Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per le Marche
Sentenza 2 dicembre 2025, n. 253

Presidente: Del Rosario - Estensore: Petrigni

FATTO

I. A seguito di notizia apparsa sulla stampa locale (Corriere Adriatico, articolo del 12 dicembre 2022), la Procura regionale veniva a conoscenza dell'indebita percezione, da parte di una commerciante titolare di un negozio ubicato in Jesi (AN), di ingenti somme erogate dal Ministero della cultura, a titolo di rimborso dei prezzi di beni venduti a numerosi acquirenti, sulla base della presentazione, da parte di costoro, del c.d. "bonus cultura", avendo la medesima commerciante falsamente rappresentato, nelle fatture inviate al Ministero, di aver fornito agli aventi diritto all'agevolazione prodotti rientranti tra quelli specificamente consentiti dalla relativa legge istitutiva.

Sulla medesima vicenda la compagnia della Guardia di finanza di Jesi riferiva alla Procura regionale sugli esiti dell'attività d'indagine, coordinata a livello centrale dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi, riguardante fattispecie d'illecito utilizzo del beneficio previsto dall'art. 1, comma 979, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) nonché dall'art. 1, comma 626, della l. n. 232/2016 e successive integrazioni, consistente nell'assegnazione di "buoni cultura" di euro 500,00 ciascuno in favore di coloro che avrebbero compiuto il 18° anno di età negli anni 2016, 2017, 2018.

In particolare, nel corso delle indagini la Guardia di finanza aveva riscontrato che l'esercizio commerciale denominato "Computer World s.r.l.", con sede legale a Jesi (AN), in via Guerri, n. 3, di cui risultava legale rappresentante B. Guerrina, aveva consentito l'utilizzo dei predetti bonus per l'acquisto di beni non contemplati dalla normativa di riferimento, facendo formalmente figurare nelle relative fatture, inviate al Ministero della cultura per ottenere i previsti rimborsi, di aver venduto "musica registrata digitale" ai giovani titolari dei "buoni cultura", senza, peraltro, che nella contabilità aziendale vi fosse alcuna traccia di fatture di acquisto di prodotti di tal genere.

Tali circostanze avevano trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai numerosi diciottenni sentiti dalla Guardia di finanza, i quali avevano ammesso di aver realmente acquistato nel negozio gestito dalla "Computer World" non "musica registrata digitale" (prodotto contemplato dalla normativa istitutiva del "bonus cultura") bensì beni esclusi dalla fruizione di tale bonus, ossia telecamere, computer portatili, telefoni cellullari, tablet ecc.

A seguito di ulteriori approfondimenti svolti nell'ambito del procedimento penale avviato in relazione alle medesime vicende, emergeva anche il ruolo attivo svolto da A. Alessandro, addetto alle vendite e socio della "Computer World s.r.l." nonché figlio di B. Guerrina, che figurava quale legale rappresentante e amministratrice unica della medesima ditta.

Per quanto concerne il procedimento penale, la Procura contabile ha riferito che, su istanza del P.M., il G.U.P. presso il Tribunale di Ancona aveva rinviato a giudizio la B. e l'A. per il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) perché: (Capo A) "B. Guerrina, in qualità di amministratrice unica della Computer World s.r.l., e A. Alessandro, in qualità di gestore della medesima società, comunicando falsamente al Ministero per i Beni e le Attività culturali di aver acquistato e venduto musica digitale (bene rientrante nell'ambito del c.d. bonus cultura, istituito dall'art. 1, comma 979, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni) ed emettendo le relative fatture negli anni 2017, 2018 e 2019, conseguivano indebitamente il rimborso dei numerosi buoni validati, per un ammontare complessivo di euro 939.147,57".

A sua volta, la "Computer World s.r.l." (v. capo B del decreto del G.U.P.) veniva chiamata a rispondere dell'illecito di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231/2001, perché nel suo interesse e a suo vantaggio, consistente nell'ottenere rimborsi non dovuti, era stato commesso il reato di cui al precedente capo A, da parte di B. Guerrina, avente la qualifica di amministratrice unica e di legale rappresentante, e di A. Alessandro, amministratore di fatto.

Con sentenza n. 225/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., in data 27 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2021, alla B. veniva applicata la pena di mesi otto di reclusione.

