Corte di giustizia dell'Unione Europea
Decima Sezione
Sentenza 13 novembre 2025

Presidente: Passer - Relatore: Smulders

«Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva (UE) 2015/2302 - Pacchetti turistici e servizi turistici collegati - Articolo 3, paragrafo 6 - Nozione di "viaggiatore" - Persona giuridica che ha concluso un contratto di viaggio per i suoi associati».

Nella causa C‑445/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 3 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2024, nel procedimento MS Amlin Insurance SE contro (W)onderweg VZW.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la MS Amlin Insurance SE, una compagnia di assicurazioni, e la (W)onderweg VZW, un'associazione senza scopo di lucro che ha concluso, per i suoi associati, un contratto di pacchetto turistico con un'agenzia di viaggi, assicurata presso la MS Amlin Insurance, in merito al rifiuto opposto da quest'ultima di rimborsare alla (W)onderweg, a seguito del fallimento della suddetta agenzia, i pagamenti effettuati in base al contratto di viaggio.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 90/314/CEE

3. Il considerando 10 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59), era così formulato:

«considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso».

4. L'articolo 2, di tale direttiva, punto 4 prevedeva quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("il contraente principale") o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("gli altri beneficiari") o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ("il cessionario")».

Direttiva 2015/2302

5. I considerando da 1 a 3, 7, 25 e 39 della direttiva 2015/2302 sono così formulati:

«(1) La direttiva [90/314] conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore. È tuttavia necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

(2) Il turismo svolge un ruolo preponderante nell'economia dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" (...) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo. Da quando è stata adottata la direttiva [90/314], tale mercato ha subito profondi cambiamenti. (...) La presente direttiva intende estenderne la tutela onde tener conto di questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

(3) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), [TFUE] stabilisc[ono] che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(...)

(7) La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita di un livello di tutela analogo. Invece, vi sono imprese o società che definiscono le modalità di viaggio in base a un accordo generale, spesso concluso per numerosi servizi turistici o per un periodo determinato per esempio con un'agenzia di viaggio. Quest'ultimo tipo di servizi turistici non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Al fine di evitare confusione con la definizione di "consumatore" usata in altra legislazione dell'Unione, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come "viaggiatori".

(...)

(25) Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto, sia questo venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

(...)

(39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori dovrebbero garantire che essi forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori e, nella misura in cui un pacchetto include il trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei passeggeri in caso d'insolvenza degli organizzatori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile offrire ai viaggiatori la continuazione del pacchetto. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace. L'efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell'organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli organizzatori forniscano ai viaggiatori un certificato che attesti il diritto conferito loro di appellarsi direttamente al fornitore di protezione in caso d'insolvenza».

6. L'articolo 2 della direttiva 2015/2302, intitolato «Ambito d'applicazione», stabilisce quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori

2. La presente direttiva non si applica a:

a) pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b) pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;

c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

7. L'articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», ai punti da 1 a 3 e da 6 a 8, così dispone:

«Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) "servizio turistico":

a) il trasporto di passeggeri;

b) l'alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;

(...)

2) "pacchetto", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure

(...)

3) "contratto di pacchetto turistico", il contratto relativo all'intero pacchetto (...)

(...)

6) "viaggiatore", chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

7) "professionista", qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici;

8) "organizzatore", un professionista che combina pacchetti e li vende (...)».

8. L'articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Livello di armonizzazione», enuncia quanto segue:

«Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso».

9. L'articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscano al viaggiatore (...) le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici:

(...)

viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

(...)».

10. L'articolo 12 della direttiva 2015/2302, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto», ai paragrafi 2 e 4, prevede quanto segue:

«2. (...) il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

(...)

4. L'organizzatore (...) rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. (...)».

11. L'articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza», ai paragrafi 1, 3 e 5 prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.

(...)

3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza.

(...)

5. Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore».

12. L'articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Carattere imperativo della direttiva», al paragrafo 2 così dispone:

«I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva».

Diritto belga

13. Conformemente all'articolo 2, punto 6, della Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (legge relativa alla vendita di pacchetti turistici, di servizi turistici collegati e di servizi turistici), del 21 novembre 2017 (Belgisch Staatsblad, 1º dicembre 2017, pag. 106673) (in prosieguo: la «legge sui pacchetti turistici»), «viaggiatore» è chiunque, nell'ambito di applicazione di tale legge, intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso.

