Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 30 ottobre 2025

Presidente e Relatore: Jarukaitis

«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Effetto utile - Direttiva 2014/104/UE - Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea - Articolo 6, paragrafi 6 e 7 - Articolo 7, paragrafo 1 - Direttiva 2019/1/UE - Conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei poteri di applicare più efficacemente le regole di concorrenza e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno - Articolo 31, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra autorità nazionali - Trasferimento del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza a un'autorità che svolge un'indagine penale - Inserimento nel fascicolo di un'indagine penale delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché dei loro allegati - Accesso a tali documenti da parte degli indagati e delle altre parti di un siffatto procedimento».

Nella causa C‑2/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), con decisione del 20 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2023, nel procedimento FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG con l'intervento di: Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption .

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), e dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento di opposizione promosso dalla FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG e dalla S AG relativamente all'acquisizione, al fascicolo di un'indagine penale condotta dalla Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (Procura centrale per il perseguimento della criminalità economica e della corruzione, Austria) (in prosieguo: il «pubblico ministero»), delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza o trattamento favorevole (in prosieguo: il «programma di clemenza» o il «programma di trattamento favorevole») e delle proposte di transazione effettuate da tali società nonché degli allegati di tali documenti.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2014/104

3. Il considerando 26 della direttiva 2014/104 così recita:

«I programmi di clemenza e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza dell'Unione, poiché contribuiscono ad individuare e perseguire efficacemente e sanzionare le violazioni più gravi di tali norme. Inoltre, poiché molte decisioni delle autorità garanti della concorrenza nei casi riguardanti cartelli si basano su richieste di clemenza e le azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli sono in genere successive a tali decisioni, i programmi di clemenza sono importanti anche per assicurare l'efficacia delle azioni per il risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli. Le imprese potrebbero essere dissuase dal collaborare con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di programmi di clemenza e di procedure di transazione se dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti, quali le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione predisposte soltanto ai fini della collaborazione con le autorità garanti della concorrenza venissero divulgate. Tale divulgazione comporterebbe il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale con funzioni di amministrazione o direzione a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle dei coautori della violazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, è opportuno che tali documenti siano esclusi dall'ordine della divulgazione delle prove. Tale esclusione dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di clemenza o di una proposta di transazione contenute in altri documenti. Tali limitazioni quanto alla divulgazione delle prove non dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Per assicurare che tale deroga non interferisca in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di clemenza e a proposte di transazione».

4. L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. (...)

2. La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali».

5. L'articolo 2 di detta direttiva reca le seguenti definizioni:

«(...)

1) "violazione del diritto della concorrenza": una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza;

(...)

3) "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 [del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1)], escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;

4) "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un'autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell'Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda;

(...)

15) "programma di clemenza": un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o a una disposizione corrispondente del diritto nazionale in base a cui un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza rappresentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o sospensione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

16) "dichiarazione legata a un programma di clemenza": una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di clemenza e che non comprende le informazioni preesistenti;

17) "informazioni preesistenti": le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza;

18) "proposta di transazione": la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione del diritto della concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;

(...)».

6. L'articolo 6 della direttiva 2014/104, intitolato «Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza», ai paragrafi 6 e 7 prevede quanto segue:

«6. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie:

a) dichiarazioni legate a un programma di clemenza; e

b) proposte di transazione.

7. Un attore può presentare una richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove indicate al paragrafo 6, lettera a) o b), al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 16 e 18. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può chiedere l'assistenza solo della competente autorità garante della concorrenza. Anche gli autori dei documenti interessati possono avere la possibilità di essere sentiti. In nessun caso, il giudice concede alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove».

7. L'articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6».

Direttiva 2019/1

8. I considerando 11, 50 e 72 della direttiva 2019/1 così recitano:

«(11) Sono (...) necessarie norme dettagliate per quanto riguarda le condizioni per la concessione del trattamento favorevole nei casi di cartelli segreti. Le imprese forniranno informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se dispongono di sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell'immunità dalle ammende. Le marcate differenze tra i programmi di trattamento favorevole negli Stati membri provocano incertezza giuridica per i potenziali richiedenti. Questo può disincentivare tali soggetti dal richiedere il trattamento favorevole. Se gli Stati membri avessero la possibilità di attuare o applicare norme più chiare e armonizzate sul trattamento favorevole nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tale possibilità non solo contribuirebbe all'obiettivo di mantenere gli incentivi per i richiedenti a rivelare l'esistenza di cartelli segreti, al fine di rendere l'applicazione delle norme di concorrenza nell'Unione [europea] quanto più efficace possibile, ma garantirebbe anche parità di condizioni per le imprese operanti nel mercato interno. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare programmi di trattamento favorevole che riguardano non soltanto i cartelli segreti, ma anche altre infrazioni dell'articolo 101 TFUE e di disposizioni equivalenti del diritto nazionale della concorrenza, o di accettare domande di trattamento favorevole da parte di persone fisiche che agiscono a proprio nome. La presente direttiva dovrebbe lasciare inoltre impregiudicati i programmi di trattamento favorevole che prevedono esclusivamente l'immunità da sanzioni nel quadro di procedimenti giudiziari penali per l'applicazione dell'articolo 101 TFUE.

(...)

(50) I programmi di trattamento favorevole costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli segreti e contribuiscono pertanto a perseguire efficacemente e a sanzionare le infrazioni più gravi del diritto della concorrenza. Si osservano tuttavia notevoli differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili attualmente negli Stati membri. Tali differenze causano incertezza giuridica per le imprese responsabili dell'infrazione riguardo alle condizioni alle quali sono in grado di richiedere il trattamento favorevole e alla condizione di immunità ai sensi dei rispettivi programmi di trattamento favorevole. Tale incertezza potrebbe disincentivare i potenziali interessati dal chiedere il trattamento favorevole e portare, di conseguenza, a un'applicazione meno efficace delle norme in materia di concorrenza nell'Unione, in quanto sono scoperti meno cartelli segreti.

