Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
sezione II
Sentenza 7 ottobre 2025, n. 1077

Presidente: Di Benedetto - Estensore: Bonetto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha agito in giudizio per l'annullamento o la rettifica del verbale dell'Ufficio centrale elettorale depositato nella Segreteria generale del Comune di Ravenna in data 30 maggio 2025 e della conseguente delibera di proclamazione degli eletti componenti del Consiglio comunale n. 48 del 18 giugno 2025.

In fatto ha allegato:

- di avere partecipato in qualità di candidato, nella lista n. 2 Fratelli d'Italia, alle elezioni amministrative svoltesi in data 25 e 26 maggio 2025 per il rinnovo del Consiglio comunale di Ravenna;

- a seguito delle operazioni elettorali sono stati proclamati eletti i candidati indicati nel verbale dell'ufficio centrale elettorale del 30 maggio 2025;

- nel corso delle operazioni elettorali si sarebbero verificate irregolarità, errori materiali nei conteggi, violazioni di legge che avrebbero inficiato la correttezza del risultato finale, portando alla proclamazione, per la lista n. 2 Fratelli d'Italia, di Anna Adele Greco con 126 preferenze, anziché del ricorrente al quale sono stati assegnati 124 voti, risultando primo dei non eletti;

- tale residuale differenza sarebbe inficiata dai seguenti errori, che il ricorrente chiede di verificare:

1) sez. 24: risulta annullata una preferenza a favore del ricorrente, come risulta dal verbale di sezione senza motivazione;

2) sez. 127: tale sezione è stata la penultima a chiudere con enorme ritardo rispetto alle altre e tale ritardo sarebbe per il ricorrente indice di problemi avvenuti durante lo scrutinio, tenuto anche conto che in tale sezione la Greco ha fatto il record delle preferenze personali su una singola sezione;

3) sez. 45: risultano 19 schede nulle senza alcuna indicazione e su 86 voti attribuiti a F.lli d'Italia risultano espresse solo 2 preferenze;

4) sez. 41: risultano 6 voti nulli per F.lli d'Italia;

5) sez. 84 e 107: nei verbali le preferenze attribuite alla candidata Greco risultano corrette da 0 a 1;

6) sez. 96 (46 voti per F.lli d'Italia) e sez. 80 (41 voti per F.lli d'Italia): non risulta nessuna preferenza per F.lli d'Italia.

Il ricorrente ha presentato richiesta di accesso agli atti per ottenere i verbali, le tabelle di scrutinio e le schede di F.lli d'Italia delle sezioni indicate, ma il Presidente della Commissione elettorale ha rigettato la richiesta in quanto il proprio ruolo era concluso.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

1. Violazione di legge: per errata attribuzione dei voti con conseguente mancata assegnazione del seggio al ricorrente e attribuzione illegittima ad altro candidato.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia; diniego accesso atti nonostante il ricorrente fosse candidato, primo dei non eletti per sole due preferenze, a fronte di situazioni di determinate sezioni elettorali, tutt'altro che chiare e regolari, così come documentate.

3. Violazione del principio di correttezza e trasparenza delle operazioni elettorali, nonché dell'art. 48 Cost.

Il Comune di Ravenna e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

All'esito del giudizio il ricorso va dichiarato inammissibile.

Invero, per giurisprudenza consolidata, in materia di contenzioso sulla regolarità delle operazioni elettorali, pur dovendosi tenere conto "delle obiettive difficoltà che il soggetto interessato a contestare l'esito delle elezioni incontra nel reperire informazioni e fonti di prova, con conseguente attenuazione, nel rito elettorale, del principio di specificità dei motivi di ricorso" (C.d.S., sent. n. 7042 del 2023), non viene meno l'onere della prova, sicché ogni denuncia su asserite irregolarità della sezione elettorale, deve essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente, in quanto "è onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato" (C.d.S., sent. n. 10140 del 2022), senza che a tale onere possa supplire la sollecitazione dell'esercizio dei poteri istruttori di cui il Giudice è dotato.

Pertanto, nei giudizi elettorali, compete al ricorrente allegare "elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice. In particolare, si considerano sufficienti principi di prova le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista, in epoca successiva alla proclamazione dell'esito della consultazione, anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede" (vedi Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 2014).

Peraltro, "Se da un lato (...) non può escludersi in maniera aprioristica la validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale, dall'altro non si può nemmeno, altrettanto aprioristicamente, ritenerle ammissibili 'sempre e comunque', dovendo anche essere salvaguardato il libero apprezzamento del giudice circa la loro attendibilità al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo" (vedi C.d.S., sentt. n. 4463 del 2020, n. 266 del 2015, n. 1598 del 2015).