14. Ai sensi dell'articolo 4 della legge sui pacchetti turistici, tale legge non si applica: in primo luogo, ai pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; in secondo luogo, ai pacchetti turistici offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori; in terzo luogo, ai pacchetti e servizi turistici collegati e ai servizi turistici venduti separatamente, acquistati in base a un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

15. L'articolo 2, punto 3, del Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (regio decreto sulla protezione in caso d'insolvenza nella vendita di pacchetti turistici, servizi turistici collegati e servizi turistici), del 29 maggio 2018 (Belgisch Staatsblad, 11 giugno 2018, pag. 48438), prevede che, ai fini dell'applicazione di tale decreto, per «beneficiario» si intende ogni viaggiatore, ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della legge sui pacchetti turistici, a favore del quale sono stipulate le prestazioni assicurative di cui al capo 4 di tale decreto.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16. La (W)onderweg è un'associazione senza scopo di lucro impegnata a favore di persone affette da disturbi dello spettro autistico e provenienti da famiglie a basso reddito.

17. Il 18 gennaio 2020, essa ha concluso, per alcuni dei suoi associati, un contratto di viaggio detto «citytrip», con destinazione Lione (Francia), comprendente i biglietti ferroviari e l'albergo. Il viaggio era previsto per il periodo dal 21 al 24 aprile 2020. Per tale forfait, essa ha pagato la somma di EUR 9 165,14.

18. Il 16 marzo 2020, tenuto conto dell'entrata in vigore delle misure di contenimento connesse alla pandemia di COVID-19, la (W)onderweg ha chiesto all'agenzia di viaggio di rinviare detto viaggio al mese di settembre 2020 per lo stesso prezzo e nello stesso albergo.

19. Poiché tale rinvio si è rivelato impossibile, essa si è informata presso tale agenzia della possibilità di rinviare il viaggio di un anno, ossia al 20 aprile 2021. nella consultazione con l'agenzia di viaggi si è anche discusso di una compensazione della (W)onderweg mediante un buono, valido per un anno, dato che, secondo detta agenzia, un rimborso dei pagamenti effettuati da quest'ultima sarebbe possibile, in linea di principio, solo dopo la scadenza della validità di un siffatto buono.

20. Il 7 settembre 2020, la (W)onderweg ha intimato all'agenzia di viaggio di rimborsarle la somma pagata in base al contratto di pacchetto turistico.

21. Poiché tale agenzia è stata dichiarata fallita il 22 settembre 2020, la (W)onderweg ha presentato una domanda di rimborso alla MS Amlin Insurance, ossia la compagnia di assicurazione che assicurava i rischi connessi all'insolvenza della suddetta agenzia.

22. Dopo che la MS Amlin Insurance ha respinto tale domanda, la (W)onderweg ha citato quest'ultima in giudizio dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, sezione di Anversa, Belgio), chiedendo che tale compagnia di assicurazioni fosse condannata a rimborsarle la somma corrispondente al prezzo del pacchetto turistico a causa della mancata esecuzione del contratto di viaggio.

23. Tale giudice ha rigettato la domanda con la motivazione che il viaggio era già stato annullato prima che l'agenzia di viaggio fosse dichiarata insolvente.

24. Giudicando sull'appello della (W)onderweg, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio) ha condannato la MS Amlin Insurance al pagamento dell'importo di EUR 9 165,14, aumentato di interessi e spese.

25. La MS Amlin Insurance ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), giudice del rinvio.

26. A tale riguardo, la MS Amlin Insurance deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa), la (W)onderweg non può essere considerata un viaggiatore, ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2015/2302, né vantare diritti in base a tale normativa. Infatti, la nozione di «viaggiatore» ivi definita coprirebbe solo il viaggiatore in quanto persona fisica, vale a dire, nel caso di specie, i associati della (W)onderweg per i quali quest'ultima ha acquistato il viaggio e non la (W)onderweg stessa, che è una persona giuridica.

27. Il giudice del rinvio rileva che esso deve quindi valutare se una persona giuridica, come un'associazione senza scopo di lucro, che acquista occasionalmente da un professionista un pacchetto turistico per i suoi associati, possa essere considerata un viaggiatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, dato che i giudici di merito hanno, dal canto loro, ritenuto che una persona giuridica possa effettivamente rientrare nella suddetta nozione di «viaggiatore».

