Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 14 novembre 2025, n. 1856

Presidente: Bucchi - Estensore: Gabriele

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente partecipava alla procedura aperta, indetta da Estar con d.d. dell'8 agosto 2024, n. 336, per la conclusione di una convenzione quadro della durata di 48 mesi, avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA, IRAP ed IRES, esame e verifica delle attività IRAP e IVA, assistenza e formazione del personale, affiancamento normativo e metodologico finalizzato al risparmio fiscale per le aziende e gli enti non commerciali del SSRT".

Il disciplinare di gara prevedeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di punti 60 per l'offerta tecnica e di punti 40 per l'offerta economica.

All'esito delle operazioni di gara, il costituendo R.T.I. Deloitte Business Solution s.r.l. S.B. - Aanext s.r.l. si collocava al primo posto in graduatoria, conseguendo un punteggio complessivo di 87,73 (punteggio per l'offerta tecnica: 54,00; punteggio per l'offerta economica: 33,73), mentre il costituendo R.T.I. ricorrente si collocava al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 81,75 (punteggio per l'offerta tecnica: 41,75; punteggio per l'offerta economica: 40,00).

2. Si sono costituite in giudizio Estar e la mandataria del costituendo R.T.I. aggiudicatario, la Deloitte Business Solution s.r.l. S.B.

3. All'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.

4. Con il primo motivo, la ricorrente contesta l'attribuzione del punteggio tabellare previsto al punto B.2 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il predetto criterio prevedeva l'assegnazione di un punteggio massimo tabellare di 10 punti sulla base del seguente criterio motivazionale: "Numero di ore/anno di formazione diretta al personale assegnato al servizio dell'Ente (verrà assegnato un punto ogni 6 ore di formazione)".

Premette la ricorrente che l'aggiudicataria ha offerto un numero di 60 ore annue, conseguendo il punteggio massimo, mentre essa ha offerto 90 ore per tutta la durata della convenzione, conseguendo un punteggio di 3,75, dunque sensibilmente inferiore e tale da risultare determinante per l'aggiudicazione in favore della controinteressata.

In sostanza, con il mezzo in esame, la ricorrente assume che le 90 ore avrebbero dovuto essere moltiplicate per il numero di enti aderenti alla convenzione.

In detta prospettiva, la ricorrente deduce che Estar non ha indicato il numero di enti potenzialmente aderenti alla convenzione; a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dalla ricorrente, Estar ha precisato che il numero di enti aderenti non è preventivabile, potendo aderire alla convenzione tutte le aziende e gli enti del SSRT nell'ambito del periodo di efficacia della convenzione stessa.

Pertanto, la ricorrente, stimando l'adesione di almeno cinque enti, sulla base della pregressa convenzione, ha formulato un'offerta di 90 ore per ciascuno di essi per l'intero quadriennio, diversamente dalle altre offerenti, che hanno formulato un'offerta annuale, che tuttavia dovrà, a suo dire, essere suddivisa per gli enti aderenti in un momento successivo.

In definitiva, secondo la ricorrente, mentre l'aggiudicataria avrebbe offerto 60 ore annue, indipendentemente dal numero di enti aderenti, essa avrebbe offerto 90 ore complessive da moltiplicare per 5 enti potenziali richiedenti, per un totale di 112,5 ore annue.

Per tali ragioni, ad avviso della ricorrente, tutte le valutazioni compiute dalla Commissione di gara sarebbero erronee, sia per eccesso (nei confronti dell'offerta della controinteressata) che per difetto (nei confronti della propria offerta), e, per ciò solo, illegittime.

4.1. Sul primo motivo, Estar premette che l'art. 18 del disciplinare richiedeva esclusivamente di indicare il numero di ore annue per ente da dedicare alla formazione, con la previsione dell'attribuzione di 1 punto per ogni 6 ore di formazione.

Pertanto, la controinteressata, a fronte di un'offerta di 60 ore annue, ha correttamente ottenuto il punteggio tabellare massimo di 10 punti.

L'offerta della ricorrente indicava invece 90 ore di formazione per tutta la durata della convenzione, pari a circa 22,5 ore per anno e, pertanto, ha ricevuto un punteggio di 3,75.

L'interpretazione manipolativa del disciplinare avanzata dalla ricorrente (moltiplicare il numero di ore per il numero stimato di enti aderenti) non trova alcun riscontro testuale nel disciplinare di gara e, di qui, l'infondatezza del corrispondente motivo di ricorso.

