Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione II
Sentenza 3 settembre 2025, n. 653

Presidente: Ianigro - Estensore: De Mattia

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente, proprietaria di un fabbricato sito in Comune di Maltignano destinato a casa colonica, risultato danneggiato dagli eventi tellurici che hanno colpito il territorio marchigiano, presentava, in data 20 ottobre 2020, in relazione a detto immobile, istanza ai sensi del d.l. n. 189/2016, convertito in l. n. 229/2016, per ottenere il contributo per la ricostruzione/riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2016, allegando la pertinente documentazione.

L'istanza veniva inizialmente ammessa a contributo con decreto del Commissario straordinario n. 6050 del 15 dicembre 2020. Tuttavia, da successive verifiche, emergeva che l'edificio, totalmente inagibile, aveva riportato lesioni strutturali di rilevante entità già dagli eventi sismici che avevano colpito il territorio nel 2009. Ciò induceva gli Uffici regionali ad adottare il provvedimento di revoca del contributo qui impugnato, essendo stata accertata la carenza del requisito di cui all'art. 10 del d.l. n. 189/2016, dal momento che l'immobile era inutilizzabile sin da prima del terremoto del 2016 e il suo stato di inagibilità pregressa, peraltro certificata (documenti nn. 9, 10 e 11 della Regione), sarebbe risalente al sisma del 2009 o addirittura ad epoca precedente.

Di qui la presente iniziativa giudiziaria, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità del gravato provvedimento sotto distinti profili e ne chiede l'annullamento.

Si è costituita in giudizio la Regione Marche per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 290/2021, è stata respinta l'istanza cautelare per mancanza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela, "non apparendo il ricorso, prima facie, assistito da fumus, risultando l'immobile inagibile già dall'anno 2009, come evincibile dalla documentazione versata in atti"; l'ordinanza è stata confermata in appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (cfr. ord. n. 6736/2021).

Il ricorso è venuto per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, all'esito della quale, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile difetto di giurisdizione del T.A.R. sulla controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Melius re perpensa rispetto alla fase cautelare (in cui il profilo relativo alla giurisdizione non è stato esplicitamente affrontato), il Collegio reputa che sussista il difetto di giurisdizione dell'adito giudice sulla presente controversia.

La vicenda di che trattasi è relativa alla revoca di un contributo concesso ad un soggetto privato per la ricostruzione post-terremoto di un immobile sito nel Comune di Maltignano danneggiato dal sisma. Come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Marche, Sez. II, 5 aprile 2025, n. 248 e giurisprudenza ivi richiamata, in particolare, sempre di questo Tribunale, sentenza 18 ottobre 2022, n. 599), in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche i confini e gli ambiti della giurisdizione vanno definiti con specifico riguardo alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva configurabile in capo al richiedente e alla natura vincolata o discrezionale del potere esercitato dall'Amministrazione, rimettendo alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia inerente all'esercizio di poteri vincolati e, più in generale, alla sussistenza di posizioni di diritto soggettivo (tra le tante, C.d.S., Sez. III, 23 marzo 2022, n. 2135; C.d.S., Sez. III, 5 agosto 2021, n. 5762 in materia, peraltro, di contributo post-sisma).

In caso di potere vincolato, infatti, l'erogazione del contributo è condizionata al mero ricorrere di presupposti interamente predeterminati dalla legge e all'Amministrazione compete unicamente l'esercizio di poteri di controllo, dovendo limitarsi ad accertare l'effettiva sussistenza di detti requisiti in capo al soggetto richiedente, senza ulteriori margini di valutazione: il privato può dunque dirsi titolare di un diritto soggettivo pieno all'erogazione del contributo o della sovvenzione e la giurisdizione sulle relative controversie non può che spettare al giudice ordinario, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nello stesso senso e con specifico riferimento ai contributi post-sisma, ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 18 giugno 2025, n. 302 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare, è stato condivisibilmente osservato che l'attribuzione dei contributi post-sisma per la ricostruzione non è soggetta né a contingentamento, né a valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, chiamata invece a tutelare il diritto, che ha titolo nella legge, al recupero delle abitazioni private e delle strutture produttive danneggiate dal sisma, attraverso una mera attività di accertamento della spettanza del beneficio. Ne consegue che il diritto al contributo si fonda su disposizioni che individuano i requisiti di spettanza attraverso l'accertamento di requisiti obiettivi, ai cui esiti la pubblica amministrazione procedente deve subordinare le sue conseguenti vincolate determinazioni, senza che residui in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità in ordine all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione. Allorché l'Amministrazione disponga, come nel caso di specie, la ripetizione del contributo (attraverso atti che possono qualificarsi indifferentemente come annullamento o revoca) per difetto dei presupposti prescritti dalla legge, essa non esercita un'attività discrezionale di ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato bensì accerta, con azione vincolata, l'insussistenza dei requisiti per ottenere la sovvenzione. Poiché l'atto di ripetizione incide sull'interesse alla conservazione del contributo che ha assunto la consistenza di diritto soggettivo (Cass., Sez. un., ord. n. 20076/2010), anche le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario; è irrilevante, infatti, ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione giuridica dell'atto impugnato in termini di "annullamento" o di "revoca" del contributo, trattandosi di un atto comunque estraneo all'espressione del tipico potere di autotutela pubblicistica, ma che costituisce manifestazione dello speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione di decadenza dal diritto di godere del beneficio per carenza dei requisiti in capo al richiedente il beneficio (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 62).

Ad avviso del Collegio, il caso in esame rientra appieno nella casistica sopra richiamata, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

3. La complessità sottesa alla questione di giurisdizione in tema di contributi giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.