Con sentenza n. 224/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona all'esito di giudizio con rito abbreviato, confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 1452/2023 (divenuta irrevocabile il 5 marzo 2024, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione), l'A. veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Per quanto riguarda la "Computer World s.r.l.", con sentenza n. 369/2024, pubblicata l'8 maggio 2024 e divenuta irrevocabile il 16 luglio 2024, il Tribunale di Ancona statuiva che, "pur dovendosi ritenere la condotta contestata senz'altro provata all'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione acquisita, debba, tuttavia, emettersi nei confronti della società sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 531 del c.p.p., per essere stata essa dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese. // Invero, la società Computer World è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 7 del 22/3-4 aprile 2022; la procedura concorsuale è poi stata dichiarata chiusa in data 19 settembre 2023 per insufficienza dell'attivo, con ordine al curatore di chiedere la cancellazione della medesima società dal registro delle imprese".

II. La Procura ha illustrato il quadro normativo di riferimento, precisando che le disposizioni regolamentari disciplinanti le modalità di assegnazione e l'utilizzo della carta elettronica denominata "bonus cultura" (v. il d.P.C.m. n. 187/2016 del 15 settembre 2016 e ss.mm., seguito dal d.m. n. 177/2019), in coerenza con le finalità caratterizzanti il beneficio in questione, ne limitavano la facoltà d'impiego soltanto per l'acquisto di talune specifiche categorie di beni e servizi, quali: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; d) musica registrata digitale; e) corsi di musica, f) corsi di teatro; g) corsi di lingua straniera; h) prodotti dell'editoria audiovisiva.

I fornitori di tali beni e servizi, una volta abilitati ad accettare il "bonus cultura", si obbligavano espressamente a rispettare le modalità fissate dal d.P.C.m. n. 187/2016 e, conseguentemente, ad offrire ai neo-diciottenni esclusivamente i prodotti ed i servizi elencati nell'art. 5.

Ne consegue che la percezione di rimborsi, sulla base della rappresentazione di circostanze non corrispondenti al vero e/o mediante la resa di false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, così come la violazione di altre norme specifiche in materia, non consentendo di realizzare le finalità sottese all'erogazione dei benefici in questione ed, anzi, determinandone un illecito sviamento, configurano ipotesi di danno erariale, rientranti a pieno titolo nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

III. La Procura ha sottolineato che la sentenza n. 224/2021 (confermata nei successivi gradi di giudizio), con cui l'A. è stato penalmente condannato all'esito di giudizio abbreviato, riveste efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, per quanto concerne l'accertamento della sussistenza dei fatti materiali oggetto di contestazione, della loro illiceità penale e l'affermazione che l'A. li abbia commessi.

Per quanto riguarda la B., la Procura ha osservato che la sentenza n. 225/2021, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2021, emessa nei confronti della medesima dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, a seguito di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., pur non esplicando efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, è, comunque, equiparata ad una pronunzia di condanna (in tali sensi, v., ex multis, Corte dei conti, I Sez. d'appello, sent. n. 231/2020; Corte dei conti, III Sez. d'appello, sent. n. 158/2020).

In tale contesto, in base alla consolidata giurisprudenza, il materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale a carico della B. (nonché dell'A.) può essere autonomamente esaminato e valutato da questa Corte.

IV. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che gli accertamenti istruttori eseguiti dimostrano la palese antigiuridicità delle condotte tenute dalla B. e dall'A., gestori della "Computer World s.r.l.".

Infatti, nonostante quanto formalmente dichiarato dalla società nelle fatture inviate all'Amministrazione per ottenere i rimborsi, i beni venduti ai diciottenni aventi diritto al "bonus cultura" non consistevano affatto in "musica registrata digitale" bensì in prodotti non ricompresi nell'elenco prestabilito.

Peraltro, la "Computer World" non avrebbe potuto vendere prodotti di "musica registrata digitale", non avendone la materiale disponibilità; infatti, dalle indagini eseguite dalla Guardia di finanza è emersa la totale assenza di fatture di acquisto di tale merce da parte della ditta in questione.

Pertanto, secondo la Procura, risulta evidente che la "Computer World s.r.l.", tramite le persone fisiche che per essa hanno agito (ossia gli odierni convenuti B. ed A.), ha fraudolentemente approfittato della posizione di intermediaria e compartecipe dell'attuazione di un programma d'interesse pubblico, varato dal Ministero della cultura, vanificandone gli obiettivi stabiliti e distraendo le relative risorse finanziarie, al fine di conseguire illeciti profitti con correlativi danni per l'Erario.

Ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dai giovani acquirenti, da cui emerge l'esistenza di un vero e proprio disegno fraudolento attuato dalla B. e dall'A., i quali: hanno consentito ai fruitori del "bonus cultura" di utilizzarlo per l'acquisto generalizzato di prodotti presenti nell'esercizio commerciale da essi gestito, tra cui apparecchi informatici e tecnologici (computer, telefoni cellulari, tablet, telecamere ecc.), che, invece, non erano contemplati dalla normativa in materia; hanno rendicontato, ai fini dei rimborsi in loro favore da parte del Ministero, l'accettazione di numerosissimi bonus, che erano stati utilizzati, in realtà, per l'acquisto di prodotti non consentiti dalla normativa in materia, dichiarando falsamente di aver venduto "musica registrata digitale"; hanno così percepito indebitamente ingenti rimborsi erogati dall'Amministrazione, conseguendo illeciti profitti.

Inoltre, mediante le false dichiarazioni e fatturazioni, essi hanno dolosamente occultato il danno, che è stato scoperto soltanto a seguito di lunghe e complesse indagini effettuate dalla Guardia di finanza.

V. Secondo la Procura, i comportamenti tenuti dalla B. e dall'A. sono stati connotati da dolo intenzionale, in considerazione: della chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento, che non lasciava spazio a dubbi od a perplessità interpretative in ordine alla circostanza che il "bonus cultura", in coerenza con le specifiche finalità sottese al beneficio introdotto dal legislatore, potesse essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di determinati beni e servizi; delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza da vari giovani fruitori del "buono spesa", che avevano riferito della piena disponibilità manifestata dai gestori dell'esercizio commerciale in questione, e, in maniera particolare, dall'A., a consentire l'utilizzo del bonus per l'acquisto di prodotti non previsti dalla normativa in materia; della circostanza che la ditta avesse indicato nella piattaforma informatica, predisposta dall'Amministrazione, un'unica tipologia di prodotti venduti (ossia "musica registrata digitale"), nonostante che i beni forniti ai neo-diciottenni fossero diversi da quelli consentiti dalla normativa istitutiva del "bonus cultura"; dell'inesistenza nella contabilità aziendale degli anni 2017, 2018 e 2019 di fatture attestanti l'acquisto, da parte della "Computer World s.r.l.", di "musica registrata digitale" dai propri fornitori.

VI. Il P.M. ha conclusivamente sostenuto che le illecite condotte tenute, per lungo tempo, dalla B. e dall'A. hanno cagionato allo Stato un danno patrimoniale diretto ed attuale, quantificabile in complessivi euro 939.147,57, come risultante dalla documentazione trasmessa dalla CONSAP (concessionaria incaricata dal Ministero della cultura per gli adempimenti inerenti alla gestione del "bonus cultura"), somma corrispondente ai rimborsi erogati alla "Computer World s.r.l.", a fronte delle fatture da essa emesse per la vendita ai fruitori del bonus di beni, formalmente indicati come "musica registrata", che, in realtà, non rientravano tra quelli previsti dalla normativa in materia, come da prospetto riepilogativo così articolato.

[omissis]

L'esame dei dati contabili inviati alla CONSAP dalla mandataria Banca Intesa San Paolo, concernenti i bonifici periodicamente effettuati in favore della "Computer World s.r.l.", in correlazione alle fatture da essa presentate per ottenere i rimborsi riferiti ai "bonus cultura" accettati, ha consentito di quantificare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla società e dalle persone fisiche che per la stessa hanno agito a danno dell'Erario; tali rimborsi sono stati corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 22 gennaio 2018 e il 18 dicembre 2019.

VII. A tale voce di danno patrimoniale deve aggiungersi, secondo la Procura, quella del danno da disservizio, cagionato dai convenuti B. ed A., che con le loro condotte illecite hanno inciso negativamente sull'attuazione del programma elaborato dal legislatore, alla cui realizzazione erano stati chiamati a partecipare, a seguito, dapprima, del positivo accreditamento della ditta da essi gestita quale fornitrice ai neo-diciottenni dei prodotti acquistabili con il "bonus cultura" e, successivamente, mediante l'accettazione dei bonus in questione per gli acquisti effettuati dai giovani destinatari del beneficio.

