Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione IX
Sentenza 25 agosto 2025, n. 5966
Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Vallefuoco
FATTO
1. Il ricorrente è una struttura accreditata con il servizio sanitario nazionale, e per esso, con la ASL Napoli 3 Sud, tra l'altro, per le branche di branche a visita (neurologia), cardiologia, laboratorio di analisi e radiologia.
Con il ricorso in oggetto, notificato l'8 gennaio 2024 e depositato il 31 gennaio 2024, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe e, in particolare, le delibere aziendali impositive della regressione tariffaria unica per la specialistica ambulatoriale rispettivamente per gli anni 2011 e 2012.
Il centro ricorrente ha affidato il gravame ai motivi di ricorso:
I) violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della l. 241/1990 e s.m.i. - violazione di giudicato - travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti - ingiustizia manifesta.
La regressione tariffaria per l'esercizio finanziario 2011 sarebbe nulla per violazione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-septies della l. 241/1990 in quanto la ricorrente, per l'esercizio finanziario considerato, avrebbe ottenuto, sia per le prestazioni rese in regime di accreditamento per il detto esercizio, sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1135/2020, passata in cosa giudicata, di conferma del decreto ingiuntivo 51/19 opposto dalla ASL;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della l. 241/1990 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - lesione del legittimo affidamento - ingiustizia manifesta.
La regressione tariffaria impugnata sarebbe illegittima anche per carenza di motivazione e sarebbe radicalmente in contrasto con quanto risulterebbe dalle delibere impositive della stessa;
III) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti.
La RTU impugnata sarebbe illegittima perché basata su dati consuntivi poco certi, stante la propedeuticità dei tavoli tecnici;
IV) eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento - violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. - ingiustizia manifesta - irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
Si censura la tardività con cui sarebbe intervenuta la contestata rideterminazione della regressione tariffaria;
V) violazione e falsa applicazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - violazione dei principi di buona fede e di buon andamento - violazione del legittimo affidamento.
La delibera impositiva della regressione tariffaria sarebbe, altresì, illegittima perché, in mancanza del doveroso monitoraggio regionale che avrebbe dovuto avvertire la struttura del superamento del budget disponibile, violerebbe il legittimo affidamento della stessa alla correttezza del proprio operato.
2. L'ASL 108 Napoli 3, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto, la pretesa della ricorrente, un mero rapporto di debito/credito tra le parti, senza l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da parte della pubblica amministrazione. Ha, inoltre, insistito sulla correttezza del proprio operato e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Con successive memorie le parti hanno insistito sulle proprie posizioni, chiedendo l'accoglimento delle rispettive richieste.
4. Con memoria, depositata in data 18 luglio 2025, la ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla amministrazione resistente, evidenziando la portata delle ordinanze rese dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in un contesto caratterizzato da numerose pronunce amministrative favorevoli in merito, sulla questione di giurisdizione nel giudizio de quo ex art. 59, comma 1, l. 69/2009, e chiedendo la compensazione delle spese.
5. All'udienza pubblica del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa aslina con riferimento alle ordinanze delle Sezioni unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023.
1.1. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero "doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l'Asl non agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell'affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell'Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto" (Cass., Sez. un., ord. n. 7902/2023).
1.2. Emerge, da tali coordinate ermeneutiche, che anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l'ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
1.3. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
4. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato in epoca di poco successiva alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di cassazione e l'adesione della parte ricorrente alla eccezione di giurisdizione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.