Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 12 settembre 2025, n. 7310

Presidente: Carbone - Estensore: Conforti

1. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Guardia Lombardi alla signora Anna B., per la realizzazione di un "deposito agricolo".

1.1. Con ricorso ritualmente notificato, il signor Antonio D., proprietario del fondo confinante, ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, il permesso di costruire n. 308 del 31 maggio 2024, rilasciato alla signora Anna B., nella resistenza del Comune e della controinteressata, domandandone altresì la sospensione cautelare.

1.2. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2024, dopo aver dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con la sentenza n. 1707/2024, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con la seguente motivazione: "In udienza è stato chiesto conto circa l'esistenza di un pregiudizio concreto in danno del ricorrente ed è stato dato avviso di sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Invero, la mera vicinitas non legittima la proposizione di un ricorso giurisdizionale, in assenza dell'allegazione del pregiudizio concretamente subito dal ricorrente a causa dell'opera edilizia realizzata dal vicino (cfr. C.d.S., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22); pregiudizio che non può consistere nella violazione delle norme edilizie ed urbanistiche".

3. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello, riproponendo i motivi di ricorso di primo grado e proponendo la domanda cautelare.

3.1. Malgrado la regolarità delle notifiche, nessuno si è costituito per il Comune e per la controinteressata.

3.2. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2025, convocata per decidere sull'istanza cautelare formulata dal signor D., la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

4. Può procedersi all'esame del secondo motivo di appello, risultandone manifesta la fondatezza e dichiarando l'assorbimento del primo motivo di appello.

Con il secondo motivo, l'odierno appellante si duole della circostanza che, con il quinto motivo di ricorso, sarebbe stato allegato il pregiudizio che renderebbe sussistente e concreto l'interesse a ricorrere, in quanto con tale doglianza, che si riporta testualmente, si è allegato che: "Le modalità di accesso al deposito agricolo di proprietà del ricorrente, fin dalla data della sua costruzione e fin dalla data della sua ultimazione, è avvenuta esclusivamente attraversando prima la particella oggi contraddistinta con la p.lla 564 e dopo la particella ora n. 491 - oggetto del presente giudizio.

Le porte di entrata del capannone sono state previste e realizzate in dimensioni tali da poter consentire l'accesso ai trattori e altri mezzi agricoli solamente nella parte di terreno originaria p.lla n. 164, ora p.lla n. 491 frontista alla SS 303.

Il capannone (individuato con le p.lle 502 e 489) è inserito in un'area a servizio dello stesso, ricadente sulle particele 502, 570, 569 e 568, e dalla ex SS 303, laddove vi è un varco che conduce alla strada di accesso ricadente sui mappali 564 e 491.

Pertanto, sulla p.lla 491 esiste una servitù di passaggio e di transito a piedi e di autoveicoli, con servitù di area di manovra per carico e scarico".

4.1. Il secondo motivo di appello è fondato.

4.2. Va evidenziato, in punto di diritto, che le condizioni dell'azione non devono necessariamente emergere dalla parte "in fatto" del ricorso, ma vanno verificate "pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso" (C.d.S., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22) complessivamente considerato e, difatti, "lo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d'ufficio nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti" (C.d.S., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Il ricorso di primo grado, con il richiamato quinto motivo, enuclea il potenziale specifico pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla realizzazione del magazzino ad opera della controparte, che rende concreto e attuale l'interesse a ricorre, e palesa l'effettiva utilità che potrebbe derivare al ricorrente dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (C.d.S., Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).

5. L'accoglimento dell'appello conduce alla rimessione del giudizio al giudice di primo grado per nullità della sentenza, ex art. 105, comma 1, c.p.a.

Secondo le indicazioni dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, infatti, ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente (C.d.S., Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11), ossia di "motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti", specialmente quando la pronuncia - come avvenuto nella fattispecie - abbia dichiarato il ricorso inammissibile (o improcedibile) in base a un errore palese, così omettendo integralmente l'esame del merito della causa (C.d.S., Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, ribadita e ulteriormente specificata da Ad. plen., 15 luglio 2025, n. 10).

Nel caso di specie, come prima chiarito, l'erronea declaratoria di inammissibilità non si basa su una motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa e delle censure dedotte in relazione alla lesione prospettata, in quanto dalla disamina del quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si coglie il pregiudizio paventato dal ricorrente che concreta la condizione dell'azione ritenuta mancante dal T.A.R.

6. Nel tenore delle questioni controverse e nella novità della questione, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 2036/2025, lo accoglie e, per l'effetto, rimette la causa al T.A.R. ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1707/2024.