In tale contesto, le condotte illecite dei convenuti hanno, dunque, determinato uno sviamento dalle finalità prefissate delle risorse pubbliche stanziate dal legislatore, che, essendo state distratte, non hanno prodotto i preventivati vantaggi per la collettività (favorire l'accostamento dei neo-diciottenni alla fruizione dei beni e dei valori culturali, secondo le modalità stabilite).

Tale voce di danno è stata quantificata dalla Procura, in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00.

VIII. Infine, secondo la Procura, le condotte dei convenuti sopra descritte avrebbero determinato una lesione all'immagine del Ministero della cultura, al quale essi erano legati, all'epoca dei fatti, da un rapporto di servizio.

In proposito, il P.M. ha evidenziato che tale vicenda aveva avuto una significativa risonanza mediatica.

Pertanto, sulla base degli indicatori di natura oggettiva (gravità dei comportamenti illeciti e penalmente sanzionati e loro reiterazione), soggettiva (compartecipazione in maniera infedele dei convenuti alla realizzazione del programma prefissato dalla P.A.) e sociale (clamor fori, che avrebbe arrecato rilevante discredito all'Amministrazione), tale voce di danno è stata quantificata dal P.M., in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00.

IX. L'entità dei danni complessivamente subiti dal Ministero della cultura ammonterebbe dunque, secondo il P.M., ad euro 959.147,57, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, da addebitarsi, in solido tra loro, a B. Guerrina e ad A. Alessandro.

X. La B. e l'A. non si sono costituiti in giudizio e, dunque, non hanno addotto alcuna tesi difensiva a confutazione delle contestazioni loro mosse dalla Procura.

XI. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, riportandosi integralmente a quanto esposto nell'atto di citazione, ha chiesto che, previa declaratoria di contumacia dei convenuti, siano accolte le conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa in capo a B. Guerrina, in qualità di legale rappresentante, amministratrice unica, socia e liquidatrice della cessata "Computer World s.r.l.", e ad A. Alessandro, in qualità di socio e amministratore di fatto della suddetta ditta, per aver essi indebitamente percepito risorse pubbliche stanziate dall'art. 1, comma 979, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) nonché dall'art. 1, comma 626, della l. n. 232/2016 e successive integrazioni ed erogate dal Ministero dei beni e delle attività culturali (ora Ministero della cultura).

2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti B. Guerrina e A. Alessandro, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.

3. In via pregiudiziale, va poi, d'ufficio, esaminata la questione concernente la sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

In linea generale, va rammentato che, [in] base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione e della Corte dei conti, "la concessione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni economiche ad un soggetto privato per l'attuazione di progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'instaurazione con il medesimo di un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici al cui conseguimento il finanziamento è preordinato e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite", con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nei casi d'indebita percezione e/o d'illecita distrazione dei finanziamenti e dei contributi pubblici percepiti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. un., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016, 7009/2020; ordinanze nn. 3100/2022, 8336/2022, 15983/2022).

In tale contesto, il beneficiario del finanziamento, del contributo o di altra agevolazione resta, infatti, vincolato alla realizzazione dell'obiettivo prefissato dalla P.A., assumendo, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico bensì funzionale, il ruolo di compartecipe, anche solo di mero fatto, dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo, volto al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Pertanto, non v'è dubbio che la sussistenza di "finanziamenti di scopo" stanziati dal legislatore e il loro inserimento in programmi d'intervento approvati dalla P.A. determinano l'insorgenza della giurisdizione del Giudice contabile, a cui compete, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa azionato dalla Procura, la verifica della loro legittima percezione da parte di soggetti che ne abbiano effettivamente diritto nonché del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in conformità alle regole imposte dalla normativa di settore.

Ne consegue che la percezione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni, sulla base di false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, e/o il loro utilizzo in difformità dai fini previsti od in violazione delle modalità prestabilite dalla P.A. configurano ipotesi di danno erariale, che rientrano nel perimetro della giurisdizione della Corte dei conti.

D'altronde, i convenuti non hanno sollevato eccezioni in proposito, non essendosi costituiti in giudizio.

4. Nel merito, l'azione risarcitoria proposta dalla Procura avverso la B. e l'A. risulta giuridicamente fondata e va, quindi, accolta nei termini di seguito esposti.