(...)

(72) Il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell'ambito dell'indagine per la quale era stato fornito potrebbe indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità garanti della concorrenza. Di conseguenza, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, le informazioni in esse contenute che sono state acquisite accedendo al fascicolo dovrebbero essere usate solo se ciò è necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali in alcuni casi molto limitati, direttamente collegati al caso in cui è stato concesso l'accesso. (...)».

9. L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce alcune norme per garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE (...).

2. La presente direttiva riguarda l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso. Per quanto riguarda l'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, quest'ultima ricomprende anche l'applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza».

10. L'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva reca, ai punti 6, 9 e da 16 a 18, le seguenti definizioni:

«6) "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate allo stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1/2003], nonché le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate autonomamente per quanto riguarda l'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche;

(...)

9) "procedimento istruttorio": il procedimento dinanzi a un'autorità garante della concorrenza per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, fino a quando tale autorità garante della concorrenza non abbia chiuso tale procedimento adottando una decisione ai sensi degli articoli 10, 12 o 13 della presente direttiva nel caso di un'autorità nazionale garante della concorrenza, o adottando una decisione di cui agli articoli 7, 9 o 10 del regolamento [n. 1/2003] nel caso della Commissione, o fin quando l'autorità garante della concorrenza non abbia concluso che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua;

(...)

16) "programma di trattamento favorevole": un programma relativo all'applicazione dell'articolo 101 TFUE o di una corrispondente disposizione ai sensi del diritto nazionale della concorrenza in base al quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o interruzione del procedimento, l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

17) "dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole": una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole e che non comprende le prove esistenti indipendentemente dal procedimento istruttorio, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, segnatamente le informazioni preesistenti;

18) "proposta di transazione": la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata».

11. L'articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Il presente articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che consentono l'imposizione di sanzioni nell'ambito di procedimenti giudiziari penali, a condizione che l'applicazione di tali legislazioni non incida sull'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE».

12. L'articolo 31 della direttiva 2019/1, intitolato «Accesso delle parti al fascicolo e limiti all'uso delle informazioni», ai paragrafi 3 e 4 così dispone:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso a dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o alle proposte di transazione sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza possa utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l'accesso e solo laddove tali procedimenti riguardino:

a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell'ammenda imposta loro in solido da un'autorità nazionale garante della concorrenza; o

b) il riesame di una decisione mediante la quale un'autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato un'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza».

Diritto austriaco

Legge costituzionale federale

13. Ai sensi dell'articolo 22 del Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale):

«Tutti gli organi dello Stato federale, dei Länder, dei comuni e delle associazioni di comuni (...) sono tenuti, nell'ambito del loro settore legale di azione, a prestarsi assistenza reciproca».

Codice penale

14. L'articolo 168b dello Strafgesetzbuch (codice penale) al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Chiunque, nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto, presenti una domanda di partecipazione, sottoponga un'offerta oppure partecipi a trattative sulla base di un cartello illecito diretto a indurre l'amministrazione aggiudicatrice ad accettare una determinata offerta è punito con una pena detentiva fino a tre anni».

Codice di procedura penale

15. L'articolo 49 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale) è formulato come segue:

«(1) L'indagato ha il diritto di

(...)

3. consultare il fascicolo (...)

(...)

(2) L'indagato ha diritto a che le persone offese, le parti civili o gli accusatori privati abbiano accesso al fascicolo (articolo 68) solo nella misura necessaria alla protezione dei loro interessi».

16. L'articolo 51 di tale codice così dispone:

«(1) L'indagato ha diritto di prendere conoscenza delle risultanze del procedimento di indagine e del procedimento principale in possesso della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. (...)

(2) In presenza del rischio di cui all'articolo 162, è consentito escludere dall'accesso al fascicolo i dati personali e gli altri elementi che consentono di trarre conclusioni sull'identità o sulle condizioni di vita altamente personali dell'indagato e di rilasciare copie in cui detti elementi sono stati occultati. Peraltro, l'accesso al fascicolo può essere limitato unicamente prima della conclusione del procedimento di indagine e soltanto nella misura in cui circostanze particolari fanno temere che la conoscenza immediata di taluni documenti del fascicolo comprometterebbe l'obiettivo dell'indagine. (...)

(...)».

17. Ai sensi dell'articolo 65 di detto codice:

«(...)

2. Per "parte civile" si intende qualsiasi persona offesa che dichiara di intervenire nel procedimento per ottenere il risarcimento del danno o del pregiudizio subito

(...)».

18. L'articolo 66 del codice di procedura penale dispone quanto segue:

«(1) Le persone offese - a prescindere dal loro status di parte civile - hanno diritto di

(...)

2. consultare il fascicolo (articolo 68),

(...)».

19. L'articolo 68 di tale codice è così formulato:

«(1) La parte civile e l'accusatore privato hanno diritto di consultare il fascicolo nella misura in cui sono coinvolti i loro interessi; (...). Inoltre, la consultazione del fascicolo può essere negata o limitata unicamente nella misura in cui comprometterebbe la finalità delle indagini o l'acquisizione di dichiarazioni dei testimoni libere da condizionamenti.

(2) Questo diritto di accesso al fascicolo è riconosciuto anche alle persone offese che non sono costituite parti civili del procedimento.

(...)».

20. L'articolo 76 di detto codice stabilisce quanto segue:

«(1) La polizia giudiziaria, il pubblico ministero e i tribunali hanno il diritto, nell'esercizio delle loro funzioni in forza della presente legge, di ricorrere direttamente all'assistenza di tutte le autorità e di tutti i servizi pubblici dello Stato federale, dei Länder e dei comuni, nonché degli altri enti e istituzioni di diritto pubblico istituiti ex lege. (...)