4.2. In via preliminare, la controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancato raggiungimento della prova di resistenza; nel merito, essa ha sostanzialmente fatto propri i rilievi di Estar.

4.3. Il motivo è infondato sulla base delle seguenti ragioni.

4.3.1. Premette il Collegio che la granitica giurisprudenza amministrativa afferma che: «La lex specialis della gara va interpretata, per un verso, sulla base della lettera delle previsioni che la compongono e, per altro verso, nell'ottica di rispettarne la ratio.

Questa Sezione ha in più occasioni ribadito che "nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e, dunque, anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. La tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole" (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; C.d.S., Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570); e che "[...] secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale" (cfr. C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2023, n. 8966).

Ne discende che all'interprete è anzitutto richiesto di ricavare il senso delle disposizioni dal contenuto letterale della legge di gara, nel rispetto del principio del clare loqui, per poi procedere a una lettura sistematica di tutte le disposizioni suddette che consenta di mettere il senso ricavato dalla lettera di una singola norma in relazione alla ratio complessiva del sistema di cui la norma è parte» (da ultimo, C.d.S., Sez. V, sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7945).

Nel caso di specie, il criterio in contestazione è stato così declinato dalla legge di gara: "Numero di ore/anno di formazione diretta al personale assegnato al servizio dell'Ente (verrà assegnato un punto ogni 6 ore di formazione)".

Il prefato criterio, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate, richiedeva l'indicazione del numero di ore annue da dedicare alla formazione al servizio dell'ente, senza ulteriori specificazioni.

Invero, trattasi di criterio tabellare i cui elementi di valutazione sono (e devono essere) verificabili già ex ante.

Nella prospettazione attorea, invece, il predetto punteggio avrebbe dovuto essere assegnato sulla base delle ore offerte in relazione al numero di enti potenzialmente aderenti alla convenzione; tuttavia, il predetto elemento non è presente nella formulazione letterale della citata disposizione della lex specialis e, pertanto, non è ammissibile operare un'interpretazione manipolativa della medesima, volta a ricomprendervi un dato non esplicitato.

In altri termini, parte ricorrente propone un'interpretazione inammissibile della lex specialis, volta a modificare il dato testuale della divista disposizione tramite la seguente interpolazione: "Numero di ore/anno di formazione diretta al personale assegnato al servizio di ciascun Ente aderente alla convenzione (verrà assegnato un punto ogni 6 ore di formazione)".

Per le ragioni viste, invece, le disposizioni della lex specialis devono essere interpretate principaliter secondo il tenore letterale delle stesse, in tal modo traguardando simultaneamente il principio della par condicio con quello del favor partecipationis.

4.3.2. Peraltro, deve anche osservarsi che l'interpretazione in parte qua della lex specialis proposta in ricorso confligge con l'esigenza di certezza che deve contraddistinguere la previsione di un criterio di attribuzione di un punteggio tabellare; in altre parole, non è predicabile che il punteggio assegnato possa variare in ragione del dato ipotetico relativo alla mera previsione del numero di enti che aderiranno alla convenzione, come peraltro già osservato da Estar con il chiarimento rilasciato a parte ricorrente in sede di gara.

Pertanto, alla luce delle prefate considerazioni, ritiene il Collegio che la Commissione di gara abbia correttamente assegnato il punteggio massimo al R.T.I. aggiudicatario, che ha offerto 60 ore di formazione annua, così come essa ha correttamente assegnato il punteggio di 3,75 all'offerta delle ricorrenti di 90 ore per l'intero quadriennio di durata della convenzione, id est 22,5 ore annue.

4.3.3. In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato.

5. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente censura l'operato della Commissione relativo all'attribuzione dei punteggi discrezionali.

5.1. In primo luogo, le censure di parte ricorrente si appuntano sulle valutazioni operate dalla Commissione in ordine al criterio previsto dall'art. 18 del disciplinare di gara, punto A.1 - "struttura organizzativa" -, che prevedeva l'attribuzione di un punteggio discrezionale max di 25 punti sulla base del seguente criterio motivazionale: "Sarà valutata la completezza, professionalità ed esaustività del gruppo assegnato all'appalto, anche in termini di continuità, numerosità, entità delle ore di lavoro".

Per il criterio A.1, la ricorrente ha conseguito il giudizio "distinto", con l'attribuzione di un coefficiente di 0,70 e di un punteggio complessivo di punti 17,50; la controinteressata ha invece conseguito un giudizio di "ottimo" con l'attribuzione del coefficiente 0,90 e di un punteggio di 22,50.

