Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 8 ottobre 2025, n. 2874
Presidente: Burzichelli - Estensore: Consoli
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, psicologi abilitati, formulando anche domanda di risarcimento del danno, hanno impugnato i provvedimenti, adottati in data 10 luglio 2025, con cui è stata disposta la loro esclusione dalla selezione per soli titoli indetta da Messina Social City per la formazione di una graduatoria di idonei nel profilo di psicologo, categoria E, livello economico 2 del contratto collettivo nazionale "cooperative sociali".
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la parte intimata ha bandito una selezione, contemplando la presentazione telematica delle domande dal 5 al 12 maggio 2025; b) è stata disposta l'esclusione degli interessati dalla procedura con generico riferimento alla "non veridicità delle dichiarazioni", senza specificazione dei profili effettivamente contestati e delle verifiche eseguite; c) si denuncia, in particolare, la violazione dell'art. 20-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sebbene l'esclusione si fondi su valutazioni discrezionali della parte resistente; d) sussiste poi il difetto di motivazione per avere l'Amministrazione utilizzato formule del tutto generiche, con conseguente impossibilità per gli interessati di ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; e) risulta altresì la violazione degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sul rilievo che la decadenza per mendacio può conseguire solo a dichiarazioni oggettivamente false e consapevolmente non veritiere circa fatti storici mentre l'eventuale divergenza interpretativa sulla qualificazione giuridica di tali rapporti non può comportare l'applicazione di una norma sanzionatoria prevista per le sole ipotesi di falsità documentale o dichiarativa; f) occorre, inoltre, rilevare che l'azienda ha chiesto e ricevuto documentazione integrativa senza muovere rilievi specifici, ingenerando così l'affidamento dei ricorrenti sulla regolarità della partecipazione, per poi disporre l'estromissione mediante una motivazione seriale; g) al più, si sarebbe dovuto procedere alla mera decurtazione del punteggio e, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente Indelicato, si contesta anche la mancata valutazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con comunità terapeutiche assistite e l'esclusione della docenza universitaria nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/04.
La Messina Social City ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) ai sensi dell'art. 6 dell'avviso era prevista la valutazione dei soli servizi prestati nel profilo di psicologo con contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altri rapporti parasubordinati; b) l'art. 3 richiedeva autocertificazioni riferite ai soli titoli valutabili e comminava l'esclusione in caso di falsità o mendacio anche su una sola dichiarazione; c) i ricorrenti hanno indicato titoli non valutabili (come docenze e incarichi libero-professionali); d) va, comunque, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 gennaio 2018, n. 1203); e) si eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di identità delle posizioni dei ricorrenti e per conflitto, anche potenziale, di interessi tra i ricorrenti medesimi; f) nel merito, l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è inapplicabile alle procedure concorsuali e, comunque, il provvedimento di esclusione costituisce atto vincolato sottratto alle garanzie partecipative; g) quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità e alla contestata applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, le autocertificazioni riportano servizi non conformi a quanto prescritto nell'avviso; h) si contesta, altresì, la censura di erronea applicazione dell'art. 3 dell'avviso e degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, ribadendosi che la docenza non costituisce un servizio svolto nel profilo di psicologo e che gli incarichi presso le comunità terapeutiche assistite non rientrano tra i rapporti subordinati, parasubordinati o di collaborazione coordinata e continuativa valutabili.
Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso alle parti in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
L'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le procedure concorsuali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni come individuate dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto.
Ne deriva che per gli enti che si pongono al di fuori del perimetro soggettivo delineato dal citato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (quali società in house, enti pubblici economici, aziende speciali) le controversie relative alle procedure di reclutamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
La resistente Messina Social City, secondo lo statuto, è un'azienda speciale ed ente strumentale economico del Comune di Messina.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "l'azienda speciale del Comune rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass., nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01)" e che "ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" (C.d.S., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641).
In punto di giurisdizione è stato, quindi, affermato che le controversie relative alle procedure di assunzione degli enti pubblici economici (e, parimenti, delle aziende speciali, che rientrano nella categoria degli enti pubblici economici) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, nonostante l'obbligo di evidenza pubblica nelle relative selezioni (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 gennaio 2018, n. 1203).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto a norma dell'art. 11 c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della sollecita definizione della controversia all'esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile; b) condanna i ricorrenti a rifondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.