4.1. Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 980, della l. n. 208/2015 (legge di bilancio per il 2016) aveva previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, i quali avessero compiuto i 18 anni di età nell'anno di competenza, fosse assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una carta elettronica; tale carta, dell'importo nominale massimo di euro 500,00, avrebbe potuto essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di: biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; musica registrata digitale; per la frequenza di corsi di musica, di corsi di teatro, di corsi di lingua straniera; per acquisti di prodotti dell'editoria audiovisiva.

L'erogazione di tale beneficio era stata poi sostanzialmente prorogata per l'anno 2017, per effetto dell'art. 1, comma 626, della l. n. 232/2016, e per l'anno 2018, per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 91/2018, convertito in l. 108/2018.

Il meccanismo approntato per consentire l'utilizzo della carta elettronica ai diciottenni fruitori del bonus prevedeva, tra l'altro, che venisse predisposto un sistema di registrazione in apposito elenco, consultabile su piattaforma informatica appositamente dedicata, degli esercizi commerciali e degli altri operatori ed intermediari interessati a fornire i suddetti beni e servizi, che, quindi, si obbligavano ad accettare il "buono spesa" presentato dal giovane e che avrebbero poi potuto ottenere il rimborso del prezzo di quanto dal medesimo acquistato, mediante emissione di fattura intestata al Ministero della cultura.

In coerenza con le finalità sottese all'introduzione del beneficio in questione, le norme regolamentari attuative avevano espressamente ribadito la possibilità di utilizzo del bonus esclusivamente per l'acquisto delle categorie di beni e servizi sopra elencati.

Peraltro, nell'ambito della procedura di accreditamento degli intermediari, interessati all'inserimento nell'elenco degli esercenti autorizzati all'accettazione dei "buoni spesa", era espressamente prevista la presentazione di una dichiarazione, secondo cui "i buoni spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti" (cfr. art. 7, comma 2, del d.P.C.m. n. 187/2016).

4.2. Illustrato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che siano plurimi e convergenti gli elementi offerti dalla Procura per affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti B. ed A. nell'ambito della vicenda in esame.

Va, peraltro, rammentato che con sentenza n. 224/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona all'esito di giudizio con rito abbreviato, confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 1452/2023 (divenuta irrevocabile il 5 marzo 2024, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione), l'A., socio ed amministratore di fatto della "Computer World s.r.l.", è stato definitivamente condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).

Considerato, dunque, che i comportamenti illeciti tenuti dall'A. a danno del Ministero della cultura sono stati accertati nell'ambito di un procedimento penale, che è stato definito con sentenza di condanna passata in giudicato, assume valenza dirimente l'efficacia, ai sensi dell'art. 651, comma 2, del c.p.p., nel presente giudizio di responsabilità amministrativa di tale sentenza, per quanto concerne sia l'accertamento della sussistenza dei fatti illeciti, sia la dichiarazione della loro rilevanza sotto il profilo penale, sia l'affermazione che l'imputato li abbia commessi.

Per quanto riguarda la B., il Collegio osserva che la sentenza n. 225/2021 di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, è, comunque, equiparata ad una pronuncia di condanna.

In proposito, deve evidenziarsi che la recente modifica dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. (disposta nell'ambito della cosiddetta "riforma Cartabia") ha avuto tra i propri obiettivi quello di limitare gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nonché quello di evitare che essa possa assumere efficacia probatoria ex se nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Ciò, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza che nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale il Giudice contabile non possa autonomamente valutare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, gli elementi probatori acquisiti nell'ambito di altri procedimenti, ivi compreso quello penale.

Com'è noto, il legislatore ha, infatti, previsto un regime di "circolazione" degli elementi probatori tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), finalizzato, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, a non far disperdere gli esiti delle attività istruttorie svolte nei vari plessi giudiziari, disciplinando, altresì, la loro valenza a seconda del grado di accertamento raggiunto.

Pertanto, se è vero che, a seguito del novellato art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza di patteggiamento non ha efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile sotto i profili del "giudicato" e dell'intrinseca valenza probatoria, rimane pienamente valutabile dalla Corte dei conti il materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento penale (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezione d'appello per la Regione siciliana, sent. n. 2/2024; Sez. Marche, sent. n. 19/2023; Sez. II d'appello, sent. n. 240/2024).