In particolare, in relazione al criterio in esame, la Commissione di gara:

- per la ricorrente, ha espresso il seguente giudizio sintetico: "La descrizione del Team è ben dettagliata. Il team messo a disposizione è molto strutturato, composto da 26 professionisti dei quali 11 commercialisti iscritti all'albo con esperienza nel servizio oggetto di gara ultradecennale presso Enti Pubblici; si apprezza l'esperienza anche presso Aziende Sanitarie. Non viene indicato il monte ore di lavoro ma c'è l'impegno ad adempiere alle attività del servizio in 12 mesi dal ricevimento della documentazione";

- per la controinteressata ha così motivato il proprio giudizio: "La descrizione del Team è molto dettagliata. Il team dedicato è composto da 24 professionisti, dei quali, 1 responsabile di progetto per ciascun componente della RTI, dottori commercialisti iscritti all'albo, e 7 project management, tutti con esperienza pluriennale nel servizio oggetto di gara a favore di Enti pubblici e ulteriori 15 profession[i]sti che fanno parte del team operativo. Si apprezza l'esperienza nel servizio presso Aziende Sanitarie. Si apprezza l'impegno a garantire la stabilità del team durante la durata contrattuale. Non viene indicato il monte ore di lavoro ma si apprezza la garanzia di una congrua presenza fisica del personale, avendo una sede a Firenze".

5.1.1. In detto contesto fattuale, la ricorrente contesta gli esiti del giudizio della Commissione di gara, ritenendone la manifesta illogicità ed irragionevolezza.

In particolare, assume parte ricorrente che: "il RTI Deda Value - CSEL è stato estremamente preciso in merito ed ha fornito esaustive caratteristiche, qualifiche ed esperienze di tutte e 26 le figure messe a disposizione, mentre il RTI aggiudicatario, in violazione del Disciplinare, lo ha fatto solo per 9 dei 24 Professionisti indicati, e, nonostante ciò, è stato del tutto irragionevolmente e dunque illegittimamente premiato in misura superiore di addirittura 5 punti rispetto a parte ricorrente".

In sostanza, ritiene la ricorrente che la sua offerta comprenda figure professionali aventi una maggiore qualificazione rispetto a quelle offerte dal R.T.I. aggiudicatario e un maggior numero di professionisti dedicati.

5.2. Le ulteriori censure di parte ricorrente si appuntano sulle valutazioni operate dalla Commissione in ordine al criterio previsto dall'art. 18 del disciplinare di gara, punto C.1 - "migliorie" - che prevedeva l'attribuzione di un punteggio discrezionale max di 5 punti, sulla base del seguente criterio motivazionale: "Verranno valutate unicamente le proposte strettamente attinenti alle attività oggetto di affidamento e che garantiscano un effettivo vantaggio per l'Azienda").

Per il criterio C.1, sia la ricorrente che la controinteressata hanno conseguito il giudizio "distinto", con l'attribuzione di un coefficiente di 0,70 e di un punteggio complessivo di punti 3,50.

In relazione al predetto criterio, la Commissione di gara:

- ha espresso il seguente giudizio sintetico per l'offerta di parte ricorrente: "1) Percorso formativo progettato ad hoc e supporto in merito alla nuova contabilità ACCRUAL PA; 2) supporto tecnico-giuridico per la "DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE" degli atti emessi dalla Agenzia Entrate; 3) Intervento di check-up fiscale e tributario sulla "GESTIONE IMMOBILIARE"; 4) Studio fattibilità per l'implementazi[o]ne della contabilità separata ALPI; 5) Attività formativa ambito del progetto valore P.A. INPS; 6) Editoria per aggiornamento continuo del personale. Di tali migliorie, tutte attinenti al servizio, la n. 2), 3) e 4) sono di particolare interesse";

- ha così di seguito giudicato l'offerta della controinteressata: "1) Help desk per ulteriori 3 mesi oltre scadenza contratto; 2) Assistenza/supporto materia contabile/fiscale; 3) Analisi/supporto riconciliazione patrimonio immobiliari Aziende Sanitari e ENC SSRT x 40 ore; 4) Supporto compilazione modello CU e 770; 5) 20 ore ulteriori di formazione; 6) Banchmarck altre aziende del settore; 7) Aggiornamento normativo/Bollettino Fiscale; 8) check list [d]i controllo sul bilancio; 9) Supporto eventuale adozione contabilità separata. Di tali migliorie, tutte attinenti al servizio, la n. 3), n. 7) e 9) sono di particolare interesse".

