Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 9 ottobre 2025, n. 443

Presidente: Panzironi - Estensore: Perpetuini

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Magliani De' Marsi (AQ) il 6 aprile 2021, prot. 3170, notificato il 19 aprile 2021, avente ad oggetto: "Annullamento dei permessi a costruire n. 25 del 27 aprile 2004 e n. 4 del 11 febbraio 2005 in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 05998/2020 notificata il 25 novembre 2020 prot. 11630 - Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 7 del 2 aprile 2008 ai seni dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 con conseguente ripristino dello stato dei luoghi".

1) "eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti";

2) "eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto per sviamento e violazione di legge - principio di non contestazione";

3) "eccesso di potere per difetto di motivazione e dell'interesse pubblico";

4) "eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento - sviamento";

5) "eccesso di potere per contraddittorietà degli atti del procedimento amministrativo o violazione di legge";

6) "applicabilità al caso di specie della 'fiscalizzazione dell'abuso'".

In via subordinata il ricorrente chiede "che il Comune di Magliano dei Marsi venga condannato al risarcimento dei danni, morali, materiali, da stress e di ogni altra specie, in favore dello stesso esponente".

Si sono costituiti il Comune resistente e una controinteressata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 17 settembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il Comune di Magliano De' Marsi concedeva al ricorrente, rispettivamente il 27 aprile 2004 e l'11 febbraio 2005, i permessi di costruire n. 25 e n. 4 (variante del primo).

Permessi che venivano, però, annullati dalla Provincia dell'Aquila, con provvedimento del 27 settembre 07.

Il D.G. impugnava tale provvedimento davanti al T.A.R. Abruzzo, sede di L'Aquila, ottenendone l'annullamento con la sentenza n. 667/10, che dichiarava la legittimità dei succitati permessi di costruire.

La sentenza veniva appellata dalla odierna controinteressata, Anna Maria D.B., davanti al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5998/20 - non appellata e ormai passata in giudicato - accoglieva integralmente l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, confermava la legittimità del provvedimento di annullamento dei permessi di costruire n. 25/04 e 4/05 adottato dalla Provincia, ordinando all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.

Il Comune di Magliano De' Marsi, dando seguito a quanto statuito nella succitata sentenza del Consiglio di Stato, emanava il provvedimento prot. 3160/2021, del quale il D.G. ha chiesto l'annullamento nel presente procedimento.

3. Ricostruito il quadro fattuale e giuridico si può passare all'esame del ricorso nel merito.

Con il primo motivo si contesta l'operato della P.A. sotto il profilo della erroneità o travisamento dei fatti per avere il Comune ignorato la sentenza n. 557/2010 con cui questo T.A.R. avrebbe accertato la legittimità dei permessi 25/2004 e 4/2005.

La censura è manifestamente infondata.

La citata sentenza n. 557/2010 - emessa sì a definizione del procedimento N.R.G. 00723/2004 introdotto dalla signora D.B. davanti al T.A.R. dell'Aquila per ottenere l'annullamento del permesso di costruire n. 25/04 rilasciato al D.G. - è una mera pronuncia di rito in quanto, lungi dall'esprimersi sulla legittimità del permesso impugnato - e, quindi, sul merito della controversia - si è limitata a dichiarare improcedibile, tardività, il ricorso.

In ogni caso, la pronuncia predetta è intervenuta quando la Provincia aveva già annullato il permesso con autonomo provvedimento del 27 settembre 2007 che, scrutinato nel merito, è stato ritenuto legittimo Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5998/20 - non appellata e ormai passata in giudicato.

4. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che "l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del Permesso di costruire n. 7 del 02.04.2008 è completamente illegittimo. A tal proposito, si fa notare che il Permesso n. 07/2008 non è stato mai contestato e/o oggetto di procedimenti giudiziari, non è stato mai annullato e, quindi, è tuttora pienamente valido ed efficace".

La censura è inammissibile.

La comunicazione di avvio del procedimento svolge la funzione di far conoscere al privato l'esistenza di un procedimento idoneo ad incidere nella sua sfera giuridica, in tal modo suscitando l'esercizio della partecipazione procedimentale mediante la presentazione di memorie e documenti che saranno valutati dalla P.A.

Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. Questa regola generale subisce eccezioni solo in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale. La possibilità di una impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale ha, dunque, carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento.

Nel caso in esame si è completamente al di fuori delle ipotesi eccezionali predette in quanto l'avviso non ha carattere vincolato e non è in grado di conformare ineluttabilmente il provvedimento finale.

5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente assume che il provvedimento impugnato non conterrebbe l'esplicitazione della relativa motivazione e dell'interesse pubblico concreto e specifico che avrebbero condotto alla sua adozione. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza che l'Autorità emittente avesse effettuato la dovuta comparazione tra l'interesse pubblico e il sacrificio imposto al privato.

La censura è manifestamente infondata.

Infatti, per un verso, il Comune di Magliano De' Marsi ha adottato il provvedimento prot. 3170/2021 non all'esito di una propria, autonoma, valutazione circa l'illegittimità, dei permessi di costruire n. 25/04 e 4/05, ma per uniformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5998/2020, avendo indiscutibilmente un obbligo in tal senso.

In secondo luogo è il caso di sottolineare che i permessi di costruire non sono stati annullati né dalla sentenza del Consiglio di Stato né dal provvedimento impugnato ma, addirittura dal provvedimento della Provincia in data 27 settembre 2007, provvedimento che, sottoposto al vaglio giurisdizionale, è risultato legittimo con sentenza passata in giudicato. Il Comune, pertanto, non poteva annullare dei provvedimenti che erano già annullati e, pertanto, non doveva operare alcuna valutazione circa l'interesse pubblico essendo sufficiente, come ha fatto, prendere atto della pronuncia del Consiglio di Stato.

6. Con il quinto motivo di ricorso si sostiene che "appare opportuno illustrare anche le motivazioni nel merito che dimostrano come i permessi di costruire per cui è causa sono pienamente regolari".

La censura è inammissibile in quanto tenta di reintrodurre, surrettiziamente, questioni non più censurabili in quanto oggetto della cognizione di un precedente giudicato.

7. Con il sesto motivo di ricorso si sostiene l'applicabilità dell'art. 38 d.P.R. 380/2001 per le opere realizzate sulla base di un titolo edilizio annullato in sede giurisdizionale. Tale norma prevede che in caso di annullamento del permesso di costruire è possibile sanare le opere già realizzate e l'applicazione di una sanzione pecuniaria al posto della successiva demolizione. L'integrale corresponsione della sanzione irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36 del d.P.R. 380/2001, istituto che comunemente si definisce come "fiscalizzazione dell'abuso".

La censura è un fuor d'opera e deve essere respinta.

Il collegio ribadisce che oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune resistente da un lato, prende atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5998/20 - non appellata e ormai passata in giudicato - che ha confermato la legittimità del provvedimento di annullamento dei permessi di costruire n. 25/04 e 4/05 adottato dalla Provincia, dall'altro da comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire n. 7 del 2 aprile 2008. Non viene disposto l'annullamento di alcun permesso né viene ordinata la demolizione delle opere realizzate limitandosi, l'ente civico, ad avviare un procedimento nell'ambito del quale il ricorrente deve far valere le proprie ragioni eventualmente dimostrando la sussistenza dei requisiti di applicabilità della cosiddetta fiscalizzazione. Trattandosi, infatti, di un potere non esercitato, il collegio non può pronunciarsi in merito alla richiesta proposta solo in sede giudiziale.

8. La manifesta infondatezza della domanda demolitoria, l'oggetto del giudizio che è limitato al provvedimento di presa d'atto di una sentenza e all'avvio di un procedimento amministrativo, unitamente alla genericità della domanda con la quale il ricorrente si limita a chiedere "che il Comune di Magliano dei Marsi venga condannato al risarcimento dei danni, morali, materiali, da stress e di ogni altra specie, in favore dello stesso esponente", rendono infondata anche la domanda risarcitoria.

9. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) respinge la domanda caducatoria;

2) respinge la domanda risarcitoria;

3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in parti uguali al Comune costituito e alla controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.