Peraltro, tale conclusione s'inserisce perfettamente nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, "secondo cui la sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità, potendo, altresì, la stessa sentenza costituire uno degli indizi sui quali il giudice contabile può fondare il proprio convincimento" (cfr. Corte conti, Sez. II d'appello, sent. n. 16/2024 e precedenti giurisprudenziali ivi richiamati; Sez. I d'appello, sent. n. 25/2023, nonché questa Sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 148/2025).

4.3 Orbene, dalla disamina del materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale e degli ulteriori elementi forniti dalla Procura regionale di questa Corte emerge chiaramente l'antigiuridicità dei comportamenti tenuti dalla B. e dall'A. (quest'ultimo già condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato), che hanno cagionato ingenti danni al Ministero della cultura.

Infatti, nonostante quanto formalmente dichiarato alla P.A. dalla "Computer World s.r.l." (di cui erano amministratori, di diritto o di fatto, la B. e l'A.) per ottenere i previsti rimborsi, i beni venduti ai neo-diciottenni assegnatari del "bonus cultura" non consistevano affatto in "musica registrata digitale" bensì in altri prodotti, non ricompresi nell'elenco prestabilito.

D'altro canto, la "Computer World s.r.l." non avrebbe potuto vendere "musica registrata digitale", non avendone la materiale disponibilità, come riscontrato dalla stessa Guardia di finanza, che non ha rinvenuto nella contabilità aziendale alcuna fattura concernente l'acquisto di prodotti di tal genere.

Appare, dunque, evidente che la "Computer World s.r.l.", tramite le persone fisiche che per essa hanno agito (gli odierni convenuti B. e A.), ha fraudolentemente approfittato della posizione di intermediaria e compartecipe dell'attuazione di un programma d'interesse pubblico varato dal Ministero della cultura, vanificandone gli obiettivi stabiliti e distraendo le relative risorse finanziarie, al fine di conseguire illeciti profitti con correlativi danni per l'Erario.

Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dai giovani acquirenti, da cui emerge l'esistenza di un vero e proprio disegno fraudolento, attuato dalla B. e dall'A., i quali: hanno consentito ai fruitori del "bonus cultura" di utilizzarlo per l'acquisto generalizzato di prodotti presenti nell'esercizio commerciale da essi gestito, tra cui apparecchi informatici e tecnologici (computer, telefoni cellulari, tablet, telecamere ecc.), che, invece, non erano contemplati dalla previsione normativa; hanno rendicontato, ai fini dei rimborsi in loro favore da parte del Ministero, l'accettazione di numerosissimi bonus, che erano stati utilizzati, in realtà, per l'acquisto di prodotti non consentiti dalla normativa in materia, dichiarando falsamente di aver venduto "musica registrata digitale"; hanno così percepito indebitamente cospicui rimborsi erogati dall'Amministrazione, conseguendo illeciti profitti.

In proposito, ad ulteriore conferma della sussistenza di comportamenti dolosi tenuti dalla B. e dall'A. a danno dell'Erario, va sottolineata la chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento, che non lasciava spazio a dubbi od a perplessità interpretative in ordine alla circostanza che il "bonus cultura", in coerenza con le specifiche finalità prestabilite dal legislatore, potesse essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di determinati beni e servizi; conseguentemente, i rimborsi potevano essere chiesti dalla ditta fornitrice solamente in relazione alla vendita ai fruitori dei "bonus cultura" dei prodotti espressamente menzionati negli appositi elenchi.

5. Sulla base di tali elementi, il Collegio rileva che indubbiamente le condotte illecite tenute dalla B. e dall'A. hanno cagionato un ingente danno patrimoniale allo Stato, ammontante a complessivi euro 939.147,57, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla CONSAP (concessionaria incaricata dal Ministero della cultura per gli adempimenti inerenti alla gestione dei "bonus cultura" in favore dei neo-diciottenni), somma corrispondente ai rimborsi erogati alla "Computer World s.r.l.", a fronte delle fatture da essa emesse per la vendita ai fruitori del bonus di beni, formalmente indicati come "musica registrata digitale", che, in realtà, non erano contemplati tra quelli previsti dalla normativa in materia (v., in proposito, il prospetto riepilogativo riportato nell'atto di citazione e nella "parte in fatto" della presente sentenza).

6. Il Collegio giudicante reputa giuridicamente fondata anche la domanda proposta dalla Procura nei confronti dei convenuti per il risarcimento del danno da disservizio.

