Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 29 ottobre 2025, n. 1723

Presidente: La Guardia - Estensore: De Felice

1. Il Comitato ricorrente - costituito da alcuni cittadini residenti a Grosseto, in piazza Ponchielli e nelle sue immediate vicinanze - impugna, assieme agli altri atti indicati in epigrafe, la deliberazione n. 343 del 9 settembre 2025, con la quale il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la "Manutenzione Straordinaria del patrimonio arboreo comunale per la messa in sicurezza delle strade e relative pertinenze", nella parte in cui è stato previsto l'abbattimento di quattro degli otto platani presenti nella piazza suddetta (cfr. docc. 2-4 di parte ricorrente).

Avverso gli atti impugnati, il Comitato deduce, in estrema sintesi, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'incompetenza del tecnico incaricato di svolgere le verifiche sullo stato degli alberi e sul rischio di cedimento, la violazione delle disposizioni del regolamento comunale in materia di manutenzione del verde urbano e dei principi costituzionali di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto, per chiedere il rigetto del ricorso.

3. Nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, alle parti è stato formulato avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per evidenziare la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del gravame, per difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente.

È stato inoltre dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., circa la possibilità di definire la causa con una sentenza in forma semplificata.

4. La causa è stata dunque discussa e trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso, che può essere deciso con sentenza in forma semplificata, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato, unico soggetto ricorrente.

5.1. Come noto, nell'ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione ad agire e l'interesse al ricorso costituiscono condizioni dell'azione che debbono sussistere all'atto della presentazione del ricorso e perdurare per tutta la durata del processo (cfr. per tutte C.d.S., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Tali presupposti trovano la propria ragion d'essere nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, ma a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente che assume consistenza di interesse legittimo, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, e di diritto soggettivo, nelle materie di giurisdizione esclusiva (cfr. C.d.S., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).

La protezione degli interessi "diffusi", per loro natura adespoti, è stata garantita, nel tempo, attraverso il riconoscimento, ad opera della giurisprudenza, di un "interesse legittimo di natura collettiva", riferibile ad una categoria più o meno ampia di soggetti, o a una formazione sociale, che trascende la mera sommatoria degli interessi individuali dei soggetti che a tali gruppi appartengono (cfr. sul punto, C.d.S., Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554).

Il Consiglio di Stato ha di recente ribadito la sussistenza del principio del "doppio binario", in forza del quale la legittimazione a ricorrere a favore di associazioni ed enti può dipendere sia dal riconoscimento di essi, operato direttamente dalla legge, sia dal possesso di alcuni specifici requisiti, individuati dalla giurisprudenza, idonei a dimostrarne l'effettiva capacità rappresentativa (cfr. C.d.S., Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6).

Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, occorre dunque che lo statuto dell'ente preveda come fine istituzionale la protezione di uno specifico bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo.

Inoltre, "l'ente deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa. L'azione, pertanto, deve assumere connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. associazioni di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive" (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507).

Infine, l'ente "deve essere portatore di un interesse localizzato, deve, cioè, sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l'area di afferenza dell'attività dell'ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (criterio della c.d. vicinitas)" (cfr. C.d.S. n. 3507/2008 cit.; si veda anche, di recente, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 1338 e giurisprudenza ivi citata; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639).

5.2. Tutto ciò premesso, occorre osservare che nel caso di specie il Comitato ricorrente - formato da un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Grosseto, in piazza Ponchielli e nelle sue immediate vicinanze, allo scopo di "rappresentare e promuovere gli interessi dei residenti del quartiere nei confronti delle istituzioni per la sostenibilità, la difesa del decoro e il miglioramento della qualità della vita" - è stato costituito soltanto in data 16 settembre 2025, appena una settimana dopo l'approvazione della deliberazione n. 343 del 9 settembre 2025, impugnata con l'odierno gravame (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Non risulta, inoltre, che lo stesso ente abbia svolto altre attività se non la proposizione dell'odierno ricorso giurisdizionale.

Il Comitato ricorrente, pertanto, secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, non può ritenersi dotato di adeguata rappresentatività ed è perciò privo di legittimazione attiva.

6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.