In particolare, «Con specifico riferimento alle condizioni di attendibilità o intrinseca verosimiglianza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio necessarie perché essa possa costituisca principio di prova al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi nel rito speciale elettorale, in giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. II, 15 giugno 2022, n. 4870; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727; sez. III, 27 giugno 2017, n. 3142) si è affermato che:

"- occorre che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente almeno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e che ritiene di aver riscontrato (non si richiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma solo che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente);

- qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace;

- in particolare, non basta che la dichiarazione abbia ad oggetto l'esistenza di voti contenenti preferenze, ma non conteggiati, senza indicare anche la specifica ragione del mancato conteggio (omessa verbalizzazione tout court; erronea attribuzione ad altro candidato, ecc.), le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso l'ammontare finale dei voti di preferenza (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio), le valutazioni espresse al riguardo nei rispettivi seggi elettorali, pur in difetto di verbalizzazione, l'aver adoperato proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro).

Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte sono prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l'attendibilità ai fini del (...) giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, non può ritenersi assolto l'onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso (C.d.S., sez. III, n. 727/2019 cit.)" (C.d.S., sez. II, n. 4870/2022 cit.)» (vedi C.d.S., sent. n. 316 del 2024).

Per quanto attiene invece il contenuto dei verbali redatti in relazione alle operazioni di voto, "merita condivisione e conferma l'avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso" (vedi sentenza Adunanza plenaria n. 32 del 2014).

Sulla base di tali condivisibili principi giurisprudenziali, il ricorso in esame va senz'altro dichiarato inammissibile, atteso che in ordine alle allegate asserite irregolarità nell'assegnazione dei voti, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova, limitandosi ad eccepirle genericamente, ovvero ad elaborare congetture sulla possibilità che le operazioni di scrutinio non si siano svolte regolarmente.

Invero, relativamente alla sezione 24, il ricorrente si è limitato ad affermare che risulterebbe annullata una preferenza in suo favore senza motivazione, ma non ha in alcun modo allegato cosa dimostrerebbe, almeno a livello indiziario, la presenza di irregolarità nello scrutinio.

Per la sezione 127, il ricorrente ha lamentato che lo scrutinio è stato il penultimo a chiudere con asserito enorme ingiustificato ritardo rispetto a tutte le altre sezioni, ma non è dato comprendersi come tale ritardo dovrebbe ritenersi sintomo di arbitrio o anomalie nell'attribuzione dei voti ai candidati in svantaggio del ricorrente, evidenziandosi peraltro che per stessa ammissione di quest'ultimo un'altra sezione avrebbe concluso anche più tardi lo scrutinio.

Con riguardo alle sezioni 41 e 45, il ricorrente ha lamentato la presenza di alcune schede nulle, ma non ha fornito alcun elemento indiziario che possa far ritenere sussistenti irregolarità nello scrutinio di tali schede, né dal ricorso è possibile evincersi la rilevanza sotto il profilo della c.d. prova di resistenza del rilievo secondo cui nella sezione 45 "su 86 voti attribuiti a F.lli d'Italia risultano espresse solo 2 preferenze", tenuto conto che nell'odierno giudizio si discute dei rapporti tra due candidati appartenenti entrambi a tale lista.

Con riguardo alle sezioni 84 e 107 il ricorrente ha lamentato che nei verbali le preferenze attribuite alla Greco risultano corrette (da 0 a 1), ma il ricorrente non ha proposto querela di falso e non ha fornito in questa sede alcun principio di prova circa possibili irregolarità nella compilazione, dovendosi quindi presumere che si sia trattato di mera legittima correzione di errore materiale.

Infine, del tutto generica è l'allegazione relativa alla sezione 96, dove il ricorrente lamenta che tra tutti i voti espressi per F.lli d'Italia non risulterebbe nessuna preferenza per F.lli D'Italia, circostanza peraltro di per sé neutra ai fini della decisione, atteso che come già evidenziato nel presente giudizio si discute dei rapporti tra due candidati appartenenti entrambi a tale lista.

Né per colmare alle lacune probatorie sopra evidenziate possono essere esercitati i poteri istruttori officiosi attribuiti a questo Giudice, in quanto "nel processo elettorale al giudice è consentito esercitare i suoi poteri istruttori - in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione - solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell'accaduto" (vedi C.d.S., sent. n. 3305 del 2010; T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 1185 del 2022).

Pertanto, in forza dei principi giurisprudenziali richiamati e delle argomentazioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il ricorso inammissibile;

- nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.