Com'è noto, la giurisprudenza contabile ricomprende in tale voce di danno varie tipologie di condotte illecite, idonee ad incidere negativamente sull'andamento dell'azione amministrativa in termini quantitativi, qualitativi o di efficienza ed efficacia.

Orbene, il Collegio ritiene che le condotte illecite tenute dall'A. e dalla B. abbiano inciso negativamente sull'attuazione del programma previsto dal legislatore, alla cui realizzazione la "Computer World s.r.l.", da essi gestita, era stata chiamata a partecipare, a seguito, dapprima, del suo positivo accreditamento quale ditta fornitrice ai neo-diciottenni dei prodotti acquistabili con il "bonus cultura" e, successivamente, mediante l'accettazione dei bonus in questione per gli acquisti effettuati dai giovani destinatari del beneficio.

In tale contesto, le condotte fraudolente dei convenuti hanno, dunque, determinato uno sviamento dalle finalità perseguite dalla legge delle risorse pubbliche stanziate, che, essendo state distratte, non hanno prodotto i preventivati vantaggi per la collettività (favorire l'accostamento dei neo-diciottenni alla fruizione dei beni e dei valori culturali, secondo le modalità stabilite).

Peraltro, appare evidente che ciò assume una gravità ancora maggiore, ove si consideri che essi, consentendo ai neo-diciottenni di utilizzare i bonus in maniera generalizzata per l'acquisto dei vari prodotti in vendita nel loro negozio, ivi compresi quelli non menzionati negli elenchi appositamente predisposti dall'Amministrazione, hanno, altresì, impropriamente approfittato del beneficio, messo a disposizione dei giovani dal legislatore, per accaparrarsi la clientela, operando in concorrenza sleale con gli altri esercenti commerciali rispettosi della normativa e, quindi, cagionando anche una distorsione nell'andamento del mercato locale.

Come prospettato dal P.M., l'ammontare di tale voce di danno può essere quantificato, in via equitativa, nella misura di euro 10.000,00.

7. Resta da esaminare l'ulteriore voce di danno che, secondo la Procura, consisterebbe nella lesione dell'immagine della P.A. e, in particolare, del Ministero della cultura, che sarebbe derivata dai comportamenti penalmente sanzionati tenuti dalla B. e dall'A.

Orbene, questa Corte ritiene che tale domanda risarcitoria non sia meritevole di accoglimento, non essendo ragionevolmente ravvisabile né tantomeno concretamente provata un'effettiva lesione dell'immagine della P.A., che possa essere derivata dai comportamenti egoistici tenuti dalla B. e dall'A., soggetti estranei all'apparato organizzativo dello Stato (anche se occasionalmente ad esso legati da un rapporto di servizio meramente funzionale), i quali hanno fraudolentemente operato per lucrare indebitamente risorse pubbliche.

In altri termini, considerato che il danno all'immagine della P.A. consiste essenzialmente nella lesione di beni immateriali, quali il prestigio e la reputazione dell'Ente pubblico, e che tale lesione dev'essere suscettibile d'incidere immediatamente sul rapporto di affectio societatis, vale a dire sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle pubbliche Istituzioni e nel loro operato, non è dato comprendere come i comportamenti egoistici, sopra dettaglia[ta]mente descritti, tenuti dalla B. e dall'A., soggetti privati, possano aver determinato un'effettiva minorazione dell'onorabilità e della credibilità dello Stato dinanzi alla collettività.

8. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che i convenuti B. Guerrina ed A. Alessandro debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero della cultura del complessivo importo di euro 949.147,57, corrispondente alla somma delle voci di danno patrimoniale in senso stretto (euro 939.147,57) e di danno da disservizio (euro 10.000,00), con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, condanna B. Guerrina (in qualità di legale rappresentante, amministratrice unica, socia e liquidatrice della cessata "Computer World s.r.l.", P. IVA 02728000429, già con sede in Jesi, via Guerri, n. 3), ed A. Alessandro (in qualità di socio e amministratore di fatto della medesima ditta) al pagamento, in solido tra loro, in favore del Ministero della cultura della somma di euro 949.147,57.

Tale importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle date dei rimborsi effettuati dal Ministero della cultura in favore della "Computer World s.r.l." e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

La domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. viene respinta.

I suddetti convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.