28. In tali circostanze, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di "viaggiatore" di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva [2015/2302], debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche una persona giuridica, come un'associazione senza scopo di lucro, che acquista occasionalmente da un professionista un pacchetto turistico per i suoi associati».

Sulla questione pregiudiziale

29. In via preliminare, occorre precisare, da un lato, che la questione sollevata si basa sulla premessa secondo cui il contratto di viaggio di cui si tratta nel procedimento principale verte su un pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2015/2302, e rientra quindi, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di tale direttiva, come circoscritto all'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima. A tale riguardo, sebbene i governi belga, ellenico e italiano nonché la Commissione europea abbiano affrontato, nelle loro osservazioni scritte, al fine di escluderla, l'eventuale rilevanza delle eccezioni a tale ambito di applicazione previste al paragrafo 2 di detto articolo 2, occorre sottolineare che tali eccezioni non sono oggetto della questione sollevata, in quanto il giudice del rinvio ha del resto escluso l'applicazione dell'eccezione prevista dal diritto nazionale, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, relativa, in particolare, ai pacchetti turistici offerti «occasionalmente» e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori.

30. Dall'altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, sebbene la (W)onderweg abbia concluso il contratto di cui si tratta nel procedimento principale per conto dei suoi associati, essa lo ha fatto in nome proprio, dato che la controversia di cui al procedimento principale verte su un diritto al rimborso di cui tale associazione pretende di godere essa stessa, in quanto «viaggiatore», ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, nei confronti della MS Amlin Insurance, ciò in forza del diritto nazionale che attua l'articolo 17 di tale direttiva, disposizione relativa alla protezione dei viaggiatori contro il rischio d'insolvenza degli organizzatori, come l'agenzia di viaggio di cui si tratta nel procedimento principale, per quanto riguarda, in particolare, il rimborso dei pagamenti effettuati per un pacchetto turistico qualora i servizi facenti parte di tale pacchetto non siano eseguiti.

31. In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.

32. Secondo una giurisprudenza costante, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi. Tuttavia, allorché il senso di una disposizione del diritto dell'Unione risulta senza ambiguità dal tenore letterale stesso di quest'ultima, la Corte non può discostarsene (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, HDI Global e MS Amlin Insurance, C-771/22 e C‑45/23, EU:C:2024:644, punto 56 e giurisprudenza citata).

33. A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, la nozione di «viaggiatore» ricomprende «chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della presente direttiva».

34. Posto che tale disposizione definisce la nozione di «viaggiatore» senza rinviare ai diritti nazionali per specificarne il significato, ai fini dell'applicazione di tale direttiva la suddetta disposizione deve essere considerata come contenente una nozione autonoma di diritto dell'Unione, da interpretarsi in maniera uniforme nel territorio di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Wathelet, C‑149/15, EU:C:2016:840, punto 29).

35. Oltretutto, benché il termine «viaggiatore» figuri in altri atti del diritto dell'Unione, la definizione specifica introdotta dall'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 si trova soltanto in tale direttiva. Pertanto, si tratta di una nozione che deve essere interpretata tenendo conto della sua funzione particolare nell'ambito di detta direttiva e alla luce degli obiettivi di quest'ultima (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2016, Wathelet, C‑149/15, EU:C:2016:840, punto 30).

36. Ciò precisato, occorre rilevare, in primo luogo, che la formulazione dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 si riferisce, per definire la nozione di «viaggiatore», a «chiunque» si trovi in una delle due ipotesi considerate al punto 33 della presente sentenza.

37. Occorre rilevare che tale formulazione non contiene alcuna menzione della distinzione tra persone fisiche e giuridiche, e ciò a differenza, in particolare, della definizione della nozione di «professionista», di cui all'articolo 3, punto 7, di tale direttiva, ai sensi della quale può rientrare in tale nozione «qualsiasi persona fisica o giuridica», e in quella generalmente accolta, nel diritto dell'Unione, della nozione di «consumatore», nozione che, in linea di principio, è esplicitamente limitata alle persone fisiche (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, punti 24 e 25 e giurisprudenza citata).

38. Si deve peraltro constatare che, per rientrare nella nozione di «viaggiatore», ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, la persona interessata deve, alternativamente, rientrare in una delle due categorie previste da tale disposizione, vale a dire «intende[re] concludere un contratto [di pacchetto turistico]», o «[essere] autorizzat[a] a viaggiare» in base a un siffatto contratto. Orbene, se è vero che una persona giuridica non può viaggiare sulla base di un tale contratto, essa può, per contro, intendere concluderne uno per conto di una o più persone fisiche che effettueranno il viaggio in forza di detto contratto.