(2) Le richieste della polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri e dei tribunali riguardanti i procedimenti penali avviati a carico di una determinata persona possono essere respinte invocando l'esistenza di obblighi giuridici di riservatezza o il fatto che si tratta di dati personali oggetto di trattamento automatizzato unicamente se tali obblighi sono espressamente previsti anche in capo ai giudici penali o se la risposta è in contrasto con interessi pubblici prevalenti che devono essere indicati e giustificati in dettaglio.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21. Le ricorrenti nel procedimento principale sono imprese edili nei confronti delle quali il pubblico ministero ha avviato un procedimento di indagine penale. Tale procedimento riguarda anche numerose altre imprese e i loro responsabili. Dette persone fisiche e giuridiche sono sospettate di aver, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2020, sistematicamente e ripetutamente presentato domande di partecipazione a gare d'appalto pubbliche, sottoposto offerte o condotto trattative fondate su cartelli illegali volti a indurre le amministrazioni aggiudicatrici ad accettare una determinata offerta.

22. Parallelamente a detto procedimento di indagine penale, l'autorità federale garante della concorrenza ha avviato, nei confronti di detti soggetti, un procedimento in materia di intese dinanzi all'Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht (Tribunale superiore del Land, Vienna, in qualità di giudice austriaco competente in materia di intese, Austria), affinché fossero loro inflitte ammende. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, le ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato, il 2 luglio 2019, una richiesta di trattamento favorevole conformemente alla normativa nazionale relativa al trattamento favorevole in materia di concorrenza. In considerazione della loro adesione al programma di trattamento favorevole, l'autorità federale garante della concorrenza ha presentato dinanzi a detto giudice nazionale, il 14 luglio 2021, una richiesta di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nel procedimento principale. Il 21 ottobre 2021 detto giudice ha inflitto a tali ricorrenti un'ammenda ridotta, conformemente a detta richiesta di riduzione.

23. Il 22 luglio 2021, nell'ambito dell'assistenza reciproca, il pubblico ministero ha chiesto al giudice competente in materia di intese una copia del fascicolo del procedimento in materia di intese. Tale giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero e gli ha trasmesso tale fascicolo, in applicazione dell'articolo 22 della legge costituzionale federale e conformemente alla giurisprudenza dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). Secondo tale giurisprudenza, la disposizione del Kartellgesetz (legge in materia di intese) in vigore all'epoca dei fatti del procedimento principale, che limitava l'accesso dei terzi ai fascicoli del giudice austriaco competente in materia di intese, non era applicabile al pubblico ministero e non prevedeva un obbligo legale di riservatezza applicabile anche alle autorità penali.

24. Il 7 ottobre 2021 il pubblico ministero ha altresì chiesto all'autorità federale garante della concorrenza di trasmettergli, nell'ambito della cooperazione amministrativa, taluni documenti del procedimento amministrativo connesso al cartello di cui trattasi. L'8 ottobre 2021 la medesima ha dato seguito a detta richiesta invocando la tutela dei documenti trasmessi, prevista dalla direttiva 2019/1.

25. Il pubblico ministero ha acquisito al fascicolo dell'indagine penale i documenti pertinenti trasmessi dall'autorità federale garante della concorrenza, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione, nonché i loro allegati. Il 23 dicembre 2021 il pubblico ministero ha incaricato la polizia di svolgere ulteriori attività di indagine sulla base delle informazioni così ottenute.

26. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al pubblico ministero di non acquisire tali documenti al fascicolo, di non utilizzarli e, in ogni caso, di escluderli in modo permanente dall'accesso al fascicolo, e ciò nei confronti di tutti gli indagati e dei soggetti danneggiati. Il pubblico ministero non ha dato seguito a tale richiesta. Esso ha lasciato detti documenti nel fascicolo e ha rifiutato di escludere in modo permanente l'accesso a questi ultimi. Il medesimo ha tuttavia escluso una parte dei documenti trasmessi, in particolare le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione, dall'accesso al fascicolo per tali persone, in via provvisoria, vale a dire fino a quando il giudice competente in materia di intese non abbia definitivamente risolto la questione dell'accesso a tali documenti.

27. Il 3 febbraio 2022 le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto opposizione dinanzi al pubblico ministero avverso detta decisione di diniego. Con sentenza del 1º aprile 2022, il Landesgericht für Strafsachen Wien (Tribunale penale del Land, Vienna, Austria), in qualità di giudice di primo grado, ha respinto tale opposizione e ha constatato, in particolare, che l'acquisizione al fascicolo penale, da parte del pubblico ministero, delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione di cui trattasi nonché dei loro allegati era legittima. Esso ha altresì dichiarato che la richiesta di attività di indagine alla polizia, fondata su tali documenti, e la decisione riguardante la limitazione provvisoria dell'accesso al fascicolo nei confronti degli indagati e dei soggetti danneggiati, effettuate dal pubblico ministero, erano anch'esse legittime.

28. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna), giudice del rinvio. Dinanzi a quest'ultimo, esse affermano che la tutela, contro qualsiasi divulgazione, delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, delle proposte di transazione e delle informazioni da ciò ricavate mira a privilegiare i testimoni richiedenti il trattamento favorevole nei procedimenti risarcitori e nei procedimenti penali. Tale privilegio sarebbe considerato, tanto dal legislatore dell'Unione quanto dal legislatore nazionale, un incentivo necessario al buon funzionamento del programma di trattamento favorevole. L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 stabilirebbe il principio secondo cui è vietata qualsiasi forma di divulgazione di tali documenti. Deporrebbe a favore di tale interpretazione anche l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2019/1, il quale, al fine di garantire l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole in materia di concorrenza, stabilirebbe un primato del diritto della concorrenza sul diritto penale nazionale. L'ottenimento di informazioni da parte di soggetti potenzialmente danneggiati nell'ambito di un procedimento penale pregiudicherebbe la tutela assoluta di detti documenti e non sarebbe conforme al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2014/104 e 2019/1.