5.2.1. Parte ricorrente ritiene che i predetti giudizi siano manifestamente illogici, perché "anche il RTI Deda Value - CSEL ha inserito la disponibilità all'apposizione del visto di conformità nella propria offerta tecnica, ma tale elemento non è stato minimamente valorizzato dalla Commissione di valutazione, nonostante si tratti del quid pluris che ha garantito l'attribuzione di un maggiore punteggio all'offerta tecnica resa da altro operatore economico (peraltro rivelatasi inidonea a superare la soglia di sbarramento)!".

5.3. Sul secondo motivo, quanto al criterio A.1 sull'organizzazione, Estar ritiene che la Commissione abbia tenuto conto anche di parametri qualitativi con un giudizio non manifestamente irragionevole; in sostanza, ad avviso dell'ente regionale, la ricorrente ha presentato un gruppo più numeroso, ma per il quale non ha fornito indicazioni sulla continuità del gruppo, né l'impegno lavorativo assicurato.

Sulle migliorie, Estar deduce che sia la ricorrente che la controinteressata hanno ricevuto un identico punteggio di 3.50, in ragione della limitata possibilità di apposizione del visto di conformità.

Oltre alla infondatezza del mezzo, Estar ne deduce anche l'inammissibilità, perché, pur attribuendo alla ricorrente il punteggio massimo, comunque esso non sarebbe sufficiente ad assicurarle l'aggiudicazione.

5.4. La controinteressata deduce, in via preliminare, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, siccome impingente il merito amministrativo insindacabile; in ogni caso, il motivo sarebbe infondato, in ragione della non irragionevolezza delle valutazioni compiute dalla Commissione.

5.5. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, stante l'infondatezza nel merito del motivo in esame.

5.5.1. In via generale, osserva il Collegio che, in tema di sindacato delle valutazioni delle commissioni di gara, la costante e condivisa giurisprudenza amministrativa afferma che: "La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità.

Il giudizio amministrativo - pena la sua inevitabile esondazione dall'alveo della legittimità e l'indebita invasione della sfera di merito riservata all'amministrazione - non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un nuovo computo analiticamente svolto punto per punto per ciascun prodotto e per ciascun servizio contenuti nelle offerte tecniche delle imprese litiganti, è ciò in specie quando, nel quadro di un appalto caratterizzato da una particolare complessità degli elementi di valutazione, la critica si spinge fino a livelli, per così dire, atomistici nell'analisi dei contenuti delle forniture e dei servizi proposti. Per evitare lo sconfinamento nel campo del merito, il giudizio amministrativo deve invece concentrarsi sull'insieme unitario, sistemico delle offerte tecniche, e considerare esclusivamente in quest'ottica l'assenza di profili evidenti di eccesso di potere che minino la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ad esempio quando non siano state rilevate macroscopiche differenze quali-quantitative dei prodotti offerti e il giudizio appaia nel suo complesso oggettivamente sbilanciato e sviato in favore di uno dei concorrenti a discapito dell'altro" (C.d.S., Sez. III, sentenza del 29 ottobre 2024, n. 8621).

5.5.2. Alla luce del divisato dato ermeneutico, il motivo in esame è anzitutto "fuori fuoco" sul piano del metodo, in quanto esso prende abbrivio, nella sostanza, da una scomposizione della valutazione operata dalla Commissione per i predetti criteri, valorizzando i singoli aspetti oggetto di valutazione e senza tenere conto del valore globale delle offerte presentate.

In sostanza, il sindacato sulla ragionevolezza di un certo giudizio connotato da discrezionalità tecnica non può essere condotto che per il tramite di una verifica globale del medesimo giudizio, perché un suo apprezzamento atomistico e parcellizzato rischierebbe di fare perdere quella visione d'insieme che lo ha intrinsecamente connotato, dando luogo ad un esito falsato.