39. Ne consegue che, sebbene la formulazione dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 si presti chiaramente a un'interpretazione che includa le persone giuridiche nella nozione di «viaggiatore», ai sensi di tale disposizione, vale a dire quando esse «intend[ono] concludere un contratto [di pacchetto turistico]», esso non consente di escludere a priori un'interpretazione più restrittiva secondo la quale tale nozione riguarderebbe unicamente persone fisiche, le quali, infatti, sono le sole a poter viaggiare sulla base di un siffatto contratto.

40. Occorre quindi, in secondo luogo, esaminare il contesto in cui si inserisce l'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302.

41. A tale riguardo, dal considerando 7 di tale direttiva risulta che essa mira a tutelare non solo i consumatori, ma anche le persone «che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori», categoria che può comprendere «coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche». Pertanto, «[a]l fine di evitare confusione con la definizione di "consumatore" usata in altra legislazione dell'Unione», la nozione di «viaggiatore» è stata sostituita a quella di «consumatore», che figurava all'articolo 2, punto 4, della direttiva 90/314, poiché tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/2302.

42. Il suddetto considerando 7 tace tuttavia sulla questione se tale sostituzione implichi che nella nozione di «viaggiatore» debbano rientrare, oltre alle persone fisiche diverse dai consumatori, anche le persone giuridiche.

43. Analogamente, varie disposizioni della direttiva 2015/2302 riguardano ipotesi in cui il viaggiatore è considerato essere una persona fisica. Ciò vale, ad esempio, per l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), viii), di tale direttiva, che verte sull'obbligo, per l'organizzatore, di comunicare al viaggiatore, prima di essere vincolato da un contratto di pacchetto turistico, in particolare, informazioni precise sull'idoneità del viaggio «alle esigenze del viaggiatore», mentre il considerando 25 di detta direttiva precisa al riguardo che il professionista deve, in tale contesto, «tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere».

44. Occorre tuttavia sottolineare che siffatti elementi del contesto in cui si inserisce l'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 si limitano a confermare che le persone fisiche possono, con tutta evidenza, rientrare nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione, in particolare quando intendono concludere un contratto di pacchetto turistico, senza tuttavia che ne siano escluse le persone giuridiche che si trovano nella stessa situazione.

45. Inoltre, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, che esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima, in particolare, i pacchetti turistici acquistati in base a un accordo generale concluso per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica «o giuridica» a fini professionali, si può dedurre che i pacchetti acquistati da persone giuridiche rientrano, in linea di principio, in tale ambito di applicazione.

46. Una tale interpretazione è, in terzo luogo, corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/2302, consistenti, come risulta dall'articolo 1 di tale direttiva, in combinato disposto con i considerando da 1 a 3 di quest'ultima, tanto nell'eliminare ambiguità, colmare le lacune normative ed estendere la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva 90/314 al fine di tener conto degli sviluppi del mercato, quanto nel contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori come richiesto dall'articolo 169 TFUE. La direttiva 2015/2302 contribuisce quindi a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nella politica dell'Unione in materia di pacchetti turistici, conformemente all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sentenza del 29 luglio 2024, HDI Global e MS Amlin Insurance, C‑771/22 e C‑45/23, EU:C:2024:644, punto 74).

47. A tale riguardo, sotto un primo profilo, alla luce dei suddetti obiettivi nonché del fatto che i diritti conferiti dalla direttiva 2015/2302 hanno natura imperativa, come risulta dall'articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere privilegiata un'interpretazione estensiva della nozione di «viaggiatore», ai sensi dell'articolo 3, punto 6, di detta direttiva, al fine di garantire l'effetto utile di quest'ultima (v., per analogia, sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 28 e giurisprudenza citata).

48. Sotto un secondo profilo, un'interpretazione della nozione di «viaggiatore», ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, che escluda dal suo ambito una persona giuridica che intenda concludere un contratto di pacchetto turistico, in nome proprio, ma per conto di una o più persone fisiche, condurrebbe necessariamente a un indebolimento del livello di protezione di tali persone fisiche, che saranno spesso consumatori, rispetto alla situazione in cui la qualità di «viaggiatore» sia riconosciuta alla persona giuridica interessata, tanto più quando quest'ultima è, come nel caso di specie, un'associazione senza scopo di lucro che agisce a beneficio di taluni dei suoi associati che possono essere considerati persone vulnerabili.

