considerarsi del tutto inesistente, ma soltanto nulla (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2024, n. 14063; Sez. lav., 31 maggio 2023, n. 15345);
- infondata risulti anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse perché fin dall'istanza di accesso gli originari ricorrenti hanno compiutamente esposto di essere titolari di un fondo gravato da una servitù di passaggio costituita in favore dell'immobile del sig. S., di aver assistito all'aumento della gravosità di tale servitù in seguito all'uso dell'immobile dell'interessato come b&b e di aver bisogno di accedere ai documenti della relativa pratica amministrativa per tutelare le proprie ragioni in giudizio, temendo un ulteriore aggravio nell'eventualità di autorizzazione all'esercizio nei luoghi di causa di una struttura alberghiera;
- la domanda di accesso non appaia inoltre né generica né meramente esplorativa, in quanto diretta verso documenti individuati con un certo grado di specificità, attraverso l'indicazione del loro oggetto (autorizzazione all'uso dell'immobile come b&b e richiesta di autorizzazione ad esercitare attività alberghiera);
- non possano essere condivise le ulteriori doglianze dell'appellante avverso la pronuncia impugnata, volte ad evidenziare il preteso contrasto della sentenza stessa con il principio della "neutralità valutativa del giudice dell'accesso", poiché, come riconosciuto dal T.A.R., il legame tra la finalità dichiarata e la documentazione oggetto della richiesta va giudicato in astratto, senza che sia consentito né alla p.a. detentrice del documento, né al giudice - né tantomeno al controinteressato - scrutinare la fondatezza o meno delle tesi che il richiedente afferma di voler sostenere in un eventuale giudizio;
- tutte le altre censure, con particolare riguardo alla asserita mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti del carattere indispensabile dei documenti per la difesa dei loro interessi, siano comunque infondate in ragione del fatto che, come questo Consiglio di Stato ha avuto anche di recente occasione di sottolineare, «ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, nel bilanciamento tra diritto all'accesso difensivo del richiedente e la tutela della riservatezza del controinteressato, quando non vengono in rilievo dati sensibili, "supersensibili" o giudiziari, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. "supersensibili"), ma il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale di tipo difensivo», posi[ti]vamente effettuato dal T.A.R. nel caso di specie (C.d.S., Sez. III, 4 febbraio 2025, n. 857);
- in conclusione, l'appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 1705/2025 debba essere, dunque, integralmente respinto;
- le spese del grado di appello seguano la soccombenza e possano essere liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Alfredo Gualtieri, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione, nei confronti degli appellati Laura Sc. ed Antonio Sc., delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Alfredo Gualtieri, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, sez. II, sent. n. 1705/2025.