Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 31 ottobre 2025, n. 8466

Presidente: Lotti - Estensore: Quadri

L'ing. arch. Antonio C. ha impugnato la disposizione del responsabile dell'area risorse umane del Comune di Napoli, in data 11 novembre 2024, n. 134, con la quale si dichiara l'esclusione del ricorrente dalla procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, indetto con disposizione della Direzione generale n. 55 del 2 agosto 2022 - cod. TEC DIR - e conseguentemente si dispone la decadenza dello stesso ricorrente dalla relativa graduatoria, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, l'art. 2 del bando di concorso approvato con la sopra citata disposizione del Direttore generale in data 2 agosto 2022, n. 55.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, previo assorbimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per mancata impugnazione della graduatoria, partendo dalla lettera del bando e insistendo sul concetto di pubblica amministrazione in via interpretativa, ha respinto il ricorso con sentenza n. 5841 del 2025, appellata dall'ing. C. per error in procedendo e in iudicando.

Si sono costituiti per resistere all'appello il Comune di Napoli e l'arch. Fabio F.

L'appellante ha premesso di aver partecipato al sopra menzionato concorso e di aver autocertificato, quanto al requisito dell'anzianità di servizio, richiesta dall'art. 2 del bando, di essere funzionario dell'Agenzia del demanio da oltre 5 anni.

La sua esclusione è fondata sul presupposto che l'Agenzia del demanio non possa essere qualificata come Pubblica Amministrazione, non rientrando la stessa nel novero delle Amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; con la conseguenza che l'anzianità maturata dal C. presso la sopra menzionata Agenzia non sarebbe utile ai fini dell'accesso al concorso di cui si discute.

Per l'appellante, il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, e sarebbe, altresì, erronea la sentenza che ne ha avallato la legittimità.

Ed invero, il bando prevedeva, all'art. 2, il solo requisito di ammissione di essere funzionario apicale con 5 anni di anzianità di servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione; per l'appellante l'Agenzia del demanio, pur se ente pubblico economico, è sempre una pubblica amministrazione e non un ente di diritto privato.

In considerazione della tassatività e della stretta interpretazione delle clausole di esclusione dai concorsi, in omaggio al principio di massima partecipazione alla procedura concorsuale, l'amministrazione non avrebbe potuto, dunque, procedere alla sua esclusione dal concorso.

Il Comune ha riproposto, ex art. 101, comma 2, c.p.a., l'eccezione di improcedibilità del ricorso che aveva sollevato in primo grado, chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello per infondatezza nel merito.

L'arch. Fabio F. ha insistito per l'infondatezza dell'appello e dell'istanza cautelare, chiedendone il rigetto.

Con memoria depositata il 20 ottobre l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025, previo avviso dato alle parti sulla possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata, l'appello è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene di definire l'appello con sentenza in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., secondo il cui disposto: "In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione...".

Ed invero, nella fattispecie in questione sussistono tutti i succitati presupposti per l'emissione della decisione in camera di consiglio, non potendo costituire ostacolo a tale decisione il deposito della rinuncia all'istanza cautelare da parte dell'appellante (cfr., fra le tante, C.d.S., V, 22 ottobre 2025, n. 8190; II, 22 maggio 2025, n. 4471). «Infatti, uniche cause ostative a tale definizione sono quelle, non sussistenti nel caso di specie, enunciate dalla disposizione del codice del processo ora citata, e cioè il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al collegio decidente apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di "proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione"» (C.d.S., V, 28 luglio 2015, n. 3718).

Nella specie, sono trascorsi più di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, sussiste la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ed è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata; né alcuna di esse ha dichiarato che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'emissione della decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., secondo cui: "Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Ed invero, il ricorso di primo grado è manifestamente improcedibile, non avendo l'appellante impugnato la graduatoria, così come rettificata in seguito alla sua esclusione, come, peraltro, eccepito sin dal primo grado di giudizio dal Comune di Napoli.

Deve precisarsi, infatti, che con il ricorso introduttivo l'ing. C. ha impugnato il provvedimento di esclusione ed "ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, dell'art. 2 del Bando di concorso". Non ha, invece, gravato altri provvedimenti successivi certamente lesivi della propria posizione.

In particolare, il C. non ha impugnato la disposizione n. 136 del 13 novembre 2024 con la quale l'amministrazione comunale, dopo aver rilevato che "occorre procedere alla rettifica della graduatoria per effetto dell'esclusione di cui alla disposizione n. 134 del 11/11/2024", ha disposto la "Pubblicazione della graduatoria cod. TEC/DIR rettificata per effetto dell'esclusione di un idoneo a seguito della Disposizione n. 134 del 11/11/2024 e aggiornata per effetto degli scorrimenti della stessa in attuazione dei reclutamenti previsti dal PIAO".

Come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di concorsi pubblici, la mancata tempestiva impugnativa della graduatoria di merito comporta l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, in quanto il ricorrente ha l'onere di impugnare anche tale graduatoria per mantenere l'interesse al ricorso. L'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non ha effetto caducante, invero, sulla graduatoria stessa, la quale deve essere impugnata nei termini di legge, pena la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

L'omessa impugnazione della disposizione n. 136/2024, depositata in giudizio il 16 aprile 2025 e pubblicata sul sito "amministrazione trasparente" del Comune di Napoli dal 13 novembre 2024 e all'albo pretorio dal 27 gennaio 2025 all'11 febbraio 2025, determina, dunque, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Peraltro, l'appellante non ha neppure ha impugnato la disposizione n. 149 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto l'«instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di dirigente - area tecnica - mediante scorrimento della vigente graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica indetta con disposizione del Direttore Generale n. 55 del 02/08/2022 per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 55 dirigenti di cui n. 24 di area tecnica». Con tale provvedimento, il Comune di Napoli, «Rilevato che ... - con disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 134 del 11/11/2024 è stata dichiarata l'esclusione di n. 1 candidato dalla procedura di concorso pubblico ... - con disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 136 del 13/11/2024 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Napoli e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso", la graduatoria finale di merito "TEC DIR" rettificata per effetto dell'esclusione di un idoneo operata con disposizione n. 134 del 11/11/2024 ... DISPONE procedere alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il candidato collocato nella posizione n. 36 nella vigente graduatoria aggiornata "TEC DIR" - Dirigente Area Tecnica - di cui alla Disposizione del Responsabile Area Risorse Umane n. 85 del 18/05/2023 e s.m.i. in ultimo rettificata dalla disposizione n. 136 del 13/11/2024».

Con la citata disposizione, il Comune di Napoli ha disposto di instaurare il rapporto di lavoro con il controinteressato F., impegnando il posto originariamente destinato all'appellante. La mancata impugnazione di tale provvedimento costituisce, dunque, ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso di primo grado.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va accolta la riproposta eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado e l'appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento della riproposta eccezione del Comune, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'amministrazione.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. IV, sent. n. 5841/2025.