Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione II
Sentenza 17 ottobre 2025, n. 847
Presidente: Pisano - Estensore: Imbesi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16 giugno 2025 i signori D.P. Gabriella e Francesco hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio e dal Comune di Formia sulla istanza del 14 marzo 2025, finalizzata ad ottenere esecuzione di lavori ed opere per il rispristino delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini del torrente Rialto in Comune di Formia, nella porzione confinante con la proprietà dei ricorrenti identificata al catasto del Comune di Formia foglio 7, part. 194, 110, 631.
2. In via preliminare, rileva il Collegio che l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del Tribunale delle acque dedotta dal Comune di Formia non merita accoglimento, non venendo in rilievo, nella fattispecie, provvedimenti che concorrono a disciplinare le modalità di uso di acque pubbliche. Come ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza del 29 dicembre 2023, n. 11306, "ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione di tale Tribunale le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere (cfr. Cass. civ., Sez. un., ord. 22 maggio 2023, n. 13975; sent. 1° febbraio 2021, n. 2155; conforme C.d.S., Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
Ebbene, in ossequio al criterio dell'incidenza diretta, che ha riguardo all'oggetto del provvedimento anziché al fine pubblico con esso perseguito (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 11 luglio 2016, n. 3055) sono escluse dalla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, per la cui adozione non sono richieste le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Cass., Sez. un., 19 aprile 2013, n. 9534).
3. Sempre in via preliminare, va disposta l'estromissione della Regione Lazio per difetto di legittimazione passiva. Infatti, come argomentato nella memoria difensiva della Regione Lazio, il Rialto non è ricompreso tra le aste principali di cui alla d.G.r. 5079/99 sulle quali l'Amministrazione regionale svolge in via diretta ed esclusiva, ancora oggi, compiti e funzioni di manutenzione prescritti all'art. 8, comma 2, della l.r. n. 53 del 1998.
Con l. 183/1989 in materia di difesa del suolo e successivo d.lgs. n. 112/1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti tecnico-amministrativi, finalizzati alla tutela del territorio nazionale, è stata riordinata la materia inerente la difesa del suolo.
Con l.r. n. 53/1998, i compiti e le funzioni non riservati in via esclusiva alla Regione sono stati distribuiti alle Amministrazioni provinciali e comunali.
In particolare, le funzioni ed i compiti sul Rio Rialto risultano demandate alla Amministrazione provinciale di Latina, così come dettagliate all'art. 9 del medesimo testo normativo n. 53/1998.
Ai sensi della predetta norma, infatti, in materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
"a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
b) le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523-1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi".
In sostanza, la Regione Lazio non svolge, ad oggi, funzioni sulle aste non ricomprese nella d.G.r. Lazio 5079/1999.
4. Nel merito il ricorso non merita accoglimento, non ravvisandosi nella fattispecie un'ipotesi di silenzio-inadempimento.
I presupposti per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio-inadempimento, da proporsi innanzi al giudice amministrativo, sono la sussistenza di un obbligo di provvedere e il decorso il termine procedimentale.
La prima condizione presuppone che vi sia una inerzia relativa all'esercizio di poteri pubblici, con violazione di posizioni giuridiche di interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritti soggettivi. La seconda condizione è costituita dall'accertamento di un obbligo di provvedere. L'obbligo di provvedere, in ossequio al principio di legalità, è ritenuto sussistente in presenza di specifiche norme di legge attributive di poteri per l'adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata (C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321).
Tali presupposti non sussistono nel caso in esame.
Come infatti rappresentato nella memoria della Regione, i ricorrenti prospettano la mancata adozione di interventi materiali atti al ripristino dello stato dei luoghi e alla predisposizione di opere per il rispristino delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini del torrente Rialto e non la sussistenza dell'inadempimento dell'obbligo di concludere un procedimento amministrativo con l'adozione di un atto avente natura provvedimentale, ciò che costituisce a norma di legge il presupposto applicativo del rito del silenzio (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2024, n. 1927).
Peraltro, a ben vedere, dalla memoria della Regione emerge come le opere riguarderebbero la sola particella 631, di proprietà dei ricorrenti, nella quale sarebbe stata posta in essere un'attività edilizia abusiva, atteso che dette opere sono state edificate in virtù di concessione edilizia n. 189 del 29 ottobre 1990 e di successiva concessione in sanatoria n. 31/2014 dell'1 aprile 2014, in mancanza del prescritto nulla-osta idraulico, propedeutico al rilascio dei provvedimenti di condono edilizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Sulla base del principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla sulle spese con riguardo alla Provincia di Latina, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Formia, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla sul[l]e spese con riferimento alla Provincia di Latina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.