29. Il giudice del rinvio afferma che, ai fini dell'ottenimento di informazioni importanti per un'indagine, è possibile ricorrere alla cooperazione amministrativa e giudiziaria e che, a tale titolo, tutte le autorità pubbliche sono tenute a prestarsi assistenza reciproca. Una siffatta assistenza potrebbe essere rifiutata o limitata nei confronti delle autorità penali solo se la legge lo prevede espressamente. Inoltre, il pubblico ministero sarebbe tenuto ad acquisire al fascicolo tutti i documenti pertinenti. Non esisterebbe, nel sistema giuridico austriaco, alcuna limitazione esplicita alla cooperazione amministrativa e giudiziaria tra un giudice competente in materia di intese e le autorità garanti della concorrenza, da un lato, e il pubblico ministero e i giudici penali, dall'altro.

30. Nondimeno, il codice di procedura penale prevederebbe un sistema differenziato di accesso al fascicolo per le diverse parti in un procedimento penale. L'indagato potrebbe, in linea di principio, accedere all'intero fascicolo che lo riguarda, tenuto conto del suo diritto di essere ascoltato. Una limitazione dell'accesso al fascicolo per gli indagati sarebbe possibile solo in casi eccezionali di stretta necessità, casi che, tuttavia, non si presenterebbero nella fattispecie.

31. Il giudice del rinvio rileva che, oltre agli indagati, le persone offese e le parti civili di un procedimento penale devono, in linea di principio, avere accesso al fascicolo, qualora ciò sia necessario per la difesa dei loro interessi. Tutte le parti nel procedimento di indagine penale di cui trattasi avrebbero quindi, in linea di principio, la possibilità di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione presentate nell'ambito di un procedimento in materia di intese.

32. Sembrerebbe quindi che il pubblico ministero abbia legittimamente acquisito al fascicolo i documenti del procedimento in materia di intese richiesti nell'ambito della cooperazione amministrativa e giudiziaria di cui trattasi nel procedimento principale, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione presentate dalle ricorrenti nel procedimento principale.

33. Secondo il giudice del rinvio, le rispettive formulazioni dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/104 e dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 consentirebbero di difendere l'interpretazione secondo la quale la tutela contro la divulgazione delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, ai sensi di tali direttive, deve applicarsi nei confronti di qualsiasi terzo, e quindi anche dei giudici o delle autorità penali e delle parti nei procedimenti da essi condotti. Tale interpretazione sarebbe altresì suffragata dall'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2019/1.

34. Tuttavia, secondo il diritto nazionale, il giudice competente in materia di intese e l'autorità federale garante della concorrenza sarebbero tenuti a trasmettere alle autorità penali i fascicoli in loro possesso. Ad avviso del giudice del rinvio, ciò ha rilevanti conseguenze negative per i richiedenti il trattamento favorevole nell'ambito del diritto della concorrenza e pregiudica l'obiettivo di tutela, contro qualsiasi divulgazione, delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione. Pertanto, non può essere considerato infondato il parere delle ricorrenti nel procedimento principale secondo cui il diritto dell'Unione prevede una tutela assoluta delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, più ampia rispetto a una mera tutela nell'ambito di un procedimento in materia di concorrenza. Orbene, la possibilità, per gli indagati e le persone offese nell'ambito di un procedimento penale, di consultare il fascicolo, prevista dal diritto austriaco, osterebbe a una siffatta tutela assoluta.

35. Occorrerebbe quindi rispondere, nel procedimento principale, alle questioni di stabilire se i documenti del fascicolo relativo a un cartello possano essere acquisiti al fascicolo di un'indagine penale e, in caso affermativo, quali documenti possano così essere acquisiti e chi possa consultarli.

36. Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale mirerebbe a stabilire se la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché delle informazioni da ciò ricavate, prevista dalle direttive 2014/104 e 2019/1, debba essere interpretata nel senso che essa è assoluta, ossia che essa vale anche nei confronti delle autorità penali. Una risposta affermativa a tale questione avrebbe la conseguenza di vietare alle autorità penali di acquisire tali documenti al fascicolo e di ordinare ulteriori attività di indagine sulla base di questi ultimi. Ciò risulterebbe - in mancanza di recepimento completo, entro i termini previsti a questo scopo, di tali direttive nel diritto nazionale - dall'applicabilità diretta delle disposizioni pertinenti di dette direttive.

37. In caso di risposta affermativa a detta questione, la seconda questione pregiudiziale mirerebbe a stabilire se tale eventuale tutela assoluta comprenda, oltre alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, i documenti che il richiedente il trattamento favorevole ha prodotto per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni o di tali proposte.

38. In caso di risposta negativa alla prima questione, occorrerebbe stabilire se la tutela prevista dalle direttive 2014/104 e 2019/1 abbia almeno l'effetto di vietare in modo permanente agli indagati e/o ad altre parti del procedimento penale, quali i soggetti danneggiati, l'accesso a dette dichiarazioni e a dette proposte.

39. In tale contesto, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza - in particolare, la direttiva [2014/104] e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva [2019/1] e il suo articolo 31, paragrafo 3 - debbano essere interpretate nel senso che la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione, nonché delle informazioni da ciò ricavate, come ivi disciplinata, ha efficacia assoluta operante anche nei confronti delle autorità penali (pubblici ministeri e giudici penali), cosicché le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione non possono essere acquisite agli atti nel procedimento penale e non possono essere utilizzate quale fondamento per ulteriori indagini.

2) Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza - in particolare, la direttiva [2014/104] e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva [2019/1] e il suo articolo 31, paragrafo 3 - debbano essere interpretate nel senso che la tutela assoluta delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione (ai sensi della prima questione) si estende anche ai documenti e alle informazioni da ciò ricavate che il beneficiario dell'immunità o il soggetto che propone la transazione ha prodotto per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto della dichiarazione resa nell'ambito di un programma di clemenza o della proposta di transazione.

3) Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza - in particolare, la direttiva [2014/104] e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva [2019/1] e il suo articolo 31, paragrafo 3 - debbano essere interpretate nel senso che la ivi disciplinata tutela delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione (e dei documenti ai sensi della seconda questione), nonché delle informazioni da ciò ricavate ha efficacia assoluta, che opera, nell'ambito di un procedimento penale, da un lato, anche nei confronti di indagati diversi dall'autore della rispettiva dichiarazione resa nell'ambito di un programma di clemenza o proposta di transazione, e, dall'altro, nei confronti delle altre parti del procedimento penale (in particolare, delle parti offese costituite ai fini di avanzare pretese di diritto civile), cosicché agli indagati e alle parti offese non può essere riconosciuto il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di clemenza, alle proposte di transazione e ai documenti prodotti al riguardo, nonché alle informazioni da ciò ricavate».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

40. Occorre ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, il quale mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione nonché la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto. Tale procedimento funge dunque da strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, punti 22 e 23 nonché giurisprudenza citata).

41. A tale riguardo, occorre sottolineare che, quando risponde a questioni pregiudiziali, la Corte deve prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono dette questioni, quale definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 24 nonché giurisprudenza citata).

42. In tale prospettiva, alla Corte spetta altresì, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 28 aprile 2022, NovaText, C‑531/20, EU:C:2022:316, punto 21 e giurisprudenza citata).

43. Con le sue questioni nella presente causa, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla portata delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nonché dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1.

44. Orbene, un'interpretazione di tali direttive potrebbe essere pertinente ai fini della soluzione della controversia principale solo se tale controversia rientrasse nel loro ambito di applicazione.

45. Occorre rilevare, a questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'ambito di applicazione della direttiva 2014/104, che quest'ultima stabilisce, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, alcune norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno proposte a livello nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione. Ne consegue che l'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva, compreso quello degli articoli 6 e 7 della stessa, che disciplinano, rispettivamente, la divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e i limiti nell'uso delle prove ottenute grazie all'accesso a tale fascicolo, è limitato alle sole azioni per il risarcimento del danno proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, punti 30 e 31).

46. Detta direttiva non disciplina dunque né la questione del trasferimento del fascicolo da un'autorità garante della concorrenza ad un'altra autorità né quella dell'accesso a tale fascicolo al di fuori delle summenzionate azioni per il risarcimento del danno. A quest'ultimo riguardo, dalla risposta del giudice del rinvio a una richiesta di chiarimenti della Corte risulta che il procedimento principale non verte su una siffatta azione, giacché riguarda un'opposizione proposta nell'ambito di un procedimento di indagine penale in cui il reato di cui trattasi, e quindi le relative domande dei soggetti danneggiati, non hanno ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza. Ne consegue che, poiché la controversia principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/104, l'interpretazione di quest'ultima non è pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale.

47. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'ambito di applicazione della direttiva 2019/1, dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che quest'ultima mira, in sostanza, a garantire l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale articolo 1 dispone, al paragrafo 2, che detta direttiva riguarda, da un lato, l'applicazione parallela di questi ultimi e del diritto nazionale della concorrenza in un caso e, dall'altro, per quanto riguarda le questioni disciplinate dall'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva, anche l'applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza. Tale diritto riguarda, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2019/1, le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE.

48. A questo proposito, occorre rilevare, per quanto riguarda la prima questione, che, al pari della direttiva 2014/104, la direttiva 2019/1 non disciplina il trasferimento del fascicolo da un'autorità garante della concorrenza a un'altra autorità nell'ambito di un meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, l'accesso delle parti al fascicolo, al quale è dedicato, conformemente al suo titolo, l'articolo 31 di quest'ultima direttiva, e una siffatta cooperazione amministrativa costituiscono, come rilevato anche dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, aspetti giuridici distinti. Ne consegue che la direttiva 2019/1 non è pertinente per rispondere alla prima questione.

49. Tuttavia, le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione di cui trattasi nel procedimento principale sono state predisposte e presentate all'autorità federale garante della concorrenza nell'ambito del procedimento condotto da quest'ultima, il quale riguardava, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, l'applicazione dell'articolo 101 TFUE e del diritto nazionale della concorrenza che persegue lo stesso obiettivo di quest'ultimo.

50. Pertanto, al fine di garantire la salvaguardia dell'effetto utile dell'articolo 101 TFUE, occorre verificare se quest'ultimo osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un meccanismo di cooperazione amministrativa. Si deve quindi ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda alla Corte di interpretare l'articolo 101 TFUE.

51. La seconda e la terza questione riguardano, da un lato, la portata della tutela offerta dal diritto della concorrenza dell'Unione ai diversi documenti di un fascicolo predisposto dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e, dall'altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni facenti parte di tale fascicolo, ad opera di diverse parti in un procedimento di indagine penale.

52. A tale riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, gli Stati membri provvedono affinché l'accesso a dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o alle proposte di transazione sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

53. Orbene, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione di cui trattasi nel procedimento principale sono state predisposte in applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e del diritto nazionale che persegue lo stesso obiettivo di quest'ultimo.

54. Pertanto, dato che, da un lato, come enunciato dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/1, quest'ultima ricomprende, per quanto riguarda le questioni disciplinate dall'articolo 31, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva, l'applicazione autonoma del diritto nazionale della concorrenza, e, dall'altro, che, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, tale articolo 31, paragrafo 3, accorda una tutela a siffatte dichiarazioni e proposte, che deve essere garantita indipendentemente dal contesto in cui tali dichiarazioni e proposte sono utilizzate, l'interpretazione di quest'ultima disposizione è pertinente per rispondere alla seconda e alla terza questione.

