Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 13 novembre 2025
Presidente e Relatore: Schalin
«Rinvio pregiudiziale - Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose - Regolamento (UE) 2019/787 - Articolo 10, paragrafo 7 - Divieto di utilizzare denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria - Gin - Bevanda denominata "gin non alcolico" - Articolo 12, paragrafo 1 - Allusioni - Validità dell'articolo 10, paragrafo 7 - Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Libertà d'impresa - Principio di proporzionalità».
Nella causa C‑563/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Potsdam (Tribunale del Land, Potsdam, Germania), con decisione del 6 agosto 2024, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2024, nel procedimento Verband Sozialer Wettbewerb eV contro PB Vi Goods GmbH.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, alla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e dei distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU 2019, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU 2021, L 238, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 2019/787»), nonché sulla validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 in riferimento all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «VSW») e la PB Vi Goods GmbH (in prosieguo: la «PB») in merito alla commercializzazione e alla promozione, da parte della PB, di una bevanda denominata «Virgin Gin Alkoholfrei».
Contesto normativo
3. Ai termini dei considerando 2, 3 e 10 del regolamento 2019/787:
«(2) Le norme applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato dell'Unione e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori (...)
(3) Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione (...)
(10) È opportuno stabilire norme relativamente alle denominazioni legali da utilizzare per le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, al fine di garantire che tali denominazioni legali siano utilizzate in modo armonizzato in tutta l'Unione e di salvaguardare la trasparenza delle informazioni ai consumatori».
4. L'articolo 10, paragrafo 7, primo comma, di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri termini simili».
5. L'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:
«Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare».
6. L'allegato I del medesimo regolamento è intitolato «Categorie di bevande spiritose». Il suo punto 20, intitolato «Gin», è così formulato:
«a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5% vol.
c) Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.
d) Il termine "gin" può essere completato dal termine "dry" se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7. Il VSW è un'associazione tedesca che ha l'obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale. La PB è una società che offre in vendita e promuove, tra l'altro, una bevanda analcolica denominata Virgin Gin Alkoholfrei (Virgin Gin non alcolico).
8. Il VSW, ritenendo che la pubblicità della PB per tale bevanda violasse le disposizioni del regolamento 2019/787, il 31 ottobre 2023 ha proposto nei confronti di tale società un'azione inibitoria della commercializzazione di detta bevanda dinanzi al Landgericht Potsdam (Tribunale del Land, Potsdam, Germania), che è il giudice del rinvio. Sostiene, al riguardo, che, ai sensi dell'allegato I, punto 20, del regolamento 2019/787, il gin deve essere ottenuto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di alcole etilico di origine agricola e presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5%. Siccome tali requisiti non sono soddisfatti, la PB dovrebbe cessare di offrire in vendita la bevanda di cui trattasi con la denominazione «gin».
9. La PB sostiene, per contro, che la sua pubblicità di tale bevanda non viola il regolamento 2019/787 in quanto è evidente, per ogni consumatore, che essa non contiene alcol.
10. In tale contesto, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi quanto alla validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 a motivo di un'eventuale violazione della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta. Infatti, nella misura in cui non sembra perseguire un obiettivo legittimo, il divieto di presentare ed etichettare come «gin non alcolico» una bevanda analcolica sarebbe sproporzionato. Secondo tale giudice, la dicitura «non alcolico» esclude il rischio di indurre in errore il consumatore. Il divieto sarebbe sproporzionato anche perché, ai sensi del regolamento 2019/787, non sarebbe possibile designare la bevanda, ad esempio, come «al gusto di gin», il che implica che il prodotto non potrebbe essere descritto in modo comprensibile per il consumatore. Tale situazione conferirebbe, peraltro, un vantaggio concorrenziale ai produttori che distribuiscono al contempo bevande analcoliche e gin, rispetto ai produttori che commercializzano unicamente bevande analcoliche che non saranno, per tale motivo, associate al gin.
11. Qualora la Corte non dovesse considerare invalido l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787, il giudice del rinvio domanda se le disposizioni di tale regolamento possano essere interpretate nel senso che esse non vietano di presentare o etichettare come «gin non alcolico» bevande analcoliche. A suo avviso, tuttavia, tali disposizioni riflettono inequivocabilmente una volontà di divieto del legislatore dell'Unione.
12. Il Landgericht Potsdam (Tribunale del Land, Potsdam) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 10, paragrafo 7, del [regolamento 2019/787] sia invalido per violazione dell'articolo 16 della [Carta], nella misura in cui esso vieta la presentazione o l'etichettatura di bevande non alcoliche come "gin non alcolico".
