Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 20 ottobre 2025, n. 8100
Presidente: Carbone - Estensore: Carrano
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, la società appellante ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Toscana del 1° febbraio 2023, n. 1604, nella parte in cui ha limitato ad un solo anno la validità del "limite diverso" di 4 mg/l per le emissioni di Boro allo scarico in acque superficiali.
2. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. ha respinto il ricorso.
3. Con atto di appello, la società ha impugnato tale sentenza.
4. Nelle more del giudizio, la società ha attivato un nuovo procedimento amministrativo, chiedendo la fissazione del limite per il Boro allo scarico in acque superficiali di almeno 4 mg/l.
5. In accoglimento di tale richiesta, con decreto n. 10742 del 21 maggio 2025, la Regione ha stabilito "il valore limite pari a 4 mg/l per il Boro nello scarico in acque superficiali (ossia nel Condotto Pubblico) dei reflui industriali dell'installazione gestita da Cartiere Modesto Cardella S.p.A." precisando che tale limite "è valido per tre anni dalla data di notifica da parte del Suap del presente provvedimento" e che decorso il suddetto periodo di validità "il limite allo scarico per il Boro torna pari a 2 mg/l".
6. In data 29 luglio 2025, la società appellante ha depositato una nota con cui ha dichiarato che "è dunque cessata la materia del contendere rispetto al giudizio in epigrafe che riguardava il decreto dirigenziale 1° febbraio 2023, n. 1604, per la parte in cui la Regione aveva limitato ad un solo anno (decorrente dalla data di notifica da parte del Suap del provvedimento) la validità del 'limite diverso' di 4 mg/l per le emissioni di Boro allo scarico in acque superficiali", aggiungendo che "la ricorrente ha dunque avuto soddisfazione della propria pretesa, poiché il rapporto con l'Amministrazione - in relazione al limite per il Boro - è oggi disciplinato dal decreto n. 10742 del 21.05.2025".
7. Con nota del 30 luglio 2025, la Regione ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere.
8. Con successiva nota del 16 settembre 2025, anche Assocarta ha aderito a tale richiesta.
9. All'udienza pubblica del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. In via preliminare, deve essere ribadita la distinzione tra cessata materia del contendere ed improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel primo caso, infatti, l'art. 34 c.p.a., rubricato "sentenze di merito", dispone che "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere" (comma 5).
Nel secondo caso, invece, l'art. 35 c.p.a., rubricato "pronunce di rito", dispone che il ricorso è dichiarato "improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione" (comma 1, lett. c).
A tal riguardo, deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla differente natura tra le sentenze in esame, che discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione, in quanto: i) "la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo"; ii) "l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente" (C.d.S., Sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1104; C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
11. Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la pretesa di parte appellante sia stata pienamente soddisfatta mediante l'adozione del provvedimento sopravvenuto, come peraltro dichiarato dalla stessa parte appellante, con la conseguenza di dover pronunciare una sentenza di merito di cessata materia del contendere.
12. Infine, va ribadito che la cessata materia del contendere pronunciata in fase di gravame non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (come prescritto dall'art. 338 c.p.c.) ma piuttosto, trattandosi di sentenza che definisce nel merito l'intera controversia, il superamento della sentenza pronunciata in primo grado e la sua sostituzione con la sentenza d'appello idonea ad accertare sul piano sostanziale la nuova situazione giuridica determinata dal fatto sopravvenuto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2025, n. 1263).
13. Le spese di lite possono essere compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. II, sent. n. 986/2023.