Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 1° ottobre 2025, n. 846

Presidente: Pasanisi - Estensore: Dallari

FATTO E DIRITTO

1. In data 22 marzo 2025 la ricorrente, "quale diretto interessato - madre dei minori", presentava al Tribunale di Venezia, volontaria giurisdizione (in seguito, Tribunale di Venezia) istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, per il rilascio di copia "conforme all'originale", della "attestazione da parte del Giudice [omissis] di primo grado all'interno del procedimento VG5178/2019 che confermi quanto indicato nella relazione 'Affare Legale 000125/2025' depositata presso il TAR Venezia (allegato 29) in riferimento alla relazione del 24-6-2022 redatta dal Servizio Sociale Ambito [omissis] all'interno del fascicolo VG 5178/2019 in cui si dichiara 'In relazione alla seconda richiesta della signora [omissis], si precisa che l'Ambito 9 ha inviato la relazione all'indirizzo del protocollo e la Segreteria di Presidenza, visto che nell'indirizzo era indicato il [omissis], ha girato direttamente la comunicazione al magistrato e non alle cancellerie".

Nell'istanza la ricorrente precisava che "l'attestazione mi è indispensabile per questioni giuridiche".

1.1. Con ulteriore istanza del 27 marzo 2025 la ricorrente chiedeva altresì al Tribunale di "certificare urgentemente" che i reclami del 30 giugno 2021, del 4 luglio 2022, del 21 luglio 2022 "non sono confluiti-riassunti nel fascicolo di primo grado VG 5178/2019 o in caso contrario di conferirmi il numero di protocollo e di registro-inserimento nel PCT dei reclami sopra citati".

Tale ulteriore istanza era motivata evidenziando che "tale documento mi è necessario per fini giuridici e difensivi in quanto parte attiva all'interno del procedimento".

2. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il silenzio diniego serbato dal Tribunale di Venezia su tali istanze per i seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, difetto di istruttoria.

I documenti richiesti - sostiene la ricorrente - non sarebbero esclusi dal diritto di accesso in base all'art. 24 della l. n. 241/1990; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla loro ostensione. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto privo di motivazione.

II) Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione (per mancata applicazione) dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'accesso per finalità difensive dovrebbe comunque essere garantito e l'Amministrazione non potrebbe valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Con decreto n. 56 del 19 maggio 2025, l'apposita Commissione ha respinto l'istanza della ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4. Nonostante la notifica del ricorso il Tribunale di Venezia non si è costituito in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In applicazione del principio della ragione più liquida il Collegio ritiene di prescindere dalle questioni inerenti la possibile inammissibilità del ricorso in ragione della mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.

7. Le censure proposte sono infatti infondate nel merito.

7.1. Gli atti richiesti non sono "documenti amministrativi" ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990: dal punto di vista soggettivo, non sono "detenuti da una pubblica amministrazione", bensì da un ufficio giudiziario; dal punto di vista oggettivo, non riguardano "attività di pubblico interesse", ma l'esercizio della funzione giurisdizionale e dal punto di vista procedimentale, sono relativi a un'attività processuale disciplinata dal codice di procedura civile.

E per consolidata giurisprudenza, "il complesso di atti e documenti prodotti durante l'esercizio dell'attività giurisdizionale (tale sicuramente essendo il rilascio degli atti attestanti l'iscrizione a ruolo [...]) è pacificamente sottratto all'accesso, trattandosi non di documenti amministrativi, bensì di atti processuali" (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 giugno 2024, n. 12490).

7.2. Fermo quanto sopra va altresì rimarcato che l'Amministrazione è tenuta a riconoscere l'accesso soltanto ove riguardi documentazione già formata e in suo possesso (T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 marzo 2025, n. 438).

La pretesa ostensiva non può invece ricomprendere - come sostenuto da parte ricorrente - un'attività certificatoria o di rielaborazione di dati e di informazioni.

8. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

9. In ragione delle peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.

10. Non può trovare accoglimento neppure l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto n. 56 del 19 maggio 2025, adottato dalla competente Commissione, di reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A tal proposito, è opportuno ricordare che l'art. 122 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere; il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ne deriva che, tra i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rientra la non manifesta infondatezza delle pretese avanzate in giudizio: presupposto che, nel caso di specie, manca per tutte le ragioni esposte nel capo 7.

Di conseguenza, deve confermarsi il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 6, § 1, lett. f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.