55. Tali considerazioni sono corroborate, da un lato, dal fatto che, come risulta dai considerando 50 e 72 della direttiva 2019/1, il legislatore dell'Unione ha ribadito l'importanza dei programmi di clemenza per l'applicazione efficace degli articoli 101 e 102 TFUE nonché la necessità, per garantire l'efficacia di tali programmi, di attenuare il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell'ambito dell'indagine per la quale era stato fornito. Dall'altro lato, come risulta dai lavori preparatori di tale direttiva, l'articolo 31, paragrafo 3, di quest'ultima mira a integrare la tutela accordata alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione dalla direttiva 2014/104, la quale aveva armonizzato la tutela di tali documenti nel contesto delle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione, ma non riguardava tuttavia altre fattispecie, quali l'uso di detti documenti nell'ambito di altri procedimenti civili, amministrativi o penali o l'accesso del pubblico agli stessi documenti, atteso che il livello di tutela accordato a questi ultimi differiva notevolmente da uno Stato membro all'altro in tali altri casi.

56. Inoltre, in considerazione di quanto risulta dai punti 49 e 53 della presente sentenza e, in particolare, del fatto che le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione di cui trattasi nel procedimento principale sono state predisposte e presentate all'autorità federale garante della concorrenza in applicazione, segnatamente, dell'articolo 101 TFUE e, pertanto, nell'ambito dell'attuazione del diritto della concorrenza dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), occorre rilevare che l'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere effettuata anche alla luce delle disposizioni della Carta.

Sulla prima questione

57. Tenuto conto delle considerazioni preliminari che precedono, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale l'autorità nazionale garante della concorrenza e il giudice nazionale competente in materia di intese sono tenuti, nell'ambito del meccanismo di assistenza amministrativa previsto da tale normativa, a trasmettere al pubblico ministero, su richiesta di quest'ultimo, i fascicoli di tale autorità e di tale giudice, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione contenute in detti fascicoli, nonché le informazioni da ciò ricavate.

58. Va rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, allo stesso modo in cui impone obblighi ai singoli, il diritto dell'Unione è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del patrimonio giuridico di detti singoli. Tali diritti sorgono non solo nei casi in cui i Trattati espressamente li menzionano, ma anche in relazione agli obblighi che i medesimi impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione (sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 49 e giurisprudenza citata).

59. Inoltre, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 50 e giurisprudenza citata).

60. Nel caso di specie, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione di cui trattasi nel procedimento principale risultano essere state predisposte in applicazione dell'articolo 101 TFUE e di una disposizione nazionale che persegue, in sostanza, lo stesso obiettivo di tale articolo.

61. Tuttavia, un meccanismo di assistenza amministrativa, come quello previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi, che implica l'obbligo, per gli organi pubblici, di prestarsi mutua assistenza nell'ambito dei loro rispettivi settori di competenza e in applicazione del quale l'autorità garante della concorrenza e il giudice competente in materia di intese sono tenuti a trasmettere al pubblico ministero i fascicoli richiesti da quest'ultimo, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione, anche ai fini di procedimenti penali che non hanno ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, non è disciplinato, in quanto tale, dal diritto dell'Unione.

62. A questo proposito, occorre tuttavia ricordare che, se è pur vero che l'adozione di un siffatto meccanismo di assistenza amministrativa rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e, in particolare, qualora possa essere pregiudicato il diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l'effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2025, Caronte & Tourist, C‑511/23, EU:C:2025:42, punto 44 nonché giurisprudenza citata).

63. Occorre altresì ricordare che i programmi di clemenza costituiscono, come già sottolineato dalla Corte, strumenti utili nella lotta efficace per individuare e porre termine a violazioni delle regole di concorrenza e contribuiscono, quindi, all'obiettivo dell'effettiva applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Orbene, l'efficacia di tali programmi potrebbe essere compromessa se le persone coinvolte nelle violazioni del diritto della concorrenza fossero dissuase dall'avvalersi della possibilità offerta da tali programmi di fronte all'eventualità di una comunicazione dei documenti relativi a un procedimento di clemenza a soggetti diversi da quelli per i quali tali documenti sono stati presentati, quali i soggetti che intendano promuovere un'azione risarcitoria (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, punti da 25 a 27, nonché del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 42).

64. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale, rispettivamente, ai paragrafi 66 e 69 delle sue conclusioni, da un lato, l'effetto utile dell'articolo 101 TFUE può essere compromesso anche da un procedimento che non ha ad oggetto l'attuazione di tale articolo e, dall'altro, benché le direttive 2014/104 e 2019/1 non siano applicabili a un meccanismo di assistenza amministrativa tra le autorità nazionali di uno stesso Stato membro come quello di cui trattasi nel procedimento principale, i rischi legati alla divulgazione dei documenti autoincriminanti, individuati da dette direttive, rischi tali da indebolire gli incentivi per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità nazionali garanti della concorrenza, si presentano anche nell'ambito di detto meccanismo.

65. Occorre quindi constatare che un siffatto meccanismo di assistenza amministrativa deve essere concepito in modo da preservare l'effetto utile dell'articolo 101 TFUE, in particolare prevenendo che, a causa dell'accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, la loro tutela, prevista dal diritto dell'Unione, sia svuotata di significato.

66. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l'autorità nazionale garante della concorrenza e il giudice nazionale competente in materia di intese sono tenuti, nell'ambito del meccanismo di assistenza amministrativa previsto da tale normativa, a trasmettere al pubblico ministero, su richiesta di quest'ultimo, i fascicoli di tale autorità e di tale giudice, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione contenute in detti fascicoli, nonché le informazioni da ciò ricavate, a condizione che un siffatto meccanismo non pregiudichi l'effetto utile di tale articolo.