49. Infatti, nella prima ipotesi, tale persona giuridica, pur essendo, a priori, l'unica controparte contrattuale dell'organizzatore per quanto riguarda il contratto di pacchetto turistico concluso, non potrebbe, non potendo essere considerata un «viaggiatore», invocare, in nome proprio ma a favore delle persone fisiche per conto delle quali tale contratto è stato concluso, i diritti che essa potrebbe altrimenti vantare in base alla direttiva 2015/2302, tra cui il diritto di cui all'articolo 17 di quest'ultima. Tali persone fisiche dovrebbero allora, ciascuna per quanto la riguarda individualmente, e pur non essendo parte di tale contratto, far valere i loro diritti dinanzi ai giudici nazionali.

50. Sebbene, in tale contesto, è certamente ipotizzabile che dette persone fisiche autorizzino, se del caso, la persona giuridica interessata a rappresentarle in giudizio a tal fine, la necessità di intraprendere siffatte iniziative appesantirebbe nondimeno l'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2015/2302 e sarebbe quindi idonea non a contribuire a realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori, bensì a nuocere a tale obiettivo.

51. Sotto un terzo profilo, un'interpretazione della nozione di «viaggiatore» che non includa le persone giuridiche quali le associazioni senza scopo di lucro avrebbe, parimenti, la conseguenza di creare un vuoto giuridico, in quanto potrebbe esistere un contratto di pacchetto turistico validamente concluso da una persona giuridica, senza che quest'ultima possa tuttavia esercitare i diritti connessi a tale contratto quali conferiti dalla direttiva 2015/2302. Un'interpretazione della nozione di «viaggiatore» che conduca a tale risultato sarebbe quindi in contrasto con l'obiettivo menzionato al punto 46 della presente sentenza, consistente, in particolare, nel colmare lacune giuridiche.

52. A ciò si aggiunge, sotto un quarto profilo, che, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, occorre tener conto della funzione particolare della nozione di «viaggiatore» nell'ambito di tale direttiva.

53. Orbene, come risulta altresì dal considerando 7 della direttiva 2015/2302, menzionato al punto 41 della presente sentenza, risulta che, in presenza di un pacchetto turistico rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva quale definito all'articolo 2 di quest'ultima, la funzione particolare della nozione di «viaggiatore» consiste non nell'escludere dalla protezione conferita da tale direttiva talune persone sulla base di un criterio funzionale attinente, in particolare, alla qualità in cui esse acquistano tale pacchetto turistico o alla loro natura giuridica, ma a definire la cerchia delle persone che possono far valere i diritti concessi da detta direttiva in funzione del solo legame che esse intrattengono con i contratti relativi a tale pacchetto turistico, vale a dire che esse intendono concludere detti contratti o che sono autorizzate a viaggiare in base a contratti già conclusi.

54. Pertanto, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/2302 nonché la funzione particolare che la nozione di «viaggiatore», ai sensi dell'articolo 3, punto 6, di quest'ultima svolge, nell'ambito della medesima direttiva impongono di adottare un'interpretazione di tale nozione secondo la quale essa comprende anche le persone giuridiche che intendano concludere, in nome proprio ma per conto di talune persone fisiche, un contratto di pacchetto turistico rientrante nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

55. Occorre infine precisare, al pari della Commissione, che una persona, fisica o giuridica, che intenda concludere un contratto di pacchetto turistico e che, a tale titolo, debba essere considerata un viaggiatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302, conserva questa qualità una volta che ha concluso il contratto. Non si può infatti ammettere che una persona che intenda concludere un siffatto contratto a favore di terzi perda la sua qualità di viaggiatore dopo la conclusione del contratto per il solo motivo che non ha essa stessa il diritto di viaggiare sulla base di tale contratto, a pena di neutralizzare, in pratica, la protezione che tale direttiva mira a conferirgli.

56. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 3, punto 6, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

57. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica come un'associazione senza scopo di lucro, che ha concluso con un organizzatore, in nome proprio, ma per conto di alcuni dei suoi associati, un contratto di pacchetto turistico, rientra nella nozione di «viaggiatore» ai sensi di tale disposizione.