5.5.3. Ciò posto, il secondo motivo è infondato, perché, all'esito di una verifica globale e sintetica, i giudizi espressi dalla Commissione di gara risultano ragionevoli nei seguenti termini:

- quanto al criterio A.1, non è irragionevole che la Commissione abbia valutato favorevolmente la coesione del gruppo di lavoro e l'impegno a mantenerlo invariato per tutta la durata dell'appalto, così come offerto dall'aggiudicataria; in sostanza, la Commissione ha ritenuto che detti profili fossero da ritenere prevalenti e comunque meritevoli di un punteggio superiore rispetto all'offerta di un gruppo maggiormente esperto, ma per il quale non vi era il medesimo impegno a tenerlo coeso per tutta la durata dell'appalto;

- quanto al criterio C.1, in disparte la carenza di interesse derivante dal rigetto dei precedenti motivi, atteso che la sua fondatezza non consentirebbe alla ricorrente di conseguire un punteggio sufficiente a risultare aggiudicataria, va rilevato che l'attribuzione del medesimo punteggio per il predetto criterio è stata non irragionevolmente fondata dalla Commissione sulla limitata possibilità di apporre il visto di conformità afferente ad entrambe le offerte.

5.5.4. In definitiva, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

6. Con il terzo articolato motivo, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggiudicataria per il grave illecito professionale dalla stessa dichiarato in sede di partecipazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La ricorrente lamenta, inoltre, la mancata esclusione dell'operatore economico mandante del costituendo R.T.I. aggiudicatario, la AANEXT s.r.l., per non essersi correttamente registrata sul portale Start e per non avere pertanto formato il proprio fascicolo virtuale, da cui poter verificare il possesso dei requisiti di partecipazione.

6.1. Sul terzo motivo di ricorso, Estar rileva, quanto al grave illecito professionale, che esso rientra nelle cause di esclusione non automatiche, sottoposte alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, che ha ritenuto, non irragionevolmente, che l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 2.457,01, non integrasse gli estremi di una grave violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; quanto alla erronea registrazione sulla piattaforma START da parte di AANEXT, deduce Estar che la predetta società ha indicato nella domanda di partecipazione un erroneo codice fiscale, per cui è stato necessario procedere con l'autocertificazione in luogo dell'utilizzazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

In definitiva, ritiene Estar che tramite le autocertificazioni si sia comunque traguardato il risultato della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico.

6.2. Sul terzo motivo, la controinteressata sostanzialmente ripropone le stesse deduzioni già operate da Estar.

6.3. Anche il terzo mezzo di impugnazione è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

6.3.1. Con riferimento alla mancata esclusione della ricorrente per grave illecito professionale, l'illecito contributivo in materia di sicurezza del lavoro in esame, correttamente dichiarato dalla ricorrente in gara, è prevista nell'ambito delle cause di esclusione non automatiche all'art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 ed esso è stato non irragionevolmente valutato dalla Commissione come non incidente sull'affidabilità dell'operatore economico, in quanto trattavasi di violazione che ha comportato l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di poco inferiore ai 2.500,00 euro.

6.3.2. Quanto alla incompleta formazione del fascicolo virtuale da cui verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicat[a]rio, Estar ha correttamente rilevato che si è trattato di acquisire in autocertificazione il codice fiscale e che si è trattato, pertanto, di operare una mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio.

Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che il fascicolo virtuale dell'operatore economico "... rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara" (T.A.R. Catania, Sez. II, sentenza del 19 giugno 2025, n. 1929) e che il suo utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione in mancanza di un'espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (T.A.R. Salerno, Sez. I, sentenza del 30 gennaio 2024, n. 313).

Nella delineata prospettiva esegetica, va pure richiamato l'art. 99, comma 3-bis, del d.lgs. n. 36/2023, come introdotto dall'art. 31 del d.lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. correttivo appalti), che prevede che: "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

La prefata disposizione, seppure non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, può essere utilizzata come criterio a supporto della predetta interpretazione (cfr. C.d.S., Sez. V, sentenza del 9 giugno 2023, n. 5665; C.d.S., Sez. III, sentenza del 24 ottobre 2023, n. 9205), consentendo essa sempre il ricorso alle autocertificazioni in luogo del fascicolo virtuale in ogni caso di "malfunzionamento" del medesimo, che, in difetto di ulteriori precisazioni, può essere addebitato anche ad un errore dell'operatore economico, che determina una situazione parificabile alle carenze documentali suscettive sempre di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

Infine, deve osservarsi come la predetta interpretazione consenta di traguardare il principio del favor partecipationis, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti.

6.3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parti resistenti costituite; non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Aanext s.r.l., stante la mancata costituzione in giudizio della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Estar e della Deloitte Business Solution s.r.l. S.B., che liquida in complessivi euro 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti della Aanext s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.