Sulla seconda questione

67. Alla luce delle considerazioni preliminari esposte ai punti da 40 a 56 della presente sentenza, occorre ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 debba essere interpretato nel senso che la tutela che esso accorda alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione comprende anche i documenti e le informazioni che sono stati forniti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni e di tali proposte.

68. Al riguardo, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2019/1 definisce la nozione di «dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole» come una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorità nazionale garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all'autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione dell'importo delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole. La nozione di «proposta di transazione» è definita, dal canto suo, a tale articolo 2, paragrafo 1, punto 18, come una dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a una siffatta autorità, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione, predisposta specificamente per consentire a detta autorità di applicare una procedura semplificata o accelerata.

69. Ne consegue che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 tutela i documenti il cui contenuto, la cui finalità e le cui condizioni di elaborazione corrispondono alle definizioni ricordate al punto precedente della presente sentenza.

70. Orbene, secondo dette definizioni, le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione non comprendono le informazioni preesistenti, le quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2019/1, corrispondono alle prove esistenti indipendentemente dal procedimento istruttorio, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, come i documenti risalenti all'epoca della violazione di cui trattasi.

71. Inoltre, va rilevato che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, che verte sull'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, riguarda espressamente le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione, limitando l'accesso a queste ultime alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

72. Occorre quindi constatare che tale disposizione non riguarda l'accesso agli altri documenti di tale fascicolo, quali gli allegati e le informazioni tratte da tali dichiarazioni e da tali proposte dirette ad illustrare, a concretizzare e a comprovare il contenuto delle stesse.

73. Tale constatazione è corroborata dalla costante giurisprudenza secondo la quale chiunque ha diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un comportamento anticoncorrenziale. Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell'Unione ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'Unione (sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, punti 28 e 29).

74. Inoltre, le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e del diritto nazionale della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un'asimmetria informativa a scapito della persona lesa, il che rende più difficile per quest'ultima ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un'azione per il risarcimento del danno rispetto a quanto non lo sia, per le autorità garanti della concorrenza, ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 55).

75. Per di più, la Corte ha dichiarato che, mentre la pubblicazione, sotto forma di citazioni letterali, di una dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole non è in nessun caso consentita, la pubblicazione di informazioni tratte dai documenti forniti da un'impresa a sostegno di una siffatta dichiarazione è autorizzata nel rispetto della tutela dovuta, in particolare, ai segreti aziendali, al segreto professionale o alle altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, punto 87).

76. Da tali elementi risulta che il livello di tutela dei documenti predisposti sulla base delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, o allegati a tali dichiarazioni e a tali proposte, nonché il livello di tutela delle informazioni che ne sono tratte non è lo stesso di quello accordato dal diritto della concorrenza dell'Unione a dette dichiarazioni e a dette proposte.

77. Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato nel senso che la tutela che esso accorda alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione non comprende i documenti e le informazioni che sono stati forniti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni e di tali proposte.

Sulla terza questione

78. Tenuto conto delle considerazioni preliminari esposte ai punti da 40 a 56 della presente sentenza, occorre ritenere che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce dell'articolo 47, primo e secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, gli indagati che non sono gli autori di tali dichiarazioni o di tali proposte nonché le altre parti di tale procedimento penale, in particolare i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.

79. Al riguardo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione persegue due finalità intrinsecamente connesse, vale a dire quella di proteggere gli interessati dai rischi legati alla divulgazione dei documenti autoincriminanti e quella di garantire che l'accesso a detti documenti non pregiudichi interessi pubblici, quali l'efficacia della politica di repressione delle violazioni del diritto della concorrenza, nella misura in cui un accesso generalizzato a detti documenti potrebbe dissuadere le persone coinvolte in una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE dal collaborare con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

80. Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, secondo la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, tanto gli indagati nell'ambito di un procedimento di indagine penale quanto le altre parti di tale procedimento, quali i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da quest'ultima, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione allegate al fascicolo relativo a detto procedimento.

81. Orbene, come risulta dai punti 49, 53, 56 e 60 della presente sentenza, le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione di cui trattasi nel procedimento principale sono state predisposte in applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e la tutela loro accordata dall'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere garantita indipendentemente dal contesto nel quale esse sono utilizzate. Di conseguenza, occorre verificare se tale disposizione osti a una normativa nazionale come quella di cui al punto precedente della presente sentenza.

82. A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione da parte di indagati che non sono gli autori di tali documenti, occorre ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 deve essere interpretato, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l'insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell'autorità di controllo), C‑333/22, EU:C:2023:874, punto 57], nel caso di specie, con l'articolo 47 di quest'ultima, il quale sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con il suo articolo 48, paragrafo 2, che mira a garantire il rispetto dei diritti della difesa.

83. Inoltre, conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest'ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il che non impedisce che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. Nell'interpretazione dei diritti garantiti dall'articolo 47, primo e secondo comma, nonché dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dagli articoli 6 e 13 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto soglia di protezione minima [sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d'ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41 nonché giurisprudenza citata].

84. A questo proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, per quanto riguarda i diritti della difesa garantiti dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che tale disposizione richiede, in linea di principio, che le autorità penali diano accesso agli indagati a tutte le prove pertinenti a carico o a discarico in loro possesso. Tale accesso riguarda tanto le prove che sono direttamente relative ai fatti di una causa, quanto gli elementi relativi all'ammissibilità e al carattere affidabile e completo delle medesime. Detto organo giurisdizionale ha tuttavia rilevato che tale diritto di accesso al fascicolo di un procedimento penale non è assoluto e che, in alcuni casi, può essere necessario occultare talune prove alla difesa, in modo da preservare i diritti fondamentali di un altro individuo o da salvaguardare un interesse pubblico rilevante. Tuttavia, secondo il summenzionato organo giurisdizionale, solo le misure che limitano i diritti della difesa che siano assolutamente necessarie sono legittime ai sensi della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 12 febbraio 2019, Yakuba c. Ucraina, CE:ECHR:2019:0212JUD000145209, §§ 43 e 44).

85. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un procedimento in cui l'accesso a talune prove è stato negato basandosi sulla natura dei documenti controversi e non su un'analisi del loro contenuto fosse, per tale motivo, gravemente viziato (v., in tal senso, Corte EDU, 11 dicembre 2008, Mirilachvili c. Russia, CE:ECHR:2008:1211JUD000629304, §§ da 206 a 208).

86. Ne consegue che, al fine di garantire la tutela dei diritti degli indagati nell'ambito di un procedimento di indagine penale, sanciti all'articolo 47, primo e secondo comma, e all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 non può essere interpretato nel senso che esso osta in modo assoluto a che, ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa, detti indagati abbiano accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione allegate al fascicolo relativo a tale procedimento, in particolare nel caso in cui talune censure formulate nei confronti dei medesimi siano fondate su elementi ivi contenuti. Dalla formulazione stessa di quest'ultima disposizione risulta infatti che le parti oggetto del pertinente procedimento hanno un diritto di accesso a tali dichiarazioni o a tali proposte proprio ai fini di detto esercizio. Tale accesso non può quindi essere negato sulla sola base della natura di dette dichiarazioni e di dette proposte, non potendo la loro mancata divulgazione alle stesse persone essere giustificata solo da motivi attinenti alla tutela di un determinato interesse pubblico, in particolare della riservatezza delle informazioni contenute in tali documenti e dell'effetto utile del diritto della concorrenza dell'Unione, in esito ad un esame caso per caso.

87. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione ad opera delle parti di un procedimento di indagine penale diverse dagli indagati, occorre ricordare che, come rilevato al punto 63 della presente sentenza, i programmi di clemenza costituiscono strumenti utili nella lotta efficace contro le violazioni delle regole di concorrenza e contribuiscono a garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 101 TFUE. Come risulta altresì dalla giurisprudenza citata in tale punto e dai considerando 50 e 72 della direttiva 2019/1, le persone coinvolte nelle violazioni del diritto della concorrenza sarebbero dissuase dall'avvalersi della possibilità offerta da tali programmi e tale effettiva applicazione potrebbe essere pregiudicata se i documenti relativi a un procedimento di clemenza potessero essere comunicati, in particolare, ai soggetti che intendano promuovere un'azione risarcitoria.

88. A tale riguardo, dall'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 risulta che il diritto della concorrenza dell'Unione autorizza l'accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione predisposte nell'ambito di un procedimento istruttorio avviato dall'autorità nazionale garante della concorrenza soltanto alle parti oggetto di tale procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Orbene, l'espressione «parti oggetto del pertinente procedimento», contenuta in tale disposizione, non può essere intesa nel senso che essa comprende i soggetti danneggiati che possano promuovere un'azione risarcitoria.

89. Detta disposizione sarebbe dunque svuotata di significato se il diritto nazionale non accordasse alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, dopo il loro trasferimento alle autorità penali nell'ambito di un procedimento di indagine penale condotto da queste ultime, in applicazione di un meccanismo di cooperazione amministrativa, una tutela equivalente a quella loro garantita dal diritto della concorrenza dell'Unione e, in particolare, se qualsiasi parte di tale procedimento, compresi i soggetti danneggiati che possano promuovere un'azione risarcitoria, avesse accesso a tali dichiarazioni e a tali proposte.

90. Occorre pertanto constatare che un siffatto accesso può nuocere all'effetto utile dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 e non può quindi essere concesso alle parti in un procedimento di indagine penale diverse dagli indagati e, in particolare, ai soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedano il risarcimento del danno causato da quest'ultima.

91. Peraltro, poiché dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, secondo il diritto nazionale applicabile, le persone diverse dagli indagati nell'ambito di un procedimento di indagine penale hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione contenute nel fascicolo di tale indagine, occorre aggiungere che, al fine di garantire l'effettività dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione, il principio del primato del diritto dell'Unione impone ai giudici nazionali di interpretare il loro diritto interno quanto più possibile in modo conforme al diritto dell'Unione. Tali giudici sono quindi tenuti, nell'applicare il diritto nazionale, ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di dette disposizioni e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2025, Caronte & Tourist, C‑511/23, EU:C:2025:42, punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata).

92. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce dell'articolo 47, primo e secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, gli indagati che non sono gli autori di tali dichiarazioni o di tali proposte, ma osta a una normativa nazionale secondo la quale hanno diritto a un tale accesso le altre parti di detto procedimento penale, in particolare i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.

Sulle spese

93. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l'autorità nazionale garante della concorrenza e il giudice nazionale competente in materia di intese sono tenuti, nell'ambito del meccanismo di assistenza amministrativa previsto da tale normativa, a trasmettere al pubblico ministero, su richiesta di quest'ultimo, i fascicoli di tale autorità e di tale giudice, comprese le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e le proposte di transazione contenute in detti fascicoli, nonché le informazioni da ciò ricavate, a condizione che un siffatto meccanismo non pregiudichi l'effetto utile di tale articolo.

2) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, deve essere interpretato nel senso che la tutela che esso accorda alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione non comprende i documenti e le informazioni che sono stati forniti per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto di tali dichiarazioni e di tali proposte.

3) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce dell'articolo 47, primo e secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di un procedimento penale, che non ha ad oggetto una violazione del diritto della concorrenza, hanno il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e alle proposte di transazione, predisposte ai fini di un procedimento dinanzi a un'autorità nazionale garante della concorrenza e trasmesse alle autorità penali nazionali, gli indagati che non sono gli autori di tali dichiarazioni o di tali proposte, ma osta a una normativa nazionale secondo la quale hanno diritto a un tale accesso le altre parti di detto procedimento penale, in particolare i soggetti danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi, che chiedono il risarcimento del danno causato da tale violazione.