2) In subordine: se l'articolo 10, paragrafo 7, o l'articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento 2019/787] debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non vietano la presentazione o l'etichettatura di una bevanda non alcolica come "gin non alcolico" per il solo motivo che la bevanda non raggiunge il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto per essere qualificata come "gin" e non è stata ottenuta mediante aromatizzazione, con bacche di ginepro, di alcole etilico di origine agricola (bensì di acqua)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
13. Il governo italiano eccepisce l'irricevibilità delle questioni sollevate. Per quanto riguarda la prima questione, il giudice del rinvio non avrebbe fornito elementi sufficienti per consentire alla Corte di valutare la validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787. Nell'ambito della seconda questione, il giudice del rinvio non avrebbe esposto le ragioni che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi. Esso avrebbe, al contrario, ritenuto che tali disposizioni comportino chiaramente un divieto della presentazione e dell'etichettatura di bevande analcoliche come «gin non alcolico».
14. A tal riguardo, vi è luogo a constatare che il giudice del rinvio ha esposto in modo sufficientemente chiaro il contesto della controversia principale e le ragioni per le quali ritiene necessaria, per emettere la sua sentenza, l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi.
15. Occorre inoltre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l'asserita chiarezza delle risposte alle questioni sollevate non vieta in alcun modo al giudice nazionale di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali e non ha l'effetto di rendere la Corte incompetente a statuire su siffatte questioni (sentenza del 21 dicembre 2011, Evroetil, C-503/10, EU:C:2011:872, punto 36).
16. Ne consegue che le due questioni sollevate sono ricevibili.
Nel merito
17. Dato che la prima questione, relativa alla validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787, si porrà solo nell'ipotesi in cui tale disposizione sia interpretata nel senso che essa vieta di presentare ed etichettare bevande analcoliche come «gin non alcolico», occorre esaminare, in primo luogo, la seconda questione pregiudiziale.
Sulla seconda questione
18. Con tale questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 7, e l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/787 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica in quanto quest'ultima non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria delle bevande spiritose rispondenti alla denominazione di «gin».
19. Dall'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 risulta che è vietato utilizzare le denominazioni legali, vale a dire, in particolare, quella di «gin», nella presentazione e nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti della categoria di bevande pertinente di cui all'allegato I di detto regolamento. Il divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali sono associate a parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altra indicazione simile.
20. Conformemente all'allegato I, punto 20, lettere a) e b), del regolamento 2019/787, il gin è prodotto mediante aromatizzazione, con bacche di ginepro, di alcole etilico di origine agricola e il suo titolo alcolometrico volumico minimo deve essere del 37,5%.
21. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 si applica, secondo il suo tenore letterale, fatte salve talune disposizioni del regolamento 2019/787 che disciplinano l'uso di una denominazione legale in un termine composto, le allusioni a una tale denominazione, l'iscrizione di quest'ultima in un elenco di ingredienti nonché le bevande spiritose considerate miscele o assemblaggi. Tali disposizioni non sono pertinenti nell'ambito del procedimento principale, in quanto si applicano unicamente ai prodotti contenenti alcol.
22. Per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/787, menzionato dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, è giocoforza constatare che tale disposizione non è pertinente ai fini della risposta a tale questione. Infatti, detta disposizione è applicabile solo ai prodotti alimentari che sono prodotti utilizzando alcole. Non la si può quindi applicare nell'ambito della presente controversia.
23. Occorre constatare che dalla formulazione stessa dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 risulta chiaramente che è vietato presentare ed etichettare una bevanda come quella di cui trattasi nel procedimento principale come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Essa non è quindi prodotta mediante aromatizzazione di un alcole etilico di origine agricola, mentre questo è proprio uno dei requisiti per poter utilizzare la denominazione legale di «gin» ai quali rinvia tale articolo 10, paragrafo 7, e che sono previsti al punto 20 dell'allegato I di tale regolamento.
24. Inoltre, da detto articolo 10, paragrafo 7, risulta che il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall'indicazione «non alcolico» è irrilevante, in quanto il divieto vale anche in presenza di termini utilizzati allo scopo di indicare che una data bevanda non deve essere confusa con la bevanda spiritosa che beneficia di tale denominazione.
25. In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 deve essere interpretato nel senso che esso vieta di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di «gin».
Sulla prima questione
26. Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 sia valido alla luce della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta nella misura in cui esso vieta di presentare ed etichettare come «gin non alcolico» una bevanda analcolica.
27. Il diritto alla libertà d'impresa comprende segnatamente il diritto di ogni impresa di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, delle proprie risorse economiche, tecniche e finanziarie. Inoltre, tale diritto implica la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punti 27 e 28 e giurisprudenza citata).
28. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate restrizioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
29. Secondo la giurisprudenza della Corte, il libero esercizio di un'attività professionale o d'impresa non costituisce una prerogativa assoluta, ma va considerato in relazione alla sua funzione sociale. Di conseguenza, è possibile apportare restrizioni all'esercizio di detta libertà, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dall'Unione e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudichi la stessa sostanza del diritto in questione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, punto 54 e giurisprudenza citata).
30. Inoltre, visto l'ampio potere discrezionale del legislatore dell'Unione in materia di politica agricola comune, la quale implica valutazioni complesse, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, punto 46, e del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 151).
