Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 11 aprile 2025, n. 28119
Presidente: Villoni - Estensore: Silvestri
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Forlì ha applicato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione nei riguardi di D.B. Vincenzo in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285 del 1992.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Bologna articolando un unico motivo con cui deduce la mancata applicazione, quanto al reato di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285 del 1992, della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Si evidenzia che: a) l'accordo era subordinato alla sospensione condizionale della pena e all'esclusione delle pene accessorie; b) il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la sospensione della patente sia una pena accessoria e non una sanzione amministrativa.
La sospensione della patente sarebbe una sanzione amministrativa obbligatoria e che il potere discrezionale del giudice può essere esercitato solo in relazione alla determinazione della durata della sanzione.
Non essendo stata oggetto del patto, si aggiunge, l'omessa applicazione della sanzione sarebbe impugnabile secondo le regole ordinarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 c.d.s. e, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come «sanzioni amministrative».
Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 del vigente codice della strada, sicché la volontà legislativa è nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali (Sez. 4, n. 48556 del 14 novembre 2023, Coppolaro, Rv. 285426).
Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si tratta di pene accessorie ma di sanzioni amministrative punitive.
Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie possa essere oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Si è fatto correttamente notare come, in realtà, «il legislatore, consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto; si è limitato a stabilire che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di "non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata", ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie possano entrare a far parte del patto»
Si tratta di sanzioni che non sono nella disponibilità delle parti.
Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale non avrebbe potuto omettere di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sul presupposto errato che detta sanzione sia una pena accessoria (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa indicata, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
Depositata il 31 luglio 2025.