31. Occorre constatare, anzitutto, che il divieto di utilizzare le denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti della pertinente categoria è previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto enunciato all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787.
32. Occorre poi rilevare che tale divieto riguarda unicamente l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose, senza ostacolare la produzione o, in generale, la distribuzione di bevande che non soddisfano i requisiti previsti da tale regolamento. Pertanto, esso non pregiudica la sostanza stessa della libertà d'impresa (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1994, SMW Winzersekt, C‑306/93, EU:C:1994:407, punto 24, e del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, punti da 56 a 58). Si deve pertanto concludere che il divieto di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa.
33. Infine, per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento all'articolo 16 della Carta, occorre tener conto anche dell'articolo 38 di quest'ultima, che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Tale protezione è inoltre menzionata, al considerando 2 del regolamento 2019/787, come un obiettivo perseguito da quest'ultimo. Parimenti, esso mira, secondo questo stesso considerando nonché secondo il considerando 10, a prevenire pratiche ingannevoli e a salvaguardare la trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori. Inoltre, dai considerando 2 e 3 di detto regolamento risulta che le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e che tale regolamento vuole assicurare una concorrenza leale e tutelare la reputazione di tali bevande. Tali obiettivi costituiscono obiettivi di interesse generale (v., per analogia, sentenze del 13 dicembre 1994, SMW Winzersekt, C‑306/93, EU:C:1994:407, punto 25; dell'8 maggio 2014, Assica e Kraft Foods Italia, C‑35/13, EU:C:2014:306, punto 37, nonché del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 37).
34. Per quanto riguarda l'idoneità del divieto di cui trattasi a garantire la realizzazione degli obiettivi così perseguiti, si deve constatare che il rispetto delle definizioni delle bevande designate dalle denominazioni legali, immesse sul mercato dell'Unione, garantisce ai consumatori che tali prodotti rispondano tutti alle stesse norme di qualità e li protegge da qualsiasi rischio di confusione quanto alla composizione dei prodotti che intendono acquistare. Inoltre, tale divieto garantisce che solo le bevande prodotte in un certo modo e aventi le stesse proprietà possano essere commercializzate con la denominazione legale di cui trattasi. Una tale misura consente di evitare che un produttore di una bevanda che non soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento 2019/787 possa trarre profitto, per il proprio prodotto, dalla reputazione acquisita da produttori di bevande spiritose che beneficiano di una denominazione legale. Pertanto, il divieto di cui trattasi è idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2019/787.
35. Per quanto riguarda la necessità del divieto di cui trattasi in considerazione degli obiettivi del regolamento 2019/787, occorre rilevare che, se le denominazioni legali potessero essere accompagnate da indicazioni descrittive quali «non alcolico», per designare prodotti che non soddisfano i requisiti richiesti per ottenere tali denominazioni, i consumatori rischierebbero di confondersi quanto alla composizione dei prodotti che intendono acquistare (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punti 33 e 34, nonché del 14 giugno 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, punti 47 e 48). Infatti, pure se gli è chiaro che un prodotto denominato «gin non alcolico» non contiene alcol, un consumatore potrebbe nondimeno cadere in errore sulle altre qualità di tale prodotto, in quanto i requisiti relativi alla denominazione legale di «gin» attengono anche ad elementi diversi dalla semplice presenza di alcol, in particolare alla produzione necessariamente mediante aromatizzazione di un alcole etilico di origine agricola. Inoltre, la reputazione acquisita dai produttori che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento 2019/787 per una determinata bevanda non sarebbe protetta, con conseguente rischio di concorrenza sleale (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1994, SMW Winzersekt, C‑306/93, EU:C:1994:407, punto 25, e del 14 giugno 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, punti da 43 a 48). Di conseguenza, il divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 deve essere considerato necessario.
36. Occorre altresì tener conto del fatto, ricordato al punto 32 della presente sentenza, che ai produttori diversi da quelli aventi il diritto di utilizzare le denominazioni legali delle bevande spiritose è vietato unicamente utilizzare tali denominazioni, mentre non gli è vietato commercializzare i loro prodotti finché rispettano la normativa pertinente.
37. In tali circostanze, il divieto di utilizzare le denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti della categoria di bevande pertinente, quali previsti dal regolamento 2019/787, non viola il principio di proporzionalità.
38. Dalle suesposte considerazioni risulta che l'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 sotto il profilo della libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta.
Sulle spese
39. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, deve essere interpretato nel senso che esso vieta di utilizzare la denominazione «gin non alcolico» nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica per il motivo che tale bevanda non soddisfa i requisiti previsti al punto 20, lettere a) e b), dell'allegato I di tale regolamento per la categoria di bevande spiritose rispondenti alla denominazione legale di «gin».
2) L'esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787, come modificato dal regolamento delegato 2021/1096, sotto il profilo della libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.